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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 819/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BOLDRINI MARCO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAPELLI ALESSANDRA e dell'avv. GELMETTI PIERFRANCESCO ( C/O AVV. CAPELLI A. VIA CARAVAGGIO 34 CASALECCHIO DI C.F._2 RENO;
( ) C/O AVV. CAPELLI A. VIA Parte_2 C.F._3 CARAVAGGIO 34 CASALECCHIO DI RENO;
( Parte_3 C.F._4 C/O AVV. CAPELLI A. VIA CARAVAGGIO 34 CASALECCHIO DI RENO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, accoglimento del proposto appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza:
- in via pregiudiziale di rito e/o preliminare al merito, nella misura in cui l'adita Corte dovesse ritenere che il Tribunale – pur avendo esso (solo) in motivazione argomentato circa la preliminare improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per c.d. “abusivo frazionamento” del credito e pertanto pur avendo superato tale profilo, essendo sceso nel merito della decisione, stante il dispositivo contenente solo un mero rigetto nel merito – non abbia implicitamente rigettato e/o superato tale profilo preliminare di improponibilità e/o improcedibilità, dichiarare procedibile e/o proponibile la domanda attorea e riformare la (eventualmente riconosciuta) pronuncia implicita ed autonoma di imponibilità/improcedibilità;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la formazione di Giudicato esterno ed esplicito di cui alla sentenza n. 1421/2020 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, tra le pagina 1 di 16 medesime Parti, e per l'effetto accogliere la domanda formulata dall'Ing. nel giudizio di Parte_1 cui al presente contenzioso e specularmente rigettare la domanda rico ta da
[...]
in ogni caso, dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale Controparte_1 ed in ogni caso accertare e riconoscere che la revoca dell'Ing. Controparte_1 Pt_1
è avvenuta senza giusta causa;
- nel merito, accertare e dichiarare che l'assemblea dei soci di del 22 ottobre 2016 Controparte_1 ha revocato l'Ing. dalla carica di amministratore prima della naturale scadenza dal Parte_1 mandato triennale giusta causa;
per l'effetto accertare e dichiarare che l'Ing. Parte_1 ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla revoca dalla carica e quindi condannare
[...]
a pagare a a titolo risarcitorio, la somma di € 360.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, inclusi quelli moratori, sulla somma rivalutata anno per anno, o la diversa maggiore o minore somma che sarà determinata anche mediante ricorso alla liquidazione equitativa Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni pronuncia e declaratoria del caso: In via pregiudiziale:
- dichiarare l'appello promosso dall'Ing. inammissibile ex artt. 342 e 348bis e ss. cod. proc. civ. per Pt_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- in ogni caso rigettare siccome inammissibile, non provato e comunque infondato, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello principale proposto dall'Ing. confermando in parte qua la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bologna n. 1451/2020, pubblicata il 20 o 0; In via incidentale:
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1451/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020 ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, riformare, in senso favorevole a il capo di sentenza in cui il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha parzialmente rigettato la Per l'effetto, quindi, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello condannare l'Ing. al risarcimento dei danni subiti da Pt_1 Controparte_1 in conseguenza dell'appropriazione, d zione e del danneggiamento di i
[...] programmi informatici aziendali di proprietà della medesima da liquidarsi in via equitativa in un importo non inferiore ad Euro 230.000,00, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1451/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020 ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, riformare, in senso favorevole a il capo di sentenza in cui il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha parzialmente rigettato l me cure da Controparte_1
volta ad ottenere la condanna dell'Ing. alla rifusione delle spese legali del grado di giudizio,
[...] Pt_1
é del capo in cui il Tribunale medesimo disposto la parziale compensazione delle spese di lite in misura di un quarto (¼). Per l'effetto, quindi, l'Ecc.ma Corte di Appello voglia condannare l'Ing. al pagamento integrale delle spese legali del primo grado di giudizio;
Pt_1
In ogni caso:
- disporre la compensazione di quanto dovesse risultare eventualmente dovuto da Controparte_1 alla controparte con quanto alla stessa dovuto dall'appellante a fronte riconvenzionale;
- con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende, relative al grado di appello”.
IN FATTO
pagina 2 di 16 1. conveniva in giudizio la società chiedendo che il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa accertasse e dichiarasse che l'assemblea dei soci di del 22 ottobre 2016 lo aveva revocato dalla carica di Controparte_1 amministratore prima della naturale scadenza del mandato triennale senza addurre una giusta causa e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse che l'attore aveva diritto al risarcimento del danno conseguente alla revoca e quindi condannasse la società a pagargli, a titolo risarcitorio, la somma di € 360.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, o la diversa maggiore o minore somma da determinarsi anche mediante ricorso alla liquidazione equitativa.
2. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda di risarcimento danni per violazione del divieto di abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito, e, nel merito, contestando la fondatezza delle allegazioni avversarie, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria;
in subordine, chiedeva la condanna di al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali patiti per la mancata restituzione di beni aziendali, per la non corretta consegna dei beni informatici aziendali, nonché di quelli sofferti in conseguenza del danneggiamento/distruzione di informazioni, dati e programmi informatici aziendali di sua proprietà.
3. Con sentenza n. 1451/2020 il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa rigettava le domande formulate dall'attore, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della società convenuta, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi, rigettando per il resto la domanda riconvenzionale della convenuta e disponendo la parziale compensazione delle spese di lite in misura di ¼, con condanna di a Pt_1 rifondere a i restanti ¾. Controparte_1
Premetteva in fatto il collegio che, come risultava dagli atti, in data 15 aprile 2015, in attuazione di specifici accordi in precedenza conclusi e previo aumento del capitale sociale eseguito in due distinte tranches, la holding detenuta dal fondo lussemburghese di private equity Xenon PE VI, CP_2 era entrata a far parte della compagine sociale di acquisendo la titolarità di una Controparte_1 quota di partecipazione pari al 45% del capitale sociale, il cui restante 55% era rimasto in capo alla società (holding di proprietà della famiglia , in precedenza socia totalitaria. Parte_4 Pt_1
A seguito del sopra descritto mutamento di assetto societario, i menzionati soci, da un lato, e, dall'altro,
e avevano stipulato un patto parasociale, espressamente qualificato Parte_5 Parte_1 come contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c., per la gestione della società
[...]
quale terza beneficiaria di tali intese negoziali. Controparte_1
In conformità a detti accordi, in data 22 aprile 2015, l'assemblea dei soci di Controparte_1 aveva nominato, all'unanimità e per un triennio, sia il nuovo consiglio di amministrazione, composto pagina 3 di 16 Contr da cinque consiglieri (tre indicati dai soci operativi, compreso l'ing. e due da , Parte_1 sia, su designazione del socio di maggioranza assoluta, il nuovo amministratore delegato individuato nella persona dell'attore, al quale era stato riconosciuto un emolumento complessivo annuo di €
240.000,00, oltre determinati ulteriori benefits.
Il patto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo in capo agli amministratori di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica qualora il socio designante (nel caso in esame, per quanto di rilievo, ne CP_1 avesse fatto semplice richiesta e che, in caso di mancate dimissioni, la parte designante avrebbe dovuto chiedere l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci di al fine di Controparte_1 deliberare in merito alla revoca dell'amministratore che non si fosse spontaneamente dimesso, mentre l'altra parte (in questo caso, avrebbe dovuto votare a favore della predetta revoca. CP_2
Successivamente, in esecuzione della delibera assunta in data 26 settembre 2016, la società CP_1 aveva ceduto all'altra socia la propria quota di partecipazione al capitale sociale di
[...] [...]
impegnandosi a fornire, contestualmente alla formalizzazione della predetta cessione, Controparte_1 le dimissioni di tutti gli amministratori dalla stessa designati.
Tuttavia, avendo l'amministratore designato opposto reciso rifiuto alla richiesta Parte_1 avanzata da di rassegnare le dimissioni, benchè, quale sottoscrittore, in proprio, del CP_1 suddetto patto parasociale, fosse tenuto ad adempiere alla relativa obbligazione, in data 22 ottobre
2016, l'assemblea sociale di aveva nominato un nuovo C.d.A., disponendo Controparte_1 contestualmente la formale revoca dalla carica dell'odierno attore.
L'attore, quindi, aveva agito in giudizio contestando la legittimità della suddetta delibera assembleare, in quanto, a suo dire, assunta ad nutum, e, in ogni caso, senza alcun esplicito riferimento, neppure in termini essenziali, alle ragioni asseritamente costituenti la giusta causa dell'impugnata determinazione.
Tanto premesso, occorreva anzitutto esaminare la questione posta, in via preliminare, dalla convenuta di improponibilità della domanda avversaria per violazione del divieto di abuso del processo conseguente ad illegittimo frazionamento del credito, essendo stato documentato che Parte_1
già nell'ambito di un precedente giudizio promosso nei suoi confronti da
[...] Controparte_1 ai sensi dell'art. 2476 c.c., aveva proposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna dei
[...] quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente al mancato godimento dei benefits di cui avrebbe fruito se non fosse stato revocato senza giusta causa, dalla carica di amministratore prima della naturale scadenza del mandato triennale.
In proposito, il tribunale richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario;
in particolare, in tema di risarcimento del pagina 4 di 16 danno da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente, neppure mediante riserva di far valere in altri procedimenti diverse voci di danno – come nel caso in esame –, in quanto si tratterebbe di condotta che aggrava la posizione del danneggiante debitore, così ponendosi in contrasto, appunto, al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale.
Non costituisce ipotesi di frazionamento abusivo del credito, e quindi in violazione dell'art. 1175 c.c., la formulazione di domande in autonomi giudizi solo se risulti, in capo al creditore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Pertanto, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore, che peraltro deve manifestarsi ictu oculi e non certamente essere frutto di un'indagine del giudice relativa ai comportamenti del creditore agente sul versante psico-soggettivistico o di un bilanciamento degli interessi tra le parti in giudizio, la condotta frazionata deve ritenersi palesemente strumentale e, quindi, non meritevole di protezione dall'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame, risultava per tabulas che le domande di risarcimento proposte da nei due Pt_1 distinti giudizi condividevano la medesima causa petendi, derivavano da un unico rapporto di durata tra le parti, compartecipavano dell'identico ambito oggettivo di un possibile giudicato e, infine, conseguivano dallo stesso fatto generatore del presunto danno.
Dunque, senza alcuna evidente valida ragione, l'attore aveva in concreto operato una illegittima parcellizzazione della propria pretesa risarcitoria, disarticolando l'esercizio del preteso diritto in due separate e successive domande ancorchè inerenti alla medesima, unitaria “remunerazione” riconosciutagli al momento del conferimento della carica di amministratore, così abusando dello strumento processuale.
Né, del resto, l'attore aveva in alcun modo addotto come la pretesa risarcitoria per mancata percezione del compenso in denaro, che avrebbe potuto, invece, conseguire se non fosse stato anticipatamente revocato dalla carica, fosse oggettivamente molto più fluida e, quindi, di più agile accertamento rispetto alla pretesa risarcitoria per mancata fruizione dei benefits, azionata, in via riconvenzionale, nel distinto giudizio n. RG 6828/2017.
Le predette domande, avanzate in due separati giudizi ordinari di cognizione, apparivano, invero, parimenti illiquide e incerte.
Ma, anche a voler astrattamente ritenere proponibile e procedibile la domanda risarcitoria proposta dall'attore nel presente giudizio, la stessa non appariva, nel merito, fondata.
Invero, la aveva revocato dalla carica di amministratore avendolo Controparte_1 Pt_1 ritenuto gravemente inadempiente alle obbligazioni dal medesimo assunte attraverso la sottoscrizione pagina 5 di 16 del patto parasociale che vedeva la società convenuta quale beneficiaria dell'impegno dell'amministratore di dimettersi – e del conseguente diritto di revocarlo ove non avesse rassegnato le sue dimissioni – qualora il socio designante gliene avesse fatto richiesta.
E dunque, a fronte della renitenza di a rassegnare le dimissioni richieste dalla sua designante, Pt_1 la delibera adottata il 22 ottobre 2016 di revoca dalla predetta carica gestoria, ancorchè non evocasse in modo testuale ed esplicito il patto parasociale al fine di sussumerne i contenuti a guisa di giusta causa, risultava ugualmente legittima, in quanto costituiva comunque la pratica attuazione, coerente e confacente, di quanto precedentemente pattuito dalle parti.
Infatti, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa le asserite violazioni da parte del revocato amministratore degli obblighi di gestione della società convenuta, in ogni caso, la revoca rappresentava l'esatta concretizzazione del meccanismo previsto al paragrafo 5.3 del patto parasociale, stipulato nel primario interesse di e la delibera, sia pur senza menzionare la Controparte_1 predetta fonte negoziale, ripercorreva fedelmente, esponendo, nei suoi passaggi, l'intero iter che, secondo il suddetto patto, avrebbe dovuto condurre alla caducazione, spontanea o coatta, dell'amministratore.
Pertanto, doveva ritenersi pienamente legittima la delibera di revoca dell'attore dalla carica di amministratore della società convenuta, in quanto la sua sottostante giusta causa andava ravvisata nella cogente necessità di neutralizzare gli effetti paralizzanti del rifiuto opposto a dimettersi dalla predetta carica, rifiuto, quest'ultimo, invece palesemente illegittimo perché non conforme agli obblighi dal medesimo assunti con la sottoscrizione del patto parasociale.
Conseguentemente, le domande formulate dall'attore andavano rigettate.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta di condanna dell'attore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali asseritamente patiti dalla società a causa della mancata restituzione da parte del revocato amministratore di beni aziendali, della non corretta riconsegna di beni aziendali informatici e, infine, del danneggiamento/distruzione di informazioni, dati e programmi informatici aziendali di proprietà dell'istante, doveva ritenersi accertata la mancata restituzione di beni aziendali per un valore di € 3.364,14 incontestatamente nella materiale disponibilità di e dei quali, al di Pt_1 là di generiche ed apodittiche allegazioni, non era stata provata la riconsegna alla legittima proprietaria che ne aveva fatto richiesta all'indomani della sua cessazione dalla carica.
La circostanza era confermata anche dai risultati delle indagini svolte sui medesimi fatti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza che, all'esito, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'odierno attore per appropriazione indebita di beni aziendali.
pagina 6 di 16 Parimenti provata risulta la domanda di risarcimento dei danni subìti dalla società convenuta a causa della non corretta restituzione di beni informatici, risultante dalla relazione peritale allegata dalla convenuta, non contestata né confutata dall'attore, redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal e attestante l'avvenuta cancellazione e distruzione della Pt_1 corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta.
Circa l'entità del relativo pregiudizio, la convenuta aveva provato documentalmente i costi sopportati per l'acquisto sostitutivo dei beni aziendali mai restituiti, sicchè la domanda di risarcimento danni andava accolta sul punto, con condanna del convenuto al pagamento in favore della controparte, per la predetta causale, della complessiva somma di € 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi.
Non appariva invece accoglibile l'ulteriore domanda relativa ai danni, quantificati dalla società istante in un importo non inferiore a € 230.000,00, asseritamente patiti dalla convenuta a causa del tempo dedicato e delle risorse impiegate per la ricostruzione dei rapporti con i clienti, a suo dire compromessi in conseguenza della distruzione e del danneggiamento delle informazioni e dei dati informatici aziendali, in quanto non provata neppure con riferimento all'an, con la conseguenza che non poteva farsi ricorso all'invocata liquidazione equitativa con riguardo al quantum.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
spiegando appello incidentale.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Preliminarmente si osserva che, con l'atto di citazione in appello, l'appellante ha dato atto che, nelle more, è stata emessa nel parallelo giudizio tra le odierne parti, promosso ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. da nei confronti di la sentenza n. 1421/2021 del Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, passata in giudicato per mancata impugnazione, che ha, tra l'altro, rigettato la domanda riconvenzionale ivi proposta da di Pt_1 risarcimento dei danni pari alle somme non percepite per essere stato revocato anche dalla carica di amministratore di MA Asia LTD (Euro 100.000,00), controllata da , oltre che per non aver CP_1 potuto fruire – per gli anni a venire e sino alla scadenza naturale del mandato di amministratore – dell'automobile aziendale messa a disposizione dalla società.
Ebbene tale sentenza, passata in giudicato, ha accertato (come si è detto tra le medesime parti dell'odierno giudizio e con riferimento alla medesima vicenda storica) che “la revoca dell'amministratore (operata con delibera assembleare del 22.10.2016, vedi doc.9) Parte_1 non è motivata da una giusta causa: la revoca è stata infatti deliberata dalla assemblea e votata come pagina 7 di 16 revoca ad nutum, dal momento che non vi è alcun cenno, nella delibera di revoca, circa responsabilità dell'amministratore”.
Sarebbe dunque intervenuto, secondo l'appellante, un giudicato esterno ed esplicito circa l'assenza di giusta causa nella revoca di nonchè circa il fatto che “Non vi sono Parte_1 complessivamente elementi sufficienti per ritenere provata una responsabilità dell'amministratore per danni cagionati alla società; lo svolgimento dei compiti amministrativi è stato dimostrato in misura adeguata, e dunque, anche volendo intendere la domanda come contenente una implicita eccezione di inadempimento, resta confermato che il compenso era dovuto. Infine, non vi è prova che parte delle spese sostenute siano indebite e configurino un danno. La domanda di risarcimento è infondata e va respinta, sotto ogni profilo”. Dunque, si sarebbe formato un giudicato esterno ed esplicito anche sul fatto che il compenso sia dovuto, con inevitabile ripercussione sull'odierno procedimento.
Osserva inoltre parte appellante che il tribunale, nel suddetto giudizio R.G. 6828/2017, ha rigettato tutte le domande di ivi compresa quella relativa alla contestazione circa la mancata Controparte_1 restituzione di beni aziendali e la distruzione di dati informatici di proprietà della società, ossia la medesima proposta anche nell'odierno giudizio.
Chiede conseguentemente, in riforma della sentenza di prime cure e alla luce dell'intervenuto giudicato esterno ed esplicito sul punto, il rigetto della riconvenzionale formulata dalla convenuta nel primo grado del presente giudizio, oltre all'accoglimento della domanda di pagamento del compenso.
In subordine, chiede che tale domanda sia dichiarata improponibile/improcedibile, stante l'evidente abusiva condotta di frazionamento del credito nell'odierna controversia.
6. Tanto premesso, con il primo motivo dell'appello principale deduce “erroneità della decisione per aver dichiarato improponibile/improcedibile la domanda attorea in ragione di un asserito abusivo frazionamento del credito. insussistenza dei presupposti. in ogni caso, erroneità delle conseguenze processuali ed erronea applicazione dei dettami della suprema corte di cassazione”.
Invero è stato da un lato convenuto da nel parallelo ed autonomo Parte_1 Controparte_1 procedimento a R.G. 6828/2017, e quindi non avrebbe attivamente e sua sponte scelto di frazionare alcunché, laddove la condotta dell'abusivo frazionamento del credito, di matrice giurisprudenziale, trova la sua ratio nell'ingiustificata attiva suddivisione e moltiplicazione del credito. In tale “parallelo” giudizio egli si è costituito per respingere l'avversa domanda siccome infondata, ed ha svolto domanda riconvenzionale limitatamente a pretese risarcitorie che necessitavano di accertamento anche nel quantum, formulando espressa riserva di agire in separato giudizio per il soddisfacimento dell'altro credito certo, il cui quantum non deve neppure essere accertato, liquido ed esigibile qual è quello pagina 8 di 16 azionato nel presente giudizio, ossia il mancato compenso da amministratore revocato ante tempus con delibera priva di causa.
Ciò non comporterebbe alcun abusivo frazionamento del credito, in quanto nella ipotesi di revoca dalla carica dell'amministratore nominato per un triennio viene pacificamente riconosciuto il diritto a conseguire, a titolo di risarcimento, l'intero compenso contrattualmente previsto per la residua durata del rapporto, conseguendone la matematica certezza e liquidità del credito azionato;
in tal senso l'attore
è stato revocato senza giusta causa 18 mesi prima della scadenza del mandato a tempo determinato e dunque aveva legittimamente domandato la condanna della società convenuta al pagamento di €
360.000,00 (€ 20.000*18 mensilità) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno: del tutto tautologica ed errata sarebbe pertanto l'affermazione del giudice di prime cure laddove ha definito anche il credito azionato nel presente procedimento “illiquido” e
“incerto” al pari dei crediti di cui alla riconvenzionale nel parallelo procedimento R.G. 6828/2017.
In ogni caso, del tutto spropositata ed erronea sarebbe la sanzione dell'improcedibilità della domanda.
7. Con il secondo motivo deduce: “nel merito. violazione dell'art. 2383, co. iii, c.c. circa l'erroneità della sentenza che ha rigettato la domanda attorea con motivazione patentemente fallace e totalmente distonica rispetto alla documentazione ed ai fatti di causa. irrilevanza degli avversi richiami al patto parasociale in relazione all'offerta di acquisto di da parte del fondo. inesistenza di Controparte_1 qualsivoglia prova in punto di impegno di a portare la dimissioni e di alcuna richiesta di Pt_1 dimissioni. conseguente assenza di un'asserita cogenza di un tale obbligo di dimissioni che l'attore si sarebbe rifiutato di realizzare. mancata considerazione, a contrariis, proprio del patto di manleva contenuto nel patto parasociale da parte dei soci in favore della società settima meccanica per ogni onere costo e spesa sostenuto a titolo di obbligo di risarcimento del danno in favore dell'amministratore revocato. matematica inesistenza di alcuna giusta causa nella delibera di revoca”.
8. Con il terzo motivo deduce: “l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale. ne bis in idem. giudicato esterno. infondatezza della domanda per mancata prova di alcuna parziale mancata restituzione di alcunché, di alcun nesso eziologico, ed alcun danno”; in subordine chiede che tale domanda sia dichiarata improponibile/improcedibile, stante, in questo caso, l'evidente abusivo frazionamento del credito.
L'accoglimento parziale della riconvenzionale della convenuta sarebbe in ogni caso erroneo, essendo stato precisato che aveva restituito tutte le attrezzature informatiche di proprietà di Parte_1
né dalle indagini penali svolte a seguito di denuncia sarebbe emerso il contrario;
Controparte_1 pertanto, la doglianza dovrebbe considerarsi caducata, non potendo considerarsi onerato di Pt_1 provare una circostanza negativa, ossia di non aver avuto in uso determinati beni. pagina 9 di 16 9. Con l'unico motivo di appello incidentale chiede a sua volta, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale, la condanna in via equitativa di al risarcimento dei danni subiti dalla società Pt_1 appellata in conseguenza dei predetti atti di distruzione e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici aziendali di proprietà della medesima, quantificati in un importo non inferiore ad € 230.000,00.
In proposito il giudice di primo grado avrebbe errato laddove non ha desunto argomenti di prova ex art. 16 cod. proc. civ. dai documenti prodotti dall'esponente sub doc. nn. 12 - 19 e 23 - 25 del fascicolo di primo grado sub doc. 2, statuendo che “l'onus probandi non risulta, in parte qua, minimamente assolto, risultando le allegazioni svolte al riguardo da del tutto generiche, Controparte_1 apodittiche ed indeterminate, sia in punto di an, di quantum debeatur”, in quanto in realtà sarebbero state fornite tutte le prove relative sia alla mancata restituzione dei beni informatici, sia al loro danneggiamento.
Risulterebbe in particolare provato dalla perizia di parte prodotta in atti come l'ing. da un Pt_1 lato, abbia dolosamente distrutto - prima della restituzione di parte dei beni informatici detenuti in ragione della carica - tutta la corrispondenza aziendale intercorsa tra l'appellante e i propri collaboratori, clienti, fornitori, e, dall'altro, abbia copiato su altri hardware l'intero know how aziendale di Controparte_1
Peraltro, tali circostanze sono state verificate e condivise nella sentenza, ove si legge testualmente che:
“la relazione peritale allegata dalla convenuta (…) redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal attesta in modo puntuale l'avvenuta cancellazione e Pt_1 distruzione della corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta”.
Inoltre, dalle conclusioni della perizia dell'ing. - posta a base del convincimento del giudice Per_1 di primo grado - si evincerebbe chiaramente il nesso di causalità tra la condotta di consistente Pt_1 nelle operazioni di copiatura e cancellazione irreversibile eseguite tra la fine del mese di settembre
2016 (non a caso, poche settimane prima della sua annunciata revoca da amministratore) e il 28 ottobre
2016 (una settimana dopo la sua revoca e nelle more della restituzione dei medesimi beni), e il pregiudizio che ne è conseguito.
Il tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere non provato il danno, laddove invece ne ha correttamente accertato il fatto generatore.
10. Così riepilogati i motivi di appello principale e incidentale, deve darsi atto che, nelle more del presente procedimento, è stata emessa nel distinto giudizio pendente tra le medesime parti sopra pagina 10 di 16 menzionato la sentenza n. 1421/2021 del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, passata in giudicato, che ha accertato, con riferimento alla medesima delibera assembleare del
22.10.2016 oggetto del presente giudizio, che la revoca dell'amministratore operata Parte_1 da detta delibera è priva di giusta causa, affermando che la revoca è stata “deliberata dalla assemblea e votata come revoca ad nutum, dal momento che non vi è alcun cenno, nella delibera di revoca, circa responsabilità dell'amministratore”, proseguendo: “l'atto deliberativo è espressione della volontà dell'assemblea, che si cristalla al momento della delibera, come risulta dal verbale della assemblea;
non rileva, quindi, ai fini della motivazione sottesa alla revoca, un eventuale inadempimento che venga oggi contestato e dimostrato, e che tuttavia non è stato contemplato al momento della formazione della volontà sociale”.
Pertanto non può dubitarsi che sia intervenuto il giudicato circa l'assenza di giusta causa nella revoca di nonchè in ordine alla spettanza del compenso dovuto sino alla scadenza della durata Parte_1 triennale della carica, come ulteriormente specificato dalla sopra menzionata sentenza definitiva, che ha statuito sul punto che: “Non vi sono complessivamente elementi sufficienti per ritenere provata una responsabilità dell'amministratore per danni cagionati alla società; lo svolgimento dei compiti amministrativi è stato dimostrato in misura adeguata, e dunque, anche volendo intendere la domanda come contenente una implicita eccezione di inadempimento, resta confermato che il compenso era dovuto. Infine, non vi è prova che parte delle spese sostenute siano indebite e configurino un danno. La domanda di risarcimento è infondata e va respinta, sotto ogni profilo”.
11. Ne discende che il primo e il secondo motivo dell'appello principale risultano assorbiti e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con accoglimento della la domanda di Parte_1
e conseguente riconoscimento a suo favore della somma di € 360.000,00, non contestata nel
[...] quantum, relativa agli ulteriori 18 mesi di mandato sino alla scadenza triennale dalla carica di amministratore a titolo di risarcimento;
tale somma, trattandosi di risarcimento da inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, va rivalutata nei termini che verranno di seguito precisati.
12. Deve quindi procedersi all'esame congiunto del terzo motivo di appello principale e dell'unico motivo di appello incidentale, tra loro inscindibilmente connessi in quanto speculari.
Invero, con la domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio ha chiesto il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti alla mancata restituzione, da parte dell'attore, di beni aziendali da questo precedentemente detenuti in ragione della carica, nonché il rimborso delle sostenute per tentare di eliminare le conseguenze negative delle condotte illecite di che ha restituito soltanto alcuni Pt_1 dei beni aziendali (apparecchiature informatiche), peraltro senza la comunicazione delle password/pin, con cancellazione di tutto quanto ivi contenuto e conseguente distruzione di dati, documenti e pagina 11 di 16 corrispondenza societaria che, secondo la ricostruzione resa possibile dalla copia forense degli hard disk delle apparecchiature restituite, sarebbero, in tutto o in parte, stati copiati su altro supporto (con potenziale divulgazione ad estranei di documenti contenenti dati riservati), dall'attore, prima della cancellazione.
ha chiesto altresì il risarcimento in via equitativa e comunque in non meno di € 230.000,00 del CP_1 danno derivante dal danneggiamento delle proprie informazioni, dati e programmi informatici aziendali, che la avrebbero costretta, con difficoltà e scarsi risultati, a cercare di ricostruire i rapporti intrattenuti negli anni da con clienti, fornitori ed altre controparti. Parte_1
13. Orbene, con l'appello incidentale lamenta che il primo giudice abbia ritenuto Controparte_1 quest'ultimo danno non dimostrato nell'an, mentre in realtà sarebbe stata provata la mancata restituzione dei beni informatici e il loro danneggiamento, e in particolare, come risultante dalla perizia di parte prodotta, la dolosa distruzione - prima della restituzione di parte dei beni informatici detenuti in ragione della carica – di tutta la corrispondenza aziendale intercorsa tra l'appellante e i propri collaboratori, clienti, fornitori e la copia su altri hardware dell'intero know how aziendale di
[...]
CP_1
Tali circostanze sono state verificate e condivise nella sentenza, ove si legge testualmente che: “la relazione peritale allegata dalla convenuta (…) redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal attesta in modo puntuale l'avvenuta cancellazione e Pt_1 distruzione della corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta”.
Inoltre, dalle conclusioni della perizia dell'ing. - posta a base del convincimento del giudice Per_1 di primo grado - si evincerebbe chiaramente il nesso di causalità tra la condotta di consistente Pt_1 nelle operazioni di copiatura e cancellazione irreversibile eseguite tra la fine del mese di settembre
2016 (non a caso, poche settimane prima della sua annunciata revoca da amministratore) e il 28 ottobre
2016 (una settimana dopo la sua revoca e nelle more della restituzione dei medesimi beni) e il pregiudizio che ne è conseguito.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel ritenere non provato l'an del danno, che risulta invece adeguatamente dimostrato dai suddetti elementi, sicchè nulla osterebbe alla sua liquidazione in via equitativa.
14. Di contro, si duole del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, deducendo il Pt_1 ne bis in idem per intervento giudicato esterno;
in subordine chiede che la domanda risarcitoria sia dichiarata improponibile/improcedibile, stante in questo caso l'evidente abusiva condotta di frazionamento del credito il relazione. pagina 12 di 16 L'accoglimento parziale della riconvenzionale della convenuta sarebbe in ogni caso erroneo nel merito, essendo stato precisato che aveva restituito tutte le attrezzature informatiche di Parte_1 proprietà di e non essendo emerso il contrario dalle indagini svolte a seguito di Controparte_1 denuncia;
pertanto, la doglianza dovrebbe considerarsi infondata, non potendo considerarsi Pt_1 onerato di provare una circostanza negativa, ossia di non aver avuto in uso determinati beni.
15. Partendo allora dall'eccezione di intervenuto giudicato esterno stante il rigetto della domanda risarcitoria formulata da nel distinto giudizio tra le medesime parte conclusi con la Controparte_1 più volte citata sentenza n. 1421/2021, passata in giudicato, dalla lettura della suddetta pronunzia deve rilevarsi che, sebbene abbia chiesto, nel relativo giudizio, il risarcimento di plurime voci di CP_1 danno, allegando tra l'altro, tra le condotte illecite asseritamente poste in essere da Parte_1 che tali danni avrebbero cagionato, anche “la mancata restituzione di beni aziendali e la distruzione di dati informatici di proprietà della Società” (pag. 3 della sentenza), e il tribunale abbia respinto in toto
“la domanda svolta dall'attrice”, come risulta dal dispositivo, tuttavia non risultano essere stati esaminati in alcun punto della motivazione i suddetti specifici addebiti.
Deve allora ritenersi che sul punto non si sia formato alcun giudicato, in quanto “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno” (Cass., n. 35382/2022; conforme a Cass., n. 11356/2006).
16. La domanda deve essere pertanto (ri)esaminata nel merito in questa sede, dovendo anche rigettarsi, per altro verso, l'eccezione di improcedibilità per indebito frazionamento della domanda;
si osserva infatti al riguardo le S.U., con la recente sentenza n. 7299/2025, hanno affermato che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di pagina 13 di 16 domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
E dunque, essendo la sentenza n. 1421/2021 del Tribunale di Bologna passata in giudicato, senza che sia stata impugnata per l'omessa pronuncia sulla pretesa risarcitoria concernente “la mancata restituzione di beni aziendali e la distruzione di dati informatici di proprietà della Società”, questa
Corte di appello deve comunque statuire in merito a quest'ultima pretesa, mai esaminata, ovvero circa l'esistenza e la consistenza del credito risarcitorio, poto che tale domanda non sarebbe altrimenti riproponibile.
17. Ciò posto, la sentenza impugnata va confermata, e rigettato il terzo motivo di appello principale, in relazione alla statuizione di condanna di la pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi, per le spese i costi sostenuti in conseguenza della mancata riconsegna di parte dei beni aziendali che erano in suo possesso;
in particolare, dalla documentazione in atti risulta che egli non abbia restituito un monitor Apple matricola n. C02PROU3F2GC del valore di
Euro 929,80, un IPad air 2, matr. N DMPQL3N0G5YL del valore di Euro 589,34, un Mac Book matricola n. C02LF2K9F6T5 del valore di Euro 925,00, una stampante professionale Canon IR-
ADV400I del valore di Euro 1220,00, per complessivi Euro 3.664,14; in proposito, incombeva su l'onere, non assolto, di provare l'avvenuta restituzione. Pt_1
Risulta altresì che abbia riconsegnato a un IPAD air, un Mac Mini, un Mac Pt_1 Controparte_1 book pro 15”, un NASS Qnao 521 con quattro dischi da due TB, senza consegnare le password o i pin di accesso e comunque cancellando tutti i documenti presenti, sicchè ha dovuto Controparte_1 incaricare il consulente tecnico ing. che, previa estrazione di una copia forense, è risuscito a Per_1 recuperare solo in parte i dati cancellati, con un costo a carico di per la sola Controparte_1 consulenza dell'esperto, di Euro 8.589,75.
Tali circostanze sono documentali e non specificamente contestate.
18. Quanto al danno conseguente alla mancata restituzione e/o al danneggiamento dei dati aziendali contenuti nei suddetti supporti informatici, non può condividersi l'opinione del primo giudice laddove, pur ritenendo accertata la condotta illecita, affermando che “la relazione peritale allegata dalla convenuta (…) e non contestata né confutata dall'attore, redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal attesta in modo puntuale l'avvenuta cancellazione e Pt_1
pagina 14 di 16 distruzione della corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta”, non ne ha poi tratto le logiche conseguenze in ordine alla prova dell'an del danno lamentato, che consiste invece proprio nella perdita di dati, informazioni e conoscenze aziendali relative ai rapporti con i clienti, con i fornitori e ai prodotti, acquisite nel corso di numerosi anni.
Trattandosi di danno di difficile se non impossibile determinazione, può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., e così quantificarsi il relativo importo - tenuto conto che Controparte_1
è società di rilievo nel settore della produzione e vendita di pompe idrauliche (come si desume anche dall'elevato compenso stabilito per il suo amministratore), che ha nel tempo sviluppato la propria attività anche con l'acquisizione di altre società operanti nello stesso settore produttivo o in settori e ha eseguito un aumento di capitale al fine di consentire l'ingresso nella propria compagine sociale di una società cinese detenuta dal fondo di private equity Xenon VI SCA SICAR - in complessivi €
200.000,00 ai valori monetari attuali.
19. Pertanto, operata la compensazione (come richiesto da tra il credito per Controparte_1 compensi di amministratore di di originari € 360.000,00 rivalutati all'attualità dalla Parte_1 data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (11.5.2018) in € 426.960,00, con il credito di nei confronti di di € 200.000,00 ai valori monetari attuali, residua un Controparte_1 Pt_1 credito di € 226.960,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a favore di ferma la parte della decisione di primo grado che ha riconosciuto a favore Parte_1 di somma di € 11.953,89, oltre accessori. Controparte_1
Conseguentemente, in parziale accoglimento dei gravami principale e incidentale ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti di a titolo di compenso di amministratore e di Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni per la sottrazione e distruzione di dati aziendali, Controparte_1 quest'ultima va condannata al pagamento a favore di della somma di € 226.960,00 Parte_1 ai valori monetari attuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, ferma la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 11.953,89, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi nei termini di cui alla sentenza di primo grado.
20. In considerazione della soccombenza reciproca e dell'indebito frazionamento ad opera di entrambe le parti delle rispettive domande in due distinti giudizi, le spese di lite di entrambi i gradi vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e di quello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 nei confronti della sentenza n. 1451/2020 del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa, in parziale riforma della decisione impugnata, operata la compensazione tra il credito per compensi di amministratore di nei confronti di di originari Parte_1 Controparte_1
€ 360.000,00 rivalutati all'attualità in € 426.960,00, con il credito di nei Controparte_1 confronti di di € 200.000,00 ai valori monetari attuali, condanna quest'ultima al pagamento a Pt_1 favore di della somma di € 226.960,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza al saldo, ferma la condanna di al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi di cui alla sentenza di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 26.6.2025
Il Presidente rel. est.
Manuela Velotti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 819/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BOLDRINI MARCO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAPELLI ALESSANDRA e dell'avv. GELMETTI PIERFRANCESCO ( C/O AVV. CAPELLI A. VIA CARAVAGGIO 34 CASALECCHIO DI C.F._2 RENO;
( ) C/O AVV. CAPELLI A. VIA Parte_2 C.F._3 CARAVAGGIO 34 CASALECCHIO DI RENO;
( Parte_3 C.F._4 C/O AVV. CAPELLI A. VIA CARAVAGGIO 34 CASALECCHIO DI RENO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, accoglimento del proposto appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza:
- in via pregiudiziale di rito e/o preliminare al merito, nella misura in cui l'adita Corte dovesse ritenere che il Tribunale – pur avendo esso (solo) in motivazione argomentato circa la preliminare improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per c.d. “abusivo frazionamento” del credito e pertanto pur avendo superato tale profilo, essendo sceso nel merito della decisione, stante il dispositivo contenente solo un mero rigetto nel merito – non abbia implicitamente rigettato e/o superato tale profilo preliminare di improponibilità e/o improcedibilità, dichiarare procedibile e/o proponibile la domanda attorea e riformare la (eventualmente riconosciuta) pronuncia implicita ed autonoma di imponibilità/improcedibilità;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la formazione di Giudicato esterno ed esplicito di cui alla sentenza n. 1421/2020 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, tra le pagina 1 di 16 medesime Parti, e per l'effetto accogliere la domanda formulata dall'Ing. nel giudizio di Parte_1 cui al presente contenzioso e specularmente rigettare la domanda rico ta da
[...]
in ogni caso, dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale Controparte_1 ed in ogni caso accertare e riconoscere che la revoca dell'Ing. Controparte_1 Pt_1
è avvenuta senza giusta causa;
- nel merito, accertare e dichiarare che l'assemblea dei soci di del 22 ottobre 2016 Controparte_1 ha revocato l'Ing. dalla carica di amministratore prima della naturale scadenza dal Parte_1 mandato triennale giusta causa;
per l'effetto accertare e dichiarare che l'Ing. Parte_1 ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla revoca dalla carica e quindi condannare
[...]
a pagare a a titolo risarcitorio, la somma di € 360.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, inclusi quelli moratori, sulla somma rivalutata anno per anno, o la diversa maggiore o minore somma che sarà determinata anche mediante ricorso alla liquidazione equitativa Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni pronuncia e declaratoria del caso: In via pregiudiziale:
- dichiarare l'appello promosso dall'Ing. inammissibile ex artt. 342 e 348bis e ss. cod. proc. civ. per Pt_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale:
- in ogni caso rigettare siccome inammissibile, non provato e comunque infondato, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello principale proposto dall'Ing. confermando in parte qua la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bologna n. 1451/2020, pubblicata il 20 o 0; In via incidentale:
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1451/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020 ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, riformare, in senso favorevole a il capo di sentenza in cui il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha parzialmente rigettato la Per l'effetto, quindi, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello condannare l'Ing. al risarcimento dei danni subiti da Pt_1 Controparte_1 in conseguenza dell'appropriazione, d zione e del danneggiamento di i
[...] programmi informatici aziendali di proprietà della medesima da liquidarsi in via equitativa in un importo non inferiore ad Euro 230.000,00, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1451/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020 ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, riformare, in senso favorevole a il capo di sentenza in cui il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha parzialmente rigettato l me cure da Controparte_1
volta ad ottenere la condanna dell'Ing. alla rifusione delle spese legali del grado di giudizio,
[...] Pt_1
é del capo in cui il Tribunale medesimo disposto la parziale compensazione delle spese di lite in misura di un quarto (¼). Per l'effetto, quindi, l'Ecc.ma Corte di Appello voglia condannare l'Ing. al pagamento integrale delle spese legali del primo grado di giudizio;
Pt_1
In ogni caso:
- disporre la compensazione di quanto dovesse risultare eventualmente dovuto da Controparte_1 alla controparte con quanto alla stessa dovuto dall'appellante a fronte riconvenzionale;
- con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende, relative al grado di appello”.
IN FATTO
pagina 2 di 16 1. conveniva in giudizio la società chiedendo che il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa accertasse e dichiarasse che l'assemblea dei soci di del 22 ottobre 2016 lo aveva revocato dalla carica di Controparte_1 amministratore prima della naturale scadenza del mandato triennale senza addurre una giusta causa e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse che l'attore aveva diritto al risarcimento del danno conseguente alla revoca e quindi condannasse la società a pagargli, a titolo risarcitorio, la somma di € 360.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, o la diversa maggiore o minore somma da determinarsi anche mediante ricorso alla liquidazione equitativa.
2. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda di risarcimento danni per violazione del divieto di abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito, e, nel merito, contestando la fondatezza delle allegazioni avversarie, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria;
in subordine, chiedeva la condanna di al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali patiti per la mancata restituzione di beni aziendali, per la non corretta consegna dei beni informatici aziendali, nonché di quelli sofferti in conseguenza del danneggiamento/distruzione di informazioni, dati e programmi informatici aziendali di sua proprietà.
3. Con sentenza n. 1451/2020 il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa rigettava le domande formulate dall'attore, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della società convenuta, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi, rigettando per il resto la domanda riconvenzionale della convenuta e disponendo la parziale compensazione delle spese di lite in misura di ¼, con condanna di a Pt_1 rifondere a i restanti ¾. Controparte_1
Premetteva in fatto il collegio che, come risultava dagli atti, in data 15 aprile 2015, in attuazione di specifici accordi in precedenza conclusi e previo aumento del capitale sociale eseguito in due distinte tranches, la holding detenuta dal fondo lussemburghese di private equity Xenon PE VI, CP_2 era entrata a far parte della compagine sociale di acquisendo la titolarità di una Controparte_1 quota di partecipazione pari al 45% del capitale sociale, il cui restante 55% era rimasto in capo alla società (holding di proprietà della famiglia , in precedenza socia totalitaria. Parte_4 Pt_1
A seguito del sopra descritto mutamento di assetto societario, i menzionati soci, da un lato, e, dall'altro,
e avevano stipulato un patto parasociale, espressamente qualificato Parte_5 Parte_1 come contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c., per la gestione della società
[...]
quale terza beneficiaria di tali intese negoziali. Controparte_1
In conformità a detti accordi, in data 22 aprile 2015, l'assemblea dei soci di Controparte_1 aveva nominato, all'unanimità e per un triennio, sia il nuovo consiglio di amministrazione, composto pagina 3 di 16 Contr da cinque consiglieri (tre indicati dai soci operativi, compreso l'ing. e due da , Parte_1 sia, su designazione del socio di maggioranza assoluta, il nuovo amministratore delegato individuato nella persona dell'attore, al quale era stato riconosciuto un emolumento complessivo annuo di €
240.000,00, oltre determinati ulteriori benefits.
Il patto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo in capo agli amministratori di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica qualora il socio designante (nel caso in esame, per quanto di rilievo, ne CP_1 avesse fatto semplice richiesta e che, in caso di mancate dimissioni, la parte designante avrebbe dovuto chiedere l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci di al fine di Controparte_1 deliberare in merito alla revoca dell'amministratore che non si fosse spontaneamente dimesso, mentre l'altra parte (in questo caso, avrebbe dovuto votare a favore della predetta revoca. CP_2
Successivamente, in esecuzione della delibera assunta in data 26 settembre 2016, la società CP_1 aveva ceduto all'altra socia la propria quota di partecipazione al capitale sociale di
[...] [...]
impegnandosi a fornire, contestualmente alla formalizzazione della predetta cessione, Controparte_1 le dimissioni di tutti gli amministratori dalla stessa designati.
Tuttavia, avendo l'amministratore designato opposto reciso rifiuto alla richiesta Parte_1 avanzata da di rassegnare le dimissioni, benchè, quale sottoscrittore, in proprio, del CP_1 suddetto patto parasociale, fosse tenuto ad adempiere alla relativa obbligazione, in data 22 ottobre
2016, l'assemblea sociale di aveva nominato un nuovo C.d.A., disponendo Controparte_1 contestualmente la formale revoca dalla carica dell'odierno attore.
L'attore, quindi, aveva agito in giudizio contestando la legittimità della suddetta delibera assembleare, in quanto, a suo dire, assunta ad nutum, e, in ogni caso, senza alcun esplicito riferimento, neppure in termini essenziali, alle ragioni asseritamente costituenti la giusta causa dell'impugnata determinazione.
Tanto premesso, occorreva anzitutto esaminare la questione posta, in via preliminare, dalla convenuta di improponibilità della domanda avversaria per violazione del divieto di abuso del processo conseguente ad illegittimo frazionamento del credito, essendo stato documentato che Parte_1
già nell'ambito di un precedente giudizio promosso nei suoi confronti da
[...] Controparte_1 ai sensi dell'art. 2476 c.c., aveva proposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna dei
[...] quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente al mancato godimento dei benefits di cui avrebbe fruito se non fosse stato revocato senza giusta causa, dalla carica di amministratore prima della naturale scadenza del mandato triennale.
In proposito, il tribunale richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario;
in particolare, in tema di risarcimento del pagina 4 di 16 danno da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente, neppure mediante riserva di far valere in altri procedimenti diverse voci di danno – come nel caso in esame –, in quanto si tratterebbe di condotta che aggrava la posizione del danneggiante debitore, così ponendosi in contrasto, appunto, al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale.
Non costituisce ipotesi di frazionamento abusivo del credito, e quindi in violazione dell'art. 1175 c.c., la formulazione di domande in autonomi giudizi solo se risulti, in capo al creditore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Pertanto, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore, che peraltro deve manifestarsi ictu oculi e non certamente essere frutto di un'indagine del giudice relativa ai comportamenti del creditore agente sul versante psico-soggettivistico o di un bilanciamento degli interessi tra le parti in giudizio, la condotta frazionata deve ritenersi palesemente strumentale e, quindi, non meritevole di protezione dall'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame, risultava per tabulas che le domande di risarcimento proposte da nei due Pt_1 distinti giudizi condividevano la medesima causa petendi, derivavano da un unico rapporto di durata tra le parti, compartecipavano dell'identico ambito oggettivo di un possibile giudicato e, infine, conseguivano dallo stesso fatto generatore del presunto danno.
Dunque, senza alcuna evidente valida ragione, l'attore aveva in concreto operato una illegittima parcellizzazione della propria pretesa risarcitoria, disarticolando l'esercizio del preteso diritto in due separate e successive domande ancorchè inerenti alla medesima, unitaria “remunerazione” riconosciutagli al momento del conferimento della carica di amministratore, così abusando dello strumento processuale.
Né, del resto, l'attore aveva in alcun modo addotto come la pretesa risarcitoria per mancata percezione del compenso in denaro, che avrebbe potuto, invece, conseguire se non fosse stato anticipatamente revocato dalla carica, fosse oggettivamente molto più fluida e, quindi, di più agile accertamento rispetto alla pretesa risarcitoria per mancata fruizione dei benefits, azionata, in via riconvenzionale, nel distinto giudizio n. RG 6828/2017.
Le predette domande, avanzate in due separati giudizi ordinari di cognizione, apparivano, invero, parimenti illiquide e incerte.
Ma, anche a voler astrattamente ritenere proponibile e procedibile la domanda risarcitoria proposta dall'attore nel presente giudizio, la stessa non appariva, nel merito, fondata.
Invero, la aveva revocato dalla carica di amministratore avendolo Controparte_1 Pt_1 ritenuto gravemente inadempiente alle obbligazioni dal medesimo assunte attraverso la sottoscrizione pagina 5 di 16 del patto parasociale che vedeva la società convenuta quale beneficiaria dell'impegno dell'amministratore di dimettersi – e del conseguente diritto di revocarlo ove non avesse rassegnato le sue dimissioni – qualora il socio designante gliene avesse fatto richiesta.
E dunque, a fronte della renitenza di a rassegnare le dimissioni richieste dalla sua designante, Pt_1 la delibera adottata il 22 ottobre 2016 di revoca dalla predetta carica gestoria, ancorchè non evocasse in modo testuale ed esplicito il patto parasociale al fine di sussumerne i contenuti a guisa di giusta causa, risultava ugualmente legittima, in quanto costituiva comunque la pratica attuazione, coerente e confacente, di quanto precedentemente pattuito dalle parti.
Infatti, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa le asserite violazioni da parte del revocato amministratore degli obblighi di gestione della società convenuta, in ogni caso, la revoca rappresentava l'esatta concretizzazione del meccanismo previsto al paragrafo 5.3 del patto parasociale, stipulato nel primario interesse di e la delibera, sia pur senza menzionare la Controparte_1 predetta fonte negoziale, ripercorreva fedelmente, esponendo, nei suoi passaggi, l'intero iter che, secondo il suddetto patto, avrebbe dovuto condurre alla caducazione, spontanea o coatta, dell'amministratore.
Pertanto, doveva ritenersi pienamente legittima la delibera di revoca dell'attore dalla carica di amministratore della società convenuta, in quanto la sua sottostante giusta causa andava ravvisata nella cogente necessità di neutralizzare gli effetti paralizzanti del rifiuto opposto a dimettersi dalla predetta carica, rifiuto, quest'ultimo, invece palesemente illegittimo perché non conforme agli obblighi dal medesimo assunti con la sottoscrizione del patto parasociale.
Conseguentemente, le domande formulate dall'attore andavano rigettate.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta di condanna dell'attore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali asseritamente patiti dalla società a causa della mancata restituzione da parte del revocato amministratore di beni aziendali, della non corretta riconsegna di beni aziendali informatici e, infine, del danneggiamento/distruzione di informazioni, dati e programmi informatici aziendali di proprietà dell'istante, doveva ritenersi accertata la mancata restituzione di beni aziendali per un valore di € 3.364,14 incontestatamente nella materiale disponibilità di e dei quali, al di Pt_1 là di generiche ed apodittiche allegazioni, non era stata provata la riconsegna alla legittima proprietaria che ne aveva fatto richiesta all'indomani della sua cessazione dalla carica.
La circostanza era confermata anche dai risultati delle indagini svolte sui medesimi fatti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza che, all'esito, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'odierno attore per appropriazione indebita di beni aziendali.
pagina 6 di 16 Parimenti provata risulta la domanda di risarcimento dei danni subìti dalla società convenuta a causa della non corretta restituzione di beni informatici, risultante dalla relazione peritale allegata dalla convenuta, non contestata né confutata dall'attore, redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal e attestante l'avvenuta cancellazione e distruzione della Pt_1 corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta.
Circa l'entità del relativo pregiudizio, la convenuta aveva provato documentalmente i costi sopportati per l'acquisto sostitutivo dei beni aziendali mai restituiti, sicchè la domanda di risarcimento danni andava accolta sul punto, con condanna del convenuto al pagamento in favore della controparte, per la predetta causale, della complessiva somma di € 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi.
Non appariva invece accoglibile l'ulteriore domanda relativa ai danni, quantificati dalla società istante in un importo non inferiore a € 230.000,00, asseritamente patiti dalla convenuta a causa del tempo dedicato e delle risorse impiegate per la ricostruzione dei rapporti con i clienti, a suo dire compromessi in conseguenza della distruzione e del danneggiamento delle informazioni e dei dati informatici aziendali, in quanto non provata neppure con riferimento all'an, con la conseguenza che non poteva farsi ricorso all'invocata liquidazione equitativa con riguardo al quantum.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
spiegando appello incidentale.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Preliminarmente si osserva che, con l'atto di citazione in appello, l'appellante ha dato atto che, nelle more, è stata emessa nel parallelo giudizio tra le odierne parti, promosso ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. da nei confronti di la sentenza n. 1421/2021 del Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, passata in giudicato per mancata impugnazione, che ha, tra l'altro, rigettato la domanda riconvenzionale ivi proposta da di Pt_1 risarcimento dei danni pari alle somme non percepite per essere stato revocato anche dalla carica di amministratore di MA Asia LTD (Euro 100.000,00), controllata da , oltre che per non aver CP_1 potuto fruire – per gli anni a venire e sino alla scadenza naturale del mandato di amministratore – dell'automobile aziendale messa a disposizione dalla società.
Ebbene tale sentenza, passata in giudicato, ha accertato (come si è detto tra le medesime parti dell'odierno giudizio e con riferimento alla medesima vicenda storica) che “la revoca dell'amministratore (operata con delibera assembleare del 22.10.2016, vedi doc.9) Parte_1 non è motivata da una giusta causa: la revoca è stata infatti deliberata dalla assemblea e votata come pagina 7 di 16 revoca ad nutum, dal momento che non vi è alcun cenno, nella delibera di revoca, circa responsabilità dell'amministratore”.
Sarebbe dunque intervenuto, secondo l'appellante, un giudicato esterno ed esplicito circa l'assenza di giusta causa nella revoca di nonchè circa il fatto che “Non vi sono Parte_1 complessivamente elementi sufficienti per ritenere provata una responsabilità dell'amministratore per danni cagionati alla società; lo svolgimento dei compiti amministrativi è stato dimostrato in misura adeguata, e dunque, anche volendo intendere la domanda come contenente una implicita eccezione di inadempimento, resta confermato che il compenso era dovuto. Infine, non vi è prova che parte delle spese sostenute siano indebite e configurino un danno. La domanda di risarcimento è infondata e va respinta, sotto ogni profilo”. Dunque, si sarebbe formato un giudicato esterno ed esplicito anche sul fatto che il compenso sia dovuto, con inevitabile ripercussione sull'odierno procedimento.
Osserva inoltre parte appellante che il tribunale, nel suddetto giudizio R.G. 6828/2017, ha rigettato tutte le domande di ivi compresa quella relativa alla contestazione circa la mancata Controparte_1 restituzione di beni aziendali e la distruzione di dati informatici di proprietà della società, ossia la medesima proposta anche nell'odierno giudizio.
Chiede conseguentemente, in riforma della sentenza di prime cure e alla luce dell'intervenuto giudicato esterno ed esplicito sul punto, il rigetto della riconvenzionale formulata dalla convenuta nel primo grado del presente giudizio, oltre all'accoglimento della domanda di pagamento del compenso.
In subordine, chiede che tale domanda sia dichiarata improponibile/improcedibile, stante l'evidente abusiva condotta di frazionamento del credito nell'odierna controversia.
6. Tanto premesso, con il primo motivo dell'appello principale deduce “erroneità della decisione per aver dichiarato improponibile/improcedibile la domanda attorea in ragione di un asserito abusivo frazionamento del credito. insussistenza dei presupposti. in ogni caso, erroneità delle conseguenze processuali ed erronea applicazione dei dettami della suprema corte di cassazione”.
Invero è stato da un lato convenuto da nel parallelo ed autonomo Parte_1 Controparte_1 procedimento a R.G. 6828/2017, e quindi non avrebbe attivamente e sua sponte scelto di frazionare alcunché, laddove la condotta dell'abusivo frazionamento del credito, di matrice giurisprudenziale, trova la sua ratio nell'ingiustificata attiva suddivisione e moltiplicazione del credito. In tale “parallelo” giudizio egli si è costituito per respingere l'avversa domanda siccome infondata, ed ha svolto domanda riconvenzionale limitatamente a pretese risarcitorie che necessitavano di accertamento anche nel quantum, formulando espressa riserva di agire in separato giudizio per il soddisfacimento dell'altro credito certo, il cui quantum non deve neppure essere accertato, liquido ed esigibile qual è quello pagina 8 di 16 azionato nel presente giudizio, ossia il mancato compenso da amministratore revocato ante tempus con delibera priva di causa.
Ciò non comporterebbe alcun abusivo frazionamento del credito, in quanto nella ipotesi di revoca dalla carica dell'amministratore nominato per un triennio viene pacificamente riconosciuto il diritto a conseguire, a titolo di risarcimento, l'intero compenso contrattualmente previsto per la residua durata del rapporto, conseguendone la matematica certezza e liquidità del credito azionato;
in tal senso l'attore
è stato revocato senza giusta causa 18 mesi prima della scadenza del mandato a tempo determinato e dunque aveva legittimamente domandato la condanna della società convenuta al pagamento di €
360.000,00 (€ 20.000*18 mensilità) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno: del tutto tautologica ed errata sarebbe pertanto l'affermazione del giudice di prime cure laddove ha definito anche il credito azionato nel presente procedimento “illiquido” e
“incerto” al pari dei crediti di cui alla riconvenzionale nel parallelo procedimento R.G. 6828/2017.
In ogni caso, del tutto spropositata ed erronea sarebbe la sanzione dell'improcedibilità della domanda.
7. Con il secondo motivo deduce: “nel merito. violazione dell'art. 2383, co. iii, c.c. circa l'erroneità della sentenza che ha rigettato la domanda attorea con motivazione patentemente fallace e totalmente distonica rispetto alla documentazione ed ai fatti di causa. irrilevanza degli avversi richiami al patto parasociale in relazione all'offerta di acquisto di da parte del fondo. inesistenza di Controparte_1 qualsivoglia prova in punto di impegno di a portare la dimissioni e di alcuna richiesta di Pt_1 dimissioni. conseguente assenza di un'asserita cogenza di un tale obbligo di dimissioni che l'attore si sarebbe rifiutato di realizzare. mancata considerazione, a contrariis, proprio del patto di manleva contenuto nel patto parasociale da parte dei soci in favore della società settima meccanica per ogni onere costo e spesa sostenuto a titolo di obbligo di risarcimento del danno in favore dell'amministratore revocato. matematica inesistenza di alcuna giusta causa nella delibera di revoca”.
8. Con il terzo motivo deduce: “l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale. ne bis in idem. giudicato esterno. infondatezza della domanda per mancata prova di alcuna parziale mancata restituzione di alcunché, di alcun nesso eziologico, ed alcun danno”; in subordine chiede che tale domanda sia dichiarata improponibile/improcedibile, stante, in questo caso, l'evidente abusivo frazionamento del credito.
L'accoglimento parziale della riconvenzionale della convenuta sarebbe in ogni caso erroneo, essendo stato precisato che aveva restituito tutte le attrezzature informatiche di proprietà di Parte_1
né dalle indagini penali svolte a seguito di denuncia sarebbe emerso il contrario;
Controparte_1 pertanto, la doglianza dovrebbe considerarsi caducata, non potendo considerarsi onerato di Pt_1 provare una circostanza negativa, ossia di non aver avuto in uso determinati beni. pagina 9 di 16 9. Con l'unico motivo di appello incidentale chiede a sua volta, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale, la condanna in via equitativa di al risarcimento dei danni subiti dalla società Pt_1 appellata in conseguenza dei predetti atti di distruzione e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici aziendali di proprietà della medesima, quantificati in un importo non inferiore ad € 230.000,00.
In proposito il giudice di primo grado avrebbe errato laddove non ha desunto argomenti di prova ex art. 16 cod. proc. civ. dai documenti prodotti dall'esponente sub doc. nn. 12 - 19 e 23 - 25 del fascicolo di primo grado sub doc. 2, statuendo che “l'onus probandi non risulta, in parte qua, minimamente assolto, risultando le allegazioni svolte al riguardo da del tutto generiche, Controparte_1 apodittiche ed indeterminate, sia in punto di an, di quantum debeatur”, in quanto in realtà sarebbero state fornite tutte le prove relative sia alla mancata restituzione dei beni informatici, sia al loro danneggiamento.
Risulterebbe in particolare provato dalla perizia di parte prodotta in atti come l'ing. da un Pt_1 lato, abbia dolosamente distrutto - prima della restituzione di parte dei beni informatici detenuti in ragione della carica - tutta la corrispondenza aziendale intercorsa tra l'appellante e i propri collaboratori, clienti, fornitori, e, dall'altro, abbia copiato su altri hardware l'intero know how aziendale di Controparte_1
Peraltro, tali circostanze sono state verificate e condivise nella sentenza, ove si legge testualmente che:
“la relazione peritale allegata dalla convenuta (…) redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal attesta in modo puntuale l'avvenuta cancellazione e Pt_1 distruzione della corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta”.
Inoltre, dalle conclusioni della perizia dell'ing. - posta a base del convincimento del giudice Per_1 di primo grado - si evincerebbe chiaramente il nesso di causalità tra la condotta di consistente Pt_1 nelle operazioni di copiatura e cancellazione irreversibile eseguite tra la fine del mese di settembre
2016 (non a caso, poche settimane prima della sua annunciata revoca da amministratore) e il 28 ottobre
2016 (una settimana dopo la sua revoca e nelle more della restituzione dei medesimi beni), e il pregiudizio che ne è conseguito.
Il tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere non provato il danno, laddove invece ne ha correttamente accertato il fatto generatore.
10. Così riepilogati i motivi di appello principale e incidentale, deve darsi atto che, nelle more del presente procedimento, è stata emessa nel distinto giudizio pendente tra le medesime parti sopra pagina 10 di 16 menzionato la sentenza n. 1421/2021 del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, passata in giudicato, che ha accertato, con riferimento alla medesima delibera assembleare del
22.10.2016 oggetto del presente giudizio, che la revoca dell'amministratore operata Parte_1 da detta delibera è priva di giusta causa, affermando che la revoca è stata “deliberata dalla assemblea e votata come revoca ad nutum, dal momento che non vi è alcun cenno, nella delibera di revoca, circa responsabilità dell'amministratore”, proseguendo: “l'atto deliberativo è espressione della volontà dell'assemblea, che si cristalla al momento della delibera, come risulta dal verbale della assemblea;
non rileva, quindi, ai fini della motivazione sottesa alla revoca, un eventuale inadempimento che venga oggi contestato e dimostrato, e che tuttavia non è stato contemplato al momento della formazione della volontà sociale”.
Pertanto non può dubitarsi che sia intervenuto il giudicato circa l'assenza di giusta causa nella revoca di nonchè in ordine alla spettanza del compenso dovuto sino alla scadenza della durata Parte_1 triennale della carica, come ulteriormente specificato dalla sopra menzionata sentenza definitiva, che ha statuito sul punto che: “Non vi sono complessivamente elementi sufficienti per ritenere provata una responsabilità dell'amministratore per danni cagionati alla società; lo svolgimento dei compiti amministrativi è stato dimostrato in misura adeguata, e dunque, anche volendo intendere la domanda come contenente una implicita eccezione di inadempimento, resta confermato che il compenso era dovuto. Infine, non vi è prova che parte delle spese sostenute siano indebite e configurino un danno. La domanda di risarcimento è infondata e va respinta, sotto ogni profilo”.
11. Ne discende che il primo e il secondo motivo dell'appello principale risultano assorbiti e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con accoglimento della la domanda di Parte_1
e conseguente riconoscimento a suo favore della somma di € 360.000,00, non contestata nel
[...] quantum, relativa agli ulteriori 18 mesi di mandato sino alla scadenza triennale dalla carica di amministratore a titolo di risarcimento;
tale somma, trattandosi di risarcimento da inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, va rivalutata nei termini che verranno di seguito precisati.
12. Deve quindi procedersi all'esame congiunto del terzo motivo di appello principale e dell'unico motivo di appello incidentale, tra loro inscindibilmente connessi in quanto speculari.
Invero, con la domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio ha chiesto il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti alla mancata restituzione, da parte dell'attore, di beni aziendali da questo precedentemente detenuti in ragione della carica, nonché il rimborso delle sostenute per tentare di eliminare le conseguenze negative delle condotte illecite di che ha restituito soltanto alcuni Pt_1 dei beni aziendali (apparecchiature informatiche), peraltro senza la comunicazione delle password/pin, con cancellazione di tutto quanto ivi contenuto e conseguente distruzione di dati, documenti e pagina 11 di 16 corrispondenza societaria che, secondo la ricostruzione resa possibile dalla copia forense degli hard disk delle apparecchiature restituite, sarebbero, in tutto o in parte, stati copiati su altro supporto (con potenziale divulgazione ad estranei di documenti contenenti dati riservati), dall'attore, prima della cancellazione.
ha chiesto altresì il risarcimento in via equitativa e comunque in non meno di € 230.000,00 del CP_1 danno derivante dal danneggiamento delle proprie informazioni, dati e programmi informatici aziendali, che la avrebbero costretta, con difficoltà e scarsi risultati, a cercare di ricostruire i rapporti intrattenuti negli anni da con clienti, fornitori ed altre controparti. Parte_1
13. Orbene, con l'appello incidentale lamenta che il primo giudice abbia ritenuto Controparte_1 quest'ultimo danno non dimostrato nell'an, mentre in realtà sarebbe stata provata la mancata restituzione dei beni informatici e il loro danneggiamento, e in particolare, come risultante dalla perizia di parte prodotta, la dolosa distruzione - prima della restituzione di parte dei beni informatici detenuti in ragione della carica – di tutta la corrispondenza aziendale intercorsa tra l'appellante e i propri collaboratori, clienti, fornitori e la copia su altri hardware dell'intero know how aziendale di
[...]
CP_1
Tali circostanze sono state verificate e condivise nella sentenza, ove si legge testualmente che: “la relazione peritale allegata dalla convenuta (…) redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal attesta in modo puntuale l'avvenuta cancellazione e Pt_1 distruzione della corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta”.
Inoltre, dalle conclusioni della perizia dell'ing. - posta a base del convincimento del giudice Per_1 di primo grado - si evincerebbe chiaramente il nesso di causalità tra la condotta di consistente Pt_1 nelle operazioni di copiatura e cancellazione irreversibile eseguite tra la fine del mese di settembre
2016 (non a caso, poche settimane prima della sua annunciata revoca da amministratore) e il 28 ottobre
2016 (una settimana dopo la sua revoca e nelle more della restituzione dei medesimi beni) e il pregiudizio che ne è conseguito.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel ritenere non provato l'an del danno, che risulta invece adeguatamente dimostrato dai suddetti elementi, sicchè nulla osterebbe alla sua liquidazione in via equitativa.
14. Di contro, si duole del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, deducendo il Pt_1 ne bis in idem per intervento giudicato esterno;
in subordine chiede che la domanda risarcitoria sia dichiarata improponibile/improcedibile, stante in questo caso l'evidente abusiva condotta di frazionamento del credito il relazione. pagina 12 di 16 L'accoglimento parziale della riconvenzionale della convenuta sarebbe in ogni caso erroneo nel merito, essendo stato precisato che aveva restituito tutte le attrezzature informatiche di Parte_1 proprietà di e non essendo emerso il contrario dalle indagini svolte a seguito di Controparte_1 denuncia;
pertanto, la doglianza dovrebbe considerarsi infondata, non potendo considerarsi Pt_1 onerato di provare una circostanza negativa, ossia di non aver avuto in uso determinati beni.
15. Partendo allora dall'eccezione di intervenuto giudicato esterno stante il rigetto della domanda risarcitoria formulata da nel distinto giudizio tra le medesime parte conclusi con la Controparte_1 più volte citata sentenza n. 1421/2021, passata in giudicato, dalla lettura della suddetta pronunzia deve rilevarsi che, sebbene abbia chiesto, nel relativo giudizio, il risarcimento di plurime voci di CP_1 danno, allegando tra l'altro, tra le condotte illecite asseritamente poste in essere da Parte_1 che tali danni avrebbero cagionato, anche “la mancata restituzione di beni aziendali e la distruzione di dati informatici di proprietà della Società” (pag. 3 della sentenza), e il tribunale abbia respinto in toto
“la domanda svolta dall'attrice”, come risulta dal dispositivo, tuttavia non risultano essere stati esaminati in alcun punto della motivazione i suddetti specifici addebiti.
Deve allora ritenersi che sul punto non si sia formato alcun giudicato, in quanto “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno” (Cass., n. 35382/2022; conforme a Cass., n. 11356/2006).
16. La domanda deve essere pertanto (ri)esaminata nel merito in questa sede, dovendo anche rigettarsi, per altro verso, l'eccezione di improcedibilità per indebito frazionamento della domanda;
si osserva infatti al riguardo le S.U., con la recente sentenza n. 7299/2025, hanno affermato che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di pagina 13 di 16 domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
E dunque, essendo la sentenza n. 1421/2021 del Tribunale di Bologna passata in giudicato, senza che sia stata impugnata per l'omessa pronuncia sulla pretesa risarcitoria concernente “la mancata restituzione di beni aziendali e la distruzione di dati informatici di proprietà della Società”, questa
Corte di appello deve comunque statuire in merito a quest'ultima pretesa, mai esaminata, ovvero circa l'esistenza e la consistenza del credito risarcitorio, poto che tale domanda non sarebbe altrimenti riproponibile.
17. Ciò posto, la sentenza impugnata va confermata, e rigettato il terzo motivo di appello principale, in relazione alla statuizione di condanna di la pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi, per le spese i costi sostenuti in conseguenza della mancata riconsegna di parte dei beni aziendali che erano in suo possesso;
in particolare, dalla documentazione in atti risulta che egli non abbia restituito un monitor Apple matricola n. C02PROU3F2GC del valore di
Euro 929,80, un IPad air 2, matr. N DMPQL3N0G5YL del valore di Euro 589,34, un Mac Book matricola n. C02LF2K9F6T5 del valore di Euro 925,00, una stampante professionale Canon IR-
ADV400I del valore di Euro 1220,00, per complessivi Euro 3.664,14; in proposito, incombeva su l'onere, non assolto, di provare l'avvenuta restituzione. Pt_1
Risulta altresì che abbia riconsegnato a un IPAD air, un Mac Mini, un Mac Pt_1 Controparte_1 book pro 15”, un NASS Qnao 521 con quattro dischi da due TB, senza consegnare le password o i pin di accesso e comunque cancellando tutti i documenti presenti, sicchè ha dovuto Controparte_1 incaricare il consulente tecnico ing. che, previa estrazione di una copia forense, è risuscito a Per_1 recuperare solo in parte i dati cancellati, con un costo a carico di per la sola Controparte_1 consulenza dell'esperto, di Euro 8.589,75.
Tali circostanze sono documentali e non specificamente contestate.
18. Quanto al danno conseguente alla mancata restituzione e/o al danneggiamento dei dati aziendali contenuti nei suddetti supporti informatici, non può condividersi l'opinione del primo giudice laddove, pur ritenendo accertata la condotta illecita, affermando che “la relazione peritale allegata dalla convenuta (…) e non contestata né confutata dall'attore, redatta a seguito di esecuzione di copia forense dell'hardware riconsegnato dal attesta in modo puntuale l'avvenuta cancellazione e Pt_1
pagina 14 di 16 distruzione della corrispondenza e dei dati informatici ivi presenti, nonché la previa copiatura da altri hardware di informazioni aziendali nella titolarità della società convenuta”, non ne ha poi tratto le logiche conseguenze in ordine alla prova dell'an del danno lamentato, che consiste invece proprio nella perdita di dati, informazioni e conoscenze aziendali relative ai rapporti con i clienti, con i fornitori e ai prodotti, acquisite nel corso di numerosi anni.
Trattandosi di danno di difficile se non impossibile determinazione, può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., e così quantificarsi il relativo importo - tenuto conto che Controparte_1
è società di rilievo nel settore della produzione e vendita di pompe idrauliche (come si desume anche dall'elevato compenso stabilito per il suo amministratore), che ha nel tempo sviluppato la propria attività anche con l'acquisizione di altre società operanti nello stesso settore produttivo o in settori e ha eseguito un aumento di capitale al fine di consentire l'ingresso nella propria compagine sociale di una società cinese detenuta dal fondo di private equity Xenon VI SCA SICAR - in complessivi €
200.000,00 ai valori monetari attuali.
19. Pertanto, operata la compensazione (come richiesto da tra il credito per Controparte_1 compensi di amministratore di di originari € 360.000,00 rivalutati all'attualità dalla Parte_1 data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (11.5.2018) in € 426.960,00, con il credito di nei confronti di di € 200.000,00 ai valori monetari attuali, residua un Controparte_1 Pt_1 credito di € 226.960,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a favore di ferma la parte della decisione di primo grado che ha riconosciuto a favore Parte_1 di somma di € 11.953,89, oltre accessori. Controparte_1
Conseguentemente, in parziale accoglimento dei gravami principale e incidentale ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti di a titolo di compenso di amministratore e di Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni per la sottrazione e distruzione di dati aziendali, Controparte_1 quest'ultima va condannata al pagamento a favore di della somma di € 226.960,00 Parte_1 ai valori monetari attuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, ferma la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 11.953,89, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi nei termini di cui alla sentenza di primo grado.
20. In considerazione della soccombenza reciproca e dell'indebito frazionamento ad opera di entrambe le parti delle rispettive domande in due distinti giudizi, le spese di lite di entrambi i gradi vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e di quello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 nei confronti della sentenza n. 1451/2020 del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa, in parziale riforma della decisione impugnata, operata la compensazione tra il credito per compensi di amministratore di nei confronti di di originari Parte_1 Controparte_1
€ 360.000,00 rivalutati all'attualità in € 426.960,00, con il credito di nei Controparte_1 confronti di di € 200.000,00 ai valori monetari attuali, condanna quest'ultima al pagamento a Pt_1 favore di della somma di € 226.960,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza al saldo, ferma la condanna di al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 11.953,89, oltre rivalutazione e interessi di cui alla sentenza di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 26.6.2025
Il Presidente rel. est.
Manuela Velotti
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