Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8138 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05648/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5648 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ricciardelli e dall’avv. Antonio Ricciardelli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in PO, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 31.5.2022 – Area 1 bis Ordine e Sicurezza Pubblica notificato il 4.10.2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di pistola per difesa personale n. -OMISSIS-–64 rilasciata il 15.10.2018 e ha revocato il libretto n. -OMISSIS- – D rilasciato il 15.10.2018;
b) della nota della Questura di Caserta, richiamata nella parte motiva del decreto prefettizio (e nel preavviso di diniego 7 – 13.5.2021) di cui non sono indicati gli estremi, che il ricorrente si riserva, se necessario, di impugnare specificatamente con motivi aggiunti allorquando ne avrà avuta conoscenza;
c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui la comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS- del 7.5.2021, notificata il 13.5.2021, ad oggetto il preavviso di diniego del rinnovo della licenza detta a firma del Dirigente dell’Area 1 bis dell’UTG di Caserta;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 11.01.2023, d) del rapporto prot. MIPGWEB/2021 – Cat. 6G/PASI in data 27.2.2021 della Questura di Caserta – Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione – Ufficio Porto D’Armi – in risposta alla nota del 29.8.2019 prot. 212/6G/ Area I Bis della Prefettura di Caserta in merito all’ istanza di rinnovo di porto di pistola prodotta da -OMISSIS-;
e) del rapporto prot. MIPGWEB/2022 – Cat. 6G/PASI in data 7.3.2022 della Questura di Caserta – Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione – Ufficio Porto D’Armi – in risposta alla nota del 21.9.2021
prot. -OMISSIS-/6G/ Area I Bis della Prefettura di Caserta, in merito all’ istanza di rinnovo di porto di pistola prodotta da -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IE SA Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5648 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver inoltrato rituale istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola rilasciata il 15.10.2018 con scadenza 15.10.2019;
- di aver ottenuto tale licenza a causa della propria attività imprenditoriale in un territorio ad alta densità criminale, con i connessi rischi dovuti al trasporto di rilevanti somme di denaro;
- che, con nota del 7.5.2021, il Dirigente dell’Area 1 dell’UTG di Caserta comunicava ad esso ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo;
- che, secondo l’Amministrazione, il D.lgs. n. 231/2007 che limita l’uso del danaro contante, ulteriormente ridotto in virtù dell’art. 18 d. l. n. 124/2019 nonché con riferimento all’art. 256 bis del Regolamento per l’esecuzione del TULPS a norma del quale rientrano nei c.d. “servizi di sicurezza complementare” la custodia e il trasporto di danaro contante, di competenza degli istituti di vigilanza privata;
- di aver replicato al predetto preavviso;
- che l’Amministrazione adottava gli atti in epigrafe;
- di averli pertanto impugnati col ricorso introduttivo;
- che, costituendosi in giudizio, l’Amministrazione depositava i due rapporti sub d) e sub e) in epigrafe;
- di aver pertanto impugnato anche tali rapporti col ricorso per motivi aggiunti.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 7.2.2023, con ordinanza cautelare n. 246/2023, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 dicembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) la licenza era stata concessa e l’Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità al riguardo, avrebbe dovuto spiegare perché le motivazioni in base alle quali la licenza era stata precedentemente concessa non erano più sufficienti a giustificare il rinnovo; 2) l’Amministrazione non ha valutato le criticità dell’ambito territoriale ove il richiedente il rilascio e/o il rinnovo del titolo di polizia presta abitualmente attività lavorativa; il ricorrente ha dimostrato che la sua sede lavorativa è all’interno dell’area industriale di Aversa Nord (Gricignano di Aversa) lontana da centri abitati; che è al vertice di un gruppo di imprese che occupa oltre 100 dipendenti; che per il ruolo ricoperto maneggia notevoli quantità di danaro contante; e che rientra alla sera dopo avere ritirato gli incassi di tre ristoranti accorsati;
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati l’11.01.2025: 1) il rapporto contiene una serie di argomentazioni stereotipe di carattere generale che non hanno relazione alcuna col caso di specie; il rapporto non è stato preceduto dalla benché minima istruttoria, né con riguardo alla persona del ricorrente – del quale infatti riferisce circostanze remote e di nessuna rilevanza – né, soprattutto, con riguardo alla situazione ambientale e allo stato dell’ordine pubblico, alle caratteristiche dell’attività svolta dal richiedente e delle criticità del territorio in cui egli opera, caratterizzato da un elevato tasso di criminalità; 2) carenza di motivazione.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Secondo condivisibile giurisprudenza, il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, della L. n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio.
Pertanto la valutazione dell’amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta (artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S.).
Venendo all’oggetto del presente giudizio, la parte ricorrente ritiene il diniego illegittimo, non essendo stato adeguatamente considerato lo stato di pericolo in cui la parte ricorrente si trova e la conseguente necessità del porto d’armi.
Come tuttavia rilevato in sede cautelare, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto non ricorrere nella specie quegli eccezionali presupposti atti ad integrare elementi di rischio particolari, attuali e qualificati, in grado di corroborare la persistenza del dimostrato bisogno ex art. 42 del T.U.L.P.S. Infatti, “ E' onere del richiedente il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale dare prova dell'attuale necessità di ottenere il porto d'armi per ragioni di difesa personale, prova quest'ultima che non può essere data facendo esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permesso di ottenere e rinnovare il titolo, essendo suo onere fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un bisogno effettivo e a fondare all'attualità la necessità dell'arma. La circostanza di trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non rappresenta una ragione da sola sufficiente a giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica, nel senso che l'assoluto bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi ” (T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 235/2025). Come ancora ritenuto in giurisprudenza, “ Il rilascio e il rinnovo del porto d'armi per difesa personale non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta una deroga all'ordinario divieto di detenzione di armi. L'Autorità di pubblica sicurezza ha un'ampia discrezionalità tecnica nel valutare la sussistenza del "dimostrato bisogno dell'arma", basandosi su elementi concreti e attuali che attestino specifiche situazioni di pericolo per l'incolumità del richiedente. La mera titolarità del porto d'armi per un lungo periodo e la mancanza di procedimenti a carico non sono sufficienti per confermare automaticamente il rinnovo ” (T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 195/2025). Il "dimostrato bisogno dell'arma" consiste sostanzialmente nel rischio concreto e comprovato che il richiedente sia stato vittima di stati di pericolo coincidenti con fatti delittuosi (come, ad esempio, estorsioni, minacce, aggressioni…), e "…l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l'incolumità personale dell'istante, che giustifica il "dimostrato bisogno dell'arma" e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali (così Cons. Stato, sez. III, n. 3189/2023). Negli stessi termini, in un caso del tutto analogo, Tar Campania, PO, sez. V, n. 7791/2025.
Inoltre, il fatto che il porto d’armi fosse stato concesso in passato non comporta che debba essere necessariamente concesso anche per il futuro: come rilevato in sede cautelare, nel provvedimento impugnato “si è dato ampiamente dato conto dell’assenza di specifiche e attuali circostanze, idonee a disvelare l’eccezionale bisogno dell’istante di andare armato ex art. 42 del T.U.L.P.S., sempre nel rispetto delle strategie e politiche di gestione dell’ordine pubblico, che, naturalmente, ben possono mutare nel tempo e preludere a valutazioni improntate a maggior rigore”.
Per le ragioni prospettate si ritiene pienamente legittimo il provvedimento impugnato che, peraltro, non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario ma cautelativo della sicurezza pubblica, in quanto finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico.
I superiori rilievi dimostrano che la p.a. ha fatto buon uso delle regole della discrezionalità amministrativa in punto di apprezzamento e valutazione dei presupposti normativi del diniego della licenza di polizia, dando conto in motivazione dei criteri e delle ragioni della valutazione condotta nonché dei profili di interesse pubblico sottesi alla decisione adottata.
Sussistono giusti motivi, atteso che il porto d’armi era stato in precedenza rilasciato, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 5648 dell’anno 2022;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE SA Di PO, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE SA Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.