Art. 31.
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.
La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.
La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.