CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 21333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21333 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Napoli;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a NO IA dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata "clan Mallardo", con il ruolo di autista e factotum del reggente della cosca, tale Pirozzi. 2. Il ricorso, per lui proposto dal suo difensore, lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale, in punto sia di gravi indizi di colpevolezza che di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria. 2.1. Quanto al primo profilo, si deduce che l'ordinanza ripete essenzialmente i passaggi motivazionali di quella del primo giudice, omettendo di esaminare le Penale Sent. Sez. 6 Num. 21333 Anno 2025 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 13/05/2025 censure difensive riguardanti l'assenza di dichiarazioni accusatorie di collaboratori a carico dell'indagato, il reale e non penalmente rilevante significato delle conversazioni telefoniche da lui intrattenute con la moglie di Pirozzi, l'ambiguità della frase da lui pronunciata con un suo conoscente («qua devi camminare.., come se fossi un latitante»), invece particolarmente valorizzata dal Tribunale, il circoscritto ambito temporale in cui egli avrebbe svolto l'attività di autista di Pirozzi, nonché l'irrilevanza dei riferimenti alla "mesata" da quest'ultimo corrispostagli, trattandosi di termine con cui, nel gergo del luogo, si indica qualsiasi forma di stipendio, anche regolare. 2.2. In punto di esigenze cautelarì, poi, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a semplici clausole di stile, parlando di negativa personalità dell'indagato senza tuttavia argomentare tale giudizio, nonché omettendo di considerare la brevità della condotta delittuosa eventualmente da lui tenuta (da settembre 2019 a novembre 2020) ed il lungo tempo trascorso da allora. Inoltre, riprendendo ed ampliando il tema con motivi aggiunti, la sua difesa ha evidenziato l'irragionevole disparità di trattamento rispetto al coindagato US Di TI, che lo aveva sostituito nel ruolo di autista del Pirozzi e che lo stesso Tribunale del riesame ha scarcerato, ritenendo per lui insussistenti esigenze di cautela. Trattandosi di posizioni identiche, sia per fatti addebitati che per caratteristiche soggettive, tale disparità - sostiene il ricorrente - integra una violazione di legge, anche con riferimento a norme costituzionali e convenzionali (si citano precedenti). In ogni caso, si rileva come l'ordinanza, venendo meno al dovere imposto dal codice di rito, non spieghi perché le eventuali esigenze di cautela non possano essere salvaguardate con altre misure meno afflittive. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso. Nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen., per la dedotta assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario, esso è manifestamente infondato. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, tale valutazione autonoma, la quale è prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente e quello 4 2 giudicante. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica, dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione, comprese l'assenza o l'apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122). Là dove, poi, contesta le valutazioni compiute dal Tribunale, la doglianza è inammissibile, in primo luogo, perché generica, in quanto non si misura criticamente con tutte le emergenze investigative valorizzate dall'ordinanza impugnata;
ma, soprattutto, perché si limita a proporre una interpretazione alternativa di alcune di tali risultanze, e quindi a postulare dalla Corte di cassazione un giudizio di merito, che ovviamente non le compete. 2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo d'impugnazione, in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura. La motivazione, sul punto, si risolve in un'affermazione essenzialmente di stile («dev'essere condiviso il giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze caute/ari formulato dal Gip, tenuto conto del negativo giudizio sulla personalità») e, con riferimento alla scelta della misura, nel semplice richiamo alla presunzione legale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. I profili valorizzati dal primo giudice, però, non vengono esplicitati, né vengono indicati, al di là del titolo di reato cui si riferisce la misura, specifici elementi giustificativi del "negativo giudizio sulla personalità", a fronte di due dati di fatto di possibile segno diverso, che emergono dalla stessa ricostruzione del Tribunale, ovvero: il ruolo svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, di natura fiduciaria ma pur sempre di mero ordine e senza una diretta implicazione in "reati- scopo"; la cessazione di tale funzione più di quattro anni prima del provvedimento applicativo della misura. Si rende necessaria, dunque, su questi aspetti, una motivazione supplementare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a NO IA dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata "clan Mallardo", con il ruolo di autista e factotum del reggente della cosca, tale Pirozzi. 2. Il ricorso, per lui proposto dal suo difensore, lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale, in punto sia di gravi indizi di colpevolezza che di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria. 2.1. Quanto al primo profilo, si deduce che l'ordinanza ripete essenzialmente i passaggi motivazionali di quella del primo giudice, omettendo di esaminare le Penale Sent. Sez. 6 Num. 21333 Anno 2025 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 13/05/2025 censure difensive riguardanti l'assenza di dichiarazioni accusatorie di collaboratori a carico dell'indagato, il reale e non penalmente rilevante significato delle conversazioni telefoniche da lui intrattenute con la moglie di Pirozzi, l'ambiguità della frase da lui pronunciata con un suo conoscente («qua devi camminare.., come se fossi un latitante»), invece particolarmente valorizzata dal Tribunale, il circoscritto ambito temporale in cui egli avrebbe svolto l'attività di autista di Pirozzi, nonché l'irrilevanza dei riferimenti alla "mesata" da quest'ultimo corrispostagli, trattandosi di termine con cui, nel gergo del luogo, si indica qualsiasi forma di stipendio, anche regolare. 2.2. In punto di esigenze cautelarì, poi, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a semplici clausole di stile, parlando di negativa personalità dell'indagato senza tuttavia argomentare tale giudizio, nonché omettendo di considerare la brevità della condotta delittuosa eventualmente da lui tenuta (da settembre 2019 a novembre 2020) ed il lungo tempo trascorso da allora. Inoltre, riprendendo ed ampliando il tema con motivi aggiunti, la sua difesa ha evidenziato l'irragionevole disparità di trattamento rispetto al coindagato US Di TI, che lo aveva sostituito nel ruolo di autista del Pirozzi e che lo stesso Tribunale del riesame ha scarcerato, ritenendo per lui insussistenti esigenze di cautela. Trattandosi di posizioni identiche, sia per fatti addebitati che per caratteristiche soggettive, tale disparità - sostiene il ricorrente - integra una violazione di legge, anche con riferimento a norme costituzionali e convenzionali (si citano precedenti). In ogni caso, si rileva come l'ordinanza, venendo meno al dovere imposto dal codice di rito, non spieghi perché le eventuali esigenze di cautela non possano essere salvaguardate con altre misure meno afflittive. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso. Nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen., per la dedotta assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario, esso è manifestamente infondato. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, tale valutazione autonoma, la quale è prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente e quello 4 2 giudicante. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica, dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione, comprese l'assenza o l'apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122). Là dove, poi, contesta le valutazioni compiute dal Tribunale, la doglianza è inammissibile, in primo luogo, perché generica, in quanto non si misura criticamente con tutte le emergenze investigative valorizzate dall'ordinanza impugnata;
ma, soprattutto, perché si limita a proporre una interpretazione alternativa di alcune di tali risultanze, e quindi a postulare dalla Corte di cassazione un giudizio di merito, che ovviamente non le compete. 2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo d'impugnazione, in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura. La motivazione, sul punto, si risolve in un'affermazione essenzialmente di stile («dev'essere condiviso il giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze caute/ari formulato dal Gip, tenuto conto del negativo giudizio sulla personalità») e, con riferimento alla scelta della misura, nel semplice richiamo alla presunzione legale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. I profili valorizzati dal primo giudice, però, non vengono esplicitati, né vengono indicati, al di là del titolo di reato cui si riferisce la misura, specifici elementi giustificativi del "negativo giudizio sulla personalità", a fronte di due dati di fatto di possibile segno diverso, che emergono dalla stessa ricostruzione del Tribunale, ovvero: il ruolo svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, di natura fiduciaria ma pur sempre di mero ordine e senza una diretta implicazione in "reati- scopo"; la cessazione di tale funzione più di quattro anni prima del provvedimento applicativo della misura. Si rende necessaria, dunque, su questi aspetti, una motivazione supplementare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.