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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2024, n. 24992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24992 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OO AR (IA LA) nato il [...] OO ER nato il [...] avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte di assise di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. M. Meduri, per le parti civili che ha depositato conclusioni scritte;
udito il difensore, avv. M. Muncibì, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi degli imputati. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24992 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, in data 16 marzo 2022, nei confronti di UO RB (alias LA) e di UO RK, alla pena di anni ventidue di reclusione, per il primo, nonché di anni dodici di reclusione, per il secondo, in relazione al concorso nel reato di omicidio aggravato di El UE AZ (unitamente al concorrente MI AH non ricorrente), concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, esclusa, per il secondo imputato, la circostanza aggravante della premeditazione e operata la riduzione ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen. per il rito abbreviato richiesto. 1.1. Secondo il Giudice di primo grado, con motivazione confermata dalla Corte di assise di appello, è la risultata provata la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati in relazione al reato di omicidio aggravato. La vittima si era recata, nel giorno del fatto, sul luogo (Piazza Gramsci del comune di Lastra a Signa) verso le 20:30, a seguito di appuntamento con l'odierno ricorrente, UO RB, per l'acquisto di stupefacente. Plurime dichiarazioni testimoniali, secondo la ricostruzione recepita in sede di merito, avevano dichiarato, concordemente, di aver visto la vittima arrivare in piazza e, trascorso un breve lasso di tempo dall'incontro con RB, di aver sentito le grida della stessa vittima che, poco dopo, veniva vista scappare nella piazza dove veniva trovata ferita a morte. Sulla base della ricostruzione dei fatti rese dai testimoni presenti, in base anche risultanze investigative e agli esami autoptici, la Corte di primo grado ricostruiva i fatti rilevando che, quella sera, RB e la vittima, dopo essersi incontrati, avevano percorso un tratto di strada sterrata, in direzione dell'argine del fiume, giungendo in una zona scarsamente illuminata e, raggiunti dagli altri concorrenti nel reato, era stata inferta alla vittima una coltellata come provato da tre grosse macchie ematiche rilevate sul posto. Secondo il giudice di primo grado, i testi oculari, WA e AN avevano riferito di aver visto la vittima riversa a terra e i due fratelli che la picchiavano con un bastone, mentre MI era posizionato alle spalle fino a quando la persona offesa non era stata vista rialzarsi e scappare verso la piazza, inseguita da RB, in compagnia di un altro soggetto che gli tirava contro un bastone, poi reperito sul posto. La Corte di primo grado riteneva il concorso di tutti e tre gli imputati nel reato, specificando che, mentre RB aveva attirato la vittima sul luogo del fatto, MI aveva spostato la macchina per averla più vicina al momento della fuga e 2 per coprire la visuale di quanto accadeva lungo l'argine del fiume;
inoltre, questi si era recato insieme al terzo concorrente nel reato nel punto concordato. Tutti erano stati ritenuti partecipi volontari rispetto all'aggressione e, a prescindere da chi avesse sferrato la ferita mortale, si era osservato che le coltellate erano state molteplici, così come i colpi di bastone e che ciò implicava l'adesione di tutti i concorrenti alla produzione dell'evento morte. Si riteneva, inoltre, la circostanza aggravante della minorata difesa per tutti gli imputati e quella della premeditazione per tutti tranne che per RK. Per la Corte di assise di appello (cfr. p. 20 e ss della sentenza impugnata) il ragionamento del primo giudice poteva essere confermato e la motivazione di primo grado resisteva alle prospettazioni difensive svolte con i motivi di gravame. 2.Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei difensori di fiducia, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia con riferimento a ER UO, vizio di motivazione quanto all'apporto concorsuale, violazione degli artt. 584 e 116, comma secondo, cod. pen. La Corte di assise con riferimento alle deposizioni rese al dibattimento non si sarebbe confrontata con le considerazioni difensive, svolte con memoria depositata in atti. La sentenza di secondo grado, poi, si sarebbe limitata a ritenere condivisibile l'argomentare del giudice di primo grado. Nei motivi di impugnazione, con riferimento all'imputato, la difesa aveva rivendicato l'estraneità del ricorrente rispetto al concorso nel reato di omicidio sulla base di una serie di risultanze emerse nel corso del giudizio riepilogate a p. 4 e seguenti del ricorso. Le risultanze istruttorie relative agli accadimenti nei minuti immediatamente precedenti all'omicidio, secondo la difesa, sarebbero del tutto contrastanti con il ritenuto intento omicidiario che, secondo la sentenza di appello, avrebbe animato il sopraggiungere dell'imputato sul luogo teatro dei fatti. Anzi, per la difesa, tali risultanze si porrebbero in linea con il racconto dell'imputato il quale ha affermato di essere sopraggiunto in piazza Gramsci al solo scopo di trascorrere una serata in compagnia e di essersi trovato, invece, in maniera del tutto imprevedibile in una situazione che neanche lontanamente avrebbe potuto immaginare. Su tale specifico punto la motivazione della Corte distrettuale sarebbe assente perché questa si è limitata ad affermare (cfr. p.17) che l'imputato, benché ritornato da poco in Italia, dopo un periodo di detenzione del paese di 3 origine, non poteva ritenersi estraneo ai rapporti con i complici in quanto uno di questi era suo fratello e l'altro concorrente nel reato gli aveva messo a disposizione l'abitazione che occupava. Non può però, a parere della difesa, avere rilevanza la parentela o la conoscenza dei coimputati, in assenza di ulteriori elementi istruttori che colleghino il ricorrente al traffico di stupefacenti, indicato come motivo della lite tra vittima e uno degli aggressori. La difesa, poi, sottolinea che, secondo le dichiarazioni rese dal teste oculare WA OU in sede di controesame, il dato che emerge è che, secondo il dichiarante, due persone diverse dal MI avrebbero sferrato delle bastonate con distinti oggetti contundenti ai danni della vittima su schiena e cosce e che lo stesso teste non è stato in grado di riconoscere come presente il ricorrente. Si tratterebbe di ricostruzione non conforme ai dati e alle risultanze dell'esame autoptico, all'esito del quale la vittima risulta aver subito traumatismi soltanto in zona dorsale, dovuta ad un unico corpo contundente identificabile con quello oggetto di sequestro (cioè un tondino di ferro rinvenuto sul luogo dell'aggressione. Si richiamano sul punto le dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte RA e Manetti riportate, per estratto, nel ricorso. In definitiva, le osservazioni della Corte di assise d'appello sul punto sarebbero in contrasto con le risultanze scientifiche, quanto ai risultati dell'esame autoptico e, cioè, con la circostanza che, sulla vittima, oltre alle ferite da taglio erano stati riscontrati unicamente traumi da colpi contundenti, riferibili ad un unico strumento e soltanto in zona scapolare. Si ritiene, poi, che anche le deposizioni degli altri testi sarebbero state ricostruite dalla Corte di assise d'appello in modo manifestamente illogico perché si tratta di dichiarazioni che non sono state in grado di riscontrare quanto riferito da WA. Sul punto si riporta per stralcio quanto dichiarato dal teste IB AN (cfr. p. 9 e ss. del ricorso). Per la difesa si tratterebbe di una pluralità di prove testimoniali che nulla avrebbero riferito circa la partecipazione del ricorrente all'aggressione. Unica testimonianza, quella resa da IB ND in questo senso, indicata dalla Corte territoriale come convergente con quella resa dal WA, descrive la condotta attiva del ricorrente in un momento in cui, invece, secondo lo stesso teste WA questi sarebbe già scappato via dal luogo dell'aggressione. Quindi vi sarebbe un'insanabile contraddittorietà tra le due deposizioni testimoniali. Si osserva, inoltre, che proprio l'assoluta carenza istruttoria circa il coinvolgimento del ricorrente nell'aggressione con i motivi di appello si era osservato che anche se si ritenesse provato il coinvolgimento dell'imputato 4 nell'episodio per cui è processo, appariva che lo stesso non avesse alcuna intenzione di uccidere la vittima ma soltanto di minacciarla o percuoterla;
tanto sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo strumento atto ad offendere che questi avrebbe brandito contro la vittima, secondo la stessa deposizione del teste WA, non aveva prodotto alcuna lesione. Si rileva, inoltre, che non è provato il comportamento che la Corte territoriale valorizza per ritenere il concorso dell'imputato nel reato di omicidio, tenuto dopo l'aggressione, descritto a p. 21 della sentenza di appello. Anzi, si denuncia travisamento della prova quanto alla deposizione del teste WA, resa all'udienza del 6 luglio 2021. La motivazione della Corte sarebbe in contrasto con plurime risultanze processuali che sarebbero state palesemente travisate. L'imputato, infatti, stando alle pacifiche risultanze processuali non avrebbe dimostrato alcun accanimento nei confronti della vittima, ma si sarebbe limitato a giungere sul posto pochi minuti prima dei fatti, incaricato di portare delle birre, né avrebbe inseguito la vittima non il bastone, anzi non avrebbe mai impugnato il bastone o altro oggetto atto ad offendere. Si ritiene, quindi, che la motivazione ha contenuto che viola il principio del favor rei e che, invece, si sarebbe dovuto procedere, eventualmente, all'applicazione in via subordinata dell'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. o concedere l'invocata attenuante di cui all'art. 116 comma secondo cod. pen. a N e,vo o;
-44 ,( 1-11 It(11 2.2.11 secondo motivo/riguardante l'altro imputatoilr —Crenuncia violazione degli artt. 577 n. 3 cod. pen., erronea applicazione dell'istituto della provocazione e vizio di motivazione circa l'applicazione della circostanza aggravante citata. Il dolo di premeditazione, necessario per la sussistenza della circostanza aggravante, è caratterizzato, da un lato, da un elemento cronologico consistente nella presenza di un apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra la fase di ideazione e quella dell'azione; dall'altro, la premeditazione ha un altro elemento quello ideologico, rappresentato dalla persistenza in tale lasso di tempo della ferma irrevocabile risoluzione criminosa. Sicché, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della premeditazione, occorre il giudiziale accertamento della persistenza e della irremovibilità del proposito criminoso per un congruo periodo di tempo dalla sua formazione fino alla sua attuazione. Sotto questo profilo la motivazione della Corte di assise d'appello applica la citata circostanza aggravante, tralasciando un confronto con le risultanze processuali che sono state, invece, segnalate dalla difesa come in grado di smentire la sussistenza di tale elemento ideologico. Tutti gli elementi sintomatici della componente ideologica della citata circostanza aggravante, cioè il comportamento antecedente, le modalità del 5 delitto e il comportamento successivo, presenti simultaneamente, avrebbero dovuto condurre a reputare insussistente l'elemento ideologico della circostanza aggravante della premeditazione. La Corte di assise di appello, invece, ha ancorato la presunta prova del dolo di premeditazione al solo elemento cronologico, evidenziando come l'insorgenza del proposito criminoso dell'imputato fosse collocabile nella sera precedente all'evento delittuoso. Si tratta della stessa violazione in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado che ha omesso, a parere del ricorrente, ogni confronto con le risultanze processuali evidenziate e richiamate, poi, nei motivi di impugnazione. Secondo la Corte di primo grado, l'elemento cronologico deriverebbe dal fatto che l'imputato era stato direttamente coinvolto, in data 19 agosto 2020, nel contrasto sorto al circolo di Signa, in quanto le condotte aggressive della vittima sarebbero state dirette, in particolar modo, proprio nei confronti dell'imputato il quale avrebbe subito un'aggressione verbale e fisica. Il tutto circa 24 ore prima rispetto all'evento delittuoso, per motivi connessi al traffico di sostanze stupefacenti come ammesso dallo stesso imputato nel corso del suo esame. La Corte di assise d'appello ha, per il ricorrente, omesso il vaglio dei profili di illogicità degli argomenti del giudice di primo grado che erano stati evidenziati con i motivi di appello. Con il gravame era stato sottolineato che il comportamento serbato dall'imputato, nelle ore precedenti all'omicidio, non deponeva nel senso della persistenza del proposito criminoso. Questi, infatti, si era attivato nelle ore successive alla lite con un connazionale, pregandolo di adoperarsi per favorire una composizione amichevole della questione con la vittima, come emerso dalla deposizione dibattimentale del teste escusso il 7 dicembre 2021 riportata per estratto a pagina 21 e seguenti del ricorso. Dunque, la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui afferma l'insorgenza del proposito criminoso, in modo fermo e risoluto, nella serata del diverbio occorso il 19 agosto tra le parti, troverebbe smentita, perlomeno quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, nel comportamento dell'imputato nelle ore immediatamente successive al diverbio. Tutte le circostanze riferite dalla teste EA EA, compagna del concorrente nel reato, citate dalla Corte distrettuale, sono ascrivibili soltanto alla persona del concorrente Miftha. Peraltro, la stessa teste ha riferito che la sera del 19 agosto, il giorno prima dell'omicidio, il convivente era arrivato a casa sua arrabbiato, aveva preso un coltello e le aveva detto che l'indomani l'avrebbe fatto fuori. 6 Quindi, le emergenze processuali sono nel senso che, mentre MI aveva manifestato il proprio proposito criminoso, il ricorrente si era recato con altre intenzioni all'incontro con un connazionale, cercando il suo aiuto per comporre la questione, riferendogli di non voler litigare con la vittima e, quindi, chiedendogli di intercedere perché potesse essere lasciato in pace. Di qui, la manifesta illogicità della ricostruzione fornita dalla Corte di assise d'appello con riferimento al momento dell'insorgenza del proposito criminoso in capo al ricorrente e sull'effettiva sussistenza dell'elemento ideologico della premeditazione perché il dato istruttorio, commentato con il ricorso, risulterebbe incompatibile con la ricostruzione di una ferrea determinazione del proposito omicidiario. Si rimarca, inoltre, che diverse persone erano al corrente del luogo dove l'imputato, secondo l'impostazione accusatoria, aveva fissato un appuntamento con la vittima, avendo già maturato il proposito di ucciderla. Si tratta, peraltro, di luogo conosciuto e molto frequentato, come confermato da tutte le persone presenti in piazza Gramsci la sera dei fatti. Peraltro, è emerso pacificamente come il luogo dove sarebbe avvenuto l'agguato mortale per le sue caratteristiche cioè l'esistenza di un parcheggio, di un giardino che costeggia il fiume, la presenza di panchine, sia un sito certamente adatto a riunioni conviviali di famiglia ma non alla realizzazione di illeciti. Infine, si era sottolineato con i motivi di appello, dato del tutto trascurato, il comportamento immediatamente successivo ai fatti. Il ricorrente, dopo l'episodio delittuoso ha contattato le persone presenti, per informarsi sulle condizioni di salute dell'aggredito; questi ha svolto delle chiamate, con lo scopo di comprendere quali fossero le condizioni della persona ferita, mostrandosi preoccupato per le conseguenze riportate dalla vittima. Inoltre, si fa riferimento a due conversazioni telefoniche nelle quali lo stesso imputato, poco dopo i fatti, aveva comunicato ai due testi la sua partecipazione all'episodio delittuoso avvenuto poco prima. Si tratta di condotta che denota, a parere del ricorrente, la scarsa lucidità del ricorrente, nei momenti successivi al fatto, evidente espressione della circostanza che questi era stato colto di sorpresa e non aveva agito con l'intensità richiesta per la sussistenza della premeditazione. Si rimarca che anche per la giurisprudenza di legittimità la premeditazione non può essere confusa con la preordinazione che consiste nell'apprezzamento dei mezzi minimi necessari per l'esecuzione del delitto, 3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale rtempestiva richiesta di trattazione orale? ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 7 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Sicché all'odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.La difesa, invero, solo formalmente devolve un vizio consentito in sede di legittimità ma, in sostanza, prospetta la rivalutazione di elementi di prova e, soprattutto, si confronta con il contenuto, non della motivazione, ma delle prove dichiarative acquisite in atti, in ordine alle quali sollecita una diversa lettura, rispetto a quella resa dai convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722), peraltro con ragionamento completo e non manifestamente illogico. Del resto, è insegnamento pacifico di questa Corte di legittimità quello secondo il quale l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226). 1.2.Con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova relativamente alla deposizione testimoniale di WA, la censura è inammissibile perché genericamente contestata, non illustrandosene la valenza decisiva. Invero, nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 8 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Il Collegio osserva che la motivazione della Corte di assise di appello è esauriente, nel suo complesso, e valuta tutti i motivi di appello devoluti, alcuni dei quali riproposti come motivo di ricorso (cfr. p 17 e ss. della sentenza di appello). Il provvedimento impugnato espone, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che il teste oculare WA aveva dichiarato di aver visto la scena, descrivendo il luogo del delitto, la vittima riversa a terra e la presenza di tre persone, due delle quali poste ai piedi della vittima, uno da lui conosciuto - RB - mentre il terzo - AB - si trovava di spalle. La sentenza di secondo grado valorizza la deposizione del teste nella parte in cui questi ha affermato di essere stato attratto dalle grida, provenienti dal luogo dove si trovava la vittima, nonché di aver visto due, delle tre persone descritte, brandire bastoni. La deposizione, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, viene considerata convergente con quella di altri testi, tra i quali ND (cfr. p. 18), altro teste oculare che, dal muretto, assieme a WA, ha dichiarato di aver visto la scena e di essere intervenuto a mantenere RK, prendendolo per un braccio, nel tentativo di allontanarlo, quando aveva visto la vittima rialzarsi e scappare, circostanza che, secondo la ricostruzione recepita nel provvedimento impugnato, non è stata esclusa nemmeno dallo stesso WA (anche se questi ha dichiarato di non aver visto direttamente la scena dell'intervento di persona narrato da ND). La motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 16 - 23), nel suo complesso, dunque è imperniata sulla valenza delle dichiarazioni del teste oculare WA e fornisce una spiegazione congrua del carattere concorsuale (da parte di tutti e tre gli imputati) della fase topica dell'aggressione, in quanto, in ogni caso, nessuno dei tre è risultato estraneo dall'azione di concreto attingimento, con colpi di corpi contundenti, del corpo della vittima. Alla stregua del relativo inquadramento sono state, inoltre, analizzate e svalutate le discrasie segnalate dalla difesa, con riferimento agli altri dichiaranti, fra cui ED e si segnala anche l'ulteriore significativo dato, non attinto da 9 specifiche censure con il ricorso, della partenza anche di RK, unitamente a LA, per la Francia e, poi, per la Spagna nel giorno successivo al fatto. 1.3. Si prende in esame, altresì, e si spiega la concordanza della prova dichiarativa, rispetto agli esiti dell'esame autoptico circa la collocazione delle ferite (cfr. p. 21: emergono, secondo detto esame, anche ferite da difesa, sul corpo della vittima, anche sulla gamba, ferite che il ricorso confuta con argomenti in fatto non consentiti in questa sede). La svolta analisi delle lesioni, come inquadrate dal referto autoptico, converge, secondo il ragionamento non manifestamente illogico della Corte territoriale, nel senso della conferma della pluralità degli autori dell'aggressione, emergente dalle suindicate prove dichiarative. Persuasivo è anche l'iter motivazionale dei giudici di secondo grado, sull'irrilevanza, ai fini di ritenere il concorso di persone nel reato, dell'individuazione del soggetto autore della coltellata mortale, visto il contesto in cui i fatti si sono svolti e la . pluralità di soggetti che hanno partecipato all'aggressione, con la consapevolezza della presenza di corpi contundenti (coltello, bastone) così rafforzando reciprocamente il proposito criminoso e partecipando materialmente al delitto, visti i colpi da cui la vittima è risultata attinta (tanto da presentare anche ferite su gamba e piede sinistro, quindi plurime lesioni). 1.4. Nessuna ulteriore specificazione, da ultimo, risulta formulata rispetto alla chiesta applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. e circa l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. che risulta, dunque, genericamente prospettata e, quindi, inammissibile. 1.2.11 secondo motivo è infondato. La motivazione sull'elemento ideativo, riconosciuto soltanto a carico di RB e del terzo concorrente nel reato, non ricorrente, è ampia, articolata e immune da vizi logici e da censure di ogni tipo (cfr. p. 23 e ss.). Anzi, il motivo è reiterativo di analoga censura, proposta con il gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento lineare e logico e, comunque, in linea con i principi affermati, pacificamente, dalla giurisprudenza di legittimità. I dati di fatto emersi, riportati dai giudici di merito, evidenziano che RB aveva predisposto l'agguato almeno al mattino del giorno dell'aggressione (secondo il contenuto della conversazione prog. n. 26 del 23 agosto 2020). Appare evidente la distanza cronologica tra l'insorgenza del proposito e la successiva realizzazione dell'omicidio, accompagnata dal fatto che RB si era anche procurato le armi e aveva attirato la vittima in un tranello (cfr. p. 26), in un luogo alla stessa noto, dando conto, quindi, dell'elemento ideologico, senz'altro preesistente rispetto a quello cronologico, del quale, comunque la sentenza rende conto con ragionamento ineccepibile. 10 In particolare, si osserva che, con riferimento alla valutazione della conversazione intercettata, la difesa non svolge specifiche contestazioni. La sentenza, peraltro, rende articolata e logica ricostruzione delle ragioni per le quali RB, e con lui MI AH, avessero programmato l'aggressione dalla sera precedente, dopo lo scontro con la vittima, o comunque, dal mattino seguente, tendendogli il tranello consistito nel fargli credere che si sarebbe verificata la cessione della droga richiesta, ma poi procurandosi le armi e i corpi contundenti onde perpetrare l'azione omicidiaria. La Corte di merito argomenta esaurientemente anche sul dolo omicidiario ed evidenzia che le ferite da arma da taglio, riportate dalla vittima, erano state ben cinque. I Giudici di secondo grado hanno confermato l'accertamento della deliberazione - non soltanto aggressiva, bensì - omicidiaria nel tempo pregresso suindicato. E l'elemento ideologico, nell'accertamento, precede quello cronologico: se non c'è la prova della maturazione della volontà omicidiaria in tempo sufficientemente antecedente al fatto, nemmeno si può verificare se, poi, l'agente abbia mantenuto fermo il proposito per un adeguato tempo successivo, non attivando i freni inibitori. Si tratta di argomenti in linea con gli insegnamenti di questa Corte (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01; conf. N. 27307 del 2003, Rv. 225261 - 01, N. 7970 del 2007, Rv. 236243 - 01) secondo i quali elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Da ultimo, si deve osservare che pacificamente (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 - 01) la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di 11 natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (conf. n. 26406 del 2014, Rv. 260219 - 01; n. 27307 del 2003, Rv. 225261 - 01). Infine, è appena il caso di osservare che circa la particolare frequentazione del luogo teatro dell'aggressione, tale da renderlo inidoneo, secondo la prospettazione difensiva, alla perpetrazione di illeciti, dalla sentenza di secondo grado risulta che i fatti si sono svolti (cfr. p. 20 della sentenza di secondo grado), in un luogo defilato di Piazza Gramsci, in prossimità del muretto che divideva l'argine del fiume, dopo essere discesi in un "posto buio", da cui la vittima insanguinata, era stata vista risalire. Né è manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di merito nella parte in cui valutano come non incompatibile con il dolo omicidiario con premeditazione dell'imputato la condotta tenuta dopo i fatti, avendo questi assunto informazioni sulle condizioni della vittima, comportamento, invero, non univoco nel senso di rappresentare, come vuole la difesa, sorpresa e assenza di lucidità al momento del fatto. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di RK UO e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Per RB UO segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Va, infine, pronunciata la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. Trattandosi di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la misura delle spese sarà liquidata dalla Corte di assise di appello, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell'RA (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.). 12 il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di UO RK che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di UO RB (alias LA) che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili EL AL e AR El UE ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d. P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. M. Meduri, per le parti civili che ha depositato conclusioni scritte;
udito il difensore, avv. M. Muncibì, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi degli imputati. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24992 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, in data 16 marzo 2022, nei confronti di UO RB (alias LA) e di UO RK, alla pena di anni ventidue di reclusione, per il primo, nonché di anni dodici di reclusione, per il secondo, in relazione al concorso nel reato di omicidio aggravato di El UE AZ (unitamente al concorrente MI AH non ricorrente), concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, esclusa, per il secondo imputato, la circostanza aggravante della premeditazione e operata la riduzione ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen. per il rito abbreviato richiesto. 1.1. Secondo il Giudice di primo grado, con motivazione confermata dalla Corte di assise di appello, è la risultata provata la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati in relazione al reato di omicidio aggravato. La vittima si era recata, nel giorno del fatto, sul luogo (Piazza Gramsci del comune di Lastra a Signa) verso le 20:30, a seguito di appuntamento con l'odierno ricorrente, UO RB, per l'acquisto di stupefacente. Plurime dichiarazioni testimoniali, secondo la ricostruzione recepita in sede di merito, avevano dichiarato, concordemente, di aver visto la vittima arrivare in piazza e, trascorso un breve lasso di tempo dall'incontro con RB, di aver sentito le grida della stessa vittima che, poco dopo, veniva vista scappare nella piazza dove veniva trovata ferita a morte. Sulla base della ricostruzione dei fatti rese dai testimoni presenti, in base anche risultanze investigative e agli esami autoptici, la Corte di primo grado ricostruiva i fatti rilevando che, quella sera, RB e la vittima, dopo essersi incontrati, avevano percorso un tratto di strada sterrata, in direzione dell'argine del fiume, giungendo in una zona scarsamente illuminata e, raggiunti dagli altri concorrenti nel reato, era stata inferta alla vittima una coltellata come provato da tre grosse macchie ematiche rilevate sul posto. Secondo il giudice di primo grado, i testi oculari, WA e AN avevano riferito di aver visto la vittima riversa a terra e i due fratelli che la picchiavano con un bastone, mentre MI era posizionato alle spalle fino a quando la persona offesa non era stata vista rialzarsi e scappare verso la piazza, inseguita da RB, in compagnia di un altro soggetto che gli tirava contro un bastone, poi reperito sul posto. La Corte di primo grado riteneva il concorso di tutti e tre gli imputati nel reato, specificando che, mentre RB aveva attirato la vittima sul luogo del fatto, MI aveva spostato la macchina per averla più vicina al momento della fuga e 2 per coprire la visuale di quanto accadeva lungo l'argine del fiume;
inoltre, questi si era recato insieme al terzo concorrente nel reato nel punto concordato. Tutti erano stati ritenuti partecipi volontari rispetto all'aggressione e, a prescindere da chi avesse sferrato la ferita mortale, si era osservato che le coltellate erano state molteplici, così come i colpi di bastone e che ciò implicava l'adesione di tutti i concorrenti alla produzione dell'evento morte. Si riteneva, inoltre, la circostanza aggravante della minorata difesa per tutti gli imputati e quella della premeditazione per tutti tranne che per RK. Per la Corte di assise di appello (cfr. p. 20 e ss della sentenza impugnata) il ragionamento del primo giudice poteva essere confermato e la motivazione di primo grado resisteva alle prospettazioni difensive svolte con i motivi di gravame. 2.Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei difensori di fiducia, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia con riferimento a ER UO, vizio di motivazione quanto all'apporto concorsuale, violazione degli artt. 584 e 116, comma secondo, cod. pen. La Corte di assise con riferimento alle deposizioni rese al dibattimento non si sarebbe confrontata con le considerazioni difensive, svolte con memoria depositata in atti. La sentenza di secondo grado, poi, si sarebbe limitata a ritenere condivisibile l'argomentare del giudice di primo grado. Nei motivi di impugnazione, con riferimento all'imputato, la difesa aveva rivendicato l'estraneità del ricorrente rispetto al concorso nel reato di omicidio sulla base di una serie di risultanze emerse nel corso del giudizio riepilogate a p. 4 e seguenti del ricorso. Le risultanze istruttorie relative agli accadimenti nei minuti immediatamente precedenti all'omicidio, secondo la difesa, sarebbero del tutto contrastanti con il ritenuto intento omicidiario che, secondo la sentenza di appello, avrebbe animato il sopraggiungere dell'imputato sul luogo teatro dei fatti. Anzi, per la difesa, tali risultanze si porrebbero in linea con il racconto dell'imputato il quale ha affermato di essere sopraggiunto in piazza Gramsci al solo scopo di trascorrere una serata in compagnia e di essersi trovato, invece, in maniera del tutto imprevedibile in una situazione che neanche lontanamente avrebbe potuto immaginare. Su tale specifico punto la motivazione della Corte distrettuale sarebbe assente perché questa si è limitata ad affermare (cfr. p.17) che l'imputato, benché ritornato da poco in Italia, dopo un periodo di detenzione del paese di 3 origine, non poteva ritenersi estraneo ai rapporti con i complici in quanto uno di questi era suo fratello e l'altro concorrente nel reato gli aveva messo a disposizione l'abitazione che occupava. Non può però, a parere della difesa, avere rilevanza la parentela o la conoscenza dei coimputati, in assenza di ulteriori elementi istruttori che colleghino il ricorrente al traffico di stupefacenti, indicato come motivo della lite tra vittima e uno degli aggressori. La difesa, poi, sottolinea che, secondo le dichiarazioni rese dal teste oculare WA OU in sede di controesame, il dato che emerge è che, secondo il dichiarante, due persone diverse dal MI avrebbero sferrato delle bastonate con distinti oggetti contundenti ai danni della vittima su schiena e cosce e che lo stesso teste non è stato in grado di riconoscere come presente il ricorrente. Si tratterebbe di ricostruzione non conforme ai dati e alle risultanze dell'esame autoptico, all'esito del quale la vittima risulta aver subito traumatismi soltanto in zona dorsale, dovuta ad un unico corpo contundente identificabile con quello oggetto di sequestro (cioè un tondino di ferro rinvenuto sul luogo dell'aggressione. Si richiamano sul punto le dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte RA e Manetti riportate, per estratto, nel ricorso. In definitiva, le osservazioni della Corte di assise d'appello sul punto sarebbero in contrasto con le risultanze scientifiche, quanto ai risultati dell'esame autoptico e, cioè, con la circostanza che, sulla vittima, oltre alle ferite da taglio erano stati riscontrati unicamente traumi da colpi contundenti, riferibili ad un unico strumento e soltanto in zona scapolare. Si ritiene, poi, che anche le deposizioni degli altri testi sarebbero state ricostruite dalla Corte di assise d'appello in modo manifestamente illogico perché si tratta di dichiarazioni che non sono state in grado di riscontrare quanto riferito da WA. Sul punto si riporta per stralcio quanto dichiarato dal teste IB AN (cfr. p. 9 e ss. del ricorso). Per la difesa si tratterebbe di una pluralità di prove testimoniali che nulla avrebbero riferito circa la partecipazione del ricorrente all'aggressione. Unica testimonianza, quella resa da IB ND in questo senso, indicata dalla Corte territoriale come convergente con quella resa dal WA, descrive la condotta attiva del ricorrente in un momento in cui, invece, secondo lo stesso teste WA questi sarebbe già scappato via dal luogo dell'aggressione. Quindi vi sarebbe un'insanabile contraddittorietà tra le due deposizioni testimoniali. Si osserva, inoltre, che proprio l'assoluta carenza istruttoria circa il coinvolgimento del ricorrente nell'aggressione con i motivi di appello si era osservato che anche se si ritenesse provato il coinvolgimento dell'imputato 4 nell'episodio per cui è processo, appariva che lo stesso non avesse alcuna intenzione di uccidere la vittima ma soltanto di minacciarla o percuoterla;
tanto sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo strumento atto ad offendere che questi avrebbe brandito contro la vittima, secondo la stessa deposizione del teste WA, non aveva prodotto alcuna lesione. Si rileva, inoltre, che non è provato il comportamento che la Corte territoriale valorizza per ritenere il concorso dell'imputato nel reato di omicidio, tenuto dopo l'aggressione, descritto a p. 21 della sentenza di appello. Anzi, si denuncia travisamento della prova quanto alla deposizione del teste WA, resa all'udienza del 6 luglio 2021. La motivazione della Corte sarebbe in contrasto con plurime risultanze processuali che sarebbero state palesemente travisate. L'imputato, infatti, stando alle pacifiche risultanze processuali non avrebbe dimostrato alcun accanimento nei confronti della vittima, ma si sarebbe limitato a giungere sul posto pochi minuti prima dei fatti, incaricato di portare delle birre, né avrebbe inseguito la vittima non il bastone, anzi non avrebbe mai impugnato il bastone o altro oggetto atto ad offendere. Si ritiene, quindi, che la motivazione ha contenuto che viola il principio del favor rei e che, invece, si sarebbe dovuto procedere, eventualmente, all'applicazione in via subordinata dell'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. o concedere l'invocata attenuante di cui all'art. 116 comma secondo cod. pen. a N e,vo o;
-44 ,( 1-11 It(11 2.2.11 secondo motivo/riguardante l'altro imputatoilr —Crenuncia violazione degli artt. 577 n. 3 cod. pen., erronea applicazione dell'istituto della provocazione e vizio di motivazione circa l'applicazione della circostanza aggravante citata. Il dolo di premeditazione, necessario per la sussistenza della circostanza aggravante, è caratterizzato, da un lato, da un elemento cronologico consistente nella presenza di un apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra la fase di ideazione e quella dell'azione; dall'altro, la premeditazione ha un altro elemento quello ideologico, rappresentato dalla persistenza in tale lasso di tempo della ferma irrevocabile risoluzione criminosa. Sicché, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della premeditazione, occorre il giudiziale accertamento della persistenza e della irremovibilità del proposito criminoso per un congruo periodo di tempo dalla sua formazione fino alla sua attuazione. Sotto questo profilo la motivazione della Corte di assise d'appello applica la citata circostanza aggravante, tralasciando un confronto con le risultanze processuali che sono state, invece, segnalate dalla difesa come in grado di smentire la sussistenza di tale elemento ideologico. Tutti gli elementi sintomatici della componente ideologica della citata circostanza aggravante, cioè il comportamento antecedente, le modalità del 5 delitto e il comportamento successivo, presenti simultaneamente, avrebbero dovuto condurre a reputare insussistente l'elemento ideologico della circostanza aggravante della premeditazione. La Corte di assise di appello, invece, ha ancorato la presunta prova del dolo di premeditazione al solo elemento cronologico, evidenziando come l'insorgenza del proposito criminoso dell'imputato fosse collocabile nella sera precedente all'evento delittuoso. Si tratta della stessa violazione in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado che ha omesso, a parere del ricorrente, ogni confronto con le risultanze processuali evidenziate e richiamate, poi, nei motivi di impugnazione. Secondo la Corte di primo grado, l'elemento cronologico deriverebbe dal fatto che l'imputato era stato direttamente coinvolto, in data 19 agosto 2020, nel contrasto sorto al circolo di Signa, in quanto le condotte aggressive della vittima sarebbero state dirette, in particolar modo, proprio nei confronti dell'imputato il quale avrebbe subito un'aggressione verbale e fisica. Il tutto circa 24 ore prima rispetto all'evento delittuoso, per motivi connessi al traffico di sostanze stupefacenti come ammesso dallo stesso imputato nel corso del suo esame. La Corte di assise d'appello ha, per il ricorrente, omesso il vaglio dei profili di illogicità degli argomenti del giudice di primo grado che erano stati evidenziati con i motivi di appello. Con il gravame era stato sottolineato che il comportamento serbato dall'imputato, nelle ore precedenti all'omicidio, non deponeva nel senso della persistenza del proposito criminoso. Questi, infatti, si era attivato nelle ore successive alla lite con un connazionale, pregandolo di adoperarsi per favorire una composizione amichevole della questione con la vittima, come emerso dalla deposizione dibattimentale del teste escusso il 7 dicembre 2021 riportata per estratto a pagina 21 e seguenti del ricorso. Dunque, la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui afferma l'insorgenza del proposito criminoso, in modo fermo e risoluto, nella serata del diverbio occorso il 19 agosto tra le parti, troverebbe smentita, perlomeno quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, nel comportamento dell'imputato nelle ore immediatamente successive al diverbio. Tutte le circostanze riferite dalla teste EA EA, compagna del concorrente nel reato, citate dalla Corte distrettuale, sono ascrivibili soltanto alla persona del concorrente Miftha. Peraltro, la stessa teste ha riferito che la sera del 19 agosto, il giorno prima dell'omicidio, il convivente era arrivato a casa sua arrabbiato, aveva preso un coltello e le aveva detto che l'indomani l'avrebbe fatto fuori. 6 Quindi, le emergenze processuali sono nel senso che, mentre MI aveva manifestato il proprio proposito criminoso, il ricorrente si era recato con altre intenzioni all'incontro con un connazionale, cercando il suo aiuto per comporre la questione, riferendogli di non voler litigare con la vittima e, quindi, chiedendogli di intercedere perché potesse essere lasciato in pace. Di qui, la manifesta illogicità della ricostruzione fornita dalla Corte di assise d'appello con riferimento al momento dell'insorgenza del proposito criminoso in capo al ricorrente e sull'effettiva sussistenza dell'elemento ideologico della premeditazione perché il dato istruttorio, commentato con il ricorso, risulterebbe incompatibile con la ricostruzione di una ferrea determinazione del proposito omicidiario. Si rimarca, inoltre, che diverse persone erano al corrente del luogo dove l'imputato, secondo l'impostazione accusatoria, aveva fissato un appuntamento con la vittima, avendo già maturato il proposito di ucciderla. Si tratta, peraltro, di luogo conosciuto e molto frequentato, come confermato da tutte le persone presenti in piazza Gramsci la sera dei fatti. Peraltro, è emerso pacificamente come il luogo dove sarebbe avvenuto l'agguato mortale per le sue caratteristiche cioè l'esistenza di un parcheggio, di un giardino che costeggia il fiume, la presenza di panchine, sia un sito certamente adatto a riunioni conviviali di famiglia ma non alla realizzazione di illeciti. Infine, si era sottolineato con i motivi di appello, dato del tutto trascurato, il comportamento immediatamente successivo ai fatti. Il ricorrente, dopo l'episodio delittuoso ha contattato le persone presenti, per informarsi sulle condizioni di salute dell'aggredito; questi ha svolto delle chiamate, con lo scopo di comprendere quali fossero le condizioni della persona ferita, mostrandosi preoccupato per le conseguenze riportate dalla vittima. Inoltre, si fa riferimento a due conversazioni telefoniche nelle quali lo stesso imputato, poco dopo i fatti, aveva comunicato ai due testi la sua partecipazione all'episodio delittuoso avvenuto poco prima. Si tratta di condotta che denota, a parere del ricorrente, la scarsa lucidità del ricorrente, nei momenti successivi al fatto, evidente espressione della circostanza che questi era stato colto di sorpresa e non aveva agito con l'intensità richiesta per la sussistenza della premeditazione. Si rimarca che anche per la giurisprudenza di legittimità la premeditazione non può essere confusa con la preordinazione che consiste nell'apprezzamento dei mezzi minimi necessari per l'esecuzione del delitto, 3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale rtempestiva richiesta di trattazione orale? ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 7 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Sicché all'odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.La difesa, invero, solo formalmente devolve un vizio consentito in sede di legittimità ma, in sostanza, prospetta la rivalutazione di elementi di prova e, soprattutto, si confronta con il contenuto, non della motivazione, ma delle prove dichiarative acquisite in atti, in ordine alle quali sollecita una diversa lettura, rispetto a quella resa dai convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722), peraltro con ragionamento completo e non manifestamente illogico. Del resto, è insegnamento pacifico di questa Corte di legittimità quello secondo il quale l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226). 1.2.Con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova relativamente alla deposizione testimoniale di WA, la censura è inammissibile perché genericamente contestata, non illustrandosene la valenza decisiva. Invero, nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 8 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Il Collegio osserva che la motivazione della Corte di assise di appello è esauriente, nel suo complesso, e valuta tutti i motivi di appello devoluti, alcuni dei quali riproposti come motivo di ricorso (cfr. p 17 e ss. della sentenza di appello). Il provvedimento impugnato espone, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che il teste oculare WA aveva dichiarato di aver visto la scena, descrivendo il luogo del delitto, la vittima riversa a terra e la presenza di tre persone, due delle quali poste ai piedi della vittima, uno da lui conosciuto - RB - mentre il terzo - AB - si trovava di spalle. La sentenza di secondo grado valorizza la deposizione del teste nella parte in cui questi ha affermato di essere stato attratto dalle grida, provenienti dal luogo dove si trovava la vittima, nonché di aver visto due, delle tre persone descritte, brandire bastoni. La deposizione, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, viene considerata convergente con quella di altri testi, tra i quali ND (cfr. p. 18), altro teste oculare che, dal muretto, assieme a WA, ha dichiarato di aver visto la scena e di essere intervenuto a mantenere RK, prendendolo per un braccio, nel tentativo di allontanarlo, quando aveva visto la vittima rialzarsi e scappare, circostanza che, secondo la ricostruzione recepita nel provvedimento impugnato, non è stata esclusa nemmeno dallo stesso WA (anche se questi ha dichiarato di non aver visto direttamente la scena dell'intervento di persona narrato da ND). La motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 16 - 23), nel suo complesso, dunque è imperniata sulla valenza delle dichiarazioni del teste oculare WA e fornisce una spiegazione congrua del carattere concorsuale (da parte di tutti e tre gli imputati) della fase topica dell'aggressione, in quanto, in ogni caso, nessuno dei tre è risultato estraneo dall'azione di concreto attingimento, con colpi di corpi contundenti, del corpo della vittima. Alla stregua del relativo inquadramento sono state, inoltre, analizzate e svalutate le discrasie segnalate dalla difesa, con riferimento agli altri dichiaranti, fra cui ED e si segnala anche l'ulteriore significativo dato, non attinto da 9 specifiche censure con il ricorso, della partenza anche di RK, unitamente a LA, per la Francia e, poi, per la Spagna nel giorno successivo al fatto. 1.3. Si prende in esame, altresì, e si spiega la concordanza della prova dichiarativa, rispetto agli esiti dell'esame autoptico circa la collocazione delle ferite (cfr. p. 21: emergono, secondo detto esame, anche ferite da difesa, sul corpo della vittima, anche sulla gamba, ferite che il ricorso confuta con argomenti in fatto non consentiti in questa sede). La svolta analisi delle lesioni, come inquadrate dal referto autoptico, converge, secondo il ragionamento non manifestamente illogico della Corte territoriale, nel senso della conferma della pluralità degli autori dell'aggressione, emergente dalle suindicate prove dichiarative. Persuasivo è anche l'iter motivazionale dei giudici di secondo grado, sull'irrilevanza, ai fini di ritenere il concorso di persone nel reato, dell'individuazione del soggetto autore della coltellata mortale, visto il contesto in cui i fatti si sono svolti e la . pluralità di soggetti che hanno partecipato all'aggressione, con la consapevolezza della presenza di corpi contundenti (coltello, bastone) così rafforzando reciprocamente il proposito criminoso e partecipando materialmente al delitto, visti i colpi da cui la vittima è risultata attinta (tanto da presentare anche ferite su gamba e piede sinistro, quindi plurime lesioni). 1.4. Nessuna ulteriore specificazione, da ultimo, risulta formulata rispetto alla chiesta applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. e circa l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. che risulta, dunque, genericamente prospettata e, quindi, inammissibile. 1.2.11 secondo motivo è infondato. La motivazione sull'elemento ideativo, riconosciuto soltanto a carico di RB e del terzo concorrente nel reato, non ricorrente, è ampia, articolata e immune da vizi logici e da censure di ogni tipo (cfr. p. 23 e ss.). Anzi, il motivo è reiterativo di analoga censura, proposta con il gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento lineare e logico e, comunque, in linea con i principi affermati, pacificamente, dalla giurisprudenza di legittimità. I dati di fatto emersi, riportati dai giudici di merito, evidenziano che RB aveva predisposto l'agguato almeno al mattino del giorno dell'aggressione (secondo il contenuto della conversazione prog. n. 26 del 23 agosto 2020). Appare evidente la distanza cronologica tra l'insorgenza del proposito e la successiva realizzazione dell'omicidio, accompagnata dal fatto che RB si era anche procurato le armi e aveva attirato la vittima in un tranello (cfr. p. 26), in un luogo alla stessa noto, dando conto, quindi, dell'elemento ideologico, senz'altro preesistente rispetto a quello cronologico, del quale, comunque la sentenza rende conto con ragionamento ineccepibile. 10 In particolare, si osserva che, con riferimento alla valutazione della conversazione intercettata, la difesa non svolge specifiche contestazioni. La sentenza, peraltro, rende articolata e logica ricostruzione delle ragioni per le quali RB, e con lui MI AH, avessero programmato l'aggressione dalla sera precedente, dopo lo scontro con la vittima, o comunque, dal mattino seguente, tendendogli il tranello consistito nel fargli credere che si sarebbe verificata la cessione della droga richiesta, ma poi procurandosi le armi e i corpi contundenti onde perpetrare l'azione omicidiaria. La Corte di merito argomenta esaurientemente anche sul dolo omicidiario ed evidenzia che le ferite da arma da taglio, riportate dalla vittima, erano state ben cinque. I Giudici di secondo grado hanno confermato l'accertamento della deliberazione - non soltanto aggressiva, bensì - omicidiaria nel tempo pregresso suindicato. E l'elemento ideologico, nell'accertamento, precede quello cronologico: se non c'è la prova della maturazione della volontà omicidiaria in tempo sufficientemente antecedente al fatto, nemmeno si può verificare se, poi, l'agente abbia mantenuto fermo il proposito per un adeguato tempo successivo, non attivando i freni inibitori. Si tratta di argomenti in linea con gli insegnamenti di questa Corte (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01; conf. N. 27307 del 2003, Rv. 225261 - 01, N. 7970 del 2007, Rv. 236243 - 01) secondo i quali elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Da ultimo, si deve osservare che pacificamente (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 - 01) la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di 11 natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (conf. n. 26406 del 2014, Rv. 260219 - 01; n. 27307 del 2003, Rv. 225261 - 01). Infine, è appena il caso di osservare che circa la particolare frequentazione del luogo teatro dell'aggressione, tale da renderlo inidoneo, secondo la prospettazione difensiva, alla perpetrazione di illeciti, dalla sentenza di secondo grado risulta che i fatti si sono svolti (cfr. p. 20 della sentenza di secondo grado), in un luogo defilato di Piazza Gramsci, in prossimità del muretto che divideva l'argine del fiume, dopo essere discesi in un "posto buio", da cui la vittima insanguinata, era stata vista risalire. Né è manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di merito nella parte in cui valutano come non incompatibile con il dolo omicidiario con premeditazione dell'imputato la condotta tenuta dopo i fatti, avendo questi assunto informazioni sulle condizioni della vittima, comportamento, invero, non univoco nel senso di rappresentare, come vuole la difesa, sorpresa e assenza di lucidità al momento del fatto. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di RK UO e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Per RB UO segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Va, infine, pronunciata la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. Trattandosi di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la misura delle spese sarà liquidata dalla Corte di assise di appello, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell'RA (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.). 12 il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di UO RK che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di UO RB (alias LA) che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili EL AL e AR El UE ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d. P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore