Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
MA NA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati MA NA Colombo, Roberto Ragozzino e Matteo Magnarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cremona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giancarlo Cistriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
A) Quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Cremona, prot. n. 72794 del 4 ottobre 2023, emesso dal Direttore del Settore – Arch. Massimo Masserdotti – avente ad oggetto “ irricevibilità comunicazione trasferimento licenza per Noleggio Con Conducente – Id pratica: [...]– 14092023-1857 ”;
- degli articoli 20 e 44, comma 1, lett. b) del “ Regolamento comunale per la disciplina e la qualificazione degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi e noleggio con conducente) ” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20 aprile 2006 nella parte in cui stabiliscono la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di N.C.C. in caso di mancato inizio del servizio nel termine di due mesi dall'acquisizione dell'autorizzazione per atto tra vivi;
- di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
B) Quanto ai motivi aggiunti del 21 maggio 2025 :
- del provvedimento rigetto avente ad oggetto “ riscontro a richiesta di autotutela ” del 24 febbraio 2025 a firma dell’arch. Marco Masserdotti, dell’Ufficio Attività Produttive;
- di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AU MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso introduttivo
1. Con ricorso notificato in data 1 dicembre 2023 e depositato in data 19 dicembre 2023, la ricorrente espone di essere titolare di una società operante da oltre trenta anni nel settore del noleggio con conducente.
Nel maggio 2023 la ricorrente ha acquistato, da altro soggetto operante nel settore, il ramo d’azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente.
2. Una volta dotatasi di autorimessa nel territorio comunale, formalizzava l’istanza di subentro nella relativa autorizzazione.
L’istanza veniva compilata sul modulo fornito dal Comune e non modificabile, intitolato comunicazione di trasferimento.
La ricorrente aveva comunque indicato, nella parte riservata alle note di comunicazione, che l’istanza doveva, invece, essere qualificata quale richiesta di subentro.
3. Ciò nonostante interveniva il provvedimento dell'Ufficio Attività Produttive prot. n. 72794 del 4 ottobre 2023, impugnato nel ricorso introduttivo, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di subentro impropriamente intitolata come comunicazione di trasferimento.
Nel provvedimento si afferma che il procedimento di trasferimento non è soggetto a comunicazione, ma a domanda, come previsto dal vigente Regolamento Comunale all’art. 22.
4. La ricorrente sostiene che l’irricevibilità scaturirebbe dall’erronea qualificazione dell’istanza come trasferimento.
Le ulteriori ragioni ostative indicate dal Comune (non era stata dichiarata l’iscrizione al ruolo dei conducenti sezione autovetture né l’esenzione dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo; la ricorrente non risultava iscritta all’albo degli artigiani né al Registro delle imprese, e dalla visura risultava cancellata dal 17 marzo 2005; non era stata dichiarata la disponibilità di autorimessa nel territorio comunale; l’attività avrebbe dovuto essere iniziata entro due mesi dalla data della cessione del ramo di azienda, con conseguente decadenza derivante da tale mancato inizio) avrebbero natura meramente strumentale, e avrebbero potuto essere chiarite se l’Amministrazione avesse dato corso ad una richiesta di integrazione documentale.
5. Con comunicazione del 6 ottobre 2023 la ricorrente aveva trasmesso tutti i dati mancanti senza che vi fosse alcun riscontro da parte del Comune.
6. Nei confronti del provvedimento impugnato vengono articolate censure che possono essere così sintetizzate:
a) il Comune avrebbe disposto l’irricevibilità della domanda evidenziando che il procedimento per il trasferimento di titolarità di autorizzazione NCC era soggetto a domanda e non a comunicazione.
In tal modo, ritiene la ricorrente, vi sarebbe stato un evidente travisamento dei fatti sin dal momento in cui l’istanza è stata qualificata come comunicazione e non come domanda.
La dichiarazione di irricevibilità evidenzierebbe anche la violazione dei principi di collaborazione e buona fede poiché l’Amministrazione avrebbe almeno dovuto segnalare l’errore al privato nell’utilizzo del modulo e consentire l’integrazione della documentazione ritenuta mancante. La ricorrente aveva poi dato riscontro alla dichiarazione di irricevibilità, ma il Comune non aveva consentito l’integrazione della documentazione ritenuta carente;
b) il provvedimento sarebbe stato adottato senza le garanzie di cui all’art. 10 bis L. 241 del 1990.
Il Comune avrebbe dovuto procedere alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima di adottare il provvedimento impugnato.
A detta della ricorrente non poteva neppure invocarsi la previsione di cui all’art. 21 octies L. 241 del 1990.
L’Amministrazione, in caso di corretta applicazione delle garanzie procedimentali, avrebbe potuto avvedersi della superabilità delle questioni sollevate;
c) sarebbero illegittimi gli artt. 20 e 44 comma 1 lett. b) del Regolamento NCC, nella parte in cui stabiliscono la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC in caso di mancato inizio del servizio nel termine di due mesi dall’acquisizione dell’autorizzazione per atto tra vivi.
In particolare, l’art. 20 del sopra citato Regolamento prevede che nel caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione o della sua acquisizione per atto tra vivi o a causa di morte, il soggetto interessato debba iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell’Amministrazione per cause di forza maggiore.
Si tratterebbe di disposizioni del tutto illogiche e irragionevoli, tali da introdurre limiti discriminatori per l’avvio dell’attività a seguito di acquisto di un’autorizzazione NCC per atto tra vivi.
Il Regolamento impugnato si porrebbe in contrasto anche con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con la Costituzione.
Con riferimento a quest’ultima la ricorrente sottolinea come l’art. 41 preveda che i limiti alla libera iniziativa economica debbano essere concretamente specificati da una legge ordinaria, ponendo così una riserva di legge implicita.
Il Regolamento di NCC, invece, impone al soggetto acquirente di una licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente di dare corso all’attività entro un termine predeterminato con conseguente decadenza dall’autorizzazione in caso di mancato rispetto del termine. In tal modo, secondo la ricorrente, sarebbe il Comune a predeterminare i tempi di inizio dell’attività da parte di chi ha acquistato l’autorizzazione, senza che un onere tanto gravoso trovi un fondamento nella legge.
Vi sarebbe anche un contrasto con il principio di proporzionalità, là dove il Regolamento stabilisce un termine di due mesi per l’attivazione del servizio di NCC a pena di decadenza, senza alcuna ragione di interesse pubblico che imponga tale tempistica.
Oltretutto l’art. 20 dello stesso Regolamento prevede la possibilità di una proroga del termine solo a discrezione dell’Amministrazione, e solo per cause di forza maggiore.
7. Il Comune di Cremona, in data 3 gennaio 2024, si costituiva con atto di costituzione meramente formale.
Il ricorso per motivi aggiunti
8. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 21 maggio 2025, la ricorrente impugna il provvedimento dell’Ufficio Attività Produttive di data 24 febbraio 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di autotutela riferita al provvedimento oggetto del ricorso introduttivo.
9. Nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente espone come la società di cui è titolare avrebbe ottenuto, in data 15 gennaio 2024, il certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009.
10. In data 29 aprile 2024 la società della ricorrente ha presentato SCIA per l’attività di noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell’art. 19 L. 241 del 1990, della L. 218 del 2003, e del Regolamento Regionale n. 6/2014, indicando il mezzo da adibire a tale servizio.
11. Su questi presupposti era stata, pertanto, presentata istanza di autotutela, ma senza esito positivo.
12. Il diniego di autotutela viene contestato sia per vizi propri (primo motivo di ricorso) sia per illegittimità derivata (secondo motivo di ricorso).
13. Nel primo motivo di ricorso viene contestata la violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990.
Il provvedimento impugnato, infatti, sarebbe stato adottato in assenza di motivazione, senza essere preceduto da idonea istruttoria e senza le garanzie procedurali sancite dall’art. 3 L. 241 del 1990.
Rispetto all’istanza di autotutela il Comune non avrebbe condotto alcuna istruttoria al fine di valutare le sopravvenienze fattuali rappresentate nell’istanza.
In ogni caso, dalle brevi indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, secondo la ricorrente, non sarebbe possibile evincersi le ragioni del rigetto.
14. Nel secondo motivo di ricorso il provvedimento viene censurato per illegittimità derivata, nel caso in cui lo stesso dovesse ritenersi confermativo di quello oggetto del ricorso introduttivo.
Nel secondo motivo di ricorso, pertanto, vengono integralmente riportati i motivi già presenti nel ricorso principale.
15. Il Comune di Cremona, in vista dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, ha depositato una memoria.
In quest’ultima viene evidenziato come nel caso di specie non si sarebbe di fronte a violazioni meramente formali, ma piuttosto di carattere sostanziale, che non potevano che portare all’adozione dell’atto impugnato.
Secondo quanto previsto dall’art. 9 della L. n. 21 del 1992 il trasferimento della licenza avrebbe dovuto essere chiesto dal titolare della stessa, dovendo tenersi distinte la cessione dell’azienda o di un ramo di essa dal trasferimento della licenza, che non ne è conseguenza automatica né necessaria.
Nessuna richiesta in tal senso era intervenuta da parte del cedente.
La ricorrente aveva presentato una semplice SCIA, ma il Comune non poteva avallare tale operato.
16. Anche il secondo motivo del ricorso introduttivo sarebbe infondato.
Sul punto il Comune richiama le argomentazioni relative all’assenza di una richiesta di trasferimento da parte del titolare cedente e l’inidoneità della comunicazione pervenuta ad instaurare un procedimento autorizzatorio.
L’inidoneità della SCIA ad instaurare un procedimento autorizzatorio rendeva evidente come non vi fosse alcuno spazio né per la comunicazione di avvio del procedimento né per il preavviso di rigetto.
In realtà, il Comune aveva comunque instaurato un contraddittorio nel merito ed aveva indicato gli elementi ostativi all’accoglimento di un’eventuale domanda di trasferimento della licenza, non limitandosi ad eccepire la violazione procedimentale.
18. Secondo il Comune, neppure le censure articolate nel terzo motivo potrebbero essere accolte.
Al fine di valutare la legittimità degli artt. 22 e 44 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale di settore. nella parte in cui prevedono la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC in caso di mancato inizio del servizio nel termine di due mesi dall’acquisizione dell’autorizzazione, si dovrebbe considerare che la previsione di tale termine assolve a preminenti esigenze di pubblico interesse. Trattandosi di autorizzazioni a carattere permanente e contingentate, l’amministrazione dovrebbe infatti essere posta nella condizione di verificare che l’attività autorizzata sia effettivamente avviata.
In questa prospettiva, il termine di inizio dell’attività non sarebbe una forma di restrizione della libertà economica privata, ma una garanzia di effettivo espletamento di un servizio pubblico. Inoltre, la previsione di due mesi non potrebbe certo dirsi sproporzionata.
19. Con riferimento, invece, al motivo articolato nel ricorso per motivi aggiunti, secondo il Comune sarebbe in discussione il diritto delle imprese professionali di noleggio con autobus di acquisire anche la titolarità di autorizzazioni di noleggio di autovetture. L’accoglimento dell’istanza di autotutela avrebbe però comportato un’inammissibile sanatoria di un procedimento autorizzatorio mai avviato.
In ogni caso, l’autotutela era stata chiesta dalla società e non dalla ricorrente stessa.
20. La ricorrente, in data 25 novembre 2025, depositava memoria di replica nella quale ribadiva la fondatezza dei motivi di ricorso.
Con specifico riferimento ai motivi aggiunti, poi, evidenziava che il riferimento della presentazione dell’istanza di autotutela da parte di un diverso soggetto doveva ritenersi un’inammissibile motivazione postuma, e così il fatto che l’intervento in autotutela avrebbe comportato un’inammissibile sanatoria di un procedimento autorizzatorio mai avviato.
21. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti
22. Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, è bene sintetizzare l’oggetto della controversia.
Con il ricorso introduttivo viene impugnato il provvedimento nel quale si è ritenuto non sussistessero “ le condizioni di legge per accettare la Comunicazione presentata ” dalla ricorrente al Comune.
Tale comunicazione doveva conseguentemente ritenersi “ priva di effetti ” e tale da non legittimare “ la prosecuzione dell’attività, qualora legittimamente intrapresa ”.
Con il ricorso per motivi aggiunti, invece, viene impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza con la quale veniva richiesto al Comune di intervenire in autotutela sulla base di elementi fattuali sopravvenuti.
Tale provvedimento viene censurato per vizi propri, ma anche per illegittimità derivata, articolando per questa parte le stesse censure di cui al ricorso introduttivo.
Il ricorso introduttivo
23. Il ricorso introduttivo deve essere accolto nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Il primo e il secondo motivo di ricorso
24. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi, infatti, riguardano sostanzialmente quella che per la ricorrente è un’errata qualificazione dell’atto formalmente denominato “comunicazione”.
Da tale errata qualificazione sarebbero, conseguentemente, derivati i vizi lamentati in entrambi i motivi.
25. A questo proposito, in primo luogo, occorre rilevare come effettivamente nella “comunicazione” presentata al SUAP del Comune, su modello già predisposto, la ricorrente si fosse preoccupata di indicare l’effettivo contenuto della stessa.
Nella parte dedicata alle “ note della comunicazione ” è esplicitato con chiarezza che, in realtà, ciò che era stato presentato era una richiesta e, dunque, un’istanza al fine di subentrare in un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente.
26. Nel qualificare la domanda l’amministrazione era tenuta, anche ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis L. 241 del 1990, a considerare l’obiettivo effettivamente perseguito dalla ricorrente.
Uno sforzo interpretativo era ancor più doveroso proprio in considerazione dell’utilizzazione di un modulo prestampato della stessa amministrazione. Il modulo, una volta scelto, non consentiva modifiche da parte dell’utilizzatore.
27. In proposito, può richiamarsi anche quanto previsto dall’art. 6 lett. b) L. 241 del 1990.
Tale disposizione stabilisce che il responsabile del procedimento, oltre ad adottare “ ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria ”, può anche “ chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ”.
28. Al contrario, l’amministrazione nel provvedimento impugnato si è limitata a precisare che “ il procedimento per il trasferimento di titolarità di autorizzazione di NCC è soggetto non a comunicazione ma a domanda ”, e a indicare una serie di carenze documentali che, eventualmente, avrebbero potuto essere superate grazie all’attività che l’art. 6 L. 241 del 1990 impone al responsabile del procedimento.
29. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, appare formalistica la posizione del Comune, che esclude la possibilità di far derivare un’autorizzazione da una comunicazione di “trasferimento della licenza”. Proprio per il carattere contingentato delle licenze, la comunicazione rivolta al Comune aveva evidentemente un doppio significato: da un lato, veniva comunicata la ripresa dell’attività dopo l’acquisto del ramo d’azienda, dall’altro veniva chiesto il subentro nella relativa autorizzazione. È onere dell’amministrazione predisporre dei moduli in grado di rappresentare con chiarezza e in termini giuridicamente corretti la complessità della situazione materiale alla base della richiesta di intervento dell’amministrazione stessa.
30. Poiché nello specifico il modulo non era adeguatamente strutturato, un dialogo procedimentale, anche ai sensi dell’art. 10 bis L. 241 del 1990 in un’ottica di collaborazione tra le parti, sarebbe stato non solo necessario, ma anche maggiormente rispettoso dello stesso principio di economicità dell’azione amministrativa, così come previsto dal comma 1 dell’art. 1 L. 241 del 1990.
Uscendo dall’equivoco terminologico, infatti, sarebbe stato possibile da subito esaminare tutti gli aspetti della fattispecie in oggetto al fine di valutare l’accoglibilità o meno dell’istanza di autorizzazione, verificando la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 9 L. n. 21 del 1992 per il trasferimento della licenza.
31. Risultano, pertanto, fondati i primi due motivi di ricorso per i profili sopra indicati.
Sul terzo motivo di ricorso
32. Nel terzo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità degli artt. 20 e 44 del Regolamento comunale per la disciplina e la qualificazione degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di autovettura.
33. L’art. 20 dispone che nel caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione o dell’acquisizione per atti tra vivi o a causa di morte, il soggetto interessato debba obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell’Amministrazione per cause di forza maggiore. A propria volta, l’art. 44 alla lett. b) sancisce la decadenza in caso di mancato inizio del servizio nei termini di cui all’art. 20.
34. Secondo la ricorrente la previsione di un termine come quello sopra indicato costituirebbe un limite alla libera iniziativa economica, e dovrebbe, quindi, essere disposta con legge ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 41 Cost.
Inoltre, la previsione di un termine si porrebbe in netto contrasto con il principio di proporzionalità, oltre a violare la Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
35. Le censure della ricorrente sul punto sono meritevoli di favorevole considerazione nei limiti qui specificati.
36. In primo luogo, va osservato come la previsione di un termine entro il quale debba essere iniziata l’attività oggetto dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC non possa ritenersi illegittima di per sé.
37. Quest’ultimo, infatti, non si configura come un vero e proprio limite all’esercizio dell’attività, ma deve piuttosto essere inteso come un modo per rendere effettivo l’esercizio della stessa da parte dei titolari dell’autorizzazione, conformemente alle finalità cui il rilascio di quest’ultima è preordinato.
38. A questo proposito, deve ricordarsi come il rilascio dell’autorizzazione, con le modalità previste dall’art. 8 L. 21 del 1992, sia finalizzato ad avere un soggetto che eserciti effettivamente l’attività cui la stessa si riferisce, in modo tale da rendere concretamente disponibile il servizio a coloro che lo richiedano.
L’assenza di un termine, come correttamente evidenziato dal Comune resistente, potrebbe astrattamente permettere ai titolari di licenza, una volta acquisita la stessa, di non esercitare la relativa attività in assoluto o anche per periodi prolungati, creando distorsioni nel mercato e disagi all’utenza.
39. Altrimenti detto, senza un termine sarebbero astrattamente consentiti comportamenti del tutto in contrasto con le finalità cui il rilascio dell’autorizzazione di NCC è preordinato, ancor più gravi in considerazione del fatto che si tratta di autorizzazioni a carattere essenzialmente permanente e contingentate.
40. Risulta, però, non strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze sopra evidenziate l’individuazione del dies a quo non nel momento in cui il soggetto possa effettivamente esercitare l’attività di cui all’autorizzazione, ma nel momento in cui è intervenuto l’atto di trasferimento.
41. Si tratta di una previsione, a ben vedere, del tutto illogica.
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 9 L. 21 del 1992, per poter trasferire l’autorizzazione per atto tra vivi devono sussistere una serie di presupposti rigorosi indicati dalla norma e che devono essere vagliati dall’amministrazione. Quest’ultima, poi, una volta accertata la sussistenza di tali presupposti, consentirà la “voltura” del titolo.
42. E’ evidente che prima della c.d. voltura nessuna attività può essere esercitata. Il soggetto che subentra nel ramo d’azienda si trova in questo modo costretto ad attendere la conclusione del procedimento autorizzatorio, consumando senza alcuna responsabilità il termine decadenziale fissato per l’inizio dell’attività.
43. Devono, pertanto, ritenersi illegittimi l’art. 20 e l’art. 44 lett. b) del Regolamento impugnato, là dove fanno decorrere il termine di due mesi non dalla intervenuta voltura dell’autorizzazione, e quindi dal momento in cui l’attività può essere effettivamente esercitata, ma dall’atto tra vivi intervenuto tra l’originario titolare della stessa e colui che intende subentrare nello svolgimento dell’attività.
44. Gli stessi, conseguentemente, per tale parte dovranno essere disapplicati, mentre il provvedimento impugnato deve essere annullato.
L’effetto conformativo derivante dall’accoglimento del ricorso introduttivo
45. Per ciò che concerne l’effetto conformativo derivante dall’accoglimento del ricorso introduttivo, dallo stesso discende il dovere per il Comune di riesaminare l’istanza, una volta correttamente qualificata come sopra specificato.
Nell’ambito dell’attività istruttoria, da condursi nel rispetto del dovere di leale collaborazione e buona fede di cui all’art. 1 comma 2 bis L. 241 del 1990 e secondo le previsioni di cui all’art. 6 L. 241 del 1990, il Comune dovrà valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento per atto tra vivi dell’autorizzazione relativa all’attività di noleggio con conducente.
Per la conclusione del procedimento di riesame è fissato il termine ragionevole di 90 giorni dal deposito della presente sentenza.
Il ricorso per motivi aggiunti
46. L’accoglimento del ricorso introduttivo rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.
Quest’ultimo, infatti, ha ad oggetto il provvedimento che ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di cui al ricorso introduttivo.
Conclusioni
47. Conclusivamente, il ricorso introduttivo deve essere accolto nei termini e nei limiti di cui in motivazione, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese de presente grado di giudizio
48. La particolarità anche in fatto della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
a) quanto al ricorso introduttivo, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile;
c) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR ON, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU MA | UR ON |
IL SEGRETARIO