CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29204 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZO AN, nato a [...] il [...] DA TO EE, nato a [...] il [...] ZO NL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RT Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ZO AN, con rideterminazione della pena, e il rigetto dei ricorsi di ZO NL e DA TO EE;
lette le conclusioni dell'avvocato Matteo Luciani, difensore di tutti gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 29204 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, unificati i reati di turbativa d'asta cui ai capi b) e c) dell'imputazione, ha ridotto la pena inflitta a AN ZO, TO EE DA e NL ZO, confermando nel resto la sentenza impugnata. I fatti per cui è intervenuta condanna riguardano una prima condotta di turbativa d'asta commessa da AN ZO e NL ZO in concorso tra loro (capo a) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 811/2010 pendente presso il Tribunale di Padova mediante minacce rivolte ai sig.ri TE e TT che, in esito a esse, desistevano dal partecipare alla gara, nonché un secondo episodio di turbativa d'asta posto in essere da AN ZO e TO EE DA in concorso, sempre per avere rivolto minacce a RT FA, qualche minuto prima dell'apertura delle buste innanzi al custode giudiziario, e, poi, subito dopo la fine della sessione, a AN ZI, così inducendo il custode a sospendere le operazioni di vendita (capi b e c). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cessazione tutti gli imputati con un unico, articolato, motivo di annullamento, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 353 cod. pen., in quanto la vendita forzata immobiliare è vendita senza incanto e, perciò, non è riconducibile alla previsione della disposizione appena richiamata, che fa riferimento solo alle gare con pubblico incanto e alle licitazioni provate. Del resto, la vendita senza incanto, che ha il fine di impedire la conoscenza preventiva delle offerte, non lede l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che consiste nella libera esplicazione della concorrenza. La Corte di appello, quindi, avendo ritenuto sussistere il reato anche in presenza di una vendita senza incanto, ha effettuato una applicazione analogica in malam partem dell'art. 353 cod. pen. Si deduce, in secondo luogo, che negli episodi considerati manca l'elemento costitutivo della minaccia, perché la condotta tenuta non consiste nella prospettazione di un male ingiusto o, comunque, non hai alcun effetto intimidatorio. In particolare, quanto al capo a), il male ingiusto è prospettato in modo del tutto generico ed indeterminato;
quanto al capo b), la condotta è piuttosto un atto di disturbo o di molestia;
quanto, poi, al capo c), nessun valore può avere uno sguardo che la persona offesa percepisce come intimidatorio. 2 Si rileva, infine, che la pena inflitta a AN ZO è stata determinata in modo errato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e l'avvocato Luciani hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di NL ZO e TO EE DA sono infondati;
il ricorso di AN ZO è fondato limitatamente alla determinazione della pena. 2. Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile la fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti, anche con riferimento alle aste giudiziarie immobiliari (ex plutimis: Sez. 2, n. 11979 del 17/02/2017, Remedia, Rv. 269560-01; Sez. 2, n. 4936 del 27/10/2016 , Stabile, Rv. 268987 - 01; Sez. 6, n. 31676 del 28/03/2008, Lei3nza, Rv. 241811 - 01). La funzione del processo esecutivo per espropriazione è quella di trasformare il bene pignorato in denaro, onde soddisfare i creditori nella successiva fase distributiva. Il soddisfacimento dei creditori passa attraverso un'attività sostitutiva, statuale, che si conclude con la vendita forzata, fina !izzata all' effetto traslativo, attraverso una competizione fra più soggetti sulla base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti. Quanto alle modalità di svolgimento di tale competizione, le numerose riforme normative che si sono succedute in materia hanno portato al progressivo ampliamento della vendita senza incanto, in cui le offerte di acquisto, in busta chiusa, debbono contenere l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla loro valutazione. Nel caso in cui vi siano più offerte il giudice invita gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta. È, dunque, la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte a qualificare come "gara" la procedura di individuazione del contraente attivata da una pubblica amministrazione e, di conseguenza, ad ascrivere le condotte collusive che turbano la competizione e la concorrenza tra i partecipanti al reato di cui all'art. 353 cod. pen. La sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da vizi, ha fatto corretta applicazione di tali principi, dando atto che, dal materiale probatorio utilizzabile, emerge che vi è stata una gara, preceduta da un bando di yendita, 3 che conteneva precise indicazioni per i partecipanti, volte a regolare il confronto competitivo tra essi (pagg. 2 e 3). La prima censura, quindi, è infondata. 2. La seconda censura è infondata. La Corte di appello ha evidenziato che l'interferenza minacciosa sui coniugi TE e OT è consistita nel dire loro che la casa era stata acquistata da un esponente della "mafia del Brenta" e nell'esortarli a informarsi su quanto era accaduto alla coppia che in precedenza aveva visitato la casa;
assunte informazioni da un conoscente esperto nel settore, avevano appreso che la coppia era stata pesantemente minacciata. A RT FA gli imputati hanno prospettato che, se avesse comprato la casa, gli avrebbero riempito la casa di zingari e reso la vita impossibile, aggiungendo che avevano un amico che aveva acquistato una c:asa all'asta e dopo poco gli era morto un figlio, mentre a AN ZI, che aveva effettuato la miglior offerta per l'immobile, nel medesimo contesto, gli imputati hanno detto di sapere chi era e dove abitava. Le intimidazioni poste in essere nei confronti dei partecipanti alla vendita forzata, prima e immediatamente dopo l'apertura delle buste, sono state tali da indurre il custode delegato a sospendere le operazioni di gara, producendo così concretamente l'effetto della turbativa. Tale motivazione in ordine alla concreta valenza intimidatoria della condotta tenuta dagli imputati è logica e priva di vizi e, pertanto, si sottrae alle censure svolte nel ricorso. 3. La terza censura, relativa alla determinazione della pena per AN ZO, è fondata. La sentenza di primo grado ha determinato il trattamento sanzionatorio nel seguenti termini: pena base anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per ciascuno degli altri due reati in continuazione fino ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta per il rito a anni uno di reclusione e euro 600 di multa. La sentenza di secondo grado ha unificato í reati contestati sub b) e c) e ha rideterminato la pena nei seguenti termini: pena base anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa (per l'unico reato posto in continuazione) fino ad anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 750 di multa. Non è stata operata la dovuta diminuzione per la scelta del rito abbreviato. 4 A tale omissione si può rimediare direttamente in questa sede, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), sulla base delle statuizioni del giudice di merito, riducendo la pena quantificata nella sentenza impugnata nella misura fissa di un terzo stabilita per il rito abbreviato. La pena finale per AN ZO, quindi, è mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZO AN limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 500; rigetta nel resto ìl ricorso. Rigetta altresì i ricorsi di DA TO EE e ZO NL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2024
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RT Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ZO AN, con rideterminazione della pena, e il rigetto dei ricorsi di ZO NL e DA TO EE;
lette le conclusioni dell'avvocato Matteo Luciani, difensore di tutti gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 29204 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, unificati i reati di turbativa d'asta cui ai capi b) e c) dell'imputazione, ha ridotto la pena inflitta a AN ZO, TO EE DA e NL ZO, confermando nel resto la sentenza impugnata. I fatti per cui è intervenuta condanna riguardano una prima condotta di turbativa d'asta commessa da AN ZO e NL ZO in concorso tra loro (capo a) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 811/2010 pendente presso il Tribunale di Padova mediante minacce rivolte ai sig.ri TE e TT che, in esito a esse, desistevano dal partecipare alla gara, nonché un secondo episodio di turbativa d'asta posto in essere da AN ZO e TO EE DA in concorso, sempre per avere rivolto minacce a RT FA, qualche minuto prima dell'apertura delle buste innanzi al custode giudiziario, e, poi, subito dopo la fine della sessione, a AN ZI, così inducendo il custode a sospendere le operazioni di vendita (capi b e c). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cessazione tutti gli imputati con un unico, articolato, motivo di annullamento, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 353 cod. pen., in quanto la vendita forzata immobiliare è vendita senza incanto e, perciò, non è riconducibile alla previsione della disposizione appena richiamata, che fa riferimento solo alle gare con pubblico incanto e alle licitazioni provate. Del resto, la vendita senza incanto, che ha il fine di impedire la conoscenza preventiva delle offerte, non lede l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che consiste nella libera esplicazione della concorrenza. La Corte di appello, quindi, avendo ritenuto sussistere il reato anche in presenza di una vendita senza incanto, ha effettuato una applicazione analogica in malam partem dell'art. 353 cod. pen. Si deduce, in secondo luogo, che negli episodi considerati manca l'elemento costitutivo della minaccia, perché la condotta tenuta non consiste nella prospettazione di un male ingiusto o, comunque, non hai alcun effetto intimidatorio. In particolare, quanto al capo a), il male ingiusto è prospettato in modo del tutto generico ed indeterminato;
quanto al capo b), la condotta è piuttosto un atto di disturbo o di molestia;
quanto, poi, al capo c), nessun valore può avere uno sguardo che la persona offesa percepisce come intimidatorio. 2 Si rileva, infine, che la pena inflitta a AN ZO è stata determinata in modo errato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e l'avvocato Luciani hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di NL ZO e TO EE DA sono infondati;
il ricorso di AN ZO è fondato limitatamente alla determinazione della pena. 2. Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile la fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti, anche con riferimento alle aste giudiziarie immobiliari (ex plutimis: Sez. 2, n. 11979 del 17/02/2017, Remedia, Rv. 269560-01; Sez. 2, n. 4936 del 27/10/2016 , Stabile, Rv. 268987 - 01; Sez. 6, n. 31676 del 28/03/2008, Lei3nza, Rv. 241811 - 01). La funzione del processo esecutivo per espropriazione è quella di trasformare il bene pignorato in denaro, onde soddisfare i creditori nella successiva fase distributiva. Il soddisfacimento dei creditori passa attraverso un'attività sostitutiva, statuale, che si conclude con la vendita forzata, fina !izzata all' effetto traslativo, attraverso una competizione fra più soggetti sulla base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti. Quanto alle modalità di svolgimento di tale competizione, le numerose riforme normative che si sono succedute in materia hanno portato al progressivo ampliamento della vendita senza incanto, in cui le offerte di acquisto, in busta chiusa, debbono contenere l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla loro valutazione. Nel caso in cui vi siano più offerte il giudice invita gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta. È, dunque, la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte a qualificare come "gara" la procedura di individuazione del contraente attivata da una pubblica amministrazione e, di conseguenza, ad ascrivere le condotte collusive che turbano la competizione e la concorrenza tra i partecipanti al reato di cui all'art. 353 cod. pen. La sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da vizi, ha fatto corretta applicazione di tali principi, dando atto che, dal materiale probatorio utilizzabile, emerge che vi è stata una gara, preceduta da un bando di yendita, 3 che conteneva precise indicazioni per i partecipanti, volte a regolare il confronto competitivo tra essi (pagg. 2 e 3). La prima censura, quindi, è infondata. 2. La seconda censura è infondata. La Corte di appello ha evidenziato che l'interferenza minacciosa sui coniugi TE e OT è consistita nel dire loro che la casa era stata acquistata da un esponente della "mafia del Brenta" e nell'esortarli a informarsi su quanto era accaduto alla coppia che in precedenza aveva visitato la casa;
assunte informazioni da un conoscente esperto nel settore, avevano appreso che la coppia era stata pesantemente minacciata. A RT FA gli imputati hanno prospettato che, se avesse comprato la casa, gli avrebbero riempito la casa di zingari e reso la vita impossibile, aggiungendo che avevano un amico che aveva acquistato una c:asa all'asta e dopo poco gli era morto un figlio, mentre a AN ZI, che aveva effettuato la miglior offerta per l'immobile, nel medesimo contesto, gli imputati hanno detto di sapere chi era e dove abitava. Le intimidazioni poste in essere nei confronti dei partecipanti alla vendita forzata, prima e immediatamente dopo l'apertura delle buste, sono state tali da indurre il custode delegato a sospendere le operazioni di gara, producendo così concretamente l'effetto della turbativa. Tale motivazione in ordine alla concreta valenza intimidatoria della condotta tenuta dagli imputati è logica e priva di vizi e, pertanto, si sottrae alle censure svolte nel ricorso. 3. La terza censura, relativa alla determinazione della pena per AN ZO, è fondata. La sentenza di primo grado ha determinato il trattamento sanzionatorio nel seguenti termini: pena base anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per ciascuno degli altri due reati in continuazione fino ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta per il rito a anni uno di reclusione e euro 600 di multa. La sentenza di secondo grado ha unificato í reati contestati sub b) e c) e ha rideterminato la pena nei seguenti termini: pena base anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa (per l'unico reato posto in continuazione) fino ad anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 750 di multa. Non è stata operata la dovuta diminuzione per la scelta del rito abbreviato. 4 A tale omissione si può rimediare direttamente in questa sede, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), sulla base delle statuizioni del giudice di merito, riducendo la pena quantificata nella sentenza impugnata nella misura fissa di un terzo stabilita per il rito abbreviato. La pena finale per AN ZO, quindi, è mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZO AN limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 500; rigetta nel resto ìl ricorso. Rigetta altresì i ricorsi di DA TO EE e ZO NL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2024