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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PP AL, Relatore
SANFILIPPO AL CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2128/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montevago - Piazza Repubblica 92010 Montevago AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 133 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 27.06.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, proponeva ricorso contro il Comune di Montevago avverso l'avviso di accertamento N°133 del
04.12.2024, relativo all'IMU/2019, notificato in data 30.04.2025, mediante il quale gli veniva contestato il minor versamento dell'imposta dovuta, traente origine dal possesso di diversi immobili e veniva accertata la maggiore imposta dovuta in € 22.460,00, oltre sanzioni, interessi e spese, per il complessivo importo di
€ 31.196,00.
In data 21.07.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento e la condanna e la condanna alle spese, per i seguenti motivi di ricorso:
I. La nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ex art. 1, comma 161, della Legge N°296/2006.
II. Il difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della Legge N°212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della Legge N°296/2006.
III. L'impossibilità di verifica e violazione del diritto di difesa, la violazione degli art. 24 e 113 della costituzione e dell'art. 6 della Legge N°212/2000.
IV. La mancata considerazione dei pagamenti effettuati, la violazione del principio di correttezza e buona fede ex art. 10 della Legge N°212/2000.
V. La genericità e illegittimità delle sanzioni, la violazione dell'art. 12 del D.Lgs. N°472/1997 e dell'art. 6 del D.Lgs. N°472/1997.
In data 02.12.2025 il Comune di Montevago depositava una nota con la quale eccepiva che il ricorso era viziato per incompetenza territoriale, essendo indirizzato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Palermo e risultava depositato presso la ”Commissione Tributaria di Palermo R.G. n.2710/2025 e l'udienza del merito è stata fissata al 16.01.2026” e che la sezione n. 3 della Corte di giustizia tributaria di
RI aveva tenuto l'udienza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il ricorso risulta indirizzato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, ma dagli atti di causa risulta essere stato notificato in data 27.06.2025 al Comune di
Montevago e depositato in data 21.07.2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
RI, che è territorialmente competente, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. N°546/92, stante che l'atto impugnato è stato emesso dal Comune di Montevago.
L'indicazione nel ricorso della Corte di giustizia tributaria di primo grado adita in quella di Palermo, costituisce errore materiale, sanato dalla corretta costituzione in giudizio, mediante deposito del ricorso presso questa Corte, territorialmente competente.
Il Comune di Montevago si è limitato ad eccepire l'incompetenza territoriale e ad affermare che il ricorso risultava depositato presso la ”Commissione Tributaria di Palermo R.G. n.2710/2025 e l'udienza del merito è stata fissata al 16.01.2026”, senza produrre prova di quanto assunto.
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 del codice di procedura civile (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo,
Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
Ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
Rilevato che la pretesa è relativa all'anno d'imposta 201 e che il versamento andava effettuato nel corso dello stesso anno, il naturale termine di decadenza dal potere di accertamento andava a scadere il
31.12.2024. Tuttavia, l'art.67 del D.L. 17.3.2020 N°18 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 compreso i termini di prescrizione e di decadenza;
ragione per cui i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla pretesa impugnata, che ordinariamente scadevano il 31.12.2023, in conseguenza della predetta sospensione dei termini, andavano a scadere il 26 marzo 2025.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 30.04.2025, oltre il termine decadenziale e va annullato.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il Comune di Montevago va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Montevago al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
RI, 18.02.2026
L'ESTENSORE: PP SA BE (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PP AL, Relatore
SANFILIPPO AL CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2128/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montevago - Piazza Repubblica 92010 Montevago AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 133 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 27.06.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, proponeva ricorso contro il Comune di Montevago avverso l'avviso di accertamento N°133 del
04.12.2024, relativo all'IMU/2019, notificato in data 30.04.2025, mediante il quale gli veniva contestato il minor versamento dell'imposta dovuta, traente origine dal possesso di diversi immobili e veniva accertata la maggiore imposta dovuta in € 22.460,00, oltre sanzioni, interessi e spese, per il complessivo importo di
€ 31.196,00.
In data 21.07.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento e la condanna e la condanna alle spese, per i seguenti motivi di ricorso:
I. La nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ex art. 1, comma 161, della Legge N°296/2006.
II. Il difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della Legge N°212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della Legge N°296/2006.
III. L'impossibilità di verifica e violazione del diritto di difesa, la violazione degli art. 24 e 113 della costituzione e dell'art. 6 della Legge N°212/2000.
IV. La mancata considerazione dei pagamenti effettuati, la violazione del principio di correttezza e buona fede ex art. 10 della Legge N°212/2000.
V. La genericità e illegittimità delle sanzioni, la violazione dell'art. 12 del D.Lgs. N°472/1997 e dell'art. 6 del D.Lgs. N°472/1997.
In data 02.12.2025 il Comune di Montevago depositava una nota con la quale eccepiva che il ricorso era viziato per incompetenza territoriale, essendo indirizzato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Palermo e risultava depositato presso la ”Commissione Tributaria di Palermo R.G. n.2710/2025 e l'udienza del merito è stata fissata al 16.01.2026” e che la sezione n. 3 della Corte di giustizia tributaria di
RI aveva tenuto l'udienza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il ricorso risulta indirizzato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, ma dagli atti di causa risulta essere stato notificato in data 27.06.2025 al Comune di
Montevago e depositato in data 21.07.2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
RI, che è territorialmente competente, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. N°546/92, stante che l'atto impugnato è stato emesso dal Comune di Montevago.
L'indicazione nel ricorso della Corte di giustizia tributaria di primo grado adita in quella di Palermo, costituisce errore materiale, sanato dalla corretta costituzione in giudizio, mediante deposito del ricorso presso questa Corte, territorialmente competente.
Il Comune di Montevago si è limitato ad eccepire l'incompetenza territoriale e ad affermare che il ricorso risultava depositato presso la ”Commissione Tributaria di Palermo R.G. n.2710/2025 e l'udienza del merito è stata fissata al 16.01.2026”, senza produrre prova di quanto assunto.
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 del codice di procedura civile (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo,
Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
Ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
Rilevato che la pretesa è relativa all'anno d'imposta 201 e che il versamento andava effettuato nel corso dello stesso anno, il naturale termine di decadenza dal potere di accertamento andava a scadere il
31.12.2024. Tuttavia, l'art.67 del D.L. 17.3.2020 N°18 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 compreso i termini di prescrizione e di decadenza;
ragione per cui i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla pretesa impugnata, che ordinariamente scadevano il 31.12.2023, in conseguenza della predetta sospensione dei termini, andavano a scadere il 26 marzo 2025.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 30.04.2025, oltre il termine decadenziale e va annullato.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il Comune di Montevago va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Montevago al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
RI, 18.02.2026
L'ESTENSORE: PP SA BE (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)