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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]/12A, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. IA PA (C.F. ) che la rappresenta e difende, da procura in C.F._2 atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._3
Marsiglia (EE), Boulevard Michelet 16, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
IA PA (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con ricorso e decreto regolarmente notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Monaco (GE) il 16/04/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come verbale udienza del 17/07/2017 omologato con decreto n. 5094/2017 emesso da questo Tribunale il 14/09/2017, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Monaco (EE) il 16/04/1998 e trascritto nei registri dello stato civile a Ventimiglia il 10/10/1998, dai Signori e Parte_1
Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1- I coniugi continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto.
2- Nella casa coniugale di Genova, Via Alessi 1 A/12A, condotta in locazione, continuerà ad abitare
–come fino ad ora- la signora insieme alla figlia Parte_1 Persona_1 provvedendo alle spese per i canoni della locazione, per l'amministrazione e per le utenze.
3- Tutti i mobili e gli arredi della casa coniugale sono e restano in uso esclusivo della signora
[...]
fino a quando ella abiterà nell'abitazione coniugale insieme alla figlia ed Parte_1 Per_1 anche nel caso in cui madre e figlia insieme spostassero altrove la loro residenza, e questo fino a quando non avrà raggiunto la propria autosufficienza economica, anche se vivrà ancora con Per_1 la madre. Le parti concordano che i mobili, gli arredi e gli oggetti, quando non saranno più utilizzati per l'abitazione comune di madre e figlia, e comunque quando avrà raggiunto la propria Per_1 autosufficienza economica, saranno attribuiti in uso e proprietà esclusiva (con relativo diritto alla consegna) come segue: quelli elencati sul foglio n. 1 alla signora , quelli di cui Parte_1 al foglio 2 al sig. e quelli di cui al foglio 3 alla figlia Gli elenchi CP_1 Persona_1 di cui ai fogli 1, 2, 3 vengono sottoscritti da entrambe le parti ed allegati al presente ricorso sub 13.
4- Il padre e la figlia gestiscono in modo autonomo tra loro i tempi di visita e permanenza della figlia presso il padre.
5- La figlia di anni 24, è studentessa universitaria nel corso magistrale di ingegneria navale Per_1 presso l'Ateneo di Trieste e non è economicamente autosufficiente.
6- Il padre Sig. si obbliga a versare alla GN , a titolo di CP_1 Parte_1 indiretto contributo al mantenimento della figlia, e fino a quando la medesima non sarà economicamente indipendente ed autosufficiente come per legge, un assegno mensile di euro
1.131,45 (millecentotrentuno/45), da corrispondere entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e da aggiornare annualmente (a partire dal mese di aprile
2026) secondo la variazione degli indici Istat e da versarsi sul conto corrente intestato a Parte_1
con codice IBAN [...] .
[...]
7- Il padre Sig. si obbliga altresì a corrispondere, alla signora , CP_1 Parte_1 le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50 %, facendosi carico la madre Per_1 del restante 50%. Le parti concordano che per l'individuazione delle predette spese straordinarie, viene fatto rinvio al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. Del 15.9.2016 della Sezione
IV del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo (mediche non mutuabili- ad esempio visite specialistiche, apparecchi ortodontici, visivi, spese di istruzione, ad esempio tasse universitarie, acquisto libri, materiale didattico, costi per l'alloggio presso la sede universitaria e relative utenze, etc.- sportive, viaggi studio, corsi di istruzione, universitari, dottorati, master).
8- Le parti concordano che il padre versi entro la data di laurea, e comunque entro e CP_1 non oltre il 31 marzo 2026, euro 5.000,00 (cinquemila) a saldo e stralcio del maggior dovuto per il mancato aggiornamento secondo gli indici Istat dei contributi dell'assegno di mantenimento per figlia e moglie sul conto corrente cointestato, numero 03183/1000/00009794, presso Banca Intesa San
Paolo FI DI FO AR 1 CP_2
9- Le parti concordano che tale conto corrente di cui al punto che precede rimarrà aperto fino al conseguimento da parte di della laurea magistrale, che i costi relativi alla gestione del conto Per_1 vengano suddivisi tra i genitori in parti uguali al 50%, che tale conto rimarrà “congelato” –tranne le spese di gestione del conto- e dunque non potrà esser movimentato (ad eccezione del versamento da parte di di cui al punto precedente n. 8) e verrà chiuso dunque al momento del CP_1 conseguimento della laurea magistrale con previo trasferimento della giacenza su conto corrente intestato solo alla figlia Per_1
10. I signori e si dichiarano economicamente indipendenti e di nulla avere a Pt_1 CP_1 pretendere reciprocamente.
11. Ogni altra questione patrimoniale è stata concordata e risolta con reciproca soddisfazione.
12- Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998,
Numero 43, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]/12A, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. IA PA (C.F. ) che la rappresenta e difende, da procura in C.F._2 atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._3
Marsiglia (EE), Boulevard Michelet 16, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
IA PA (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con ricorso e decreto regolarmente notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Monaco (GE) il 16/04/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come verbale udienza del 17/07/2017 omologato con decreto n. 5094/2017 emesso da questo Tribunale il 14/09/2017, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Monaco (EE) il 16/04/1998 e trascritto nei registri dello stato civile a Ventimiglia il 10/10/1998, dai Signori e Parte_1
Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1- I coniugi continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto.
2- Nella casa coniugale di Genova, Via Alessi 1 A/12A, condotta in locazione, continuerà ad abitare
–come fino ad ora- la signora insieme alla figlia Parte_1 Persona_1 provvedendo alle spese per i canoni della locazione, per l'amministrazione e per le utenze.
3- Tutti i mobili e gli arredi della casa coniugale sono e restano in uso esclusivo della signora
[...]
fino a quando ella abiterà nell'abitazione coniugale insieme alla figlia ed Parte_1 Per_1 anche nel caso in cui madre e figlia insieme spostassero altrove la loro residenza, e questo fino a quando non avrà raggiunto la propria autosufficienza economica, anche se vivrà ancora con Per_1 la madre. Le parti concordano che i mobili, gli arredi e gli oggetti, quando non saranno più utilizzati per l'abitazione comune di madre e figlia, e comunque quando avrà raggiunto la propria Per_1 autosufficienza economica, saranno attribuiti in uso e proprietà esclusiva (con relativo diritto alla consegna) come segue: quelli elencati sul foglio n. 1 alla signora , quelli di cui Parte_1 al foglio 2 al sig. e quelli di cui al foglio 3 alla figlia Gli elenchi CP_1 Persona_1 di cui ai fogli 1, 2, 3 vengono sottoscritti da entrambe le parti ed allegati al presente ricorso sub 13.
4- Il padre e la figlia gestiscono in modo autonomo tra loro i tempi di visita e permanenza della figlia presso il padre.
5- La figlia di anni 24, è studentessa universitaria nel corso magistrale di ingegneria navale Per_1 presso l'Ateneo di Trieste e non è economicamente autosufficiente.
6- Il padre Sig. si obbliga a versare alla GN , a titolo di CP_1 Parte_1 indiretto contributo al mantenimento della figlia, e fino a quando la medesima non sarà economicamente indipendente ed autosufficiente come per legge, un assegno mensile di euro
1.131,45 (millecentotrentuno/45), da corrispondere entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e da aggiornare annualmente (a partire dal mese di aprile
2026) secondo la variazione degli indici Istat e da versarsi sul conto corrente intestato a Parte_1
con codice IBAN [...] .
[...]
7- Il padre Sig. si obbliga altresì a corrispondere, alla signora , CP_1 Parte_1 le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50 %, facendosi carico la madre Per_1 del restante 50%. Le parti concordano che per l'individuazione delle predette spese straordinarie, viene fatto rinvio al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. Del 15.9.2016 della Sezione
IV del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo (mediche non mutuabili- ad esempio visite specialistiche, apparecchi ortodontici, visivi, spese di istruzione, ad esempio tasse universitarie, acquisto libri, materiale didattico, costi per l'alloggio presso la sede universitaria e relative utenze, etc.- sportive, viaggi studio, corsi di istruzione, universitari, dottorati, master).
8- Le parti concordano che il padre versi entro la data di laurea, e comunque entro e CP_1 non oltre il 31 marzo 2026, euro 5.000,00 (cinquemila) a saldo e stralcio del maggior dovuto per il mancato aggiornamento secondo gli indici Istat dei contributi dell'assegno di mantenimento per figlia e moglie sul conto corrente cointestato, numero 03183/1000/00009794, presso Banca Intesa San
Paolo FI DI FO AR 1 CP_2
9- Le parti concordano che tale conto corrente di cui al punto che precede rimarrà aperto fino al conseguimento da parte di della laurea magistrale, che i costi relativi alla gestione del conto Per_1 vengano suddivisi tra i genitori in parti uguali al 50%, che tale conto rimarrà “congelato” –tranne le spese di gestione del conto- e dunque non potrà esser movimentato (ad eccezione del versamento da parte di di cui al punto precedente n. 8) e verrà chiuso dunque al momento del CP_1 conseguimento della laurea magistrale con previo trasferimento della giacenza su conto corrente intestato solo alla figlia Per_1
10. I signori e si dichiarano economicamente indipendenti e di nulla avere a Pt_1 CP_1 pretendere reciprocamente.
11. Ogni altra questione patrimoniale è stata concordata e risolta con reciproca soddisfazione.
12- Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998,
Numero 43, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini