Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1389
TAR
Sentenza 7 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata valutazione nel ritenere il ricorso generico e privo di riferimenti alla concreta lesione ricevuta

    Le doglianze dell'appellante si fondano su una indimostrata configurazione dei provvedimenti di attribuzione della QRI quali meri aggiornamenti dell'attribuzione iniziale che, una volta annullata, determinerebbe a cascata la caducazione di tutte le pretese ad essa successive.

  • Rigettato
    Errata valutazione nel ritenere il ricorso generico e privo di riferimenti ai provvedimenti da annullare

    Le affermazioni dell'appellante evidenziano come la legittimità di ogni richiesta 'che gli è pervenuta' ha già costituito oggetto di separati contenziosi rendendo di per sé inammissibile la riproposizione in questa sede di una domanda riferita ai medesimi atti, peraltro non specificati negli estremi.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'assenza di una specifica condizione di vantaggio e nella determinazione del diritto in concreto violato

    La contrarietà dei provvedimenti in cui si sostanzia la pretesa di AGEA alla disciplina unionale, da ricondurre alla forma di invalidità dell'annullabilità e non della nullità, non sopperisce alla mancata tempestiva impugnazione degli stessi né incide su eventuali esiti processuali definitivi già intervenuti.

  • Inammissibile
    Errata valutazione della esperibilità dell'azione di accertamento

    Nel caso di specie è pacifico che non ricorra il secondo presupposto (assenza di altri rimedi processuali). L'accertamento del rispetto della QRI annualmente assegnata ad ogni singolo produttore costituisce oggetto di verifica in relazione a ciascuna singola campagna lattiera dando luogo, in caso di sforamento, alla richiesta di pagamento del c.d. prelievo supplementare: richiesta che si sviluppa mediante adozione di atti contestabili dinanzi al giudice amministrativo nel rispetto delle prescritte tempistiche. La domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità, peraltro di non meglio specificati provvedimenti, si tradurrebbe in una inammissibile elusione del termine decadenziale d'impugnazione di cui all'art. 29 c.p.a.

  • Rigettato
    Principio di invalidità caducante

    Tale rapporto di 'presupposizione - consequenzialità immediata' non sussiste fra imputazioni relative a campagne lattifere distinte. I principi invocati non sono applicabili poiché enunciati in presenza di una accertata illegittimità 'dell'atto accertativo del debito' o di un precedente annullamento che investiva 'l'atto impositivo' presupposto alle cartelle impugnate, circostanze che non ricorrono nella presente fattispecie.

  • Rigettato
    Richiesta di cancellazione e sgravio

    La censura è perplessa risolvendosi nella sostanza in una domanda di condanna alla rifusione delle spese nell'ipotesi (per le ragioni esposte non ricorrente nel caso di specie) di un accoglimento dell'appello.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da un'Azienda Agricola avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile e infondato il ricorso originario. L'Azienda Agricola, produttrice di latte vaccino, aveva impugnato le comunicazioni relative all'attribuzione delle Quote di Riferimento Individuali (QRI) a partire dal 1998 e i conseguenti "super prelievi" ad esse collegati. La ricorrente sosteneva che l'annullamento della prima QRI, ottenuto in un precedente giudizio definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 7716/2019, avrebbe determinato la nullità di tutte le successive comunicazioni, considerate meri aggiornamenti, e di conseguenza la non debenza dei prelievi supplementari. Il TAR aveva ritenuto il ricorso generico, privo di specifici riferimenti alla lesione concreta subita e ai provvedimenti da annullare, nonché inammissibile l'azione di accertamento proposta per assenza dei presupposti di interesse concreto e attuale e di residualità. L'appellante, con sei motivi di ricorso, contestava la valutazione di genericità, l'errata individuazione dei provvedimenti impugnati, la mancata valutazione della sussistenza di una condizione di vantaggio e del diritto violato, l'inammissibilità dell'azione di accertamento, l'errata valutazione degli scritti difensivi e la conseguente statuizione sulle spese.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la correttezza della decisione del TAR. In particolare, ha ritenuto infondato il quarto motivo di appello relativo all'esperibilità dell'azione di accertamento, evidenziando come nel caso di specie non sussistesse il presupposto della residualità, poiché le pretese avanzate dall'AGEA potevano e dovevano essere impugnate autonomamente dinanzi al giudice amministrativo entro i termini di decadenza, pena la loro inoppugnabilità. La contestazione della pretesa nella forma del mero accertamento si configurerebbe quindi come un'inammissibile elusione dei termini di impugnazione. Anche i restanti motivi di appello sono stati ritenuti infondati. Il Collegio ha ribadito che la sentenza n. 7716/2019 ha limitato i propri effetti ai provvedimenti oggetto di quel contenzioso e non determina la nullità automatica delle successive attribuzioni di quote, le quali, se ritenute illegittime, devono essere impugnate singolarmente. La contrarietà di tali provvedimenti al diritto dell'Unione Europea, inoltre, integra un vizio di annullabilità e non di nullità, richiedendo una tempestiva impugnazione. Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione sulle spese, condannando l'appellante al pagamento di € 3.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1389
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1389
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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