Sentenza 12 luglio 2021
Massime • 1
La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato, determinando erroneamente il "dies a quo" per la presentazione di tale istanza nella data di notifica dell'ordine di esecuzione al difensore nominato nel processo, ancorché per più udienze, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.).
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- 1. Difeso da avvocato radiato, processo nullo (Cass. 19198/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2024
L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l'imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in …
Leggi di più… - 2. Nomina difensore di fiducia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2021, n. 26348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26348 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato ZUCCHINI SAMUELE del foro di FIRENZE in difesa di D'EL VA che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26348 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11 febbraio 2021, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione di giudicato formulata OV D'GE avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 18 aprile 2018, con la quale è stato condannato, in via definitiva, alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro settemila di multa, ritenendo tardivamente presentata l'istanza, proposta in data 21 maggio 2019, oltre il termine di giorni trenta, previsto dall'art. 629 bis, comma 2 cod. proc. pen., dalla data di conoscenza della decisione irrevocabile, coincidente con la data della notifica dell'ordine di esecuzione e contestuale sospensione, in data 23 novembre 2018. 2. Propone ricorso per cassazione OV D'GE formulando un unico articolato motivo, premettendo che la rescissione de giudicato era motivata con la mancata conoscenza del processo, celebrato in sua assenza, a causa dell'erronea notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione in giudizio, in luogo diverso dal domicilio eletto al momento della scarcerazione. 3. Con la doglianza fa valere la violazione della legge processuale in relazione al disposto degli artt. 97, 107 cod. proc. pen. e degli artt. 28 e 29 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato il dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato. Invero, la notifica dell'ordine di esecuzione e contestuale sospensione della pena, emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze è stata eseguita in violazione di legge, all'avv.to Martino Nofri, indicato nell'atto come difensore che ha assistito l'interessato nel procedimento di merito. Ricorda che OV D'GE aveva conferito mandato al proprio difensore di fiducia avv.to Letizia Franceschi. All'udienza del 14 marzo 2017, D'GE veniva dichiarato assente e stante l'assenza del suo difensore di fiducia, l'avv.to Martino Nofri era nominato dal Tribunale di Firenze, in udienza, difensore d'ufficio, in quanto immediatamente reperibile. La nomina era confermata nelle udienze successive. Nondimeno, siffatta nomina era stata disposta, in assenza della prova - comunque non rinvenibile negli atti -di una rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Letizia Franceschi, comunicata solo informalmente dal difensore nominato d'ufficio, che sosteneva di aver appreso la notizia della rinuncia al mandato della collega, per via telefonica. Sicché avrebbe dovuto essere comunicata all'interessato ex art. 28 cod. proc. pen., posto che l'accertamento del tutto irrituale di un sostanziale abbandono della difesa avrebbe imposto, non il ricorso alla disciplina di cui all'art. 97, comma 4 cod. proc. pen., come avvenuto, ma a quella di cui all'art. 97, comma 1 cod. proc. pen., individuando il difensore d'ufficio mediante richiesta all'ufficio centralizzato competente ai sensi degli artt. 97, comma 2 cod. proc. pen. e 29 disp. att. cod. proc. pen.. Al contrario, il Tribunale, senza accertare l'effettiva e formale rinuncia al mandato e la relativa comunicazione ex art. 107 cod. proc. pen. ha provveduto a nominare un difensore immediatamente reperibile, incaricandolo della difesa, senza neppure provvedere ai sensi dell'art. 28 disp. att. cod. proc. pen.. Siffatta violazione lede il diritto di difesa, ripercuotendosi non solo sugli atti del processo, ma anche sull'individuazione dell'effettiva conoscenza del provvedimento impugnato, irritualmente ricondotto dalla Corte alla notifica dell'ordine di esecuzione presso l'avv.to Nofri. Il termine, di cui all'art. 629 bis, comma 2 cod. proc. pen., invece, deve essere fatto decorrere dalla data nella quale il ricorrente si è rivolto all'attuale difensore di fiducia, ovverosia dal 9 maggio 2019, con conseguente tempestività della richiesta di rescissione, depositata in data 21 maggio 2019. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è fondato. 2. Va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale, in assenza di rinuncia al mandato del difensore di fiducia, ha correttamente nominato ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. un difensore d'ufficio immediatamente reperibile, non potendo diversamente operare posto che, come sottolineato anche dalla difesa, è mancato in giudizio un accertamento dell'abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia e che solo la rinuncia al mandato comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 1 , Sentenza n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872; Sez. 1, Sentenza n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603) Né, una simile situazione, impediva al giudice di rinominare di volta in volta il medesimo difensore d'ufficio, ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen., in quanto immediatamente reperibile. 3. Ciò, nondimeno, non trasforma la designazione temporanea e per l'udienza, consentita in presenza di impedimenti transitori del difensore di fiducia, in una difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen., per la quale, peraltro sono previsti gli adempimenti di cui all'art. 29 disp. att. cod. proc. pen. E conseguentemente, non autorizza la sostituzione del difensore di fiducia o di quello ritualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen., con quello nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen., ai fini della notificazione dell'ordine di esecuzione, prevista dall'art. 656, comma 5 cod. proc. pen., al difensore del condannato. Ed infatti, 2 "nella fase di esecuzione non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di merito, salvo che per quanto riguarda la notifica dell'ordine di esecuzione e del pedissequo decreto di sospensione, secondo la disposizione espressa dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a consentire la proposizione delle istanze da essa stessa previste (Sez. 1, n. 30366 del 22/05/2003, Carraro, Rv. 225499; anche Sez. 1, Sentenza n. 19357 del 05/10/2016, Rv. 270096 , in motivazione). La notifica dell'ordine di esecuzione al difensore di fiducia o nominato d'ufficio ex art. 97, comma 1 cod. proc. pen. dell'ordine di esecuzione laddove sia accompagnato dal decreto di sospensione si giustifica, infatti, in ragione della necessità di assicurare l'assistenza del condannato, in una fase delicatissima quale quella della richiesta di misure alternative alla detenzione, i cui termini di richiesta sono brevi (trenta). Sicché il legislatore ha coerentemente ritenuto di privilegiare il collegamento esistente nel giudizio di merito fra l'interessato ed il suo difensore di fiducia o di ufficio ex art. 97, comma 1 cod. proc. pen., cioè con colui con il quale si è instaurato un effettivo rapporto difensivo. Ciò esclude che l'ordine di esecuzione possa essere notificato al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen., per impedimento transitorio del difensore, ancorché ripetutosi, in assenza di una rinuncia al mandato e della nomina di nuovo difensore d'ufficio, con le modalità stabilite dagli artt. 97, comma 1 cod. proc. pen. e 29 disp. att. cod. proc. pen., che implicano l'onere di dare avviso all'interessato dell'intervenuta nomina del difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., in modo da consentire di creare il necessario collegamento fra l'assistito ed il suo difensore. 4. Dunque, tirando le fila, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia errato nell'individuare il dies a quo, ai sensi dell'art. 629 bis, comma 2 cod. proc. pen., nella notifica dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione al difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen. - ancorché per più udienze- posto che siffatta nomina, rivolta esclusivamente a consentire l'assistenza temporanea dell'imputato nel processo, in assenza del suo difensore di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio, impedito a partecipare, non implica, per definizione, la costituzione di un rapporto difensivo con l'imputato, ma ne assicura la difesa limitatamente alle attività svolte per quell'udienza. 5. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata, dovendo la Corte diversamente determinare, sulla base degli atti processuali, il momento nel quale il condannato ha avuto conoscenza del processo a suo carico, al fine di determinare il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rescissione del processo. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 04/06/2021 Il Consiglier estensore Il Presidente UR RD Pali1( Picc• i