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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/10/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.1557/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1557/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...];
[...]
e nata ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._2
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariaelena STANISCI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Ortona alla via Caldora n.1, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 3 luglio 2004 in Ortona, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 6 ottobre 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 30 agosto 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 5 agosto 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona a margine dell'Atto n.7 – Parte I – Anno 2004).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 23 ottobre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1557/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...];
[...]
e nata ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._2
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariaelena STANISCI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Ortona alla via Caldora n.1, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 3 luglio 2004 in Ortona, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 6 ottobre 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 30 agosto 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 5 agosto 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona a margine dell'Atto n.7 – Parte I – Anno 2004).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 23 ottobre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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