Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2024, n. 40763
CASS
Sentenza 1 ottobre 2024

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In tema di misure di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1-bis e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non è escluso che la corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove e dell'art. 10, comma 3, del predetto d.lgs nella parte in cui limita al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie, posto che il doppio grado di giudizio non costituisce principio di rilevanza costituzionale e la ricorribilità per sola violazione di legge assume portata generale in materia di misure di prevenzione in ragione delle loro peculiarità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2024, n. 40763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40763
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo