Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell' articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, nonche' gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. ((1)) 2. Fino al 30 giugno 2014 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 441) che le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge cessano il 30 giugno 2014.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 441) che le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge cessano il 30 giugno 2014.