Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 19/03/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere dott. Marco SMIROLDO Consigliere dott. Francesco ALBO Consigliere relatore dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 11/A/2026 nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.
7032/P del registro di segreteria, promosso dall’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesco AM (Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana IO IT (pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi
(pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it);
contro SI, nato a [...] il SI ed ivi residente, SI n.
SI, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Ragno, il quale ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.g.c. comunica il seguente indirizzo di p.e.c.: avv.luigiragno@pec.giuffre.it Per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 168/2025 del 22/05/2025, pubblicata il 09/06/2025 e notificata in data 18.06.2025.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, all’udienza del 5 marzo 2026, l’avvocato Tiziana IO IT per l’INPS e l’avvocato NG RA su delega orale dell’avvocato Luigi Ragno per l’appellato.
Premesso in
FATTO
I. Il sig. SI, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha adito la locale Sezione giurisdizionale per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei ratei di pensione privilegiata oltre interessi legali, calcolati sui singoli ratei fino pagamento, con decorrenza dal 1/04/2018, ossia dalla data del congedo, e non dal 1/04/2022, come riconosciuto dall’INPS, corrispondente al primo giorno del mese successivo all’istanza del 21/03/2022.
A tal fine, ha premesso:
-di essere stato collocato a riposo a domanda in data 1/04/2018, avendo in precedenza provveduto e precisamente in data 08/07/2017, a depositare all’Amministrazione datoriale
(Direzione Investigativa Antimafia) domanda (in forma cartacea)
di riconoscimento di causa di servizio per infermità;
-che avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “cardiopatia ischemica trattata con bypass aorto-coronarico”, in data 11/07/2019, ha presentato ricorso innanzi a questa Corte, chiedendone l’annullamento, con il consequenziale diritto del ricorrente, quale presupposto, della futura domanda di pensione privilegiata;
-che con sentenza n. 69 del 21/01/2022, all’esito del giudizio rubricato al RG n. 66630/2019, la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, condividendo il parere medico legale della CML, ha considerato l’infermità da cui è affetto il ricorrente dipendente da cause di servizio e da ascrivere, alla data del congedo, alla tab. A – categoria V;
- che l’Istituto previdenziale resistente ha dapprima riconosciuto la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico a far data dall’1/04/2018, per poi precisare in una nota a margine che “in applicazione dell’art.191 del DPR 1092/73 il beneficio economico decorre dall’01.04.2022”.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava che il procedimento amministrativo, dal lui avviato in data 8/02/2017, si fosse concluso solamente in ottemperanza alla sentenza n. 69 del 21/01/2022 e che, pertanto, l’istanza presentata telematicamente in data 21/03/2022 non andasse intesa quale punto di partenza di un autonomo procedimento amministrativo, bensì come richiesta di adempimento di un’obbligazione derivante da un diritto (alla pensione di privilegio) già acquisito ed espressamente riconosciuto dall’I.N.P.S. con il provvedimento in oggetto; del resto, la presentazione della domanda di pensione privilegiata prima del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe stata inammissibile.
II. Si è costituito in giudizio l’INPS che ha dedotto la conformità a legge del proprio operato, concludendo per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
III. Con la sentenza n. 168/2025, qui gravata, la Sezione di primo grado ha accolto il ricorso, stabilendo che il diritto alla pensione privilegiata debba decorrere dalla data del collocamento a riposo, con pagamento degli arretrati maggiorati degli accessori di legge.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che:
-la prima domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stata presentata dal ricorrente all’Amministrazione d’appartenenza in data 1/02/2017, ovvero poco più di un anno prima del collocamento a riposo del 1/4/2018;
-la definizione (in senso sfavorevole al ricorrente) della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in via amministrativa ha avuto luogo con decreto n.1846/19N del 23/04/2019 adottato dall'Amministrazione di appartenenza più di un anno dopo detto collocamento a riposo;
- il primo ricorso, poi accolto nel 2022, è stato presentato in data 11/7/2019, ossia circa sei mesi dopo il rigetto dell’Amministrazione e, comunque, poco più di un anno dal collocamento a riposo del ricorrente;
- peraltro, come si evince dalla decisione n. 69/2022, con il ricorso presentato in data 11/7/2019, il sig. SI, ancorché già collocato a riposo, nel contestare l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta in quel giudizio dal Ministero dell’Interno per la mancanza di domanda di pensione, ha agito richiamando la giurisprudenza che ammette i ricorsi anche del personale in servizio in vista del “futuro diritto alla pensione privilegiata”.
IV. Avverso tale statuizione insorge l’INPS, che con unico motivo di gravame lamenta la violazione degli artt. 167 e 191 del DPR 1092/73 e dell’art. 2909 c.c..
La sentenza n. 69/2022, resa nel contraddittorio tra il SI e l’Amministrazione di appartenenza, aveva ad oggetto solo l’accertamento della causa di servizio quale presupposto amministrativo della futura liquidazione, ma non poteva costituire titolo anche per la prestazione pensionistica privilegiata nei confronti dell’INPS, estraneo a quel giudizio e dunque al giudicato ivi formatosi, nonché in assenza, comunque, di una domanda in tal senso.
Essendo l’odierno appellato cessato dal servizio non per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, bensì a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti
(art. 191, 2° c. TU).
Il primo Giudice sarebbe incorso nell’errore di non avere tenuto conto che la domanda amministrativa di pensione privilegiata deve essere presentata affinché si possa determinare la decorrenza della prestazione, sul presupposto che è alla domanda cartacea di pensione privilegiata, pur emessa successivamente all’art. 38 del D.L. 78/2010 e alla circolare n.
131/2012, che devono essere ricondotti gli effetti sostanziali dell’istanza, con la conseguenza che la domanda telematica costituisce solo una condizione di procedibilità e non di validità della domanda stessa.
Pertanto, il sig. SI avrebbe comunque dovuto presentare la domanda, nel biennio dopo il congedo, seppur incompleta in quanto priva di uno degli elementi richiesti (la causa di servizio),
e/o errata (in forma cartacea), con effetti prenotativi della decorrenza del beneficio richiesto.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, nella parte relativa alla decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato alla data del collocamento a riposo, con condanna del sig. SI alla restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, vinte le spese.
V. Con memoria a firma dell’avv. Ragno, si è costituito il sig.
SI, il quale ha concluso per la reiezione dell’appello, siccome infondato, vinte le spese.
Premessa l’ammissibilità dei ricorsi anche da parte del personale in servizio che non ha presentato domanda di pensione, il Giudice avrebbe correttamente escluso che il lasso di tempo necessario a scrutinare le ragioni del sig. SI possa tradursi in una limitazione di un diritto che, invece, in sede giudiziale è stato riconosciuto. Né a ciò potrebbe ostare il comma 5 del D.L. n. 78/2010, che, nel rimettere ad INPS la possibilità di definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici, non le ha attribuito il potere di stabilire anche il trattamento sanzionatorio per l’ipotesi di presentazione di domanda cartacea.
Di contro, al fine di individuare il dies a quo, occorre prendere in considerazione il comma 5 dell’art. 143 del DPR n. 1092/73, secondo il quale il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell’interessato, in coerenza con i principi generali in materia di prescrizione (art. 2935 cod. civ.).
A tal fine, ha sottolineato il particolare valore che ha assunto, ai fini del decidere, la sequenza temporale degli atti avviata nel 2017 dallo stesso sig. SI e conclusasi, come già chiarito, con la decisione n. 69/2022, che ha accertato esclusivamente la dipendenza da cause di servizio della cardiopatia ischemica da cui è affetto parte appellata, in vista del (allora) futuro riconoscimento del trattamento pensionistico, che avrebbe poi avuto decorso dal momento del collocamento a riposo, a prescindere dal mancato coinvolgimento dell’INPS in tale giudizio.
Pertanto, correttamente è stato ritenuto che il diritto alla pensione privilegiata del sig. SI, già riconosciutogli in via giudiziale, non dovesse essere ulteriormente compromesso dalle lungaggini connesse ai relativi procedimenti sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, e pertanto la decorrenza è stata correttamente individuata dalla data del collocamento a riposo.
VI. A seguito del rinvio disposto con decreto presidenziale n.
3/2026, all’odierna udienza del 5 marzo 2026, sono presenti l’avvocato Tiziana IO IT per l’INPS e l’avvocato NG RA in sostituzione dell’avvocato Luigi Ragno per l’appellato. Entrambe le parti si sono riportate agli scritti difensivi e alle rispettive conclusioni rassegnate in atti.
In questo stato la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
I. L’odierno giudizio verte sulla decorrenza dei ratei di pensione privilegiata da corrispondere al ricorrente dopo l’esito favorevole del contenzioso per il prodromico accertamento della dipendenza da causa di servizio, che l’INPS ha riconosciuto a far data dall’1/04/2022 (primo giorno del mese successivo all’istanza del 21/03/2022), anziché dall’1/04/2018 (data del congedo), come perorato dall’odierno appellato.
Tale riconoscimento era avvenuto con sentenza della locale Sezione giurisdizionale n. 69/2022, con la quale, dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di equo indennizzo, all’esito delle operazioni peritali, aveva accertato la dipendenza da causa di servizio della infermità “Cardiopatia ischemica trattato con by-pass aorto-coronarico” ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata da ascrivere alla tab. A, 5^ categoria.
L’Istituto previdenziale, estraneo al giudizio instaurato in costanza di servizio con il datore di lavoro (Ministero dell’interno), ha ritenuto il proprio operato conforme all’art. 191, comma 2, del DPR 1092/73: l’odierno appellato è cessato dal servizio a domanda (art. 167 del TU) nel 2018 e poiché l’istanza di p.p.o. è stata presentata il 21.3.2022, e dunque oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione non può che avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sua presentazione.
II. Questa Sezione, in linea con la giurisprudenza delle altre Sezioni d’appello (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. III/A, n.
203/2020; n. 219/2019, n. 182/2018; Sez. II/A n. 11/2021;
Sez. I/A n. 171/2015), ha in più occasioni ammesso (ex plurimis, cfr. sent. n. 42/A/2023; 168/A/2022; 36/A/2022;
199/A/2021), in costanza di rapporto di servizio, la proponibilità dell’istanza finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, il cui diniego è impugnabile dinanzi al Giudice delle pensioni, giacché preclude l’accesso a tale specifico trattamento pensionistico, cui l’accertamento stesso è funzionale ex art. 12 del DPR n.
461/2001.
Tale anticipazione dell’accertamento finalizzato al futuro trattamento pensionistico privilegiato, nonché dell’annessa tutela in caso di diniego, rinviene la propria ratio nell’esigenza di impedire che il decorso del tempo possa rendere più difficoltosi gli accertamenti peritali propedeutici al riconoscimento del beneficio pensionistico anelato.
II.I I richiamati approdi ermeneutici, che prendono abbrivio da importanti arresti delle Sezioni unite della Corte di cassazione
(ex plurimis, Cass, SSUU, ord. n. ordinanza n. 4325/2014),
hanno trovato autorevole avallo nella giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, le quali hanno recentemente chiarito che: “Il ricorrente può domandare, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito –
e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata” (Sezioni riunite sentenza 12/2023/QM/PRES, depositata in data 17 agosto 2023).
II.II Nell’ambito di tale importante decisione, il Supremo organo di nomofilachia ha innanzitutto chiarito che l’inammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. non è predicata in relazione alla mancanza della domanda “di pensione” ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda
“sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa”.
In punto di interesse ad agire, ha anche evidenziato che “lo svilimento dell’interesse alla coltivazione di un giudizio durante il servizio …è fondato su una non appropriata interpretazione dell’art. 12 (Unicità dell’accertamento) del d.P.R. 461/2001” («Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio»).
Difatti, “Pur essendo indubitabile che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni sia un segmento della più complessa fattispecie rilevante ai fini del conseguimento del trattamento di privilegio, cionondimeno gli effetti pregiudicanti che l’accertamento avviato durante il servizio può generare giustificano l’immediata reazione in sede giudiziaria”; sicché “vi può essere in concreto e all’attualità l’interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla
(necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio.
In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice”.
III. Così succintamente ricostruito il perimetro ermeneutico di riferimento, il Collegio reputa infondato l’unico motivo di gravame dell’Istituto appellante, incentrato su una pretesa violazione degli artt. 167 e 191 del DPR 1092/73 e dell’art. 2909 del Codice civile.
Ed invero, alcuna domanda, nella fattispecie in esame, avrebbe potuto essere presentata in costanza di servizio, né entro i due anni successivi, in assenza del prodromico requisito – divenuto all’epoca controverso – dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Il Sig. SI, infatti, ha presentato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio all’Amministrazione d’appartenenza in data 1.02.2017, ovvero poco più di un anno prima del suo collocamento a riposo
(1.04.2018).
All’esito del pertinente iter amministrativo, il diniego di tale presupposto è stato formalizzato con decreto n. 1846/19N del 23/04/2019, che lo ha indotto, in data 11.07.2019, ad adire tempestivamente la Sezione di primo grado per l’accertamento della dipendenza da c.s. ai fini del futuro trattamento pensionistico privilegiato, poi riconosciuta nel 2022 all’esito di accertamenti peritali.
Muovendo da tale peculiare sequenza fattuale, correttamente il Giudice di prime cure ha affermato la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato dal 01/04/2018 (data del congedo, come peraltro fatto inizialmente dall’INPS) e non dal 1.04.2022 (primo giorno del mese successivo all’istanza del 21/03/2022), non potendo il lasso di tempo necessario a scrutinare le ragioni del sig. SI in sede amministrativa
(circa due anni) o in sede giudiziale (circa tre anni) tradursi in una limitazione di un diritto che, invece, in sede giudiziale è stato riconosciuto allo stesso ricorrente.
A tali conclusioni non può ostare l’art. 191, comma 2, del TU, invocato dall’INPS, a mente del quale “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.
La norma invocata dall’Ente previdenziale, invero, contempla l’ipotesi “ordinaria”, in cui l’accertamento della dipendenza da causa di servizio sia effettuato dopo il collocamento in quiescenza a domanda.
Laddove, come nella fattispecie, l’accertamento sia avviato in costanza di servizio e sia divenuto controverso, il lasso di tempo necessario ad acclarare tale prodromico e indefettibile requisito per l’insorgenza del diritto, ove poi giudizialmente riconosciuto, non può tradursi in una limitazione dello stesso.
La tempistica dell’accertamento della dipendenza, infatti, risente di variabili eteronome, connesse a lungaggini burocratiche o a sviluppi contenziosi, che esulano dalla sfera di dominio dell’avente diritto, il quale si vedrebbe doppiamente pregiudicato, anche in termini di postergazione della decorrenza del proprio trattamento.
Paradossalmente, se il procedimento amministrativo o il processo innanzi a questa Corte avesse registrato durata ancora più ampia, ancorché con lo stesso esito favorevole, il diritto del ricorrente sarebbe stato ulteriormente compresso, sebbene quest’ultimo fosse risultato, in definitiva, titolare del diritto invocato.
Nella fattispecie in esame, nessuna domanda di trattamento privilegiato avrebbe potuto essere presentata in costanza di servizio – in quanto prematura - ovvero entro i due anni successivi, in assenza del prodromico requisito per l’insorgenza del diritto – divenuto all’epoca controverso – della dipendenza da causa di servizio.
Conseguentemente, l’INPS non può certamente invocare alcun effetto “prenotativo” connesso ad una domanda di pensione di privilegio, anche errata (cartacea o incompleta), presentata nel biennio dal congedo, giacché tale espediente, non necessario in ragione di quanto detto, non avrebbe comunque ovviato alla sostanziale carenza, in capo all’istante, del necessario prerequisito della dipendenza da c.s., avviato in costanza di servizio e all’epoca ancora sub iudice.
Né colgono nel segno le doglianze dell’INPS sul suo mancato coinvolgimento nel primo giudizio, definito con la sentenza n.
69/2022, in opposizione al diniego di dipendenza da causa di servizio anche ai fini di futuro trattamento pensionistico di privilegio, giacché tale trattamento, all’epoca, non era stato ancora richiesto, essendo stato l’iter avviato in costanza di servizio.
De iure condendo, alla stregua dei richiamati principi affermati dalle Sezioni riunite (cfr. supra, sub II.II), è rimessa alla discrezionalità del legislatore l’introduzione di meccanismi di coinvolgimento, anche processuale (ad es., mediante litis denuntiatio), dell’Istituto previdenziale in pendenza di tale accertamento prodromico finalizzato, rilevante ex art. 12 del DPR n. 461/2001.
IV. Conclusivamente, l’appello, siccome infondato, è da respingere.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 31, comma 3, del c.g.c. in ragione della natura controversa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il Presidente
(dott. Francesco Albo) (dott. Vincenzo Lo Presti)
Firma digitale Firma digitale Depositata in Segreteria. Palermo, 19/03/2026 Il Funzionario Preposto
(d.ssa Pietra Allegra)
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