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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7630/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22972876 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato a mezzo pec in data 1.6.11.2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di preavviso di fermo n. 22972876, sul veicolo FIAT 500X tg. Targa_1, notificatogli da Area srl in data 10.10.2024 per un presunto mancato pagamento della somma di € 166,00 per contributo al
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello jonio cosentino. Deduceva il ricorrente di essere a sua volta creditore della somma di € 482,40 in forza di due sentenze con le quali il Consorzio era stato condannato al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore di esso ricorrente, procuratore di sè medesimo. Opponeva quindi detto credito in compensazione con quello portato nel fermo amministrativo.
Concludeva per l'annullamento della comunicazione impugnata previa declaratoria di estinzione del credito con essa intimato, previa sospensione della sua esecutorietà, e con vittoria delle spese.
Si costituiva Area srl eccependo l'inammissibilità del ricorso non potendo il credito vantato dal ricorrente essere opposto in compensazione nella procedura che occupava la Corte. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello jonio cosentino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il tema da affrontare è se in questa sede di riscossione di un credito da parte di Area srl per conto del
Consorzio sia possibile per il debitore parte passiva del procedimento di riscossione opporre in compensazione per paralizzare la domanda creditoria dell'Ente impositore un credito altrettanto liquido ed esigibile a sua volta vantato nei confronti dell'esecutante.
Infatti, il ricorrente vanta un credito complessivo verso il Consorzio per proprie competenze professionali liquidate da questa stessa Corte in suo favore in qualità di distrattario, in due giudizi vittoriosi dallo stesso patrocinati.
Poiché si tratta di una somma ben superiore a quella azionata con la comunicazione impugnata, il credito che ne è alla base va dichiarato estinto per l'intero suo importo e la comunicazione, e la successiva iscrizione se vi è stata, annullate.
Le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) accoglie il ricorso e previa estinzione per compensazione del credito azionato da Area con l'atto opposto, annulla la comunicazione di fermo amministrativo impugnata e la conseguente iscrizione, se eseguita;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7630/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22972876 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato a mezzo pec in data 1.6.11.2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di preavviso di fermo n. 22972876, sul veicolo FIAT 500X tg. Targa_1, notificatogli da Area srl in data 10.10.2024 per un presunto mancato pagamento della somma di € 166,00 per contributo al
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello jonio cosentino. Deduceva il ricorrente di essere a sua volta creditore della somma di € 482,40 in forza di due sentenze con le quali il Consorzio era stato condannato al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore di esso ricorrente, procuratore di sè medesimo. Opponeva quindi detto credito in compensazione con quello portato nel fermo amministrativo.
Concludeva per l'annullamento della comunicazione impugnata previa declaratoria di estinzione del credito con essa intimato, previa sospensione della sua esecutorietà, e con vittoria delle spese.
Si costituiva Area srl eccependo l'inammissibilità del ricorso non potendo il credito vantato dal ricorrente essere opposto in compensazione nella procedura che occupava la Corte. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello jonio cosentino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il tema da affrontare è se in questa sede di riscossione di un credito da parte di Area srl per conto del
Consorzio sia possibile per il debitore parte passiva del procedimento di riscossione opporre in compensazione per paralizzare la domanda creditoria dell'Ente impositore un credito altrettanto liquido ed esigibile a sua volta vantato nei confronti dell'esecutante.
Infatti, il ricorrente vanta un credito complessivo verso il Consorzio per proprie competenze professionali liquidate da questa stessa Corte in suo favore in qualità di distrattario, in due giudizi vittoriosi dallo stesso patrocinati.
Poiché si tratta di una somma ben superiore a quella azionata con la comunicazione impugnata, il credito che ne è alla base va dichiarato estinto per l'intero suo importo e la comunicazione, e la successiva iscrizione se vi è stata, annullate.
Le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) accoglie il ricorso e previa estinzione per compensazione del credito azionato da Area con l'atto opposto, annulla la comunicazione di fermo amministrativo impugnata e la conseguente iscrizione, se eseguita;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.