TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2330/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2330/2023, assunta in decisione all'udienza del 13/11/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP UT, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tramutola (PZ) alla via Cavour n. 107;
- OPPONENTE -
E
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
IM FI, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arco Felice (NA) alla Via R. Annecchino 194;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 con il quale quest'ultima ha chiesto il pagamento della somma di € 39.140,30 a in virtù della sentenza n. 7281/2006 del 18/03/2006 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti della Controparte_2
.
[...]
Nel presente giudizio l'opponente ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito de quo essendo trascorso il termine decennale per azionare il diritto.
Con comparsa di costituzione depositata il 19/09/2023, si è costituita in giudizio l'odierna opposta contestando ed eccependo la nullità della proposta CP_1 opposizione e comunque la sua infondatezza.
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13/11/2025.
2 - L'opposizione è fondata e merita accoglimento in base alle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione proposta da parte opposta.
Quest'ultima lamenta innanzitutto che, mentre l'atto di precetto oggetto del presente giudizio di opposizione veniva notificato al quale socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante p.t. della , Controparte_2
l'opposizione veniva proposta invece dal quale persona fisica e non Parte_1 nella qualità suddetta di socio accomandatario della CP_2
La doglianza non merita accoglimento in base alla circostanza, dedotta dalla stessa parte opposta, per cui la società in questione è stata cancellata in data 08/04/2003 e, pertanto, essendo la stessa venuta meno, correttamente la presente opposizione è stata introdotta dal quale persona fisica. Parte_1
Considerazioni non dissimili riguardano l'altro preteso motivo di nullità della citazione, afferente alla mancata precisazione da parte dell'opponente sulla natura ex artt. 615 o 617
c.p.c. dell'opposizione proposta, con l'asserito conseguente impedimento ad una difesa adeguata dell'opposta.
Ed infatti, al di là della chiara natura della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., contestandosi il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata in base all'unico suddetto motivo di prescrizione del credito azionato, è noto che la qualificazione giuridica della domanda proposta compete in ogni caso al Giudicante.
2 Ciò chiarito, va, innanzitutto, sottolineato che l'opponente eccepisce la prescrizione del credito azionato in quanto, in seguito all'emissione della predetta sentenza del 2006,
l'odierna opposta ha introdotto, proprio in virtù del titolo azionato con il precetto in questa sede opposto, la procedura esecutiva n. R.G.E. 31/2008, innanzi all'intestato Tribunale di
Potenza.
Tale procedura, in seguito all'atto di rinuncia alla stessa formulato dall'odierna opposta in data 11/03/2022, è stata dichiarata conseguentemente estinta dal GE con provvedimento del 27/04/2022.
La predetta eccezione di prescrizione del credito azionato si rivela fondata.
Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità da cui questo
Giudice non ha motivo di discostarsi, “In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass. Sez.
3, 09/05/2019, n. 12239).
Ed ancora, “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass., Sez. VI, ordinanza n.
8217 del 24.03.2021).
Nel caso di specie, l'opposta non contesta la rinuncia in sé alla predetta procedura esecutiva, ma pretenderebbe di far derivare il suddetto effetto interruttivo permanente, con la conseguente non prescrizione del proprio credito, dalla circostanza per cui la rinuncia all'esecuzione sarebbe stata motivata dalla serie di tentativi di vendita del compendio pignorato andati tutti deserti e dalle conseguenti spese affrontate che, di fatto, non avevano portato alla soddisfazione del proprio credito.
3 Tuttavia, come è evidente dalla piana lettura dei principi giurisprudenziali succitati, la rinuncia del creditore alla procedura esecutiva determina l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ex art. 2945, comma 3, c.c., a prescindere da quali siano stato le ragioni soggettive che hanno portato il creditore a compiere la scelta rinunciataria.
In conclusione, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali suddette relative alla disciplina normativa rilevante nel caso di specie, ne deriva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito qui azionato, essendo ampiamente decorso il termine decennale per azionare il diritto consacrato nella predetta sentenza n. 7281/2006 del 18/03/2006 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Davide Visconti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione a precetto proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità del precetto nei suoi confronti notificato dall'opposta CP_1 per intervenuta prescrizione del credito azionato;
[...]
2) Condanna parte opposta a pagare in favore di CP_1 Parte_1 le competenze di lite liquidate in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 09/06/2023, l'opponente ha convenuto in giudizio proponendo opposizione all'atto di precetto CP_1
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2330/2023, assunta in decisione all'udienza del 13/11/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP UT, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tramutola (PZ) alla via Cavour n. 107;
- OPPONENTE -
E
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
IM FI, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arco Felice (NA) alla Via R. Annecchino 194;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 con il quale quest'ultima ha chiesto il pagamento della somma di € 39.140,30 a in virtù della sentenza n. 7281/2006 del 18/03/2006 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti della Controparte_2
.
[...]
Nel presente giudizio l'opponente ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito de quo essendo trascorso il termine decennale per azionare il diritto.
Con comparsa di costituzione depositata il 19/09/2023, si è costituita in giudizio l'odierna opposta contestando ed eccependo la nullità della proposta CP_1 opposizione e comunque la sua infondatezza.
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13/11/2025.
2 - L'opposizione è fondata e merita accoglimento in base alle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione proposta da parte opposta.
Quest'ultima lamenta innanzitutto che, mentre l'atto di precetto oggetto del presente giudizio di opposizione veniva notificato al quale socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante p.t. della , Controparte_2
l'opposizione veniva proposta invece dal quale persona fisica e non Parte_1 nella qualità suddetta di socio accomandatario della CP_2
La doglianza non merita accoglimento in base alla circostanza, dedotta dalla stessa parte opposta, per cui la società in questione è stata cancellata in data 08/04/2003 e, pertanto, essendo la stessa venuta meno, correttamente la presente opposizione è stata introdotta dal quale persona fisica. Parte_1
Considerazioni non dissimili riguardano l'altro preteso motivo di nullità della citazione, afferente alla mancata precisazione da parte dell'opponente sulla natura ex artt. 615 o 617
c.p.c. dell'opposizione proposta, con l'asserito conseguente impedimento ad una difesa adeguata dell'opposta.
Ed infatti, al di là della chiara natura della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., contestandosi il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata in base all'unico suddetto motivo di prescrizione del credito azionato, è noto che la qualificazione giuridica della domanda proposta compete in ogni caso al Giudicante.
2 Ciò chiarito, va, innanzitutto, sottolineato che l'opponente eccepisce la prescrizione del credito azionato in quanto, in seguito all'emissione della predetta sentenza del 2006,
l'odierna opposta ha introdotto, proprio in virtù del titolo azionato con il precetto in questa sede opposto, la procedura esecutiva n. R.G.E. 31/2008, innanzi all'intestato Tribunale di
Potenza.
Tale procedura, in seguito all'atto di rinuncia alla stessa formulato dall'odierna opposta in data 11/03/2022, è stata dichiarata conseguentemente estinta dal GE con provvedimento del 27/04/2022.
La predetta eccezione di prescrizione del credito azionato si rivela fondata.
Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità da cui questo
Giudice non ha motivo di discostarsi, “In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass. Sez.
3, 09/05/2019, n. 12239).
Ed ancora, “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass., Sez. VI, ordinanza n.
8217 del 24.03.2021).
Nel caso di specie, l'opposta non contesta la rinuncia in sé alla predetta procedura esecutiva, ma pretenderebbe di far derivare il suddetto effetto interruttivo permanente, con la conseguente non prescrizione del proprio credito, dalla circostanza per cui la rinuncia all'esecuzione sarebbe stata motivata dalla serie di tentativi di vendita del compendio pignorato andati tutti deserti e dalle conseguenti spese affrontate che, di fatto, non avevano portato alla soddisfazione del proprio credito.
3 Tuttavia, come è evidente dalla piana lettura dei principi giurisprudenziali succitati, la rinuncia del creditore alla procedura esecutiva determina l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ex art. 2945, comma 3, c.c., a prescindere da quali siano stato le ragioni soggettive che hanno portato il creditore a compiere la scelta rinunciataria.
In conclusione, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali suddette relative alla disciplina normativa rilevante nel caso di specie, ne deriva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito qui azionato, essendo ampiamente decorso il termine decennale per azionare il diritto consacrato nella predetta sentenza n. 7281/2006 del 18/03/2006 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Davide Visconti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione a precetto proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità del precetto nei suoi confronti notificato dall'opposta CP_1 per intervenuta prescrizione del credito azionato;
[...]
2) Condanna parte opposta a pagare in favore di CP_1 Parte_1 le competenze di lite liquidate in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 09/06/2023, l'opponente ha convenuto in giudizio proponendo opposizione all'atto di precetto CP_1