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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 13205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13205 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.1314 /2025 Tra
in persona del legale rapp.te p.t. ( Parte_1 avv.PETRILLO GIOVANNI )
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.LETO LOREDANA ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6461/24 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso dell' , con il quale l'ente ha richiesto il CP_1 pagamento della somma di euro 1298,51, corrispondente a quanto erogato alla lavoratrice dal Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e Persona_1 ultime mensilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/1982. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che l' non avrebbe interesse ad agire in via monitoria, CP_1 poiché esiste già un titolo esecutivo in favore della lavoratrice ( il decreto ingiuntivo da questa ottenuto nei confronti della società), utilizzabile anche dall'ente in surrogazione e che l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo determinerebbe una duplicazione del titolo esecutivo, in violazione del principio del ne bis in idem.
L'istituto si è costituito contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate argomentazioni.
L'opposizione è infondata.
La società sostiene l'improponibilità della domanda monitoria dell' sul Pt_2 presupposto che l avrebbe già potuto avvalersi del decreto ingiuntivo CP_1 precedentemente ottenuto dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro. L'assunto è infondato. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia gestito dall' non costituiscono
CP_1 soddisfacimento del credito retributivo del lavoratore, ma sono prestazioni di natura previdenziale, fondate su presupposti autonomi e specifici, e cioè: l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro;
la verifica dell'esistenza del credito del lavoratore, mediante titolo giudiziale o ammissione al passivo fallimentare ( per tutte : Cass ordinanza n. 12971 del 09/06/2014 ). Il credito vantato dall' nei confronti del
CP_1 datore di lavoro è dunque diverso e autonomo rispetto a quello del lavoratore . La surrogazione legale dell' opera sul piano sostanziale e non determina il
CP_1 trasferimento automatico del titolo esecutivo giudiziale già formato in favore del lavoratore. Del tutto legittimamente, quindi, l' ha agito in via monitoria per il
CP_1 recupero di quanto erogato, non essendo configurabile alcuna duplicazione di titolo esecutivo.
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto.
Condanna l'opponente al pagamento di euro 1000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice