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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ST LL Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 464/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 04.03.2025 da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Paradiso di San Pantaleo n. 20, c.f. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ma .
) con studio in Montecatini Terme (PT), Piazza C.F._2 iusta procura in atti;
contro
, nata a [...] il [...], CP_1 rrata (PT), via Torquato Tasso n. 31, c.f.
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, C.F._3 a SS (c.f. ) e MM C.F._4 IE (c.f. domiciliata C.F._5 presso il secondo e nel suo studio in Pistoia, via Abbi Pazienza n. 5, giusta procura in atti e Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 il sig. adiva il Parte_1 Tribunale di Pistoia per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 618 del 16.07.2018 , pronunciata tra lo stesso e l'ex coniuge sig.ra . CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva: 1) c rvato in capo allo stesso, nell'ambito dell'affidamento condiviso, potere decisionale esclusivo in ordine alle questioni inerenti lo sport anche agonistico del figlio minore;
2) che venisse confermata la collocazione prevalente del minore presso il padre con mantenimento ivi della residenza;
3) che venisse modificato il regime di
1 frequentazione della madre come meglio specificato in ricorso;
4) che il padre sia autorizzato a dotare il figlio di cellul are sul quale contattare il figlio liberamente;
5) che sia disposto nei confronti del figlio un sostegno psicologico presso professionista;
6) che venga disposto un obbligo di mantenimento a carico della madre di 600,00 ero mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva il ricorrente a sostegno della domanda che:
- il figlio non è contattabile direttamente sul telefono da parte del padre, posto che la madre glielo requisisce e ne dispone in esclusiva unitamente al nuovo coniuge con il quale il minore è costretto a rapportarsi per l'uso del mezzo;
- la madre ha scelto l'atletica quale sport praticato dal figlio, lo costringe a svolgere allenamenti stressanti, in sede scomoda e lontana da casa, con il rischio di pregiudicare lo studio, pretendendo un impegno agonistico eccessivo, e che lo hanno esposto ad infortuni frequenti, in relazione ai quali si è rifiutata di farlo sottoporre agli accertamenti necessari e di fornire informazioni adeguate al padre;
- la madre non si è ancora trasferita a Quarrata come previsto, vivendo a Firenze, circostanza che determina per il minore defatiganti spostamenti tra Pistoia, Firenze e Prato dove pratica lo sport
Si costituiva in giudizio con comparsa deposita in data 28.04.2025 la sig.ra , contestando in fatto e diritto l'avverso CP_1 ricorso, tutti i fatti ivi riportati ed i motivi adotti dal ricorrente , chiedendone il rigetto in tutte le sue parti, sia in via preliminare, che nel merito e nelle istanze istruttorie.
In particolare, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda di fissazione a carico della madre di assegno mensile al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, per violazione della disposizione di cui all'art. 473.bis.12, avendo il ricorrente omesso ogni documentazione a supporto;
dichiarare inammissibili, perché acquisiti in violazione alle norme e comunque perché non supportati da certificazione sull'autenticità e sulla provenienza gli audio e gli screenshot ex adverso allegati ai doc.ti 14,15,16, 22, 23 e 10, 13, 17, 19, 21 e 24; Nel merito: preso anche atto e valutato le proposte di cui al punto IV.h), respingere le domande tutte, istruttorie e di merito, avanzate dal ricorrente poiché infondate in fatto e diritto laddove: a) non sono addotti fatti nuovi che giustifichino la domanda di modifica;
b) non sono addotte, e comunque non sussistono, circostanze di fatto che consiglino nell'interesse del figlio nuova regolazione dei soggiorni con i genitori rispetto a quanto già pattuito consensualmente in sede di divorzio;
c) non sono addotte, e comunque non sussistono, circostanze economico patrimoniali che giustifichino l'imposizione di un assegno di contributo al mantenimento da parte della madre. Con condanna ex art. 473-bis.18 c.p.c. e in ogni caso con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da calcolarsi secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 - stante la materia e per lo sforzo difensivo profuso - e con maggiorazione del 30% ex art. articolo 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 (per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di redazione - collegamenti ipertestuali - tali da 2 agevolare la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo). In via istruttoria, ci si oppone alle avverse richieste istruttorie per i motivi di cui al punto V) qui da intendersi richiamati.
Le parti comparivano quindi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 29.05.2025.
In particolare, la difesa del ricorrente evidenziava il mancato rispetto della bigenitorialità nell'interesse del minore, in quanto le scelte che riguardano quest'ultimo risultano assunte dalla sig.ra CP_1 in via esclusiva;
rilevava altresì l'infondatezza della que pregiudiziale dell'inammissibilità sollevata da controparte, chiedendo che la stessa venga onerata del deposito del la documentazione ex art.473 17 n.12; insisteva nell'ammissione di una CTU.
La difesa della resistente rappresentava che la propria assistita si trasferirà ad Agliana nella prossima estate e che sarà pertanto più vicina al figlio;
precisava quindi di non reputare opportune le modifiche alla situazione attuale delle frequentazioni per non alterare l'equilibrio del ragazzo, che subisce la pressione paterna e tenuto conto che non risultano modificazioni della situazione idonee a determinare modifiche nel regime delle frequentazioni;
invero, dall'introduzione del ricorso ad oggi si verificavano cambiamenti che rendono ad oggi superata anche la questione relativa all'atletica, ed in generale allo sport praticato dal ragazzo;
precisava infatti che, a causa di un infortunio, da febbraio non veniva fatta più praticare attività sportiva al ragazzo (atleta di livello che necessita dello sport che ha sempre praticato); infatti per tre mesi il ragazzo non si è allenato, anche contrariamente alla sua volontà, essenzialmente per l'opposizione del padre;
la madre ha rinunciato inoltre a far allenare il figlio da un tecnico della nazionale per venire incontro alle richieste del padre che non concordava , e pertanto il ragazzo ha ripreso ad allenarsi a Prato, così come deciso dal padre: la questione deve quindi in definitiva ritenersi superata;
rilevava infine che non emergono motivi per espletare la CTU richiesta da controparte, né per modificare la situazione in atto , che costituisce punto di equilibrio nella vita del minore che ha ormai quasi 16 anni , e che avrà modo di frequentare più agevolmente la madre in seguito al suo trasferimento ad Agliana;
in tale prospettiva non trovano, al di là dell'improcedibilità, giustificazione le richieste economiche. Parte ricorrente, insisteva nella priorità, non tanto della parte economica del ricorso, quanto nella necessità di indagine sulla condizione psicologica vissuta dal figlio , che non si sente sé stesso in nessun posto, né con il padre né con la madre, e manifesta un disagio per la pressione determinata dallo sport che gli si pretende di far praticare ad alto livello, dimenticandosi delle altre esigenze presenti nella vita del minore;
insisteva nella necessità di ascolto del minore per indagare sul malessere del ragazzo;
circa la questione dell'atletica precisa che il padre si sia solo preoccupato della situazione di salute del figlio;
circa l'inammissibilità del ricorso si rimette alla valutazione del Tribunale.
Alla luce delle deduzioni delle parti come in sintesi richiamate, veniva disposta l'audizione del minore con fissazione di Persona_1 apposita udienza successiva
All'udienza del 16.06.2025 si procedeva all'audizione del minore quest'ultimo dichiarava: Persona_1
3 “Mi chiamo nato a [...] l'[...]. Preso atto delle Persona_1 informazioni di cui sopra, ritengo di non avere necessità della nomina di un curatore speciale, potendo rispondere alle domande.”
ADR Giudice “qual è la tua situazione attuale, cosa fai?” il minore dichiara: “frequento il liceo scientifico ordinario a Pistoia, ho finito ora la seconda e inizierò la terza. Mi piacerebbe iscrivermi a fisica ma non ne sono ancora sicuro.”
ADR Giudice, il minore dichiara: sono impegnato nell'atletica e la cosa mi piace molto e non mi crea particolari problemi. È ovviamente impegnativa soprattutto quando devo fare le gare e si richiede uno sforzo fisico notevole;
gli allenamenti invece li faccio senza problemi;
la mia specialità è quella del decathlon (salti, lanci e corse).
ADR Giudice, il minore dichiara: ho quattro allenamenti a settimana e le gare che non sono tante, non tutte le settimane e calano nel periodo estivo così come anche gli allenamenti.
ADR Giudice, il minore dichiara: Mi alleno a Prato. Ho fatto tutte le scuole a Pistoia, e a scuola mi accompagna la mamma che lavora ad Agliana.
ADR Giudice, il minore dichiara: Ci trasferiremo a Quarrata a breve. Vivo con mamma, ma la turnazione della frequentazione è più o meno paritaria.
ADR Giudice, il minore dichiara: Questa modalità di frequentazione dei miei genitori non mi crea particolari problemi. Ho amicizie a Firenze e a Pistoia e non vivo questa situazione di separazione come un disagio, non creandomi particolari problemi. L'unica cosa che mi crea un po' di disagio è la incapacità dei miei genitori di dialogare e di comunicare in modo diverso di quello dell'utilizzo della mail, che sinceramente ritengo non adeguato alla gestione dei rapporti con me. Per il resto vivo in modo sereno sia la scuola, sia lo sport che i miei rapporti con i genitori che frequento in modo paritario.
ADR Giudice, il minore dichiara: Avevo una ragazzina ma ora ci siamo lasciati, lei è di Firenze;
un pochino questa rottura mi ha fatto soffrire ma credo che sia una cosa del tutto normale e sono ancora piccolo per preoccuparmene.
ADR Giudice, il minore dichiara: Frequento un po' meno i genitori del mio BO che vivono a Monsummano, però in generale ho rapporti con i nonni e non ho problemi con loro.
ADR Giudice, il minore dichiara: Vado in vacanza con tutti e due i miei genitori.
ADR Giudice, il minore dichiara: Mamma si è risposata mentre papà ha una compagna.
ADR Giudice, il minore dichiara: mi trovo bene con i nuovi compagni dei miei genitori. I figli della compagna di mio padre vivono con la madre. Mio padre e la sua compagna non convivono. Mi trovo anche bene con il marito di mia mamma, che non ha altri figli. All'esito veniva fissata l'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per consentire alle parti di prendere posizione alla luce delle dichiarazioni rese dal minore;
udienza che veniva poi nuovamente fissata per il 24.09.2025, sempre sostituita da note scritte anche per le conclusioni.
4 Nelle note depositate, il ricorrente insisteva nelle adottate conclusioni nel merito, ad eccezione della richiesta della gestione in via esclusiva dello sport che veniva rinunciata;
insisteva in via istruttoria nelle precedenti conclusioni ed in particolare perché venisse ordinato alla Sig.ra il deposito di tutta la documentazione alla medesima CP_1 riferita all'art. 473 bis 12 quarto comma. Parte resistente depositava note sostitutive nelle quali concludeva, chiedendo: -in via istruttoria che non venga ammessa alcuna ulteriore attività, risultando le avverse istanze istruttorie esplorative, inammissibili ed irrilevanti, essendo viceversa la causa già matura per decisione;
-in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda di fissazione di assegno mensile a favore del ricorrente;
- comunque, nel merito il rigetto del ricorso, come in memoria ex art. ex art. 473 bis 17 comma 2, con vittoria di spese ed onorari;
si insiste che il Tribunale rilevi le avverse decadenze e tardive produzioni, non le ammetta e non le consideri, e non si accetta il contraddittorio su nuove argomentazioni, produzioni e/o richieste avverse che non siano già oggetto di domanda di causa e del contraddittorio ritualmente instaurato. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso deve essere respinto. Rileva in primo luogo il Tribunale che, quanto alla domanda di gestione in via esclusiva dello sport praticato dal figlio minore, la stessa risulta rinunciata da parte del ricorrente, e pertanto sul punto nulla questio, dovendosi ritenere raggiunto un sostanziale accordo tra le parti sullo svolgimento delle attività sportive da parte del minore con le modalità attuali, che sono state indicate dal minore ed in ogni caso dalle parti nel corso del processo;
modalità che si sono naturalmente attuate in esito ad una pregressa fase conflittuale tra le parti, emersa a seguito di infortunio occorso al minore, che ha poi trovato nelle more della procedura e all'evidenza una composizione equilibrata, così da indurre in prospettiva il ricorrente alla rinuncia alla domanda sul punto come indicato nella note conclusive depositate. Venendo a considerare le restanti domande di cui a ricorso , si osserva quanto di seguito. Innanzitutto, non emergono, ad avviso del Tribunale, e sulla base degli atti a disposizione, situazioni fa ttuali che abbiano modificato il quadro disciplinato nella sentenza di divorzio, e che appaiano idonee nello specifico a determinare la necessità di un diverso regime di frequentazione dei genitori da parte del minore , che non sia per l'appunto quello sostanzialmente paritario attualmente in atto disciplinato in sentenza;
né conseguentemente -a prescindere da ogni valutazione di inammissibilità o improcedibilità per la mancata tempestiva produzione della documentazione di tipo economico- di una diversa disciplina di partecipazione delle parti al mantenimento del minore, non giustificata per il Tribunale da alcuna variazione nel regime di frequentazione e/o presenza dello stesso minore presso le diverse abitazioni dei genitori. Tale pretesa -quella di variazione del regime di frequentazione - avanzata da parte ricorrente non trova invero alcun fondamento o 5 giustificazione di sorta, essendo tra l'altro emerso anche il prossimo trasferimento a Quarrata di parte resistente, con avvicinamento evidente a Pistoia, rispetto a Firenze, dove attualmente la madre risiede e dove il minore in questi anni si è recato nei tempi di frequentazione/coabitazione presso la stessa. L'audizione del minore, quasi sedicenne, risultato maturo, equilibrato e responsabile, consapevole delle proprie possibilità e delle proprie scelte, sia in merito allo sport da praticare (certamente importante se non fondamentale nella vita di un adolescente), sia agli studi da seguire (perfettamente in linea con l'età, anche in ordine alla non definitività delle opzioni), ha evidenziato infatti l'assenza delle problematiche ritenute esistenti da parte ricorrente, consentendo di apprezzare, in termini adeguatamente approfonditi, stan te l'età del minore e la libertà con la quale lo stesso si è espresso, l'insussistenza di pretesi problemi psicologici -addirittura da indagare con richieste di CTU, del tutto inappropriate rispetto alla situazione di equilibrio psicologico dimostrata dal minore- ipotizzati da parte ricorrente. Il minore -da ritenersi privo di condizionamenti ad opera delle parti, considerata l'età prossima al diciottesimo anno, la maturità e l'equilibrio dimostrato nel corso dell'audizione, nonché la paritaria frequentazione dei genitori, in atto da quando aveva circa tre anni, e a tutto concedere pertanto idonea in prospettiva a rendere paritario un eventuale, peraltro non rilevato, condizionamento- ha di fatto inquadrato perfettamente la situazione, segnalando come l'unico disagio provato non fosse certamente legato allo sport -che in realtà aveva volontà di praticare-, o all'attuale regime di frequentazione dei genitori -che non desiderava in alcun modo variare, trovandosi perfettamente a proprio agio, essendo ormai in atto da quando aveva tre anni-, bensì piuttosto alla incomprensibile continua litigiosità dei genitori stessi sulle questioni che lo riguardavano e ancor più la loro incapacità di confrontarsi e parlare direttamente, anziché per sole mail: questo l'aspetto unico rilevante emerso che suggerisce al limite la necessità di un percorso psicologico da seguire da parte dei genitori parti del procedimento, piuttosto che da parte del minore che è risulta to sapersi gestire ed esprimere la propria posizione in modo chiaro e lucido, ben evidenziando l'affetto che lo lega ad entrambi i genitori che apprezza e stima singolarmente e separatamente, senza rinunciare a stigmatizzare la loro continua tendenza a comunicare solo per mail sia pur a distanza di anni dalla loro separazione ed avendo entrambi ricostituito nuove relazioni sentimentali. Nessuna situazione di fatto emersa consente dunque di ritenere modificata la situazione disciplinata nella sentenza di divorzio, che non appare conseguentemente da variare quanto a menage di frequentazioni e visite del minore, che ben presto raggiungerà la maggiore età e opererà direttamente le scelte personali che lo riguardano. Né appaiono rilevanti, nella prospettiva del regime di frequentazione e visita del minore, eventuali diverse modalità educative attuate dai genitori nel corso dei periodi di presenza del figlio presso le rispettive abitazioni, quali ad esempio l'uso del cellulare;
modalità educative che non risultano in ogni caso tali da pregiudicare la serenità del minore medesimo, che non le ha rappresentate quale problema nel corso dell'audizione, e che sono indicate dallo stesso ricorrente come passate e non attuali, estemporanee, legate a determinati periodi, e 6 rispetto alle quali è comunque sempre possibile, in futuro, laddove dal minore ritenute pregiudizievoli, risolverle tramite ricorso al giudice tutelare. Né può d'altra parte ritenersi consentita alcuna forma di controllo a distanza del minore in affido condiviso da parte del genitor e al momento non domiciliatario, incombendo rispettivamente sui genitori ex coniugi ogni dovere di informazione, cui è possibile rimediare, in caso di violazione, non in sede di modifica del regime di frequentazione, essendo esclusa all'evidenza la possibilità per il Tribunale di imporre al minore l'uso di cellulari dedicati, tanto più a fronte di una situazione di sostanziale parità di frequenza presso i due genitori come nella specie disciplinata dalla sentenza di divorzio e attuata da anni dalle parti. Il regime attuale di frequentazione e di mantenimento diretto appare pertanto al Tribunale del tutto appropriato e conface nte alle esigenze manifestate dallo stesso minore , avendo negli anni contribuito alla crescita equilibrata e armonica del minore stesso. Né emergono circostanze idonee a legittimare un diverso regime di contribuzione al mantenimento del minore da parte dei genitori, non determinato da una diversa rilevante modifica della situazione economica delle parti, né da una diversa non paritaria frequentazione e conseguente diretto mantenimento. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto respinto
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media) ed applicando i parametri minimi per le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: a) Rigetta il ricorso. b) Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 5431,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Presidente
ST LL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ST LL Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 464/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 04.03.2025 da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Paradiso di San Pantaleo n. 20, c.f. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ma .
) con studio in Montecatini Terme (PT), Piazza C.F._2 iusta procura in atti;
contro
, nata a [...] il [...], CP_1 rrata (PT), via Torquato Tasso n. 31, c.f.
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, C.F._3 a SS (c.f. ) e MM C.F._4 IE (c.f. domiciliata C.F._5 presso il secondo e nel suo studio in Pistoia, via Abbi Pazienza n. 5, giusta procura in atti e Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 il sig. adiva il Parte_1 Tribunale di Pistoia per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 618 del 16.07.2018 , pronunciata tra lo stesso e l'ex coniuge sig.ra . CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva: 1) c rvato in capo allo stesso, nell'ambito dell'affidamento condiviso, potere decisionale esclusivo in ordine alle questioni inerenti lo sport anche agonistico del figlio minore;
2) che venisse confermata la collocazione prevalente del minore presso il padre con mantenimento ivi della residenza;
3) che venisse modificato il regime di
1 frequentazione della madre come meglio specificato in ricorso;
4) che il padre sia autorizzato a dotare il figlio di cellul are sul quale contattare il figlio liberamente;
5) che sia disposto nei confronti del figlio un sostegno psicologico presso professionista;
6) che venga disposto un obbligo di mantenimento a carico della madre di 600,00 ero mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva il ricorrente a sostegno della domanda che:
- il figlio non è contattabile direttamente sul telefono da parte del padre, posto che la madre glielo requisisce e ne dispone in esclusiva unitamente al nuovo coniuge con il quale il minore è costretto a rapportarsi per l'uso del mezzo;
- la madre ha scelto l'atletica quale sport praticato dal figlio, lo costringe a svolgere allenamenti stressanti, in sede scomoda e lontana da casa, con il rischio di pregiudicare lo studio, pretendendo un impegno agonistico eccessivo, e che lo hanno esposto ad infortuni frequenti, in relazione ai quali si è rifiutata di farlo sottoporre agli accertamenti necessari e di fornire informazioni adeguate al padre;
- la madre non si è ancora trasferita a Quarrata come previsto, vivendo a Firenze, circostanza che determina per il minore defatiganti spostamenti tra Pistoia, Firenze e Prato dove pratica lo sport
Si costituiva in giudizio con comparsa deposita in data 28.04.2025 la sig.ra , contestando in fatto e diritto l'avverso CP_1 ricorso, tutti i fatti ivi riportati ed i motivi adotti dal ricorrente , chiedendone il rigetto in tutte le sue parti, sia in via preliminare, che nel merito e nelle istanze istruttorie.
In particolare, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda di fissazione a carico della madre di assegno mensile al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, per violazione della disposizione di cui all'art. 473.bis.12, avendo il ricorrente omesso ogni documentazione a supporto;
dichiarare inammissibili, perché acquisiti in violazione alle norme e comunque perché non supportati da certificazione sull'autenticità e sulla provenienza gli audio e gli screenshot ex adverso allegati ai doc.ti 14,15,16, 22, 23 e 10, 13, 17, 19, 21 e 24; Nel merito: preso anche atto e valutato le proposte di cui al punto IV.h), respingere le domande tutte, istruttorie e di merito, avanzate dal ricorrente poiché infondate in fatto e diritto laddove: a) non sono addotti fatti nuovi che giustifichino la domanda di modifica;
b) non sono addotte, e comunque non sussistono, circostanze di fatto che consiglino nell'interesse del figlio nuova regolazione dei soggiorni con i genitori rispetto a quanto già pattuito consensualmente in sede di divorzio;
c) non sono addotte, e comunque non sussistono, circostanze economico patrimoniali che giustifichino l'imposizione di un assegno di contributo al mantenimento da parte della madre. Con condanna ex art. 473-bis.18 c.p.c. e in ogni caso con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da calcolarsi secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 - stante la materia e per lo sforzo difensivo profuso - e con maggiorazione del 30% ex art. articolo 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 (per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di redazione - collegamenti ipertestuali - tali da 2 agevolare la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo). In via istruttoria, ci si oppone alle avverse richieste istruttorie per i motivi di cui al punto V) qui da intendersi richiamati.
Le parti comparivano quindi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 29.05.2025.
In particolare, la difesa del ricorrente evidenziava il mancato rispetto della bigenitorialità nell'interesse del minore, in quanto le scelte che riguardano quest'ultimo risultano assunte dalla sig.ra CP_1 in via esclusiva;
rilevava altresì l'infondatezza della que pregiudiziale dell'inammissibilità sollevata da controparte, chiedendo che la stessa venga onerata del deposito del la documentazione ex art.473 17 n.12; insisteva nell'ammissione di una CTU.
La difesa della resistente rappresentava che la propria assistita si trasferirà ad Agliana nella prossima estate e che sarà pertanto più vicina al figlio;
precisava quindi di non reputare opportune le modifiche alla situazione attuale delle frequentazioni per non alterare l'equilibrio del ragazzo, che subisce la pressione paterna e tenuto conto che non risultano modificazioni della situazione idonee a determinare modifiche nel regime delle frequentazioni;
invero, dall'introduzione del ricorso ad oggi si verificavano cambiamenti che rendono ad oggi superata anche la questione relativa all'atletica, ed in generale allo sport praticato dal ragazzo;
precisava infatti che, a causa di un infortunio, da febbraio non veniva fatta più praticare attività sportiva al ragazzo (atleta di livello che necessita dello sport che ha sempre praticato); infatti per tre mesi il ragazzo non si è allenato, anche contrariamente alla sua volontà, essenzialmente per l'opposizione del padre;
la madre ha rinunciato inoltre a far allenare il figlio da un tecnico della nazionale per venire incontro alle richieste del padre che non concordava , e pertanto il ragazzo ha ripreso ad allenarsi a Prato, così come deciso dal padre: la questione deve quindi in definitiva ritenersi superata;
rilevava infine che non emergono motivi per espletare la CTU richiesta da controparte, né per modificare la situazione in atto , che costituisce punto di equilibrio nella vita del minore che ha ormai quasi 16 anni , e che avrà modo di frequentare più agevolmente la madre in seguito al suo trasferimento ad Agliana;
in tale prospettiva non trovano, al di là dell'improcedibilità, giustificazione le richieste economiche. Parte ricorrente, insisteva nella priorità, non tanto della parte economica del ricorso, quanto nella necessità di indagine sulla condizione psicologica vissuta dal figlio , che non si sente sé stesso in nessun posto, né con il padre né con la madre, e manifesta un disagio per la pressione determinata dallo sport che gli si pretende di far praticare ad alto livello, dimenticandosi delle altre esigenze presenti nella vita del minore;
insisteva nella necessità di ascolto del minore per indagare sul malessere del ragazzo;
circa la questione dell'atletica precisa che il padre si sia solo preoccupato della situazione di salute del figlio;
circa l'inammissibilità del ricorso si rimette alla valutazione del Tribunale.
Alla luce delle deduzioni delle parti come in sintesi richiamate, veniva disposta l'audizione del minore con fissazione di Persona_1 apposita udienza successiva
All'udienza del 16.06.2025 si procedeva all'audizione del minore quest'ultimo dichiarava: Persona_1
3 “Mi chiamo nato a [...] l'[...]. Preso atto delle Persona_1 informazioni di cui sopra, ritengo di non avere necessità della nomina di un curatore speciale, potendo rispondere alle domande.”
ADR Giudice “qual è la tua situazione attuale, cosa fai?” il minore dichiara: “frequento il liceo scientifico ordinario a Pistoia, ho finito ora la seconda e inizierò la terza. Mi piacerebbe iscrivermi a fisica ma non ne sono ancora sicuro.”
ADR Giudice, il minore dichiara: sono impegnato nell'atletica e la cosa mi piace molto e non mi crea particolari problemi. È ovviamente impegnativa soprattutto quando devo fare le gare e si richiede uno sforzo fisico notevole;
gli allenamenti invece li faccio senza problemi;
la mia specialità è quella del decathlon (salti, lanci e corse).
ADR Giudice, il minore dichiara: ho quattro allenamenti a settimana e le gare che non sono tante, non tutte le settimane e calano nel periodo estivo così come anche gli allenamenti.
ADR Giudice, il minore dichiara: Mi alleno a Prato. Ho fatto tutte le scuole a Pistoia, e a scuola mi accompagna la mamma che lavora ad Agliana.
ADR Giudice, il minore dichiara: Ci trasferiremo a Quarrata a breve. Vivo con mamma, ma la turnazione della frequentazione è più o meno paritaria.
ADR Giudice, il minore dichiara: Questa modalità di frequentazione dei miei genitori non mi crea particolari problemi. Ho amicizie a Firenze e a Pistoia e non vivo questa situazione di separazione come un disagio, non creandomi particolari problemi. L'unica cosa che mi crea un po' di disagio è la incapacità dei miei genitori di dialogare e di comunicare in modo diverso di quello dell'utilizzo della mail, che sinceramente ritengo non adeguato alla gestione dei rapporti con me. Per il resto vivo in modo sereno sia la scuola, sia lo sport che i miei rapporti con i genitori che frequento in modo paritario.
ADR Giudice, il minore dichiara: Avevo una ragazzina ma ora ci siamo lasciati, lei è di Firenze;
un pochino questa rottura mi ha fatto soffrire ma credo che sia una cosa del tutto normale e sono ancora piccolo per preoccuparmene.
ADR Giudice, il minore dichiara: Frequento un po' meno i genitori del mio BO che vivono a Monsummano, però in generale ho rapporti con i nonni e non ho problemi con loro.
ADR Giudice, il minore dichiara: Vado in vacanza con tutti e due i miei genitori.
ADR Giudice, il minore dichiara: Mamma si è risposata mentre papà ha una compagna.
ADR Giudice, il minore dichiara: mi trovo bene con i nuovi compagni dei miei genitori. I figli della compagna di mio padre vivono con la madre. Mio padre e la sua compagna non convivono. Mi trovo anche bene con il marito di mia mamma, che non ha altri figli. All'esito veniva fissata l'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per consentire alle parti di prendere posizione alla luce delle dichiarazioni rese dal minore;
udienza che veniva poi nuovamente fissata per il 24.09.2025, sempre sostituita da note scritte anche per le conclusioni.
4 Nelle note depositate, il ricorrente insisteva nelle adottate conclusioni nel merito, ad eccezione della richiesta della gestione in via esclusiva dello sport che veniva rinunciata;
insisteva in via istruttoria nelle precedenti conclusioni ed in particolare perché venisse ordinato alla Sig.ra il deposito di tutta la documentazione alla medesima CP_1 riferita all'art. 473 bis 12 quarto comma. Parte resistente depositava note sostitutive nelle quali concludeva, chiedendo: -in via istruttoria che non venga ammessa alcuna ulteriore attività, risultando le avverse istanze istruttorie esplorative, inammissibili ed irrilevanti, essendo viceversa la causa già matura per decisione;
-in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda di fissazione di assegno mensile a favore del ricorrente;
- comunque, nel merito il rigetto del ricorso, come in memoria ex art. ex art. 473 bis 17 comma 2, con vittoria di spese ed onorari;
si insiste che il Tribunale rilevi le avverse decadenze e tardive produzioni, non le ammetta e non le consideri, e non si accetta il contraddittorio su nuove argomentazioni, produzioni e/o richieste avverse che non siano già oggetto di domanda di causa e del contraddittorio ritualmente instaurato. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso deve essere respinto. Rileva in primo luogo il Tribunale che, quanto alla domanda di gestione in via esclusiva dello sport praticato dal figlio minore, la stessa risulta rinunciata da parte del ricorrente, e pertanto sul punto nulla questio, dovendosi ritenere raggiunto un sostanziale accordo tra le parti sullo svolgimento delle attività sportive da parte del minore con le modalità attuali, che sono state indicate dal minore ed in ogni caso dalle parti nel corso del processo;
modalità che si sono naturalmente attuate in esito ad una pregressa fase conflittuale tra le parti, emersa a seguito di infortunio occorso al minore, che ha poi trovato nelle more della procedura e all'evidenza una composizione equilibrata, così da indurre in prospettiva il ricorrente alla rinuncia alla domanda sul punto come indicato nella note conclusive depositate. Venendo a considerare le restanti domande di cui a ricorso , si osserva quanto di seguito. Innanzitutto, non emergono, ad avviso del Tribunale, e sulla base degli atti a disposizione, situazioni fa ttuali che abbiano modificato il quadro disciplinato nella sentenza di divorzio, e che appaiano idonee nello specifico a determinare la necessità di un diverso regime di frequentazione dei genitori da parte del minore , che non sia per l'appunto quello sostanzialmente paritario attualmente in atto disciplinato in sentenza;
né conseguentemente -a prescindere da ogni valutazione di inammissibilità o improcedibilità per la mancata tempestiva produzione della documentazione di tipo economico- di una diversa disciplina di partecipazione delle parti al mantenimento del minore, non giustificata per il Tribunale da alcuna variazione nel regime di frequentazione e/o presenza dello stesso minore presso le diverse abitazioni dei genitori. Tale pretesa -quella di variazione del regime di frequentazione - avanzata da parte ricorrente non trova invero alcun fondamento o 5 giustificazione di sorta, essendo tra l'altro emerso anche il prossimo trasferimento a Quarrata di parte resistente, con avvicinamento evidente a Pistoia, rispetto a Firenze, dove attualmente la madre risiede e dove il minore in questi anni si è recato nei tempi di frequentazione/coabitazione presso la stessa. L'audizione del minore, quasi sedicenne, risultato maturo, equilibrato e responsabile, consapevole delle proprie possibilità e delle proprie scelte, sia in merito allo sport da praticare (certamente importante se non fondamentale nella vita di un adolescente), sia agli studi da seguire (perfettamente in linea con l'età, anche in ordine alla non definitività delle opzioni), ha evidenziato infatti l'assenza delle problematiche ritenute esistenti da parte ricorrente, consentendo di apprezzare, in termini adeguatamente approfonditi, stan te l'età del minore e la libertà con la quale lo stesso si è espresso, l'insussistenza di pretesi problemi psicologici -addirittura da indagare con richieste di CTU, del tutto inappropriate rispetto alla situazione di equilibrio psicologico dimostrata dal minore- ipotizzati da parte ricorrente. Il minore -da ritenersi privo di condizionamenti ad opera delle parti, considerata l'età prossima al diciottesimo anno, la maturità e l'equilibrio dimostrato nel corso dell'audizione, nonché la paritaria frequentazione dei genitori, in atto da quando aveva circa tre anni, e a tutto concedere pertanto idonea in prospettiva a rendere paritario un eventuale, peraltro non rilevato, condizionamento- ha di fatto inquadrato perfettamente la situazione, segnalando come l'unico disagio provato non fosse certamente legato allo sport -che in realtà aveva volontà di praticare-, o all'attuale regime di frequentazione dei genitori -che non desiderava in alcun modo variare, trovandosi perfettamente a proprio agio, essendo ormai in atto da quando aveva tre anni-, bensì piuttosto alla incomprensibile continua litigiosità dei genitori stessi sulle questioni che lo riguardavano e ancor più la loro incapacità di confrontarsi e parlare direttamente, anziché per sole mail: questo l'aspetto unico rilevante emerso che suggerisce al limite la necessità di un percorso psicologico da seguire da parte dei genitori parti del procedimento, piuttosto che da parte del minore che è risulta to sapersi gestire ed esprimere la propria posizione in modo chiaro e lucido, ben evidenziando l'affetto che lo lega ad entrambi i genitori che apprezza e stima singolarmente e separatamente, senza rinunciare a stigmatizzare la loro continua tendenza a comunicare solo per mail sia pur a distanza di anni dalla loro separazione ed avendo entrambi ricostituito nuove relazioni sentimentali. Nessuna situazione di fatto emersa consente dunque di ritenere modificata la situazione disciplinata nella sentenza di divorzio, che non appare conseguentemente da variare quanto a menage di frequentazioni e visite del minore, che ben presto raggiungerà la maggiore età e opererà direttamente le scelte personali che lo riguardano. Né appaiono rilevanti, nella prospettiva del regime di frequentazione e visita del minore, eventuali diverse modalità educative attuate dai genitori nel corso dei periodi di presenza del figlio presso le rispettive abitazioni, quali ad esempio l'uso del cellulare;
modalità educative che non risultano in ogni caso tali da pregiudicare la serenità del minore medesimo, che non le ha rappresentate quale problema nel corso dell'audizione, e che sono indicate dallo stesso ricorrente come passate e non attuali, estemporanee, legate a determinati periodi, e 6 rispetto alle quali è comunque sempre possibile, in futuro, laddove dal minore ritenute pregiudizievoli, risolverle tramite ricorso al giudice tutelare. Né può d'altra parte ritenersi consentita alcuna forma di controllo a distanza del minore in affido condiviso da parte del genitor e al momento non domiciliatario, incombendo rispettivamente sui genitori ex coniugi ogni dovere di informazione, cui è possibile rimediare, in caso di violazione, non in sede di modifica del regime di frequentazione, essendo esclusa all'evidenza la possibilità per il Tribunale di imporre al minore l'uso di cellulari dedicati, tanto più a fronte di una situazione di sostanziale parità di frequenza presso i due genitori come nella specie disciplinata dalla sentenza di divorzio e attuata da anni dalle parti. Il regime attuale di frequentazione e di mantenimento diretto appare pertanto al Tribunale del tutto appropriato e conface nte alle esigenze manifestate dallo stesso minore , avendo negli anni contribuito alla crescita equilibrata e armonica del minore stesso. Né emergono circostanze idonee a legittimare un diverso regime di contribuzione al mantenimento del minore da parte dei genitori, non determinato da una diversa rilevante modifica della situazione economica delle parti, né da una diversa non paritaria frequentazione e conseguente diretto mantenimento. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto respinto
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media) ed applicando i parametri minimi per le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: a) Rigetta il ricorso. b) Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 5431,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Presidente
ST LL
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