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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - SS - AT
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistenti: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I Grado di AT, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36
D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata il 15.1.2025, con il quale si eccepisce la nullità dell'atto impugnato per la mancata preventiva notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento (indicate alle pagg. 3 e ss. dell'intimazione) e la prescrizione dei crediti (tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2011, 2012,
2013, 2014, 2017 e 2018) e non è fondato.
L'AdER si è costituita in giudizio il 29.4.2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel caso in esame, l'AdER ha dato prova di aver notificato in data 27.4.2022 a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza del ricorrente - a mani del coniuge convivente – una precedente intimazione di pagamento, nella quale sono state richiamate tutte le cartelle di pagamento contestate.
Detta intimazione non risulta impugnata in giudizio: di conseguenza, il credito tributario risulta definitivamente accertato e incontestabile.
Nel triennio successivo – come accennato, il 15.1.2025 - risulta tempestivamente notificata l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Parimenti, la Regione Calabria, costituita in giudizio in data 18.6.2025, ha fornito la prova della regolare notifica al contribuente degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta contestati.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della memoria, perché tardivamente depositata il
3.2.2026 in violazione del termine previsto dall'art. 32, comma 2, proc. trib.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto, ogni altra questione ed eccezione assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna parte resistente in euro 400,00# per onorari professionali, e solo per il
Difensore dell'AdER con il rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
AT, 9.2.2026.
Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - SS - AT
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002588756000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistenti: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I Grado di AT, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36
D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata il 15.1.2025, con il quale si eccepisce la nullità dell'atto impugnato per la mancata preventiva notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento (indicate alle pagg. 3 e ss. dell'intimazione) e la prescrizione dei crediti (tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2011, 2012,
2013, 2014, 2017 e 2018) e non è fondato.
L'AdER si è costituita in giudizio il 29.4.2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel caso in esame, l'AdER ha dato prova di aver notificato in data 27.4.2022 a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza del ricorrente - a mani del coniuge convivente – una precedente intimazione di pagamento, nella quale sono state richiamate tutte le cartelle di pagamento contestate.
Detta intimazione non risulta impugnata in giudizio: di conseguenza, il credito tributario risulta definitivamente accertato e incontestabile.
Nel triennio successivo – come accennato, il 15.1.2025 - risulta tempestivamente notificata l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Parimenti, la Regione Calabria, costituita in giudizio in data 18.6.2025, ha fornito la prova della regolare notifica al contribuente degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta contestati.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della memoria, perché tardivamente depositata il
3.2.2026 in violazione del termine previsto dall'art. 32, comma 2, proc. trib.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto, ogni altra questione ed eccezione assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna parte resistente in euro 400,00# per onorari professionali, e solo per il
Difensore dell'AdER con il rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
AT, 9.2.2026.
Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa