Decreto cautelare 15 giugno 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02732/2023 REG.RIC.
N. 04515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2023, proposto da
Cantiere Navale Co.Me.Na. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del PGR pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AU AL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4515 del 2024, proposto da
AU AL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del PGR pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cantiere Navale Comena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Marina di Torre del Greco s.c.a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via F. Giordani n. 2;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2732 del 2023:
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione dell’efficacia):
a- della nota prot. 2023.0248985 del 15.5.2023 con cui la G.R. Campania, Direzione Generale per la Mobilità - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale - ha invitato la società ricorrente a presentare relazione tecnico – economica corredata da idonei elaborati grafici per l'espletamento della procedura paraconcorsuale per l'individuazione del soggetto affidatario della concessione demaniale marittima n. 72/2016;
b- della nota prot. 46127 del 26.8.21 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Torre del Greco ha comunicato alla Regione Campania la rinuncia all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 40, comma 1, L.R. 5/2021, atto non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti; c - di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso lesivo degli interessi del ricorrente, incluse le note prot. 0134082 del 21.3.20, i decreti dirigenziali 10 e 40/19, la nota 472336 del 28.9.22;
c- di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso lesivo degli interessi del ricorrente, incluse le note prot. 0134082 del 21.3.20, i decreti dirigenziali 10 e 40/19, la nota 472336 del 28.9.22.
(per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AU AL s.r.l. il 20/7/2023):
a) del verbale di seduta pubblica in data 14.06.2023, relativo alla procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, e successiva C.D.M.S. n. 09/2017, nel Porto di Torre del Greco, per una superficie complessiva di mq. 2.880,00 (rif. B.U.R.C. n. 82 del 12.11.2018), indetta dalla Regione Campania, nella parte in cui la preposta Commissione ha sancito l'ammissione al prosieguo della procedura stessa della Società Cantiere Navale CO.ME.NA. a r.l.; b) della lettera d'invito di cui alla Nota prot. 2023.0248985 del 15.05.2023 con cui la Regione Campania, in persona del Dirigente p.t. della Direzione Generale per la Mobilità – Infrastrutture Logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale (U.O.D. n. 50.08.03), ha invitato la AU AL s.r.l. a presentare relazione tecnico – economica corredata da idonei elaborati grafici per l'espletamento della procedura paraconcorsuale sub a), nella parte in cui non contempla tra i requisiti di partecipazione e/o tra i criteri per l'attribuzione dei punteggi di merito la “Capacità Economico-Finanziaria” dell'operatore economico aspirante all'affidamento della concessione demaniale marittima;
quanto al ricorso n. 4515 del 2024:
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
della Determinazione Dirigenziale – 6 Settore Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici n. 1994 del 12.09.2024 del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto “Revoca della procedura concorsuale indetta con avviso pubblicato sul BURC n. 82 del 12/11/2018 - Ottemperanza a Sentenza TAR Napoli 4012/2024”, ed atti preordinati, connessi e conseguenziali;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NAUTICA SALPA S.R.L. il 14/3/2025):
a) dell’avviso datato 27.12.2024 a firma del Dirigente – 6 Settore Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto “Avviso ai concessionari della vecchia Darsena Portuale”, mercè il quale, sulla scorta dei contenuti di cui alla presupposta Determina Dirigenziale n. 1636/2024 del 22.07.2024, è stato formulato invito a comunicare al Comune di Torre del Greco la “permanenza dell’interesse a svolgere l’attività nella vecchia darsena portuale” (così testualmente l’Avviso de quo); b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali anche quelli ad oggi non noti, comunque lesivi della posizione della ricorrente in relazione alla mancata adozione ed emissione del provvedimento di concessione cui ha titolo la AU AL s.r.l. in ragione degli esiti di cui al Verbale della Commissione in data 13.09.2023, relativo alla procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, e successiva C.D.M.S. n. 09/2017, nel Porto di Torre del Greco, per una superficie complessiva di mq. 2.880,00 (rif. B.U.R.C. n. 82 del 12.11.2018), indetta ed espletata dalla Regione Campania;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NAUTICA SALPA S.R.L. il 6/8/2025):
a) della determinazione n. 1540 del 30.05.2025 a firma del Dirigente – 6 Settore Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto “Prosecuzione dell’efficacia delle attuali concessioni demaniali della vecchia darsena portuale fino al 31 Dicembre 2025”; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali anche quelli ad oggi non noti, comunque lesivi della posizione della ricorrente in relazione alla mancata adozione ed emissione del provvedimento di concessione cui ha titolo la AU AL s.r.l. in ragione degli esiti di cui al Verbale della Commissione in data 13.09.2023, relativo alla procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, e successiva C.D.M.S. n. 09/2017, nel Porto di Torre del Greco, per una superficie complessiva di mq. 2.880,00 (rif. B.U.R.C. n. 82 del 12.11.2018), indetta ed espletata dalla Regione Campania;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in della Regione Campania, del Comune di Torre del Greco, di AU AL s.r.l. e di Cantiere Navale Comena s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AN NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Cantiere Navale Co.Me.Na. s.r.l. (di seguito, anche solo “CO.ME.NA.”) è titolare di un cantiere navale per la costruzione e riparazione di scafi gestito presso il porto di Torre del Greco giusta C.D.M. n. 72/2016 e C.D.M. in ampliamento n. 9/2017. Essendo la ricorrente interessata al rinnovo della C.D..M, il Comune di Torre del Greco ha pubblicato il relativo avviso sull’albo pretorio del Comune il 12/11/2018, ricevendo la domanda concorrente della s.r.l. AU AL (di seguito, “AU”).
Con la nota prot. n. 0248985 del 15/5/2023, la Regione Campania – dando atto della rinuncia del Comune di Torre del Greco all’esercizio delle funzioni ammnistrative in materia di concessioni demaniali - ha invitato entrambe le società a presentare l’offerta tecnico – economica corredata da relazione illustrativa del progetto di attività unitamente ad ulteriore documentazione.
1.1 Avverso tale nota è insorta la CO.ME.NA. lamentando:
- incompetenza del Sindaco a manifestare la volontà del Comune rispetto alla scelta prevista dalla l.r. n. 5/2021, art. 40;
- Violazione degli artt. 1, commi 682 e 683 l. 145/2018, come interpretati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e dell’art. 3 co. 1 l. 118/2022, nella misura in cui il riavvio della procedura comparativa incide sulla vigenza della CDM emessa in suo favore ed efficace fino al 31/12/2023, ciò che esclude la possibilità di rinnovo, trattandosi di titolo non ancora scaduto.
2 - Il Comune di Torre del Greco si è costituito in resistenza, eccependo la carenza di giurisdizione del G.A. limitatamente all’impugnativa della nota del Sindaco, siccome atto politico.
3 - La Regione Campania ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso la lettera di invito n. 248985 del 15/5/2023, siccome mero atto endoprocedimentale peraltro preceduto da altri atti regionali in cui si dava conto dell’adozione della nota del Sindaco di Torre del Greco, nonché per omessa impugnazione dell’atto di avvio della procedura di rilascio della nuova concessione, pubblicato sul BURC n. 82/2018.
4 - AU AL ha resistito all’impugnativa, eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso la nota della Regione, che si configura quale mero atto attuativo di disposizioni assunte anni addietro cui la ricorrente ha prestato acquiescenza.
4.1 - In data 20/7/23 AU ha depositato ricorso incidentale, lamentando – in estrema sintesi – l’insussistenza in capo a CO.ME.NA dei requisiti per lo svolgimento dell’attività oggetto della CDM (ciò che ne avrebbe dovuto determinare l’esclusione dalla procedura comparativa) nonché l’illegittimità della lettera di invito prot. 2023.0248985 del 15.05.2023 che non contempla la capacità economico- finanziaria dell’O.E. tra i requisiti di partecipazione/valutazione delle offerte.
5 – Con ricorso n. r.g. 4515/2024, AU AL ha avversato gli atti del Comune di Torre del Greco in epigrafe indicati.
Nello specifico, la ricorrente (premesso che con verbale in data 19/9/23 n. 4 si è collocata al primo posto nella graduatoria per l’assegnazione della CDM n. 72/2016 e che questa Sezione, con sent. n. 4012/2024, ha sancito l’obbligo per il Comune di adottare il provvedimento conclusivo della procedura) ha censurato gli atti con i quali il Comune di Torre del Greco ha - dapprima - “rivendicato” l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo illo tempore rinunciate e – poi - stabilito di revocare in toto la procedura concorsuale.
5.1 - A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto che:
- del tutto “fuori tempo” il Comune di Torre del Greco ha deciso di acquisire le funzioni amministrative di cui alla l.r. n. 5/2021, art. 40, finendo con l’incidere su una procedura comparativa gestita e di fatto conclusa dalla Regione Campania;
- dalla motivazione della delibera n. 1636/2024 (richiamata dalla determinazione di revoca n. 1994/2024) emerge che gli attuali titolari di C.D.M. (tra cui CO.ME.NA.) possono continuare ad operare sull’area: non ci sarebbe quindi alcun oggettivo ostacolo rispetto all’esercizio di attività cantieristica sulle aree del porto ove verrà realizzato il progetto della nuova darsena (secondo quanto disposto con dGC n. 1/2022);
- difettano i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, non essendovi alcun fatto sopravvenuto.
5.1.1 - Con successivi ricorsi per motivi aggiunti depositati rispettivamente in data 14/3/25 e 6/8/25, la ricorrente ha chiesto annullarsi gli atti con i quali il Comune di Torre del Greco ha deliberato di prorogare dapprima fino al 30/6/2025 e poi fino al 31/12/2025 i titoli concessori rilasciati sulla vecchia darsena.
5.2 - Il Comune intimato ha chiesto respingersi il gravame, eccependo preliminarmente la tardività dell’impugnativa proposta avverso la delibera comunale n. 358/2023, conosciuta dalla ricorrente fin dal dicembre 2023. Con riferimento ai due ricorsi per motivi aggiunti, il Comune ha eccepito la loro inammissibilità per carenza di specificità dei motivi incentrati sulla illegittimità propria degli atti gravati.
5.3 - La Regione Campania ha eccepito: A) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti comunali gravati; B) la tardività dell’impugnativa della dGC n. 602/23 perché pubblicata sul BURC n. 77 del 30/10/23, nonché l’inammissibilità della stessa per carenza di interesse trattandosi di mera presa d’atto della volontà del Comune sulla quale si è già espresso l’adito Tribunale con la sentenza n. 4012/24.
5.4 - Ha spiegato intervento ad opponendum Marina di Torre del Greco s.c.a.r.l., chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
5.5 - Anche CO.ME.NA. s.r.l. ha preso parte alla lite, chiedendo il rigetto del ricorso.
6 - Alla pubblica udienza del 12/11/2025 entrambi i ricorsi sono stati assunti in decisione.
7 - Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi epigrafati, per evidenti ragioni di connessione (parzialmente) soggettiva e tenuto conto che entrambi vertono su atti iscrivibili diacronicamente nel contesto di una vicenda amministrativa unitaria.
7.1 - Ragioni di ordine logico consigliano di prendere le mosse dagli atti attraverso cui, da ultimo, l’Amministrazione ha definito l’assetto degli interessi con riferimento alla competizione avviata per la nuova assegnazione della CDM n. 72/16 insistente sull’area della vecchia darsena del Porto di Torre del Greco.
Può prescindersi dalla delibazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Campania, essendo il ricorso infondato.
7.1.1 - Per quanto di rilievo ai fini del decidere, si osserva che l’art. 40 l.r. n. 5/2001 dispone:
“1. Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, fatto salvo la possibilità per i Comuni di rinunciare alla potestà amministrativa, oggetto di conferimento delle funzioni di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
[omissis]
4. Entro centoventi giorni dalla decorrenza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede al trasferimento degli atti ai Comuni che esercitano tutte le funzioni connesse alle indicate concessioni.
5. I Comuni, eventualmente anche con il supporto di ANCI Campania, se ne fanno richiesta, possono concludere accordi con la Regione al fine di avvalersi, per un periodo massimo di dodici mesi, del competente ufficio per avviare l'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge”.
Orbene, l’assunto attoreo in base al quale il Comune di Torre del Greco non avrebbe potuto riapproriarsi delle funzioni di gestione delle CDM portuali rinunciate con nota del Sindaco in data 26/8/2021 non è condivisibile.
In base al noto brocardo interpretativo ubi lex voluit dixit , deve affermarsi che se il legislatore avesse voluto inibire tale facoltà ai Comuni l’avrebbe esplicitato.
D’altronde, non v’è chi non vede che la mancata previsione della irrevocabilità della rinuncia dell’ente locale è del tutto coerente con la voluntas del legislatore regionale che è, per l’appunto, quella dell’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in argomento.
In mancanza di una preclusione espressa, deve – pertanto - ammettersi che in qualsiasi momento un Comune possa determinarsi (come nel caso in esame) nel senso di avocare a sé le funzioni che per ragioni contingenti, eventualmente superate, ebbe a rinunciare entro il termine indicato dalla legge.
Alla luce di quanto precede, resistono all’impugnativa di AU tanto la deliberazione comunale n. 385/23, quanto la successiva presa d’atto della Regione Campania (d.G.R. n. 602/23).
7.1.2 - Non va inoltre tralasciato di considerare che la questione della competenza del Comune rispetto alla procedura bandita dalla Regione Campania è già stata oggetto della decisione assunta da questa Sezione con la sentenza n. 4012/24, passata in giudicato.
Analogamente, poi, in assenza di puntuale disciplina transitoria o comunque di previsione relativa alla suddivisione delle competenze con riferimento ai procedimenti ancora in corso (se del caso in un’ottica di continuità amministrativa), non può predicarsi l’impossibilità per il Comune di Torre del Greco di incidere - all’indomani della acquisizione delle funzioni - su procedure “già assolte” dalla Regione. Per contro, la citata sentenza n. 4012 (benché qualifichi l’odierna ricorrente in termini di “ aggiudicataria ”) annovera la C.D.M. n. 72/2016 e n. 9/2017 in titolarità CO.ME.NA tra quelle oggetto di “procedimenti avviati e non conclusi”: non si ravvisa, quindi, neppure sotto tale profilo la violazione del giudicato lamentata in seno al primo motivo di gravame.
7.1.3 - Anche le censure (motivi II e III) relative alla motivazione che sorregge gli atti mediante i quali il Comune ha stabilito di non rilasciare nuovi titoli concessori sugli spazi della vecchia darsena compresi nel “ progetto di fattibilità per il recupero e la valorizzazione dell’area portuale e realizzazione della nuova darsena per la ricollocazione dei cantieri navali ” approvato con d. G.C. n. 1/2022 (d. G.C. n. 1636/24) e di revocare la procedura concorsuale di cui all’avviso pubblicato sul Burc n. 82/2018 (d. G.C. n. 1994/24) sono infondate.
7.1.3.1 - Premesso che la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici non è automaticamente applicabile a fattispecie caratterizzata dalla presenza di un bene pubblico in concessione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, sent., n. 338/2024), si osserva che “ Con specifico riferimento alle procedure selettive, peraltro, consolidata giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato che “la possibilità che alla proposta di aggiudicazione non faccia seguito l'aggiudicazione è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile in sede di impugnazione degli atti della procedura selettiva, con la conseguenza che la revoca o l'annullamento d'ufficio della gara intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione sono propriamente qualificabili non come atti di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), ma come semplici atti di ritiro che non richiedono il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2024 n. 7456 e 12 settembre 2023 n. 8273; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 febbraio 2021 n. 1455; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 16 febbraio 2023 n. 474; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 12 gennaio 2023 n. 276; TAR Campania Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2022 n. 778) ” - TAR Campania – Napoli, Sez. III, sent. n. 5632 del 24 ottobre 2024.
Ed ancora: “Quanto alla consistenza dell’assetto motivazionale della revoca, poi, deve tenersi conto dell’attenuazione del relativo onere, la cui intensità varia in ragione dello stato della procedura – e del conseguente affidamento che viene a ingenerarsi –, nel caso di specie arrestatasi alla redazione della graduatoria delle tre offerte presentate (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 12/9/2023, n. 8273).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione (cfr. ad es., n. 69/2021), alla S.A. è riservata “un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicché essa “- dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente - mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa” (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5002/2011) ” – Tar Campania – Napoli, sez. I, sent. n. 3745/2025.
7.1.3.2 - Nel caso in esame, si è, come visto, al cospetto di una procedura comparativa condotta dalla Regione Campania e trasferita, prima della sua formale conclusione, al Comune di Torre del Greco che si è determinato – giusta d.d. n. 1636 del 22/7/2024 e nelle more della realizzazione della nuova darsena -:
a) a non rilasciare nuovi titoli concessori (né previa indizione di gare nuove, né concludendo gare già attivate in precedenza dalla Regione Campania);
b) a consentire la prosecuzione delle attività degli operatori con concessioni ancora efficaci;
c) a consentire fino al 30/6/2025 la prosecuzione delle attività degli operatori con titoli scaduti.
Tanto ha stabilito l’ente locale in ragione delle possibili interferenze tra eventuali nuove assegnazione quadriennali degli spazi nella vecchia darsena e la realizzazione del progetto della nuova darsena; il tutto solo all’indomani dell’acquisizione (ottobre 2023) delle relative funzioni fino a quel momento esercitate dalla Regione: con il che scolorano le censure attoree secondo cui non sarebbe configurabile alcuna sopravvenienza rispetto all’indizione della gara nel 2018, risalendo la prima ipotesi di intervento sulla darsena all’anno 2016.
Risulta, inoltre, suggestivo, ma non decisivo l’argomento incentrato sul diverso trattamento riservato agli operatori già attivi, essendo del tutto ragionevole che l’ente compari l’interesse pubblico con quello dei privati titolari di concessioni già insistenti sull’area (salvo quanto appresso si specificherà con riferimento ai titoli concessori scaduti).
Va poi rimarcato, “ considerata l’ampia discrezionalità da riconoscersi all’amministrazione, che il provvedimento di revoca può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di esiti abnormi o percepibili come contraddittori, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione un giudizio di convenienza diverso, proprio del giudice ovvero del privato che impugna (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2023, n. 7467; Id., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026)” – Tar Campania, Napoli, sez. I, sent n. 6239/2025.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche non sono dirimenti le argomentazioni con cui la ricorrente prospetta la possibilità per il Comune di rilasciare la CDM adottando prescrizioni atte a bilanciare gli interessi contrapposti, che – quand’anche ritenute condivisibili - non sarebbero mai idonee ad inficiare l’atto di revoca, frutto di scelte – come visto – opinabili, ma comunque riservate alla competenza dell’Amministrazione procedente.
7.2 - Infondato è, infine, il motivo di ricorso che fa leva sulla violazione della garanzia partecipativa costituita dalla comunicazione di avvio del procedimento.
In data 24/7/24, il Comune ha emesso la nota prot. n. 34569 notificata alla AU, con la quale – in disparte l’erroneo richiamo all’art. 10 bis l. n. 241/90 (peraltro preceduto dalla indicazione “ comunicazione avvio del procedimento ”) – ha per l’appunto preannunciato l’avvio del procedimento di revoca, allegando anche la d.d. n. 1636/24 che illustra le ragioni dell’intendimento dell’Amministrazione e assegnando un termine per produrre deduzioni (facoltà di cui la ricorrente non ha inteso giovarsi).
8 - Il ricorso per motivi aggiunti depositato da AU in data 14/3/25 va dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo spirato il termine del 30/6/25 di scadenza della proroga delle CD insistenti sulla vecchia darsena oggetto del gravato avviso emesso il 27/12/2024.
9 - Quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la determinazione n. 1540 del 30/5/2025 con cui sono state ulteriormente prorogate fino al 31/12/2025 le CDM in corso, lo stesso va accolto.
È condivisibile, infatti, la censura che fa leva sullo sviamento di potere che inficia l’operato del Comune di Torre del Greco.
Parte ricorrente assume che la proroga da ultimo disposta (peraltro ex officio , fatta salva eventuale dichiarazione di indisponibilità dell’O.E. alla prosecuzione dell’attività) ha ad oggetto concessioni scadute e già oggetto di precedenti proroghe: tale circostanza è un fatto non contestato che ai sensi dell'articolo 64 co. 2 c.p.a. il Tribunale è tenuto a “ porre a fondamento della decisione ”. È peraltro lo stesso Comune di Torre del Greco ad affermare: “tutti i gestori hanno beneficiato delle proroghe ex lege intervenute, dapprima con la legge 296/06 (legge finanziaria 2007), poi con l’art. 1 comma 18 D.L. 194/2009 (convertito con modificazioni nella L. 25/2010) e con l’art. 24 c. 3 – septies D.L 113/2016 (convertito nella L. 160/2016), con la L. 145/2018, così come confermato dal D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, nonché da ultimo con legge 118/2022 ed il D.L. 131/2024, che ha ribadito la valenza delle proroghe fino al 30.9.2027” (cfr. memoria del 10/10/25).
In senso contrario a quanto affermato dalla difesa entizia, va tuttavia rammentato che:
I) alla disciplina dettata dall’art. 1, commi 682 e ss. della l. n. 145/2018 è estranea la materia della cantieristica, avendo la prima ad oggetto le ben diverse concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8372/2025);
II) in ogni caso, le norme legislative nazionali e regionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici, né dalla pubblica amministrazione (ex multis Consiglio di Stato, sezione VII, 19 marzo 2024, n. 2679), con la conseguenza che “l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto” (A.P. n. 17 del 2021);
III) ai sensi dell’art. 7 comma 9-duodevicies del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, “Le utilizzazioni delle aree del demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca ed acquacultura, in essere al 31/12/2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31/12/2016 […]”, termine prorogato al 31/12/2017 dall’art. 12 co. 2 bis l. n. 19 del 2017.
Cosicché, il prolungamento della vigenza del termine di durata delle concessioni demaniali per le quali l’originario termine di efficacia sia già decorso sarebbe in astratto configurabile previo accertamento dell’applicabilità alle concessioni considerate di eventuali proroghe ex lege , nonché, sussistendone i presupposti, previo rilascio di una concessione provvisoria ex articolo 10 del regolamento di esecuzione del cod. nav. o – infine - ricorrendo all’istituto della proroga tecnica collegata almeno alla indizione della gara per l'assegnazione degli spazi della nuova darsena.
In difetto di tali presupposti, la d.d. è illegittima e va, pertanto, annullata.
10 - La “tenuta” dell’atto comunale di revoca della procedura comparativa avente ad oggetto il rinnovo della CDM in titolarità alla CO.ME.NA fa venir meno l’interesse di quest’ultima alla delibazione delle censure mosse avverso l’atto con cui la Regione Campania aveva “riattivato” il confronto concorrenziale, essendo evidente che l’interesse sotteso all’impugnativa di CO.ME.NA consiste nella conservazione del titolo concessorio.
Il ricorso n. r.g. 2732/23 proposto da CO.ME.NA va pertanto dichiarato improcedibile.
10.1 - L’improcedibilità dell’impugnativa della CO.ME.NA. rende improcedibile il ricorso incidentale di AU (che, peraltro, come quello di CO.ME.NA si appunta - sotto diversi profili – contro la procedura competitiva poi revocata).
11 - La peculiarità fattuale della vicenda amministrativa oggetto di causa induce a compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe indicati:
li riunisce;
respinge il ricorso n. r.g. 4515/24;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14/3/25 nel giudizio n. r.g. 4515/24;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6/8/25 nel giudizio n. r.g. 4515/24 e, per l’effetto, annulla la d.d. n. 1540/25;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 2732/23 nonché il ricorso incidentale proposto da AU AL s.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN NZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NZ | MA AU AL |
IL SEGRETARIO