Articolo 13 della Legge 17 maggio 2022, n. 60
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25 giugno 2022
Art. 13. Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Il decreto previsto dall' articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
«Art. 111 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.».
Entrata in vigore il 25 giugno 2022