Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00936/2025REG.PROV.COLL.
N. 01108/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Corso e Ignazio Scardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Condominio di via-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2755/2023, resa tra le parti, pubblicata il 18 settembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 868/2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Palermo e del Condominio di via-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025, il consigliere MI ZI e uditi per le parti l’avvocato Guido Corso e l’avvocato Simona Lo Piccolo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 29 novembre 2023 e depositato il 4 dicembre 2023, l’appellante indicata in epigrafe – proprietaria di un appartamento situato nel Comune di Palermo in via-OMISSIS-, in relazione al quale presentò, in data 27 giugno 1986, domanda di condono, ai sensi della legge regionale n. 37/1985, per « alcuni piccoli abusi » commessi nel suddetto appartamento - ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 2755 del 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per: a) l’annullamento della nota del Comune di Palermo prot. n. -OMISSIS-, di conferma dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS- e del provvedimento comunale prot. -OMISSIS--OMISSIS-, di rigetto della domanda di condono; b) l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono.
2. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado avendo qualificato l’atto impugnato quale atto meramente confermativo.
3. L’appellante ha lamentato:
a) l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso, che è stata riproposta (in particolare, secondo l’appellante, sarebbe stata accolta per silentium , ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 4/2003, la reiterazione della domanda di condono del 31 luglio 2015, in quanto il Comune avrebbe dovuto provvedere entro il 29 ottobre 2015, con conseguente inefficacia-nullità del provvedimento tardivamente adottato ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241/1990);
b) l’erroneità della qualificazione della gravata nota comunale prot. n. -OMISSIS- come atto meramente confermativo, a fronte della richiesta di riesame (avanzata dall’appellante in data 8 marzo 2017) del precedente provvedimento di rigetto della domanda di condono, sulla base di documentazione che era stata allegata alla predetta istanza di riesame, considerato che la gravata nota sarebbe basata su una nuova motivazione;
c) la violazione dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, riproponendo la domanda demolitoria dedotta in primo grado.
4. Il Comune di Palermo si è costituito nel presente giudizio, con atto di costituzione del 22 gennaio 2024, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Si è costituito altresì il Condominio di via-OMISSIS-, con memoria del 23 gennaio 2024, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appellante ha insistito nel gravame con memoria del 26 settembre 2025.
7. Il Condominio intimato, con memoria del 26 settembre 2025 e successiva replica del 6 ottobre 2025, ha insistito nelle proprie difese.
8. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
9.1. Infatti:
a) il comma 8- bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990, introdotto con il decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge -OMISSIS-20/2020, non può trovare applicazione nella presente fattispecie ratione temporis , in quanto entrato in vigore successivamente all’adozione della gravata nota comunale prot. n. -OMISSIS-;
b) in ogni caso, anche in ipotesi di avvenuta formazione del silenzio-assenso, la relativa doglianza di accertamento avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso il provvedimento del Comune di Palermo prot. -OMISSIS--OMISSIS-, di rigetto della domanda di condono, non potendosi ammettere l’esperibilità sine die di un’azione di accertamento in via autonoma: da ciò deriva l’irricevibilità della domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso;
c) la gravata nota comunale prot. n. -OMISSIS-, come correttamente ritenuto dal T.a.r., ha natura meramente confermativa, in quanto si limita a richiamare, seppure non testualmente, la motivazione contenuta nell’originario provvedimento di rigetto del 2017, precisando espressamente che la circostanza evidenziata dalla parte privata, in sede di istanza di riesame, « nulla apporta di nuovo all’esito dell’istruttoria condotta da questo Ufficio Condono », essendo già stato preso in considerazione, nella precedente istruttoria, il certificato di abitabilità, né può condurre a diverse conclusioni il mero richiamo alla planimetria;
d) deve quindi essere confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda demolitoria, stante la natura meramente confermativa della gravata nota comunale, non dovendosi quindi procedere all’esame del motivo di ricorso proposto in primo grado e riproposto nel presente giudizio (sopra indicato alla lettera c) del § 3 della presente sentenza).
10. In definitiva l’appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere liquidate solo in favore del Condominio di via-OMISSIS-, sussistendo invece giuste ragioni per compensare le spese di lite con il Comune di Palermo, stante l’esigua attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1108/2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del Condominio di via-OMISSIS-, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Compensa le spese di lite con il Comune di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
MI ZI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI ZI | RO IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.