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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
ER SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1115/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Polastri Parte_1 C.F._1
OL e NE TO RI, con domicilio eletto in San Felice sul Panaro, via Mazzini, n. 86
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Zosima Vecchio, con domicilio eletto in Roma, via Nizza, n. 53
ER HI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2.12.2022 la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni interinali e di merito: «1) In via cautelare: CP_1
Sospendere l'efficacia dell'atto impugnato in quanto deriverebbe al Ricorrente danno grave ed
irreparabile, nonché sospendere l'efficacia ed esecutività dei ruoli ed altri titoli esecutivi
elencati nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) In via principale:
Per i suesposti motivi:
- accertare e dichiarare la prescrizione in tutto o in parte dei crediti oggetto del preavviso di
iscrizione ipotecaria n. 07076202200002014/000 e unitamente ed avvisi di addebito
presupposti non notificati nn. 37020120000386463, 3702013000368582500,
37020140003060175000, 37020150000434225000, 37020160000222227000,
37020160002027033000, 37020170001353368000, 37020180000710843000 e cartelle
presupposte non notificate nn. 07020140021347628000, 07020170002483129000, con
conseguente declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità totale o parziale
degli stessi atti e, conseguentemente accertare che la resistente non può procedere ad
esecuzione forzata per tali titoli esecutivi riportati negli atti anzidetti, con ripetizione e
restituzione delle somme che il ricorrente sia stato nelle more costretto a pagare al fine di
evitare azioni cautelari ed esecutive da parte dell'Agente della SC;
- accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07076202200002014/000 impugnato e, conseguentemente accertare che la resistente non può
procedere ad esecuzione forzata per tali titoli esecutivi riportati nell'atto impugnato, con
ripetizione e restituzione delle somme che il ricorrente sia stato nelle more costretto a pagare
al fine di evitare azioni cautelari ed esecutive da parte dell'Agente della SC ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere ricevuto in data 24.10.2022
preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07076202200002014000, in ragione di una prospettata 2 posizione debitoria pari a controvalore economico di € 31.372,89; 2) come tale debito sia la risultante della sommatoria degli importi contenuti negli atti impositivi presupposti,
compendiatisi nei seguenti avvisi di addebito : avviso di addebito n. 37020120000386463, CP_1
asseritamente notificato in data 26/04/2012; avviso di addebito n. 3702013000368582500,
asseritamente notificato in data 10/10/2017; avviso di addebito n. 37020140003060175000,
asseritamente notificato in data 09/01/2015; avviso di addebito n. 37020150000434225000,
asseritamente notificato in data 29/08/2018; avviso di addebito n. 37020160000222227000,
asseritamente notificato in data 29/08/2018; avviso di addebito n. 37020160002027033000,
asseritamente notificato in data 29.08.2018; avviso di addebito n. 37020170001353368000,
asseritamente notificato in data 29.08.2018; avviso di addebito n. 37020180000710843000
asseritamente notificato in data 27.07.2018; cartella di pagamento n.. 07020140021347628000,
asseritamente notificata in data 18.07.2014; cartella di pagamento n. 07020170002483129000,
asseritamente notificata in data 20.03.2017.
Nel contestare il mancato perfezionamento nei propri confronti della notifica degli atti presupposti;
nell'eccepire l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per carenza di motivazione;
nell'eccepire l'inesigibilità dei crediti per avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato, nel prospettare l'avvenuto positivo perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso della prima udienza di trattazione, parte ricorrente disconosceva espressamente le firme apposte nei docc. 2, 6 e 16 prodotti ex adverso.
Successivamente, per i motivi esposti con ordinanza del 15.5.2025, si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, con propria memoria del CP_2
24.6.2025, contestava la prospettazione di parte attrice, concludendo per la declaratoria di 3 difetto di giurisdizione in rapporto alle cartelle opposte e, per il resto, per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
In sede di deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza di discussione del 6.8.2025
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), parte ricorrente, sul presupposto di avere aderito ad un piano di integrale rateizzazione del debito, manifestava volontà di rinuncia ex art. 306 c.p.c. alla propria iniziativa giurisdizionale o, in subordine, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Onde valutare l'eventuale accettazione della rinuncia, il G.L. ha rinviato la causa all'8.10.2025.
Previo scambio di note difensive, all'esito dell'udienza del 8.10.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree caducatorie sia dell'opposto preavviso di iscrizione ipotecaria sia degli atti a esso presupposti.
In via preliminare, deve darsi atto dell'impossibilità di addivenire ad una declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
E tanto in ragione della mancata accettazione, a cura delle altre parti costituite, della rinuncia agli atti manifestata da parte ricorrente in sede di deposito delle note autorizzate del 6.8.2025 (v., sul punto, le note autorizzate depositate in vista dell'udienza di discussione dell'8.10.2025).
Tenuto conto di quanto concordemente riferito da parte ricorrente e (v. note di trattazione CP_2
scritta del 6.8.2025, del 30.9.2025 e del 7.10.2025), è pacifico come parte ricorrente abbia ottenuto l'accoglimento della propria istanza di rateizzazione del debito per cui oggi è causa e che,
successivamente, per i soli avvisi di addebito aventi nn. 37020160000222227000, CP_1
4 37020160002027033000, 37020170001353368000, 37020180000710843000, ne abbia CP_1
disposto ex officio lo sgravio totale.
Circostanze, tutte, che impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente.
Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, in via assorbente ad ogni eventuale ulteriore profilo di merito, si osserva quanto segue.
Tenuto conto del collaborativo comportamento serbato dalle parti nel corso del giudizio, tenuto conto della peculiarità della lite, tenuto conto dell'intervenuta domanda di rateizzazione solo in corso di causa, tenuto conto dello sgravio in autotutela da parte di solo in corso di causa, CP_1
tenuto conto – nell'ottica della soccombenza virtuale – della inammissibilità dei rilievi attorei espressi ai punti II) e V) del ricorso (e tanto in quanto espressi ex art. 617 c.p.c. solo in sede di deposito del ricorso, e così ad oltre 20 giorni di distanza dall'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto censurato, v. i condivisibili passaggi argomentativi espressi in motivazione da
Cass., 2.9.2020, n. 18256), si procede ad una compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti contendenti ex art. 92 c.p.c. (per come anche interpretato dalla Consulta con pronuncia n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti contendenti.
Modena, 12.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
ER SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1115/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Polastri Parte_1 C.F._1
OL e NE TO RI, con domicilio eletto in San Felice sul Panaro, via Mazzini, n. 86
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Zosima Vecchio, con domicilio eletto in Roma, via Nizza, n. 53
ER HI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2.12.2022 la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni interinali e di merito: «1) In via cautelare: CP_1
Sospendere l'efficacia dell'atto impugnato in quanto deriverebbe al Ricorrente danno grave ed
irreparabile, nonché sospendere l'efficacia ed esecutività dei ruoli ed altri titoli esecutivi
elencati nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) In via principale:
Per i suesposti motivi:
- accertare e dichiarare la prescrizione in tutto o in parte dei crediti oggetto del preavviso di
iscrizione ipotecaria n. 07076202200002014/000 e unitamente ed avvisi di addebito
presupposti non notificati nn. 37020120000386463, 3702013000368582500,
37020140003060175000, 37020150000434225000, 37020160000222227000,
37020160002027033000, 37020170001353368000, 37020180000710843000 e cartelle
presupposte non notificate nn. 07020140021347628000, 07020170002483129000, con
conseguente declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità totale o parziale
degli stessi atti e, conseguentemente accertare che la resistente non può procedere ad
esecuzione forzata per tali titoli esecutivi riportati negli atti anzidetti, con ripetizione e
restituzione delle somme che il ricorrente sia stato nelle more costretto a pagare al fine di
evitare azioni cautelari ed esecutive da parte dell'Agente della SC;
- accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07076202200002014/000 impugnato e, conseguentemente accertare che la resistente non può
procedere ad esecuzione forzata per tali titoli esecutivi riportati nell'atto impugnato, con
ripetizione e restituzione delle somme che il ricorrente sia stato nelle more costretto a pagare
al fine di evitare azioni cautelari ed esecutive da parte dell'Agente della SC ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere ricevuto in data 24.10.2022
preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07076202200002014000, in ragione di una prospettata 2 posizione debitoria pari a controvalore economico di € 31.372,89; 2) come tale debito sia la risultante della sommatoria degli importi contenuti negli atti impositivi presupposti,
compendiatisi nei seguenti avvisi di addebito : avviso di addebito n. 37020120000386463, CP_1
asseritamente notificato in data 26/04/2012; avviso di addebito n. 3702013000368582500,
asseritamente notificato in data 10/10/2017; avviso di addebito n. 37020140003060175000,
asseritamente notificato in data 09/01/2015; avviso di addebito n. 37020150000434225000,
asseritamente notificato in data 29/08/2018; avviso di addebito n. 37020160000222227000,
asseritamente notificato in data 29/08/2018; avviso di addebito n. 37020160002027033000,
asseritamente notificato in data 29.08.2018; avviso di addebito n. 37020170001353368000,
asseritamente notificato in data 29.08.2018; avviso di addebito n. 37020180000710843000
asseritamente notificato in data 27.07.2018; cartella di pagamento n.. 07020140021347628000,
asseritamente notificata in data 18.07.2014; cartella di pagamento n. 07020170002483129000,
asseritamente notificata in data 20.03.2017.
Nel contestare il mancato perfezionamento nei propri confronti della notifica degli atti presupposti;
nell'eccepire l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per carenza di motivazione;
nell'eccepire l'inesigibilità dei crediti per avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato, nel prospettare l'avvenuto positivo perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso della prima udienza di trattazione, parte ricorrente disconosceva espressamente le firme apposte nei docc. 2, 6 e 16 prodotti ex adverso.
Successivamente, per i motivi esposti con ordinanza del 15.5.2025, si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, con propria memoria del CP_2
24.6.2025, contestava la prospettazione di parte attrice, concludendo per la declaratoria di 3 difetto di giurisdizione in rapporto alle cartelle opposte e, per il resto, per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
In sede di deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza di discussione del 6.8.2025
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), parte ricorrente, sul presupposto di avere aderito ad un piano di integrale rateizzazione del debito, manifestava volontà di rinuncia ex art. 306 c.p.c. alla propria iniziativa giurisdizionale o, in subordine, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Onde valutare l'eventuale accettazione della rinuncia, il G.L. ha rinviato la causa all'8.10.2025.
Previo scambio di note difensive, all'esito dell'udienza del 8.10.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree caducatorie sia dell'opposto preavviso di iscrizione ipotecaria sia degli atti a esso presupposti.
In via preliminare, deve darsi atto dell'impossibilità di addivenire ad una declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
E tanto in ragione della mancata accettazione, a cura delle altre parti costituite, della rinuncia agli atti manifestata da parte ricorrente in sede di deposito delle note autorizzate del 6.8.2025 (v., sul punto, le note autorizzate depositate in vista dell'udienza di discussione dell'8.10.2025).
Tenuto conto di quanto concordemente riferito da parte ricorrente e (v. note di trattazione CP_2
scritta del 6.8.2025, del 30.9.2025 e del 7.10.2025), è pacifico come parte ricorrente abbia ottenuto l'accoglimento della propria istanza di rateizzazione del debito per cui oggi è causa e che,
successivamente, per i soli avvisi di addebito aventi nn. 37020160000222227000, CP_1
4 37020160002027033000, 37020170001353368000, 37020180000710843000, ne abbia CP_1
disposto ex officio lo sgravio totale.
Circostanze, tutte, che impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente.
Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, in via assorbente ad ogni eventuale ulteriore profilo di merito, si osserva quanto segue.
Tenuto conto del collaborativo comportamento serbato dalle parti nel corso del giudizio, tenuto conto della peculiarità della lite, tenuto conto dell'intervenuta domanda di rateizzazione solo in corso di causa, tenuto conto dello sgravio in autotutela da parte di solo in corso di causa, CP_1
tenuto conto – nell'ottica della soccombenza virtuale – della inammissibilità dei rilievi attorei espressi ai punti II) e V) del ricorso (e tanto in quanto espressi ex art. 617 c.p.c. solo in sede di deposito del ricorso, e così ad oltre 20 giorni di distanza dall'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto censurato, v. i condivisibili passaggi argomentativi espressi in motivazione da
Cass., 2.9.2020, n. 18256), si procede ad una compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti contendenti ex art. 92 c.p.c. (per come anche interpretato dalla Consulta con pronuncia n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti contendenti.
Modena, 12.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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