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Sentenza 8 luglio 2025
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Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05948/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 01527 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05948/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5948 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-
e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Stefania Aurora Pedà e Edda
Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Flamia n. 173, presso lo studio dell'Avv. Pedà;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma N. 05948/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione, staccata di Reggio Calabria n. 53/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
LO e udita per la parte appellante l'Avv. Stefania Aurora Pedà;
FATTO e DIRITTO
1. Con messaggio pec in data 14-21 dicembre 2023 gli odierni appellanti chiedevano all'ASP di Reggio Calabria di attivare in favore del proprio figlio minore -OMISSIS- le misure previste dai LEA per i soggetti affetti da -OMISSIS-, significando che in atto dette terapie erano affrontate dagli stessi privatamente e a loro totale carico, riservandosi di domandare il rimborso delle relative somme in caso di inadempimento dei relativi obblighi di assistenza.
Poiché detta istanza rimaneva inevasa, i predetti proponevano ricorso al T.A.R. della
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, formulando tre domande: una volta alla declaratoria del silenzio-inadempimento dell'ASP, e del conseguente obbligo di provvedere; una tendente all'accertamento del diritto del minore a fruire dei trattamenti richiesti (da operarsi mediante c.t.u.); una di risarcimento del danno subito, anche in conseguenza del ritardo, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni anticipate privatamente dai genitori.
2. Nel corso del giudizio di primo grado il TAR, con ordinanza n. 102/2024, ha accolto la domanda cautelare, così disponendo: “Ritenuto dunque che, allo stato, le esigenze del minore appaiono tutelabili adeguatamente disponendo che nel termine di giorni N. 05948/2025 REG.RIC.
trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria provveda ad elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le esigenze del minore”.
All'esito del giudizio di merito il T.A.R. ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe.
3. L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado, i quali l'hanno criticata deducendo:
1) “Error in iudicando- omessa valutazione dei documenti in atti e travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 101 c.p.c.. Violazione dell'art. 105 d. lgs. n. 104/2010”.
2) “Error in iudicando- Violazione degli artt. 63-64-65 d. lgs. n. 104/2010. Errata motivazione”.
3) “Error in iudicando- Violazione di quanto statuito con ordinanza cautelare pubbl.
13.06.2024.- Errata e/o contraddittoria motivazione”.
4) “Violazione della L. n. 134/15. Violazione dell'art. 32 della Costituzione. Sul diritto alla presa in carico per la terapia -OMISSIS-”.
5) “Sul risarcimento del danno”.
6) “Sul danno da ritardo”.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'ASP di Reggio Calabria.
Nel corso del presente giudizio di appello con ordinanza collegiale n. 7140/2025 sono stati disposti incombenti istruttori, relativi ad “un approfondimento istruttorio a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria affinché rendiconti su:
a. le modalità di presa in carico dei soggetti affetti da disturbo -OMISSIS- nel servizio sanitario regionale calabrese;
b. le valutazioni cliniche eventualmente svolte a carico del minore nel cui interesse si controverte in questa sede.” N. 05948/2025 REG.RIC.
Il 3 ottobre 2025 la difesa dell'ASP ha depositato la nota prot. -OMISSIS- del 12 settembre, di adempimento dell'incombente istruttorio.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026.
4. Va anzitutto osservato che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso avverso il silenzio osservando che “Ad onta dell'affermazione secondo cui il minore sarebbe stato “portato a visita presso l'ASP di Reggio Calabria”, dalla documentazione sanitaria prodotta, non vi è evidenza che gli odierni ricorrenti abbiano chiesto che il piccolo -OMISSIS- fosse sottoposto a visita presso le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – evocata in giudizio - affinché quest'ultima, innanzitutto, ne valutasse lo stato di salute e, successivamente, prescrivesse l'eventuale trattamento riabilitativo ritenuto necessario. In assenza di una formale – ed invero necessaria – richiesta di accesso ai servizi sanitari offerti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, presso le cui strutture il minore avrebbe dovuto essere presentato per la necessaria preventiva diagnosi ed eventuale, successiva prescrizione di terapia riabilitativa non può, dunque, allo stato, essere riconosciuto il diritto di quest'ultimo di ricevere, a carico della predetta A.S.P., in via diretta ovvero indiretta, l'erogazione del trattamento riabilitativo -OMISSIS-.
In altri termini, l'Azienda Sanitaria non è mai stata messa nelle condizioni di
“conoscere” il piccolo -OMISSIS-, la tutela della cui posizione giuridica di diritto soggettivo – quale diritto alla salute – è pur sempre mediata, per come sopra evidenziato, dalla necessaria richiesta di accesso ai servizi sanitari, nella specie mancante.”.
Nelle premesse in fatto della sentenza si legge poi che “Non esistendo, secondo
l'impostazione ricorsuale, un modulo specifico con cui richiedere la terapia -
OMISSIS-, con lettera del 21.12.2023, inviata a mezzo p.e.c. all'ASP di Reggio
Calabria ed alla Regione Calabria, i genitori, per il tramite del rispettivo difensore, N. 05948/2025 REG.RIC.
chiedevano l'immediata presa in carico del minore per l'erogazione della suddetta terapia, nonché il rimborso degli importi medio tempore sostenuti per la somministrazione della stessa a cura della predetta struttura privata”.
Dunque l'istanza che si assume inevasa risulta essere stata effettivamente presentata
(ed in effetti è stata allegata al ricorso di primo grado).
Nondimeno, il T.A.R. ha ritenuto comunque di respingere il ricorso, evidentemente ritenendola inidonea a fondare l'obbligo dell'ASP di provvedere in merito (ancorché dal testo della sentenza non siano immediatamente evincibili le ragioni di tale inidoneità, come pure non è dato comprendere dalla decisione se la richiamata ordinanza cautelare resa nel corso del giudizio di primo grado sia stata adempiuta o meno).
5. Tanto premesso in relazione al giudizio (e alla decisione) di primo grado, va quindi dato atto che in adempimento alla richiamata ordinanza collegiale n. 7140/2025 la difesa dell'ASP ha depositato la nota prot. -OMISSIS- del 12 settembre, di adempimento dell'incombente istruttorio.
La relazione:
e) elenca (in generale) i servizi offerti dall'ASP per -OMISSIS-;
f) afferma che il minore in questione fruisce di sostegno scolastico (il che non rileva peraltro ai fini del presente giudizio, essendo prestazione a carico di altra amministrazione; semmai tale dato conferma la diagnosi che funge da presupposto della pretesa);
g) espone che con riferimento al minore in questione non risulta allo stato alcuna richiesta presso l'ambulatorio -OMISSIS- dell'ASP;
h) afferma che risultava prenotata una visita presso l'ambulatorio -OMISSIS- in data 6 agosto 2025, alla quale però il minore non si sarebbe presentato.
Nella successiva memoria l'ASP, difendendosi soprattutto sulla domanda concernente il silenzio-inadempimento, deduce che “Non risolve la questione l'inoltro di una PEC N. 05948/2025 REG.RIC.
da parte del professionista legale all'ASP, omnicomprensiva di una generica richiesta/diffida volta al rispetto delle linee guida sul trattamento -OMISSIS- ed al rimborso di spese già sostenute, che NON è una istanza di cure. Quest'ultima è un'istanza che deve essere presentata attraverso il pediatra di libera scelta con procedure tipiche e note anche al ricorrente, che non ha dato alcuna prova di averle esercitate impulsivamente. (….) l'attività amministrativa è stata organizzata con efficacia generale (anche per l'utenza) con il DPGR Calabria n.12 del 31 gennaio
2011, prevedendo una “Proposta di accesso” da presentare al “P.U.A.” (Punto
Unico di Accesso), presso l'ASP, affinchè l'”U.V.M.” (Unità di valutazione multidimensionale) predisponga un P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato) che verrà presentato ai genitori del bambino”.
Seguono considerazioni relative al fatto che la pretesa relativa al trattamento in questione si sarebbe dovuta veicolare attraverso il pediatra di base.
6. Date le superiori premesse fattuali, deve essere anzitutto scrutinata la domanda concernente l'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta inviata dai ricorrenti via pec all'ASP.
Va anzitutto qui richiamata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo la quale “il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2, L. n. 241 del 1990” (da ultimo sentenze n.
4415/2023, n. 5206/2023 e n. 7912/2023).
Come ricordato, nel solco di tale orientamento, dalla sentenza di questa Sezione n.
1061/2024, “La violazione della citata disposizione che, sul piano sostanziale, ha sancito l'obbligo per l'amministrazione di agire in via provvedimentale, costituisce pertanto il presupposto del rimedio processuale in questione. L'obbligo per la pubblica amministrazione di agire in via provvedimentale, discendente dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto anche l'attività discrezionale (ad eccezione N. 05948/2025 REG.RIC.
delle categorie di provvedimenti che solitamente la giurisprudenza esclude non già in quanto discrezionali, ma perché sottratti per altre caratteristiche strutturali o funzionali all'obbligo di provvedere: sul punto si tornerà al successivo punto 5.). 5.
La sentenza di questa Sezione n. 7548/2022 ha in proposito precisato che “Per costante orientamento giurisprudenziale, costituisce principio generale, riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost. ed alla disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 3 della L. n. 241 del 1990, quello secondo cui è obbligo della Pubblica Amministrazione adottare un provvedimento espresso sull'istanza del soggetto interessato (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n.
7955). Ciò anche al fine di assicurare la trasparenza dell'azione e dei comportamenti dell'Amministrazione e favorire lo svolgimento imparziale del procedimento (cfr.
Cons. Giust. Amm. Sicilia, 8 novembre 2005, n. 747). L'obbligo dell'amministrazione pubblica di provvedere sulle istanze del privato con un provvedimento formale corrisponde ad un principio di civiltà giuridica, codificato dalla legge generale sul provvedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241 art. 2, che trasmette un forte segnale in ordine alla doverosità dell'espresso agire della pubblica amministrazione, collegato al necessario raggiungimento della definizione, in senso positivo o negativo, di quella quota di interesse sostanziale concretamente messo in moto dall'atto di impulso del privato ed in esso soggettivizzata (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, 4 ottobre 2010, n. 32659). In presenza di una formale istanza l'Amministrazione è tenuta
a concludere il procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo
l'esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso
l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23.02.2022, n. N. 05948/2025 REG.RIC.
1283; Cons. Stato, Sez. III, 13.7.2021, n. 5284; Cons. Stato. Sez. III, 19.04.2018, n.
2370; Cons. Stato, Sez. III, 18.05.2020, n. 3118)”. In senso analogo si è espressa la sentenza della VI sezione di questo Consiglio di Stato, n. 2420/2022: “Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'Amministrazione, in particolare, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda", impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte. Il silenzio inadempimento non può, invece, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un'utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell'intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente”.
7. L'applicazione alla fattispecie dedotta di tali coordinate ermeneutiche depone nel senso della fondatezza del gravame.
In argomento osserva anzitutto il Collegio che, se anche la tesi espressa dall'ASP in memoria conclusionale – per cui l'istanza degli appellanti è stata presentata in forme incongrue - fosse fondata, tale rilievo avrebbe potuto e dovuto essere rappresentato in riscontro alla pec, così da avviare correttamente l'interlocuzione, e non solo in conclusione del secondo grado di giudizio.
Esattamente come nel caso deciso dalla citata sentenza n. 1061/2024 deve qui osservarsi che “gli argomenti spesi dalla difesa appellata nel presente giudizio per escludere, nel merito, la spettanza del bene della vita oggetto dell'istanza, avrebbero potuto e dovuto essere trasfusi nella motivazione di un eventuale provvedimento – N. 05948/2025 REG.RIC.
esplicito – di diniego, soggetto a sindacato giurisdizionale e alla relativa responsabilità, piuttosto che concretizzarsi in una condotta meramente inerte che non lascia ai soggetti interessati che il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.”.
Nel caso di specie una semplice risposta alla citata pec che avesse indicato le corrette modalità di presentazione della domanda, avrebbe - in adempimento del dovere di collaborazione e di buona fede gravante (ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990) sulle parti del procedimento amministrativo - verosimilmente evitato il giudizio
(quanto meno nella parte avente ad oggetto il silenzio).
Tanto più che si sarebbe trattato di adempiere tale dovere semplicemente indicando una diversa forma di impulso procedimentale (la sollecitazione al pediatra di base, a voler seguire la tesi sostenuta dall'ASP nel presente giudizio: ma si vedrà al successivo punto 10. che tale tesi risulta smentita dalla documentazione acquisita), e dunque non un'attività particolarmente onerosa, a fronte della intensità del bisogno rappresentato nell'istanza della parte.
8. Non esclude la fondatezza della domanda in esame un dato emerso – peraltro su iniziativa della parte appellante – nel presente giudizio.
Con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, prodotta dall'appellante il 29 dicembre 2025 è stato riconosciuto il “rimborso per le terapie -OMISSIS-, anche allo scopo di garantire la continuità terapeutica, esclusivamente a pazienti che hanno intrapreso da tempo tale procedura assistenziale fuori dal perimetro aziendale ed in ogni caso antecedentemente alla disponibilità dell'Ambulatorio aziendale dedicato (13 novembre 2023)”.
Tale provvedimento, se può incidere sul diverso profilo della spettanza del bene della vita, non determina comunque l'improcedibilità della domanda relativa al silenzio, posto che esso statuisce in via generale ed astratta, laddove la domanda specifica della pec riguardava la fruizione di tali terapie da parte del figlio dei ricorrenti. N. 05948/2025 REG.RIC.
Tale – specifica - domanda non ha mai avuto risposta, se non nella memoria conclusionale dell'ASP depositata nel presente giudizio il 10 ottobre 2025 (che evidentemente non può surrogare l'adozione di un provvedimento decisorio).
Inoltre, va considerato che la più recente giurisprudenza in materia di silenzio- inadempimento si connota per un “orientamento giurisprudenziale che intende
l'obbligo di provvedere in una dimensione non solo formale ma piuttosto in chiave di effettività e di risultato [Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 10304/2025: “Si tratta, peraltro, di un sindacato giurisdizionale sull'inerzia dell'amministrazione (non esclusa da misure puramente formali e nominali) rispetto agli obblighi di provvedere normativamente imposti, che questo Consiglio di Stato ha praticato, in un'ottica di effettività della tutela, anche in altri settori sensibili (Consiglio di Stato, IV Sez., sentenze n. 8897 del 2023 e n. 3945 del 2024)”]” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 414/2026).
9. Ma vi è di più.
La tesi dell'ASP potrebbe avere una sua plausibilità se la stessa ASP non fosse mai stata a conoscenza della patologia relativa allo specifico soggetto: in altre parole, se riferita ad un rapporto giuridico del tutto nuovo, e non ad un rapporto esistente con riferimento ad una terapia, di cui si chiede (con l'istanza inevasa) l'interazione.
Dalla documentazione depositata dalla parte appellante il 25 agosto 2025, che ai sensi dell'art. 104, comma 2, cpa, risulta indispensabile ai fini della decisione della causa, emerge che l'ASP di Reggio Calabria:
- nel 2014 ha autorizzato, con nota prot. -OMISSIS- 7 agosto 2014, il trattamento di riabilitazione estensiva;
- nel 2015, con nota -OMISSIS- 19 gennaio 2015, ha certificato il disturbo -
OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-. N. 05948/2025 REG.RIC.
Dunque la pec è stata inviata da soggetto già in carico, sia pure per altre terapie, dalla
ASP, e dunque parte di un rapporto già in essere con la medesima Azienda e per la medesima patologia oggetto della nuova prestazione cui detta richiesta si riferisce.
Inoltre risulta dall'ultima memoria degli appellanti, rimasta sul punto incontestata, che la visita prenotata dalla famiglia -OMISSIS- per il 6 agosto 2025 è stata poi effettuata in data 12 novembre 2025.
Pertanto, anche a voler ritenere in astratto fondata la tesi della necessaria istruzione della pratica da parte del pediatra, che potrebbe valere in caso di assoluta estraneità del minore al sistema di tutela, l'ASP in realtà aveva preso in carico lo stesso minore, sia pure ai fini di un'altra terapia, né può validamente allegarsi una (peraltro sopravvenuta) condotta omissiva della parte che abbia legittimato la mancata adozione delle misure richieste.
10. Inoltre l'ordinanza cautelare emessa nel giudizio di primo grado, che ove eseguita avrebbe superato tale impasse, non risulta essere stata adempiuta (anche se dall'esame del fascicolo di primo grado non emerge la prova che tale ordinanza sia stata comunicata, dalla parte ricorrente o dalla Segreteria del T.A.R., all'ASP di Reggio
Calabria, non costituita nel giudizio di primo grado; l'ASP, costituitasi nel presente giudizio, nulla ha peraltro dedotto o eccepito in merito).
Se pure, come ricordato, il T.A.R. in sede di decisione di merito non ha tenuto conto dell'ordine cautelare e della sua inesecuzione, purtuttavia il complessivo comportamento processuale dell'Azienda appellata non risulta orientato nel senso del principio di collaborazione,
Risultano pertanto fondate le deduzioni svolte in memoria conclusionale dalla stessa parte appellante, secondo cui “Alla luce della superiore documentazione, risulta che il minore era già preso in carico ma non per la terapia -OMISSIS- -OMISSIS-: terapia che fino al novembre 2023 non era fornita dall'ASP di Reggio Calabria neanche in regime di convenzione. Ditalchè, la famiglia -OMISSIS- è stata costretta a provvedere N. 05948/2025 REG.RIC.
a tale terapia privatamente. Successivamente al novembre 2023, in ogni caso, il minore non è mai stato riconvocato a visita. La prenotata dalla famiglia -OMISSIS- per il 06.08.25 è stata poi effettuata in data 12.11.25 (all. 6): ad oggi non è comunque stata effettuata la presa in carico per la terapia -OMISSIS- -OMISSIS-. Peraltro, con determina dirigenziale del 07.10.2025, l'ASP di Reggio Calabria ha, su base teorica, consolidato per -OMISSIS- il principio della continuità terapeutica, prevedendo la presa in carico in via indiretta per i soggetti che già seguono da anni la terapia privatamente”.
Tale ultima deduzione, non smentita, contraddice dunque ulteriormente la tesi della inidoneità dell'iniziativa procedimentale della parte ricorrente rispetto all'ottenimento dell'auspicato bene della vita.
E rafforza conseguentemente l'inescusabilità della condotta inerte rispetto ad una domanda di prestazione che, nel caso di specie, risultava connessa ad un rapporto già in essere, al quale si ricollegava un preciso obbligo di provvedere sulla base della stessa disciplina interna dell'Azienda.
La domanda avente ad oggetto l'accertamento del silenzio-inadempimento e la sua conseguente illegittimità è pertanto fondata, e va dunque accolta.
In conseguenza, e in riforma della sentenza qui gravata, l'ASP di Reggio Calabria deve essere condannata ad evadere la richiesta dei ricorrenti di cui in premessa nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
11. Le residue domande non possono essere invece allo stato accolte.
La fondatezza relativa alla pretesa appena esaminata non implica che il ricorrente abbia diritto alla terapia rivendicata, e dunque che la domanda di accertamento sia fondata: ma implica piuttosto che tale accertamento debba essere effettuato dall'Azienda (sulla base, evidentemente, dell'attualizzazione delle valutazioni in tal senso già espresse nei documenti richiamati, e anche alla luce della valutazione N. 05948/2025 REG.RIC.
scientifica degli effetti delle terapie effettuate dal minore presso strutture private, indicate nel ricorso).
Nel caso di specie ciò che risulta essere mancato non è tanto l'accertamento diagnostico, documentato in atti, quanto il mancato seguito dell'accertamento ai fini della specifica terapia oggetto di richiesta.
In assenza dell'esercizio del relativo potere la relativa domanda non può essere scrutinata, ostandovi il disposto dell'art. 34, comma 2, cpa: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Del resto lo stesso ricorso di primo grado formula la domanda in questione chiedendo apposita c.t.u.: ma anche tale mezzo istruttorio può essere praticato per verificare una valutazione contestata in giudizio, non per surrogare la valutazione non ancora compiuta.
L'accoglimento della domanda sul silenzio comporta, come detto, l'obbligo di provvedere: all'esito dell'esercizio di tale obbligo la parte valuterà ogni pretesa, eventualmente anche risarcitoria (anche sotto il profilo dell'eventuale danno da ritardo).
12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie nei medesimi termini il ricorso di primo grado.
Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge. N. 05948/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De CT, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni LO, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni LO RO De CT N. 05948/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 01527 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05948/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5948 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-
e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Stefania Aurora Pedà e Edda
Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Flamia n. 173, presso lo studio dell'Avv. Pedà;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma N. 05948/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione, staccata di Reggio Calabria n. 53/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
LO e udita per la parte appellante l'Avv. Stefania Aurora Pedà;
FATTO e DIRITTO
1. Con messaggio pec in data 14-21 dicembre 2023 gli odierni appellanti chiedevano all'ASP di Reggio Calabria di attivare in favore del proprio figlio minore -OMISSIS- le misure previste dai LEA per i soggetti affetti da -OMISSIS-, significando che in atto dette terapie erano affrontate dagli stessi privatamente e a loro totale carico, riservandosi di domandare il rimborso delle relative somme in caso di inadempimento dei relativi obblighi di assistenza.
Poiché detta istanza rimaneva inevasa, i predetti proponevano ricorso al T.A.R. della
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, formulando tre domande: una volta alla declaratoria del silenzio-inadempimento dell'ASP, e del conseguente obbligo di provvedere; una tendente all'accertamento del diritto del minore a fruire dei trattamenti richiesti (da operarsi mediante c.t.u.); una di risarcimento del danno subito, anche in conseguenza del ritardo, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni anticipate privatamente dai genitori.
2. Nel corso del giudizio di primo grado il TAR, con ordinanza n. 102/2024, ha accolto la domanda cautelare, così disponendo: “Ritenuto dunque che, allo stato, le esigenze del minore appaiono tutelabili adeguatamente disponendo che nel termine di giorni N. 05948/2025 REG.RIC.
trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria provveda ad elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le esigenze del minore”.
All'esito del giudizio di merito il T.A.R. ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe.
3. L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado, i quali l'hanno criticata deducendo:
1) “Error in iudicando- omessa valutazione dei documenti in atti e travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 101 c.p.c.. Violazione dell'art. 105 d. lgs. n. 104/2010”.
2) “Error in iudicando- Violazione degli artt. 63-64-65 d. lgs. n. 104/2010. Errata motivazione”.
3) “Error in iudicando- Violazione di quanto statuito con ordinanza cautelare pubbl.
13.06.2024.- Errata e/o contraddittoria motivazione”.
4) “Violazione della L. n. 134/15. Violazione dell'art. 32 della Costituzione. Sul diritto alla presa in carico per la terapia -OMISSIS-”.
5) “Sul risarcimento del danno”.
6) “Sul danno da ritardo”.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'ASP di Reggio Calabria.
Nel corso del presente giudizio di appello con ordinanza collegiale n. 7140/2025 sono stati disposti incombenti istruttori, relativi ad “un approfondimento istruttorio a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria affinché rendiconti su:
a. le modalità di presa in carico dei soggetti affetti da disturbo -OMISSIS- nel servizio sanitario regionale calabrese;
b. le valutazioni cliniche eventualmente svolte a carico del minore nel cui interesse si controverte in questa sede.” N. 05948/2025 REG.RIC.
Il 3 ottobre 2025 la difesa dell'ASP ha depositato la nota prot. -OMISSIS- del 12 settembre, di adempimento dell'incombente istruttorio.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026.
4. Va anzitutto osservato che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso avverso il silenzio osservando che “Ad onta dell'affermazione secondo cui il minore sarebbe stato “portato a visita presso l'ASP di Reggio Calabria”, dalla documentazione sanitaria prodotta, non vi è evidenza che gli odierni ricorrenti abbiano chiesto che il piccolo -OMISSIS- fosse sottoposto a visita presso le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – evocata in giudizio - affinché quest'ultima, innanzitutto, ne valutasse lo stato di salute e, successivamente, prescrivesse l'eventuale trattamento riabilitativo ritenuto necessario. In assenza di una formale – ed invero necessaria – richiesta di accesso ai servizi sanitari offerti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, presso le cui strutture il minore avrebbe dovuto essere presentato per la necessaria preventiva diagnosi ed eventuale, successiva prescrizione di terapia riabilitativa non può, dunque, allo stato, essere riconosciuto il diritto di quest'ultimo di ricevere, a carico della predetta A.S.P., in via diretta ovvero indiretta, l'erogazione del trattamento riabilitativo -OMISSIS-.
In altri termini, l'Azienda Sanitaria non è mai stata messa nelle condizioni di
“conoscere” il piccolo -OMISSIS-, la tutela della cui posizione giuridica di diritto soggettivo – quale diritto alla salute – è pur sempre mediata, per come sopra evidenziato, dalla necessaria richiesta di accesso ai servizi sanitari, nella specie mancante.”.
Nelle premesse in fatto della sentenza si legge poi che “Non esistendo, secondo
l'impostazione ricorsuale, un modulo specifico con cui richiedere la terapia -
OMISSIS-, con lettera del 21.12.2023, inviata a mezzo p.e.c. all'ASP di Reggio
Calabria ed alla Regione Calabria, i genitori, per il tramite del rispettivo difensore, N. 05948/2025 REG.RIC.
chiedevano l'immediata presa in carico del minore per l'erogazione della suddetta terapia, nonché il rimborso degli importi medio tempore sostenuti per la somministrazione della stessa a cura della predetta struttura privata”.
Dunque l'istanza che si assume inevasa risulta essere stata effettivamente presentata
(ed in effetti è stata allegata al ricorso di primo grado).
Nondimeno, il T.A.R. ha ritenuto comunque di respingere il ricorso, evidentemente ritenendola inidonea a fondare l'obbligo dell'ASP di provvedere in merito (ancorché dal testo della sentenza non siano immediatamente evincibili le ragioni di tale inidoneità, come pure non è dato comprendere dalla decisione se la richiamata ordinanza cautelare resa nel corso del giudizio di primo grado sia stata adempiuta o meno).
5. Tanto premesso in relazione al giudizio (e alla decisione) di primo grado, va quindi dato atto che in adempimento alla richiamata ordinanza collegiale n. 7140/2025 la difesa dell'ASP ha depositato la nota prot. -OMISSIS- del 12 settembre, di adempimento dell'incombente istruttorio.
La relazione:
e) elenca (in generale) i servizi offerti dall'ASP per -OMISSIS-;
f) afferma che il minore in questione fruisce di sostegno scolastico (il che non rileva peraltro ai fini del presente giudizio, essendo prestazione a carico di altra amministrazione; semmai tale dato conferma la diagnosi che funge da presupposto della pretesa);
g) espone che con riferimento al minore in questione non risulta allo stato alcuna richiesta presso l'ambulatorio -OMISSIS- dell'ASP;
h) afferma che risultava prenotata una visita presso l'ambulatorio -OMISSIS- in data 6 agosto 2025, alla quale però il minore non si sarebbe presentato.
Nella successiva memoria l'ASP, difendendosi soprattutto sulla domanda concernente il silenzio-inadempimento, deduce che “Non risolve la questione l'inoltro di una PEC N. 05948/2025 REG.RIC.
da parte del professionista legale all'ASP, omnicomprensiva di una generica richiesta/diffida volta al rispetto delle linee guida sul trattamento -OMISSIS- ed al rimborso di spese già sostenute, che NON è una istanza di cure. Quest'ultima è un'istanza che deve essere presentata attraverso il pediatra di libera scelta con procedure tipiche e note anche al ricorrente, che non ha dato alcuna prova di averle esercitate impulsivamente. (….) l'attività amministrativa è stata organizzata con efficacia generale (anche per l'utenza) con il DPGR Calabria n.12 del 31 gennaio
2011, prevedendo una “Proposta di accesso” da presentare al “P.U.A.” (Punto
Unico di Accesso), presso l'ASP, affinchè l'”U.V.M.” (Unità di valutazione multidimensionale) predisponga un P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato) che verrà presentato ai genitori del bambino”.
Seguono considerazioni relative al fatto che la pretesa relativa al trattamento in questione si sarebbe dovuta veicolare attraverso il pediatra di base.
6. Date le superiori premesse fattuali, deve essere anzitutto scrutinata la domanda concernente l'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta inviata dai ricorrenti via pec all'ASP.
Va anzitutto qui richiamata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo la quale “il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2, L. n. 241 del 1990” (da ultimo sentenze n.
4415/2023, n. 5206/2023 e n. 7912/2023).
Come ricordato, nel solco di tale orientamento, dalla sentenza di questa Sezione n.
1061/2024, “La violazione della citata disposizione che, sul piano sostanziale, ha sancito l'obbligo per l'amministrazione di agire in via provvedimentale, costituisce pertanto il presupposto del rimedio processuale in questione. L'obbligo per la pubblica amministrazione di agire in via provvedimentale, discendente dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto anche l'attività discrezionale (ad eccezione N. 05948/2025 REG.RIC.
delle categorie di provvedimenti che solitamente la giurisprudenza esclude non già in quanto discrezionali, ma perché sottratti per altre caratteristiche strutturali o funzionali all'obbligo di provvedere: sul punto si tornerà al successivo punto 5.). 5.
La sentenza di questa Sezione n. 7548/2022 ha in proposito precisato che “Per costante orientamento giurisprudenziale, costituisce principio generale, riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost. ed alla disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 3 della L. n. 241 del 1990, quello secondo cui è obbligo della Pubblica Amministrazione adottare un provvedimento espresso sull'istanza del soggetto interessato (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n.
7955). Ciò anche al fine di assicurare la trasparenza dell'azione e dei comportamenti dell'Amministrazione e favorire lo svolgimento imparziale del procedimento (cfr.
Cons. Giust. Amm. Sicilia, 8 novembre 2005, n. 747). L'obbligo dell'amministrazione pubblica di provvedere sulle istanze del privato con un provvedimento formale corrisponde ad un principio di civiltà giuridica, codificato dalla legge generale sul provvedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241 art. 2, che trasmette un forte segnale in ordine alla doverosità dell'espresso agire della pubblica amministrazione, collegato al necessario raggiungimento della definizione, in senso positivo o negativo, di quella quota di interesse sostanziale concretamente messo in moto dall'atto di impulso del privato ed in esso soggettivizzata (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, 4 ottobre 2010, n. 32659). In presenza di una formale istanza l'Amministrazione è tenuta
a concludere il procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo
l'esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso
l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23.02.2022, n. N. 05948/2025 REG.RIC.
1283; Cons. Stato, Sez. III, 13.7.2021, n. 5284; Cons. Stato. Sez. III, 19.04.2018, n.
2370; Cons. Stato, Sez. III, 18.05.2020, n. 3118)”. In senso analogo si è espressa la sentenza della VI sezione di questo Consiglio di Stato, n. 2420/2022: “Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'Amministrazione, in particolare, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda", impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte. Il silenzio inadempimento non può, invece, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un'utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell'intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente”.
7. L'applicazione alla fattispecie dedotta di tali coordinate ermeneutiche depone nel senso della fondatezza del gravame.
In argomento osserva anzitutto il Collegio che, se anche la tesi espressa dall'ASP in memoria conclusionale – per cui l'istanza degli appellanti è stata presentata in forme incongrue - fosse fondata, tale rilievo avrebbe potuto e dovuto essere rappresentato in riscontro alla pec, così da avviare correttamente l'interlocuzione, e non solo in conclusione del secondo grado di giudizio.
Esattamente come nel caso deciso dalla citata sentenza n. 1061/2024 deve qui osservarsi che “gli argomenti spesi dalla difesa appellata nel presente giudizio per escludere, nel merito, la spettanza del bene della vita oggetto dell'istanza, avrebbero potuto e dovuto essere trasfusi nella motivazione di un eventuale provvedimento – N. 05948/2025 REG.RIC.
esplicito – di diniego, soggetto a sindacato giurisdizionale e alla relativa responsabilità, piuttosto che concretizzarsi in una condotta meramente inerte che non lascia ai soggetti interessati che il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.”.
Nel caso di specie una semplice risposta alla citata pec che avesse indicato le corrette modalità di presentazione della domanda, avrebbe - in adempimento del dovere di collaborazione e di buona fede gravante (ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990) sulle parti del procedimento amministrativo - verosimilmente evitato il giudizio
(quanto meno nella parte avente ad oggetto il silenzio).
Tanto più che si sarebbe trattato di adempiere tale dovere semplicemente indicando una diversa forma di impulso procedimentale (la sollecitazione al pediatra di base, a voler seguire la tesi sostenuta dall'ASP nel presente giudizio: ma si vedrà al successivo punto 10. che tale tesi risulta smentita dalla documentazione acquisita), e dunque non un'attività particolarmente onerosa, a fronte della intensità del bisogno rappresentato nell'istanza della parte.
8. Non esclude la fondatezza della domanda in esame un dato emerso – peraltro su iniziativa della parte appellante – nel presente giudizio.
Con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, prodotta dall'appellante il 29 dicembre 2025 è stato riconosciuto il “rimborso per le terapie -OMISSIS-, anche allo scopo di garantire la continuità terapeutica, esclusivamente a pazienti che hanno intrapreso da tempo tale procedura assistenziale fuori dal perimetro aziendale ed in ogni caso antecedentemente alla disponibilità dell'Ambulatorio aziendale dedicato (13 novembre 2023)”.
Tale provvedimento, se può incidere sul diverso profilo della spettanza del bene della vita, non determina comunque l'improcedibilità della domanda relativa al silenzio, posto che esso statuisce in via generale ed astratta, laddove la domanda specifica della pec riguardava la fruizione di tali terapie da parte del figlio dei ricorrenti. N. 05948/2025 REG.RIC.
Tale – specifica - domanda non ha mai avuto risposta, se non nella memoria conclusionale dell'ASP depositata nel presente giudizio il 10 ottobre 2025 (che evidentemente non può surrogare l'adozione di un provvedimento decisorio).
Inoltre, va considerato che la più recente giurisprudenza in materia di silenzio- inadempimento si connota per un “orientamento giurisprudenziale che intende
l'obbligo di provvedere in una dimensione non solo formale ma piuttosto in chiave di effettività e di risultato [Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 10304/2025: “Si tratta, peraltro, di un sindacato giurisdizionale sull'inerzia dell'amministrazione (non esclusa da misure puramente formali e nominali) rispetto agli obblighi di provvedere normativamente imposti, che questo Consiglio di Stato ha praticato, in un'ottica di effettività della tutela, anche in altri settori sensibili (Consiglio di Stato, IV Sez., sentenze n. 8897 del 2023 e n. 3945 del 2024)”]” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 414/2026).
9. Ma vi è di più.
La tesi dell'ASP potrebbe avere una sua plausibilità se la stessa ASP non fosse mai stata a conoscenza della patologia relativa allo specifico soggetto: in altre parole, se riferita ad un rapporto giuridico del tutto nuovo, e non ad un rapporto esistente con riferimento ad una terapia, di cui si chiede (con l'istanza inevasa) l'interazione.
Dalla documentazione depositata dalla parte appellante il 25 agosto 2025, che ai sensi dell'art. 104, comma 2, cpa, risulta indispensabile ai fini della decisione della causa, emerge che l'ASP di Reggio Calabria:
- nel 2014 ha autorizzato, con nota prot. -OMISSIS- 7 agosto 2014, il trattamento di riabilitazione estensiva;
- nel 2015, con nota -OMISSIS- 19 gennaio 2015, ha certificato il disturbo -
OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-. N. 05948/2025 REG.RIC.
Dunque la pec è stata inviata da soggetto già in carico, sia pure per altre terapie, dalla
ASP, e dunque parte di un rapporto già in essere con la medesima Azienda e per la medesima patologia oggetto della nuova prestazione cui detta richiesta si riferisce.
Inoltre risulta dall'ultima memoria degli appellanti, rimasta sul punto incontestata, che la visita prenotata dalla famiglia -OMISSIS- per il 6 agosto 2025 è stata poi effettuata in data 12 novembre 2025.
Pertanto, anche a voler ritenere in astratto fondata la tesi della necessaria istruzione della pratica da parte del pediatra, che potrebbe valere in caso di assoluta estraneità del minore al sistema di tutela, l'ASP in realtà aveva preso in carico lo stesso minore, sia pure ai fini di un'altra terapia, né può validamente allegarsi una (peraltro sopravvenuta) condotta omissiva della parte che abbia legittimato la mancata adozione delle misure richieste.
10. Inoltre l'ordinanza cautelare emessa nel giudizio di primo grado, che ove eseguita avrebbe superato tale impasse, non risulta essere stata adempiuta (anche se dall'esame del fascicolo di primo grado non emerge la prova che tale ordinanza sia stata comunicata, dalla parte ricorrente o dalla Segreteria del T.A.R., all'ASP di Reggio
Calabria, non costituita nel giudizio di primo grado; l'ASP, costituitasi nel presente giudizio, nulla ha peraltro dedotto o eccepito in merito).
Se pure, come ricordato, il T.A.R. in sede di decisione di merito non ha tenuto conto dell'ordine cautelare e della sua inesecuzione, purtuttavia il complessivo comportamento processuale dell'Azienda appellata non risulta orientato nel senso del principio di collaborazione,
Risultano pertanto fondate le deduzioni svolte in memoria conclusionale dalla stessa parte appellante, secondo cui “Alla luce della superiore documentazione, risulta che il minore era già preso in carico ma non per la terapia -OMISSIS- -OMISSIS-: terapia che fino al novembre 2023 non era fornita dall'ASP di Reggio Calabria neanche in regime di convenzione. Ditalchè, la famiglia -OMISSIS- è stata costretta a provvedere N. 05948/2025 REG.RIC.
a tale terapia privatamente. Successivamente al novembre 2023, in ogni caso, il minore non è mai stato riconvocato a visita. La prenotata dalla famiglia -OMISSIS- per il 06.08.25 è stata poi effettuata in data 12.11.25 (all. 6): ad oggi non è comunque stata effettuata la presa in carico per la terapia -OMISSIS- -OMISSIS-. Peraltro, con determina dirigenziale del 07.10.2025, l'ASP di Reggio Calabria ha, su base teorica, consolidato per -OMISSIS- il principio della continuità terapeutica, prevedendo la presa in carico in via indiretta per i soggetti che già seguono da anni la terapia privatamente”.
Tale ultima deduzione, non smentita, contraddice dunque ulteriormente la tesi della inidoneità dell'iniziativa procedimentale della parte ricorrente rispetto all'ottenimento dell'auspicato bene della vita.
E rafforza conseguentemente l'inescusabilità della condotta inerte rispetto ad una domanda di prestazione che, nel caso di specie, risultava connessa ad un rapporto già in essere, al quale si ricollegava un preciso obbligo di provvedere sulla base della stessa disciplina interna dell'Azienda.
La domanda avente ad oggetto l'accertamento del silenzio-inadempimento e la sua conseguente illegittimità è pertanto fondata, e va dunque accolta.
In conseguenza, e in riforma della sentenza qui gravata, l'ASP di Reggio Calabria deve essere condannata ad evadere la richiesta dei ricorrenti di cui in premessa nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
11. Le residue domande non possono essere invece allo stato accolte.
La fondatezza relativa alla pretesa appena esaminata non implica che il ricorrente abbia diritto alla terapia rivendicata, e dunque che la domanda di accertamento sia fondata: ma implica piuttosto che tale accertamento debba essere effettuato dall'Azienda (sulla base, evidentemente, dell'attualizzazione delle valutazioni in tal senso già espresse nei documenti richiamati, e anche alla luce della valutazione N. 05948/2025 REG.RIC.
scientifica degli effetti delle terapie effettuate dal minore presso strutture private, indicate nel ricorso).
Nel caso di specie ciò che risulta essere mancato non è tanto l'accertamento diagnostico, documentato in atti, quanto il mancato seguito dell'accertamento ai fini della specifica terapia oggetto di richiesta.
In assenza dell'esercizio del relativo potere la relativa domanda non può essere scrutinata, ostandovi il disposto dell'art. 34, comma 2, cpa: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Del resto lo stesso ricorso di primo grado formula la domanda in questione chiedendo apposita c.t.u.: ma anche tale mezzo istruttorio può essere praticato per verificare una valutazione contestata in giudizio, non per surrogare la valutazione non ancora compiuta.
L'accoglimento della domanda sul silenzio comporta, come detto, l'obbligo di provvedere: all'esito dell'esercizio di tale obbligo la parte valuterà ogni pretesa, eventualmente anche risarcitoria (anche sotto il profilo dell'eventuale danno da ritardo).
12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie nei medesimi termini il ricorso di primo grado.
Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge. N. 05948/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De CT, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni LO, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni LO RO De CT N. 05948/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.