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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/12/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2023 / 3229
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3229 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da c.f. , con l'avv. COMPATANGELO CARLO Parte_1 C.F._1
IA e l'avv. GALLI SERGIO
ATTRICE contro c.f. , con l'avv. BARBAGALLO PAOLA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.09.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale chiedendo in via preliminare la Parte_1 riunione del giudizio di divorzio con quello di separazione giudiziale (RG 379/2022), già pendente fra le parti e nel merito di sentire pronunziare il divorzio da onerare il resistente CP_1 del versamento di un contributo per il mantenimento della figlia -maggiorenne ma Persona_1
1 non economicamente indipendente- dell'importo di € 2.500 mensili o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
disporre che il resistente provveda al pagamento/rimborso di tutte le spese straordinarie relative alla figlia;
chiedeva infine disporsi un assegno divorzile in proprio Per_1 favore dell'importo di Euro 2.500,00 mensili.
A fondamento della domanda, deduceva di aver da poco ripreso a lavorare, adattandosi a fare delle perizie, dopo aver abbandonato le proprie aspirazioni professionali, per dedicarsi alla famiglia e seguire il marito anche all'estero, dove costui avrebbe costruito la propria fortuna, accumulando ingenti risparmi.
Si costituiva il quale in via preliminare chiedeva di rigettare l'istanza di riunione CP_1 del giudizio di divorzio a quello di separazione giudiziale pendente innanzi al medesimo Tribunale di Rimini iscritto al R.G. n. 379/2022, nel merito, poi, non opponendosi alla domanda di divorzio, insisteva per il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente per difetto dei presupposti;
offriva un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 700 mensili, Per_1 ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia così come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, con vittoria di spese.
In merito al mantenimento della figlia, il resistente spiegava che - vivendo ad Urbino per Per_1 seguire i corsi universitari - questa rientrava poco a casa dalla madre, che non svolgeva particolari attività sportive o extra-formative e ciò giustificava una riduzione del suo mantenimento.
In sede di udienza di prima comparizione fissata al 14.03.2024, il Giudice esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e, quindi, procedeva all'audizione dei coniugi;
la ricorrente insisteva nella domanda di assegno divorzile e di mantenimento della figlia che studia psicologia a Urbino e torna a casa da lei nei fine settimana;
il resistente, invece, spiegava che in sede di separazione, in via provvisoria, era stato previsto a suo carico il pagamento di € 1000 a favore della figlia ed € 1000 per la moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie;
inoltre, dichiarava di non lavorare e ribadiva l'indipendenza economica di entrambe le parti, che percepirebbero canoni di locazione da immobili in comproprietà per circa € 3.000 al mese ciascuno, godrebbero di risparmi ingenti e di un cospicuo patrimonio immobiliare. La ricorrente, poi, replicava che gli immobili producono un reddito di € 31.000 all'anno pro capite, ma aggiungeva che le spese per manutenzione, bollette e mutui risultano pari a circa € 61.000 ciascuno;
infine, dichiarava di aver iniziato a lavorare da appena un mese e che, quindi avrebbe percepito modeste pensioni.
Il Giudice non adottava provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 16.05.2024 il Giudice, ritenute inammissibili le prove orali chieste, siccome sostanzialmente superflue ai fini della decisione, vertendo sulle cause della crisi coniugale;
sul contributo al patrimonio comune in costanza di matrimonio, trattandosi di circostanze non contestate e comunque non decisive ai fini della decisione sull'assegno divorzile (atteso che lo sforzo comune si è tradotto anche nella proprietà comune di plurimi immobili), ovvero manifestamente generiche (cap. 18); ritenuto che l'opacità della condizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti renda necessarie indagini più approfondite, rigettava le richieste di prove orali, ordinava al resistente la produzione degli estratti dei conti correnti (italiani e svizzeri) elencati in ricorso relativi agli anni 2020; 2021; 2022; 2023, ordinava alla ricorrente la produzione degli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2020; 2021; 2022; 2023 di cui risulti titolare ed ordinava ad entrambi la produzione, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, della documentazione fiscale aggiornata. Inoltre, mandava alla sezione di Polizia Tributaria presso la Guardia di Finanza di Rimini, con facoltà di sub-delega, di accertare l'attuale
2 condizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, nonché delle imprese o associazioni di cui sono titolari, soci, amministratori e in genere in cui rivestano ruoli gestori o di rappresentanza, con specifica indicazione di esaminare le movimentazioni dei conti correnti, verificando che gli estratti prodotti siano relativi a tutti i conti correnti a essi riferibili, con relazione da inviare a questo giudice entro dicembre 2024 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.6.2025 quando la ricorrente chiedeva un rinvio per la discussione, con riserva di contestare puntualmente la produzione documentale avversaria in occasione della successiva udienza ed il resistente si rimetteva sul differimento, con riserva di contestare puntualmente la produzione documentale avversaria nell'udienza seguente.
Il Giudice, quindi, rinviava ì per precisazione delle conclusioni, quando la causa era trattenuta in decisione.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Rimini il 09.05.1987 – matrimonio trascritto nel registro del comune di Rimini l'anno 1987, atto n.153, parte 2, serie A - optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale il 02.02.1990 è nato l'[...] è nato , l'[...] è nata e il 12.08.2004 Per_2 Per_3 Per_4
è nata . I coniugi fissavano la residenza familiare a Rimini per poi trasferirsi nel 2012 -per Per_1 esigenze lavorative del marito- in Svizzera e rientrare in Italia nel 2021 quando per esigenze di studio di , la stessa – prima ospite dalla zia materna- cominciava a frequentare la scuola in Italia e la Per_1 madre spessissimo si recava in Italia pur mantenendo attività lavorative in Svizzera;
la separazione di fatto favoriva l'insorgenza della crisi coniugale che diveniva insanabile e pertanto, il marito comunicava la volontà di volersi separare.
I coniugi, quindi, decidevano di separarsi e, con Sentenza n. 165/2023 pubblicata il 28/02/2023, il Tribunale di Rimini dichiarava la separazione tra e Trascorsi 12 CP_1 Parte_1 mesi, proponeva domanda di divorzio. In accoglimento della domanda formulata Parte_1 da entrambe le parti sul punto, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, deve pronunciarsi il divorzio tra e Parte_1 CP_1
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto che i figli e Per_2 Per_3 sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, che la figlia più giovane, è Per_4 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria iscritta alla facoltà di psicologia di Urbino, nulla si dispone in merito al regime di affidamento. Il Collegio prende atto della circostanza dichiarata in atti e non contestata che nei week-end fa rientro a Rimini Per_1 presso la casa materna (bene immobile non oggetto di domanda di assegnazione).
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente -Cecilia, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
Dalla disamina degli atti e della copiosa documentazione in atti, innanzitutto emerge che le parti dispongono di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare comune e personale, che nelle more del giudizio hanno venduto la ex casa familiare in Svizzera, trovato un accordo stragiudiziale inerente
3 il patrimonio comune mobiliare (conti cointestati, cassetta di sicurezza, rendite da locazione), immobiliare (terreni, immobili) di fatto dividendolo, impegnandosi ad estinguere il mutuo insistente sul bene in via Roma nella misura del 50% ciascuno e sciogliendo i fondi patrimoniali creati durante gli anni felici di matrimonio.
Inoltre, ciascuno possiede una professionalità che negli anni gli ha consentito di accrescere il patrimonio ma deve rilevarsi come oggi la situazione risulti mutata atteso che il resistente continua ad essere titolare di partecipazioni societarie, mentre la ricorrente con il rientro in Italia sta tentando di reinserirsi nel mondo del lavoro: ella architetto, già iscritta all'albo degli architetti, poi cancellata a seguito del trasferimento in Svizzera - dove comunque ha sempre lavorato sia da dipendente presso la fondazione di (Agefor) che da libero professionista – si è reiscritta all'albo CP_1 professionale di Rimini ed ha trovato un impiego consistente nel redigere perizie per compagnie assicurative. Invece, il resistente in principio export manager, successivamente ha intrapreso un'attività imprenditoriale, creando e gestendo diverse società, ha istituito una fondazione attiva nel settore della formazione (corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale) e ad oggi risulta legale rappresentante di un consorzio turistico attivo nella organizzazione e realizzazione di fiere, mostre, convegni ed iniziative di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, oltre che socio di società attiva nella gestione di immobili sia Italia che all'estero (cfr. indagini GdF agli atti).
Ne deriva che è ben vero che entrambe le parti godono di un cospicuo patrimonio, composto da numerosi immobili, messi a reddito e di ingenti risparmi, tuttavia, sussiste una considerevole disparità reddituale, connessa alla minore capacità lavorativa della ricorrente, sol che si consideri appunto che la moglie percepisce una sola pensione di euro 5000,00 all'anno circa, oltre ai canoni di locazione per 34.000,00 euro all'anno e al reddito da libera professione per 7900 euro;
mentre il marito, oltre al reddito da locazioni vanta una fortissima capacità lavorativa e imprenditoriale, continuando a essere titolare di plurime partecipazioni nel medesimo settore nel quale ha sempre operato con enormi profitti.
Il Collegio, quindi, valutata la capacità lavorativa delle parti, ritiene equo onerare CP_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , versando alla madre la somma Per_1 mensile di euro 1.000,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno divorzile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come noto, nell'attuale panorama giurisprudenziale (e seguendo l'orientamento inaugurato a partire da Cass. S.U. n. 18287 del 2018) l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita e postula un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza dei mezzi del coniuge, che tutti i criteri enunciati dall'art. 5 c.6 l.div. concorrono a delineare, assumendo rilievo tanto sul piano determinativo, quanto su quello attributivo dell'assegno. Nella valutazione dell'an e del quantum dell'assegno assume rilievo il c.d. criterio assistenziale – compensativo, alla stregua del quale l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge non deve essere assunta come parametro assoluto, né essere parametrata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma deve essere calata nell'effettività della concreta situazione familiare, anche in relazione alle aspettative derivanti dal contributo di ciascun coniuge al patrimonio comune della famiglia, ormai disgregata, ciò al fine di consentire al coniuge debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune. In buona sostanza, l'assegno deve tendere al
4 riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, attribuendo all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati una somma che tenga conto anche del contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge e del sacrificio delle aspettative personali e professionali in ragione della scelta di vita con l'altro condivisa. Ne deriva che, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno, è necessario, in primo luogo, accertare la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, da apprezzarsi in relazione al significativo squilibrio con la posizione dell'altro e al contributo di ciascuno al patrimonio comune e dell'altro, nonché all'eventuale corrispondente sacrificio delle ambizioni professionali di ciascuno e, in secondo luogo, quantificare l'assegno alla luce di tutte le circostanze del caso concreto: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio.
Il giudizio sulla spettanza dell'assegno divorzile postula, dunque, l'indagine sulle condizioni dei coniugi, essendo sufficiente a tal fine un'attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale, sulle ragioni della decisione, sulla durata del rapporto di coniugio e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune.
Ciò posto, si rileva come il contributo fornito dalla ricorrente alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi sia stato rilevante avendo lasciato nel 2012 l'Italia ove svolgeva l'attività professionale di architetto dal 1988, per trasferirsi in Svizzera, così rinunciando ad affermarsi quale architetto;
In Svizzera, poi, ha lavorato alle dipendenze di enti o imprese riconducibili al marito – dunque, sempre per la famiglia e solo marginalmente come libero professionista, occupandosi comunque dei quattro figli e del ménage familiare. Nonostante le evidenti capacità economiche delle parti, emerge una disparità reddituale atteso che mentre CP_1 proseguiva il suo percorso di crescita professionale e imprenditoriale, quello di si arrestava;
Parte_1 la ricorrente, infatti, era costretta a sacrificare/comprimere le proprie legittime aspirazioni per ricominciare tutto ed adattarsi in Svizzera ad una nuova vita anche lavorativa, mentre il resistente da dipendente di una società presso la quale svolgeva attività di export manager diveniva imprenditore creando e gestendo numerose società, enti, fondazioni presso le quali è stata anche impiegata la moglie, che oggi -privata di quella possibilità lavorativa- si è adattata e reinventata all'età di sessantacinque anni a svolgere perizie per compagnie assicurative.
Quanto ai redditi, la ricorrente dichiara nel 2024 – redditi 2023, un reddito netto mensile pari ad € 1900 ca, nel 2023 – redditi 2022, un reddito netto di € 2200 ca, nelle dichiarazioni svizzere 2023 e 2024 dichiara reddito zero;
mentre il resistente pur avendo cessato alcune cariche sociali continua ad esser titolare di imprese e ad avere un reddito superiore come emerge dalle ultime dichiarazioni allegati in atti. Infatti, nel 2025 – redditi 2024, dichiara un reddito netto mensile pari ad € 2000 ca (cfr. modello PF/25), nel 2024 – redditi 2023, dichiara un reddito netto mensile di € 1600 ca;
nelle dichiarazioni svizzere del 2023 e 2024 dichiara cospicui redditi pari ad € 68.745 nel 2023 e 16.180 nel 2024. Peraltro, deve rilevarsi come la ricorrente in udienza dichiarava di percepire una pensione di euro 5.000 ca all'anno; canoni di locazione per 34.000,00 euro all'anno ed un reddito da libera professione per 7900 euro ca mentre il resistente insisteva sull'indipendenza economica delle parti.
Pur rilevando le capacità economico- reddituali di ciascuna parte nonché la residua capacità lavorativa delle parti, stante l'età degli stessi 65 anni la ricorrente e 66 il resistente, deve tuttavia riconoscersi la significativa sproporzione della condizione della ricorrente rispetto a quella del resistente, il quale è titolare di imprese e gode di redditi significativi.
5 Orbene, tenuto conto dei criteri di determinazione dell'assegno fissati dall'art. 5 l.div., in particolare delle condizioni delle parti, come sopra descritte, nonché della durata del matrimonio (35 anni), dal quale sono nati quattro figli, risulta equo prevedere in favore di un assegno Parte_1 divorzile nella misura di euro 1.000 mensili, che riequilibri la complessiva situazione economica e personale delle parti, realizzando la finalità solidaristica che gli è propria. Tale somma le deve essere riconosciuta dal momento della formulazione della domanda, posto che dalle documentazioni fiscali in atti il resistente godeva di maggior reddito già nel momento di instaurazione del giudizio.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza Parte_1 CP_1 disattesa:
1. Pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 09.05.1987 a Rimini;
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza – l'anno 1987, parte 2, serie A, atto n.153;
3. Onera del versamento del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
e non economicamente indipendente , dell'importo di € 1.000, somma da Per_1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario a favore di entro il giorno cinque Parte_1 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
4. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.000 – in questa quantificazione a far data domanda, somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
6. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3229 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da c.f. , con l'avv. COMPATANGELO CARLO Parte_1 C.F._1
IA e l'avv. GALLI SERGIO
ATTRICE contro c.f. , con l'avv. BARBAGALLO PAOLA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.09.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale chiedendo in via preliminare la Parte_1 riunione del giudizio di divorzio con quello di separazione giudiziale (RG 379/2022), già pendente fra le parti e nel merito di sentire pronunziare il divorzio da onerare il resistente CP_1 del versamento di un contributo per il mantenimento della figlia -maggiorenne ma Persona_1
1 non economicamente indipendente- dell'importo di € 2.500 mensili o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
disporre che il resistente provveda al pagamento/rimborso di tutte le spese straordinarie relative alla figlia;
chiedeva infine disporsi un assegno divorzile in proprio Per_1 favore dell'importo di Euro 2.500,00 mensili.
A fondamento della domanda, deduceva di aver da poco ripreso a lavorare, adattandosi a fare delle perizie, dopo aver abbandonato le proprie aspirazioni professionali, per dedicarsi alla famiglia e seguire il marito anche all'estero, dove costui avrebbe costruito la propria fortuna, accumulando ingenti risparmi.
Si costituiva il quale in via preliminare chiedeva di rigettare l'istanza di riunione CP_1 del giudizio di divorzio a quello di separazione giudiziale pendente innanzi al medesimo Tribunale di Rimini iscritto al R.G. n. 379/2022, nel merito, poi, non opponendosi alla domanda di divorzio, insisteva per il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente per difetto dei presupposti;
offriva un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 700 mensili, Per_1 ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia così come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, con vittoria di spese.
In merito al mantenimento della figlia, il resistente spiegava che - vivendo ad Urbino per Per_1 seguire i corsi universitari - questa rientrava poco a casa dalla madre, che non svolgeva particolari attività sportive o extra-formative e ciò giustificava una riduzione del suo mantenimento.
In sede di udienza di prima comparizione fissata al 14.03.2024, il Giudice esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e, quindi, procedeva all'audizione dei coniugi;
la ricorrente insisteva nella domanda di assegno divorzile e di mantenimento della figlia che studia psicologia a Urbino e torna a casa da lei nei fine settimana;
il resistente, invece, spiegava che in sede di separazione, in via provvisoria, era stato previsto a suo carico il pagamento di € 1000 a favore della figlia ed € 1000 per la moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie;
inoltre, dichiarava di non lavorare e ribadiva l'indipendenza economica di entrambe le parti, che percepirebbero canoni di locazione da immobili in comproprietà per circa € 3.000 al mese ciascuno, godrebbero di risparmi ingenti e di un cospicuo patrimonio immobiliare. La ricorrente, poi, replicava che gli immobili producono un reddito di € 31.000 all'anno pro capite, ma aggiungeva che le spese per manutenzione, bollette e mutui risultano pari a circa € 61.000 ciascuno;
infine, dichiarava di aver iniziato a lavorare da appena un mese e che, quindi avrebbe percepito modeste pensioni.
Il Giudice non adottava provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 16.05.2024 il Giudice, ritenute inammissibili le prove orali chieste, siccome sostanzialmente superflue ai fini della decisione, vertendo sulle cause della crisi coniugale;
sul contributo al patrimonio comune in costanza di matrimonio, trattandosi di circostanze non contestate e comunque non decisive ai fini della decisione sull'assegno divorzile (atteso che lo sforzo comune si è tradotto anche nella proprietà comune di plurimi immobili), ovvero manifestamente generiche (cap. 18); ritenuto che l'opacità della condizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti renda necessarie indagini più approfondite, rigettava le richieste di prove orali, ordinava al resistente la produzione degli estratti dei conti correnti (italiani e svizzeri) elencati in ricorso relativi agli anni 2020; 2021; 2022; 2023, ordinava alla ricorrente la produzione degli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2020; 2021; 2022; 2023 di cui risulti titolare ed ordinava ad entrambi la produzione, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, della documentazione fiscale aggiornata. Inoltre, mandava alla sezione di Polizia Tributaria presso la Guardia di Finanza di Rimini, con facoltà di sub-delega, di accertare l'attuale
2 condizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, nonché delle imprese o associazioni di cui sono titolari, soci, amministratori e in genere in cui rivestano ruoli gestori o di rappresentanza, con specifica indicazione di esaminare le movimentazioni dei conti correnti, verificando che gli estratti prodotti siano relativi a tutti i conti correnti a essi riferibili, con relazione da inviare a questo giudice entro dicembre 2024 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.6.2025 quando la ricorrente chiedeva un rinvio per la discussione, con riserva di contestare puntualmente la produzione documentale avversaria in occasione della successiva udienza ed il resistente si rimetteva sul differimento, con riserva di contestare puntualmente la produzione documentale avversaria nell'udienza seguente.
Il Giudice, quindi, rinviava ì per precisazione delle conclusioni, quando la causa era trattenuta in decisione.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Rimini il 09.05.1987 – matrimonio trascritto nel registro del comune di Rimini l'anno 1987, atto n.153, parte 2, serie A - optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale il 02.02.1990 è nato l'[...] è nato , l'[...] è nata e il 12.08.2004 Per_2 Per_3 Per_4
è nata . I coniugi fissavano la residenza familiare a Rimini per poi trasferirsi nel 2012 -per Per_1 esigenze lavorative del marito- in Svizzera e rientrare in Italia nel 2021 quando per esigenze di studio di , la stessa – prima ospite dalla zia materna- cominciava a frequentare la scuola in Italia e la Per_1 madre spessissimo si recava in Italia pur mantenendo attività lavorative in Svizzera;
la separazione di fatto favoriva l'insorgenza della crisi coniugale che diveniva insanabile e pertanto, il marito comunicava la volontà di volersi separare.
I coniugi, quindi, decidevano di separarsi e, con Sentenza n. 165/2023 pubblicata il 28/02/2023, il Tribunale di Rimini dichiarava la separazione tra e Trascorsi 12 CP_1 Parte_1 mesi, proponeva domanda di divorzio. In accoglimento della domanda formulata Parte_1 da entrambe le parti sul punto, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, deve pronunciarsi il divorzio tra e Parte_1 CP_1
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto che i figli e Per_2 Per_3 sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, che la figlia più giovane, è Per_4 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria iscritta alla facoltà di psicologia di Urbino, nulla si dispone in merito al regime di affidamento. Il Collegio prende atto della circostanza dichiarata in atti e non contestata che nei week-end fa rientro a Rimini Per_1 presso la casa materna (bene immobile non oggetto di domanda di assegnazione).
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente -Cecilia, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
Dalla disamina degli atti e della copiosa documentazione in atti, innanzitutto emerge che le parti dispongono di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare comune e personale, che nelle more del giudizio hanno venduto la ex casa familiare in Svizzera, trovato un accordo stragiudiziale inerente
3 il patrimonio comune mobiliare (conti cointestati, cassetta di sicurezza, rendite da locazione), immobiliare (terreni, immobili) di fatto dividendolo, impegnandosi ad estinguere il mutuo insistente sul bene in via Roma nella misura del 50% ciascuno e sciogliendo i fondi patrimoniali creati durante gli anni felici di matrimonio.
Inoltre, ciascuno possiede una professionalità che negli anni gli ha consentito di accrescere il patrimonio ma deve rilevarsi come oggi la situazione risulti mutata atteso che il resistente continua ad essere titolare di partecipazioni societarie, mentre la ricorrente con il rientro in Italia sta tentando di reinserirsi nel mondo del lavoro: ella architetto, già iscritta all'albo degli architetti, poi cancellata a seguito del trasferimento in Svizzera - dove comunque ha sempre lavorato sia da dipendente presso la fondazione di (Agefor) che da libero professionista – si è reiscritta all'albo CP_1 professionale di Rimini ed ha trovato un impiego consistente nel redigere perizie per compagnie assicurative. Invece, il resistente in principio export manager, successivamente ha intrapreso un'attività imprenditoriale, creando e gestendo diverse società, ha istituito una fondazione attiva nel settore della formazione (corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale) e ad oggi risulta legale rappresentante di un consorzio turistico attivo nella organizzazione e realizzazione di fiere, mostre, convegni ed iniziative di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, oltre che socio di società attiva nella gestione di immobili sia Italia che all'estero (cfr. indagini GdF agli atti).
Ne deriva che è ben vero che entrambe le parti godono di un cospicuo patrimonio, composto da numerosi immobili, messi a reddito e di ingenti risparmi, tuttavia, sussiste una considerevole disparità reddituale, connessa alla minore capacità lavorativa della ricorrente, sol che si consideri appunto che la moglie percepisce una sola pensione di euro 5000,00 all'anno circa, oltre ai canoni di locazione per 34.000,00 euro all'anno e al reddito da libera professione per 7900 euro;
mentre il marito, oltre al reddito da locazioni vanta una fortissima capacità lavorativa e imprenditoriale, continuando a essere titolare di plurime partecipazioni nel medesimo settore nel quale ha sempre operato con enormi profitti.
Il Collegio, quindi, valutata la capacità lavorativa delle parti, ritiene equo onerare CP_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , versando alla madre la somma Per_1 mensile di euro 1.000,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno divorzile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come noto, nell'attuale panorama giurisprudenziale (e seguendo l'orientamento inaugurato a partire da Cass. S.U. n. 18287 del 2018) l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita e postula un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza dei mezzi del coniuge, che tutti i criteri enunciati dall'art. 5 c.6 l.div. concorrono a delineare, assumendo rilievo tanto sul piano determinativo, quanto su quello attributivo dell'assegno. Nella valutazione dell'an e del quantum dell'assegno assume rilievo il c.d. criterio assistenziale – compensativo, alla stregua del quale l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge non deve essere assunta come parametro assoluto, né essere parametrata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma deve essere calata nell'effettività della concreta situazione familiare, anche in relazione alle aspettative derivanti dal contributo di ciascun coniuge al patrimonio comune della famiglia, ormai disgregata, ciò al fine di consentire al coniuge debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune. In buona sostanza, l'assegno deve tendere al
4 riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, attribuendo all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati una somma che tenga conto anche del contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge e del sacrificio delle aspettative personali e professionali in ragione della scelta di vita con l'altro condivisa. Ne deriva che, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno, è necessario, in primo luogo, accertare la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, da apprezzarsi in relazione al significativo squilibrio con la posizione dell'altro e al contributo di ciascuno al patrimonio comune e dell'altro, nonché all'eventuale corrispondente sacrificio delle ambizioni professionali di ciascuno e, in secondo luogo, quantificare l'assegno alla luce di tutte le circostanze del caso concreto: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio.
Il giudizio sulla spettanza dell'assegno divorzile postula, dunque, l'indagine sulle condizioni dei coniugi, essendo sufficiente a tal fine un'attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale, sulle ragioni della decisione, sulla durata del rapporto di coniugio e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune.
Ciò posto, si rileva come il contributo fornito dalla ricorrente alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi sia stato rilevante avendo lasciato nel 2012 l'Italia ove svolgeva l'attività professionale di architetto dal 1988, per trasferirsi in Svizzera, così rinunciando ad affermarsi quale architetto;
In Svizzera, poi, ha lavorato alle dipendenze di enti o imprese riconducibili al marito – dunque, sempre per la famiglia e solo marginalmente come libero professionista, occupandosi comunque dei quattro figli e del ménage familiare. Nonostante le evidenti capacità economiche delle parti, emerge una disparità reddituale atteso che mentre CP_1 proseguiva il suo percorso di crescita professionale e imprenditoriale, quello di si arrestava;
Parte_1 la ricorrente, infatti, era costretta a sacrificare/comprimere le proprie legittime aspirazioni per ricominciare tutto ed adattarsi in Svizzera ad una nuova vita anche lavorativa, mentre il resistente da dipendente di una società presso la quale svolgeva attività di export manager diveniva imprenditore creando e gestendo numerose società, enti, fondazioni presso le quali è stata anche impiegata la moglie, che oggi -privata di quella possibilità lavorativa- si è adattata e reinventata all'età di sessantacinque anni a svolgere perizie per compagnie assicurative.
Quanto ai redditi, la ricorrente dichiara nel 2024 – redditi 2023, un reddito netto mensile pari ad € 1900 ca, nel 2023 – redditi 2022, un reddito netto di € 2200 ca, nelle dichiarazioni svizzere 2023 e 2024 dichiara reddito zero;
mentre il resistente pur avendo cessato alcune cariche sociali continua ad esser titolare di imprese e ad avere un reddito superiore come emerge dalle ultime dichiarazioni allegati in atti. Infatti, nel 2025 – redditi 2024, dichiara un reddito netto mensile pari ad € 2000 ca (cfr. modello PF/25), nel 2024 – redditi 2023, dichiara un reddito netto mensile di € 1600 ca;
nelle dichiarazioni svizzere del 2023 e 2024 dichiara cospicui redditi pari ad € 68.745 nel 2023 e 16.180 nel 2024. Peraltro, deve rilevarsi come la ricorrente in udienza dichiarava di percepire una pensione di euro 5.000 ca all'anno; canoni di locazione per 34.000,00 euro all'anno ed un reddito da libera professione per 7900 euro ca mentre il resistente insisteva sull'indipendenza economica delle parti.
Pur rilevando le capacità economico- reddituali di ciascuna parte nonché la residua capacità lavorativa delle parti, stante l'età degli stessi 65 anni la ricorrente e 66 il resistente, deve tuttavia riconoscersi la significativa sproporzione della condizione della ricorrente rispetto a quella del resistente, il quale è titolare di imprese e gode di redditi significativi.
5 Orbene, tenuto conto dei criteri di determinazione dell'assegno fissati dall'art. 5 l.div., in particolare delle condizioni delle parti, come sopra descritte, nonché della durata del matrimonio (35 anni), dal quale sono nati quattro figli, risulta equo prevedere in favore di un assegno Parte_1 divorzile nella misura di euro 1.000 mensili, che riequilibri la complessiva situazione economica e personale delle parti, realizzando la finalità solidaristica che gli è propria. Tale somma le deve essere riconosciuta dal momento della formulazione della domanda, posto che dalle documentazioni fiscali in atti il resistente godeva di maggior reddito già nel momento di instaurazione del giudizio.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza Parte_1 CP_1 disattesa:
1. Pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 09.05.1987 a Rimini;
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza – l'anno 1987, parte 2, serie A, atto n.153;
3. Onera del versamento del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
e non economicamente indipendente , dell'importo di € 1.000, somma da Per_1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario a favore di entro il giorno cinque Parte_1 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
4. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.000 – in questa quantificazione a far data domanda, somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
6. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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