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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 25.2.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6379 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Roberto, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via G. Negri n. 5;
Opponente
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Alfredo Pappalardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via G. Negri n. 5;
1 Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.11.2023 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5422/2023, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 9.10.2023 e notificato il
10.10.2023, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di P_
, della somma di € 5.791,78 a titolo di “retribuzioni relative ai mesi di
[...]
maggio, giugno, luglio e agosto 2021 e t.f.r.”.
A sostegno dell'opposizione la società deduceva, in primo luogo, che,
contrariamente a quanto asserito dallo , il rapporto lavorativo con lui P_
intercorso era terminato il 31.3.2022 e non già il 31.5.2022, come poteva evincersi dal verbale di conciliazione sottoscritto il 13.9.2022.
Evidenziava, altresì, che lo , con pec del 19.8.2022 a firma del di lui P_
difensore, aveva rivendicato la corresponsione del solo trattamento di fine rapporto, peraltro arbitrariamente quantificato in € 15.000,00.
Rimarcava, poi, che già in data 12.10.2021 le parti avevano sottoscritto due verbali di conciliazione in sede sindacale, con i quali avevano definito in via transattiva i rapporti precedentemente instaurati, sicchè la pretesa azionata in sede monitoria era da ritenersi palesemente infondata.
2 La adiva, quindi, il Tribunale di Salerno, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo summenzionato, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 22.11.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratori il contraddittorio, si costituiva in Controparte_1
giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Asseriva, in particolare, che i verbali di conciliazione prodotti dalla società
opponente erano “pienamente e assolutamente falsi”, in quanto egli non li aveva “giammai sottoscritti”.
Proponeva, quindi, querela di falso in via incidentale, ai sensi dell'art. 221 cod.
proc. civ., “al fine di contestare l'autenticità della sottoscrizione … apposta sui suindicati verbali di conciliazione”.
Lo precisava, da ultimo, che la legale rappresentante della società P_
opponente aveva sottoscritto una dichiarazione – ritualmente versata in atti –
con la quale aveva “riconosciuto il debito” sussistente nei confronti di esso resistente.
A fronte delle deduzioni di parte resistente e in risposta all'invito formulato dal giudicante, la dichiarava di volersi avvalere Parte_1
dei verbali di conciliazione prodotti in giudizio e proponeva rituale istanza di 3 verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ., indicando, quali mezzi di prova ai fini della comparazione, i documenti di identità dello , recanti P_
la sua sottoscrizione.
, di contro, manifestava la volontà di non avvalersi del Controparte_1
documento sottoscritto, a suo dire, dalla legale rappresentante della società
datrice di lavoro, contenente il presunto “riconoscimento del debito”.
Indi, il giudice, disposta una consulenza tecnica grafologica al fine di “accertare se le sottoscrizioni apposte in calce ai verbali di conciliazione summenzionati siano state o meno vergate da ” e ricevute le note di Controparte_1
trattazione scritta provenienti dal solo procuratore della società opponente,
decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è fondata e Parte_1
va, pertanto, accolta.
Come già evidenziato nella parte espositiva, ha chiesto e Controparte_1
ottenuto l'emanazione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme asseritamente a lui spettanti a titolo di “retribuzioni relative ai mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto 2021 e t.f.r.”.
4 Avverso detto provvedimento monitorio la società datrice di lavoro ha proposto tempestiva opposizione, asserendo che il credito azionato dallo era P_
del tutto insussistente, in quanto egli aveva sottoscritto tre verbali di conciliazione in sede sindacale (uno in data 13.9.2022 e gli altri due in data
12.10.2021), con i quali erano stati regolati in via transattiva i rapporti intercorsi tra le parti.
Tanto chiarito, deve ora precisarsi che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, l'art. 216 cod. proc. civ. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio oggetto di disconoscimento alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene.
L'efficacia probatoria di una scrittura privata – hanno precisato i giudici di legittimità – è condizionata, oltre che dal fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è
prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova.
5 Da ciò consegue che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione,
privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento,
senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità
in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086; Sez. I, 20 novembre 2017, n.
27506; Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2220).
Sulla scorta delle regule iuris delineate dai giudici della nomofilachia, il giudicante, verificate, da un lato, la tempestività del disconoscimento operato dallo e, dall'altro, la ritualità dell'istanza di verificazione proposta dalla P_
ha dato ingresso a una consulenza tecnica Parte_1
grafologica al fine di accertare se le firme apposte in calce ai prefati verbali di conciliazione fossero o meno autentiche.
Orbene, la dott.ssa , laureata in Consulenza Grafologica, ha Persona_1
affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che “le firme in esame,
a nome , apposte sui rispettivi verbali di conciliazione Controparte_1
sindacale”, datati, rispettivamente, 13 settembre 2022 e 12 ottobre 2021, sono
“autografe”.
Il c.t.u. ha posto in risalto che “le tre sottoscrizioni in esame sono state
analizzate negli aspetti generali e specifici del grafismo: se ne sono evidenziati
i connotati tipo da un punto di vista morfologico-strutturale e cinetico-esecutivo;
6 le peculiarità rilevate sono state poste a confronto con il panorama autografo
dello : l'esito dell'esame comparativo ha permesso di evidenziare la P_
medesima impronta grafica, medesime abilità cinetico-gestuali di base tradotte
nei peculiari iter ideativi e formativi che costituiscono l'immagine grafica dello
e che trova pieno corrispettivo nelle firme in verifica”. P_
Ha pertanto concluso per la “autenticità delle firme in verifica”.
È appena il caso di sottolineare, a questo punto, che la conclusione cui è
pervenuta la dott.ssa non è stata attinta da alcuna censura e/o Per_1
doglianza ad opera della parte che avrebbe avuto interesse a sollevarla, la quale non ha neppure trasmesso le note di trattazione scritta per l'udienza del
25.2.2025.
Alla luce, quindi, delle risultanze dell'espletata indagine tecnica, può con certezza affermarsi che ha sottoscritto di suo pugno i verbali Controparte_1
di conciliazione in sede sindacale prodotti in giudizio dalla
[...]
con i quali sono state regolate le vertenze inerenti ai rapporti Parte_1
di lavoro intercorsi con detta società, ivi comprese quelle relative ai titoli posti a base della domanda azionata in sede monitoria (retribuzioni per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2021 e t.f.r.).
Logico e ineludibile corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene,
quindi, l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
[...] cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 5422/2023, Parte_2
emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 9.10.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma,
cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo.
Vanno del pari poste a carico di le spese dell'espletata Controparte_1
consulenza grafologica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6379 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023, promosso dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5422/2023, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data
9.10.2023;
2) condanna al pagamento, in favore della società Controparte_1
opponente, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.836,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese dell'espletata c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 25.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
8 dott. Romano Gibboni
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