Sentenza 7 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2026REG.PROV.COLL.
N. 09124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9124 del 2024, proposto da
Azienda Agricola-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gian Carla Moscattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09006/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. AR PO e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 11310/2021 R.R. l’Azienda Agricola-OMISSIS-, produttrice di latte vaccino, agiva dinanzi al Tar per il Lazio « per l’annullamento previo accertamento » delle « comunicazioni AIMA, oggi A.G.E.A, di attribuzione quota notificate dal 1998 e conseguentemente dei “super prelievi” ad esse collegati ».
In detta sede la ricorrente, previa illustrazione della disciplina di settore europea e nazionale e delle criticità applicative del sistema di contingentamento della produzione nazionale nel tempo manifestatesi, allegava:
- di aver conseguito, all’esito di un doppio grado di giudizio definito con decisione di questa Sez. III n. 7716 dell’11 novembre 2019, l’annullamento del « primo Qri [Quote di Riferimento Individuali, ndr] comunicato al ricorrente nel lontano 1998 »;
- che detto esito processuale avrebbe determinato la nullità di tutte le QRI successivamente comunicate (da considerarsi « meri aggiornamenti ») travolgendo le conseguenti richieste di pagamento dei prelievi supplementari.
In coerenza con la suesposta prospettazione la ricorrente chiedeva:
- l’annullamento delle QRI attribuite « all’Azienda Agricola-OMISSIS-, dal 1998 in poi »;
- che i relativi importi da corrispondere a titolo di prelievo supplementare fossero accertati come non dovuti con conseguente sgravio delle cartelle di pagamento.
Il Tar, con sentenza n. 9006 del 7 maggio 2024, dichiarava il ricorso « inammissibile e comunque infondato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione ».
Richiamata la posizione espressa dalla Sez. II di questo Consiglio di Stato nella parte in cui afferma che « sono inammissibili ricorsi che, come il presente, non indicano se vi sia stata concreta lesione, e quale sia stata, degli interessi del ricorrente, vale a dire che non specificano la riduzione di prodotti imposta da un provvedimento che neppure viene precisamente indicato; e con i quali il ricorrente effettua soltanto una generica ricostruzione del sistema normativo e amministrativo delle quote-latte, lamentandone la non conformità alla normativa comunitaria e l’illegittimità delle determinazioni “derivata” da quella di precedenti atti determinativi delle medesime quote relativi ad anni precedenti » (parere del 7 maggio 2008), il Tar affermava:
- che era oggetto di contestazione la « complessiva azione amministrativa, senza fare alcun riferimento alla posizione individuale dell’azienda e, quindi, in assenza di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti »;
- che «le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema di prelievo del latte supplementare, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota»;
- che l’azione di accertamento proposta « appare disgiunta dall’impugnazione contestuale o precedente di atti che afferiscono alle attribuzioni di QRI “dal 1998 in poi” » risultando priva dei necessari presupposti di ammissibilità individuati all’Adunanza plenaria n. 15/2011 nella sussistenza di un « interesse concreto e attuale» e nella «assenza di altri rimedi processuali … »,
pervenendo alla conclusione:
- che « la mancata impugnazione di specifici provvedimenti e la generica azione di accertamento promossa in ordine alle attribuzioni di QRI “dal 1998 in poi”, in uno con la richiesta che sia accertata la nullità di – non ben determinate –comunicazioni già oggetto di esame in sede giurisdizionale, comporta l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’odierno gravame, non essendo dirimente ai fini del decidere che sia intervenuta la citata sentenza (n. 7716/2019) resa dal Consiglio di Stato, in riferimento alle campagne lattiere precedenti »;
- che « a superare l’eccezione di inammissibilità non vale l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno statuita dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di quote latte oggetto di giurisdizione esclusiva, posto che l’assoluta genericità delle argomentazioni addotte a sostegno di non ben identificate comunicazioni non consente di ravvedere alcun interesse concreto ed attuale che sia ricollegabile ad una specifica posizione di vantaggio la quale si ritenga in concreto violata ».
L’Azienda impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 6 dicembre 2024 formulando i seguenti capi di impugnazione:
1. « ERRATA VALUTAZIONE NEL RITENERE IL RICORSO GENERICO E PRIVO DI RIFERIMENTI ALLA CONCRETA LESIONE RICEVUTA ALLA AZIENDA AGRICOLA RICORRENTE » avendo l’Azienda provato che nonostante l’annullamento della prima attribuzione delle QRI AGEA perseverava nell’avanzare pretese di pagamento in relazione alle campagne successive;
2. « ERRATA VALUTAZONE NEL RITENERE IL RICORSO GENERICO E PRIVO DI RIFERIMENTI AI PROVVEDIMENTI DA ANNULLARE » avendo l’Azienda presentato ricorso avverso tutti gli aggiornamenti delle QRI riferiti alle campagne successive a quella in relazione alla quale era intervenuto l’evocato annullamento;
3. « ERRATA VALUTAZIONE DELL’ASSENZA DI UNA SPECIFICA CONDIZIONE DI VANTAGGIO E NELLA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO IN CONCRETO VIOLATO » avendo l’Azienda espressamente richiesto al giudice di primo grado la caducazione di tutte le imputazioni di prelievo successive alla richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 7716/2019;
4. « ERRATA VALUTAZIONE DELLA ESPERIBILITA’ DELLA AZIONE DI ACCERTAMENTO » evidenziando la sussistenza dei relativi presupposti;
5. « ERRONEITÀ PER MANCATA VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DEL RICORRENTE E VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI » avendo il Tar considerato e recepito le sole difese dell’amministrazione, peraltro irritualmente depositate;
6. « CONSEGUENTE ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI » (rubricato 7) contestando la compensazione delle spese disposta in primo grado.
Con memoria datata 29 dicembre 2025, l’appellante richiamava le proprie censure insistendo per l’accoglimento dell’appello.
L’amministrazione, costituita in giudizio il 10 dicembre 2024, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 2 gennaio 2026 con la quale eccepiva l’infondatezza del quarto motivo di appello rivolto alla contestazione della sentenza nella parte in cui sanciva l’inammissibilità della domanda di accertamento ritenendo ciò sufficiente al rigetto del gravame senza « necessità di specifico contrappunto agli altri mezzi d’appello » (a confutazione dei quali richiamava in ogni caso le difese svolte in primo grado).
L’appellante replicava alle averse difese con deposito del 13 gennaio 2026 ribadendo le tesi già esposte con l’atto di appello.
All’esito della pubblica udienza del 5 febbraio 2026, la causa veniva decisa.
L’appellante premette di aver « sempre impugnato », a partire dalla campagna 1998, le comunicazioni « contenenti l’accertamento presuntivo dei quantitativi di latte determinati da AIMA prodotti e commercializzati a partire dai periodi 1995/96 e 1996/97, nonché l’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali finali dai periodi 1995/96, 1996/97 e 1997/98, quest’ultimo da valersi anche come indicazione produttiva provvisoria per il 1998/99, e così ogni anno, tant’è che risultano pertanto ad oggi impugnate e per la maggior parte sospese e/o annullate in sede giurisdizionale (come peraltro si evince anche dagli allegati alle impugnate comunicazioni )» (pag. 4 dell’appello)
In particolare allega che, con ricorso iscritto al n. 9256/1998 R.R. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio « nota del 18 aprile 1998 con cui è stata comunicata la “quota latte” di riferimento (QRI) per le annate 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 e l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97 ».
Il Tar respingeva il gravame con sentenza n. 4780 del 26 maggio 2012, impugnata con appello iscritto al n. 4377/2013 R.R. definito con sentenza n. 7716 dell’11 novembre 2019 che lo accoglieva annullando « i provvedimenti (comprensivi delle relative schede allegate), con cui l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare ».
Dall’annullamento del « primo Qri » l’appellante, reiterando la tesi già esposta in primo grado, fa derivare la nullità di tutte le attribuzioni di quote degli anni successivi in quanto meri aggiornamenti.
A fronte di tale preteso effetto, AGEA non avrebbe aggiornato la propria posizione debitoria (cancellazione dal Registro nazionale dei debitori) ma reiterato negli annui successivi le richieste di pagamento di prelievi non dovuti.
Per tale ragione ripropone in questa sede la domanda già avanzata dinanzi al Tar, e da quel giudice disattesa, chiedendo che il Collegio, in riforma dell’impugnata sentenza, disponga:
- « l’annullamento o l’integrale riforma, previo accertamento, di tutti i QRI e dichiarare che i QRI attribuiti all’azienda Agricola-OMISSIS-, dal 1998 in poi, essendo dei meri aggiornamenti del QRI originario, siano da considerarsi nulli e conseguentemente tutti gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare »;
- « la cancellazione del ricorrente dagli elenchi debitori di AGEA e con ordine altresì ad Agea di procedere all’aggiornamento del registro debitori con quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria e con il conseguente allo sgravio delle cartelle già annullate ».
Chiarito quindi che l’appellante con il presente appello mira sostanzialmente ad una domanda di accertamento, deve affrontarsi con priorità il quarto motivo di appello con il quale è censurata la sentenza nella parte in cui ritiene non esperibile detta azione sull’erroneo (a parere dell’appellante) presupposto che nel caso di specie non sussistano i presupposti, individuati dall’Adunanza plenaria 29 luglio 2011 n. 15 nella sussistenza di un interesse concreto ed attuale e nell’assenza di altri rimedi processuali.
L’interesse viene individuato nella circostanza che AGEA reitera le richieste di pagamento nonostante la decisione di appello n. 7716/2021 abbia sancito l’illegittimità dei QRI « dai quali sono stati emessi tutti i provvedimenti successivi di assegnazioni di QRI per le annate successive e di multe per prelievi supplementari » (pag. 19 dell’appello).
Quanto all’ulteriore presupposto, l’appellante deduce che « non pare sussistere una diversa azione giudiziaria » essendo « necessario che, per il tramite di AGEA, vengano accertate le somme gli importi di cui l’appellante risulta ancora debitore quale conseguente attribuzione dei QRI di riferimento che sono stati annullati, e dichiarate nulle unitamente a tutte le comunicazioni e le intimazioni da esso derivanti ».
AGEA eccepisce in primo luogo che nel caso di specie difetterebbe il requisito della residualità (il secondo degli illustrati presupposti) posto che le pretese avanzate successivamente all’annullamento delle QRI annullate con la più volte citata decisione n. 7716/2019 (oggetto di autonome richieste di pagamento) potevano e dovevano essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo.
La contestazione della pretesa nella forma del mero accertamento si risolverebbe pertanto in una elusione dei temini di impugnazione.
Premesso quindi che l’impatto dell’invocata decisione n. 7716/2019 andrà verificato in sede di impugnazione di uno specifico credito riferito ad una specifica annata, AGEA rileva che in primo grado non era oggetto della domanda di annullamento la comunicazione del QRI bensì l’atto con il quale « l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare », ovvero la determinazione della sanzione per lo sforamento della QRI.
AGEA ne deduce che « oggetto dell’annullamento della pronuncia suddetta sia stato unicamente “l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97” e non certo il QRI di cui alla campagna lattiera 1998/99 ».
In altri termini l’Azienda avrebbe dovuto impugnare i singoli provvedimenti adottati illegittimamente a seguito della decisione n. 7716/2019.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le doglianze dell’appellante si fondano su una indimostrata configurazione dei provvedimenti di attribuzione della QRI quali meri aggiornamenti dell’attribuzione iniziale che, una volta annullata, determinerebbe a cascata la caducazione di tutte le pretese ad essa successive.
Di tale invalidità veniva richiesto in primo grado l’accertamento.
È pertanto dirimente ai fini della definizione del presente giudizio verificare l’ammissibilità di una simile domanda.
Ciò premesso deve rilevarsi che non vi è disaccordo fra le parti circa l’individuazione dei presupposti legittimanti l’esperimento di una azione di accertamento nel processo amministrativo avendo entrambe richiamato i medesimi principi affermati dalla citata Adunanza plenaria n. 15/2011 che l’appellante specifica nell’atto di appello « nell’interesse concreto e attuale » e nella « necessarietà per assenza di altri rimedi processuali » (pag. 19 dell’appello).
Nel caso di specie è pacifico che non ricorra il secondo.
Sul punto deve in premessa rilevarsi che l’accertamento del rispetto della QRI annualmente assegnata ad ogni singolo produttore costituisce aggetto di verifica in relazione a ciascuna singola campagna lattiera dando luogo, in caso di sforamento , alla richiesta di pagamento del c.d. prelievo supplementare: richiesta che si sviluppa mediante adozione di atti contestabili dinanzi al giudice amministrativo nel rispetto delle prescritte tempistiche.
Di ciò ne è consapevole l’odierna appellante laddove afferma di « aver già posto in essere innumerevoli azioni di annullamento ed impugnazione, all’esito delle quali è stata dichiarata l’illegittimità ed erroneità dei QRI di riferimento » (pag. 19 dell’appello).
La domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità, peraltro di non meglio specificati provvedimenti (non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione di « tutti … i QRI attribuiti dal azienda Agricola-OMISSIS-, dal 1998 in poi », pag. 22 dell’appello), come correttamente eccepito dall’amministrazione resistente, si tradurrebbe in una inammissibile elusione del termine decadenziale d’impugnazione di cui all’art. 29 c.p.a..
Affermata la correttezza della decisione del Tar circa il rilevato profilo di inammissibilità della proposta azione di accertamento deve in ogni caso affermarsi l’infondatezza dei residui capi d’impugnazione.
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che « le censure dedotte attengono a profili generici dell’intero sistema di prelievo del latte supplementare, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota ».
A sostegno della censura allega di aver fornito prova delle reiterate richieste di AGEA anche successivamente all’annullamento della « prima attribuzione di QRI » per effetto della decisione n. 7716/2019.
A parere dell’appellante l’annullamento del QRI 1998 avrebbe a cascata determinato il travolgimento delle pretese riferite alle annualità successive rendendo illegittime le richieste dell’amministrazione.
Il motivo è infondato per le ragioni, in parte, già esposte.
La più volte invocata decisione n. 7716/2019 limita i propri effetti ai provvedimenti oggetto di quella vicenda contenziosa e legittima semmai la contestazione nelle prescritte forme di un’eventuale omissione/elusione del giudicato formatosi in ordine alle campagne lattiere che ne costituivano oggetto.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si afferma che l’impugnazione sarebbe stata riferita a « non ben identificate comunicazioni » mentre il ricorso veniva proposto avverso « tutte le comunicazioni degli aggiornamenti di QRI successive a quelle annullate » e relative richieste di pagamento « che non sono ad oggi affatto né certe né esigibili e che, pertanto, devono essere dichiarate nulle » (pag. 11 dell’appello).
Il motivo è infondato.
L’appellante specifica nel proprio appello:
- che « avverso le comunicazioni originarie dei prelievi supplementari per le annate successive a quelle 1995/1996 e 1996/1997, l’azienda Agricola-OMISSIS- ha sempre promosso impugnazioni e ricorsi, che hanno portato all’annullamento di altri QRI e dei conseguenti prelievi supplementari » (pag. 11);
- che « il sig. -OMISSIS-ha sempre provveduto a contestare ogni atto e comunicazione che gli è pervenuta successivamente alla comunicazione di attribuzione dei primi QRI di riferimento » (pag. 12).
Dette affermazioni evidenziano come la legittimità di ogni richiesta « che gli è pervenuta » ha già costituito oggetto di separati contenziosi rendendo di per sé inammissibile la riproposizione in questa sede di una domanda riferita ai medesimi atti, peraltro non specificati negli estremi.
Con il medesimo capo d’impugnazione, ad ulteriore sostegno della pretesa illegittimità delle richieste contestate, richiama la sentenza della C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 in casa C-377-19 nella parte cui afferma come il « legislatore italiano ha sempre scelto di quantificazione il prelievo in capo ai produttori previa riassegnazione delle quote inutilizzata, ma ha dato applicazione al regime in contrasto con il diritto comunitario »: esito che determinerebbe l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria di « dichiarare la nullità di tutti gli aggiornamenti dei QRI conferiti da quello originario annullato, così come dichiarare che ogni debito di cui l’Azienda Agricola-OMISSIS- risulta debitrice non è dovuta perché non certa né liquida ed esigibile » (pag. 13 dell’0appello)
La doglianza, di dubbia ammissibilità stante l’estrema genericità della sua formulazione, non coglie nel segno.
Premesso che la sentenza richiamata, nella parte indicata, definiva la nota questione della legittimità dei meccanismi di restituzione del prelievo supplementare eccedente la quota nazionale individuando le cc.dd. « categorie prioritarie » (estranea al presente giudizio), sul punto non può che rilevarsi come la Sezione abbia già avuto modo di affermare che:
- « per la giurisprudenza la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Cons. St., VI, n. 8 del 2024; Cons. St., VI, n. 11168 del 2023) »; (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338);
- « alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 3072/2009; Id., sez. VI, n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" – laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto –, sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie – in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione –, si risolve nel vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9017).
Ne deriva che la pretesa contrarietà dei provvedimenti in cui si sostanzia la pretesa di AGEA alla disciplina unionale, da ricondurre alla forma di invalidità dell’annullabilità e non della nullità, non sopperisce alla mancata tempestiva impugnazione degli stessi né incide su eventuali esiti processuali definitivi già intervenuti.
Per le medesime ragioni può respingersi anche il terzo motivo con il quale l’appellante censura la sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso stante la genericità della lesione allegata « non essendo dirimente ai fini del decidere che sia intervenuta la citata sentenza (n. 7716/2019) resa dal Consiglio di Stato, in riferimento alle campagne lattiere precedenti » né invocabile « l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno statuita dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di quote latte ».
Con il presente capo d’impugnazione l’appellante deduce altresì che il Tar non avrebbe ben compreso il senso delle proprie censure posto che in primo grado veniva richiesta al Tar l’applicazione del «principio di diritto della nullità caducante », erroneamente ignorato dal Tar.
La censura è sorretta mediante richiamo alle decisioni della Sezione n. 1460 del 14 febbraio 2024 e n. 2172 del 5 marzo 2024 con le quali venivano affermati i seguenti principi:
- con la prima, che « in linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono »;
- con la seconda, che « in tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile alle c.d. “quote latte” giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione ».
La censura è fuori fuoco essendo ancora una volta fondata sulla già disattesa tesi che l’annullamento deciso con la sentenza n. 7720/2019 avesse travolto i successivi atti di accertamento del debito sul presupposto che consistessero in meri accertamenti delle precedenti QRI annullate.
In ogni caso i suesposti principi giurisprudenziali non sono invocabili a sostegno delle tesi di parte appellante posto che venivano enunciati, nel primo caso, in presenza di una accertata illegittimità « dell’atto accertativo del debito »; nel secondo a fronte di un precedente annullamento che investiva « l’atto impositivo » presupposto alle cartelle impugnate.
Alcuna di dette circostanze ricorre nella presente fattispecie trovando invece applicazione il principio affermato dalla stessa decisione n. 2172 del 5 marzo 2024 per il quale « l'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ».
Tale rapporto di « di presupposizione - consequenzialità immediata » non sussiste fra imputazioni relative a campagne lattiere distinte.
Con il quinto motivo l’appellante deduce l’omessa considerazione da parte del Tar delle proprie deduzioni mentre vengono menzionate in sentenza unicamente quelle della controparte nonostante l’amministrazione non avesse depositato memoria ex art. 73 c.p.a. limitandosi ad una replica depositata l’ultimo giorno utile con la quale non controdeduceva alle proprie censure ma si limitava a sollevare una nuova eccezione di inammissibilità.
A tal proposito richiama il principio per il quale « le memorie di replica sono previste e regolate dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l’udienza di discussione » (Cons. Stato, Sez. II, 30 settembre 2019 n. 6534).
Il Tar avrebbe errato nel non dichiararla inammissibile violando i principi del contraddittorio e di uguaglianza delle parti nel giudizio.
Premesso che il profilo di inammissibilità posto a fondamento della decisione di primo grado è rilevabile d’ufficio, la censura è priva di pregio restando oscuro il pregiudizio patito dall’appellante in ragione di quanto lamentato.
Con il sesto motivo, rubricato come « 7) », l’appellante contesta la compensazione delle spese disposta dal Tar chiedendo la riforma della specifica statuizione in ragione del fondamento del presente appello.
La censura è perplessa risolvendosi nella sostanza in una domanda di condanna alla rifusione delle spese nell’ipotesi (per le ragioni esposte non ricorrente nel caso di specie) di un accoglimento dell’appello.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA NE, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
AR PO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR PO | IA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.