Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Enrico De Nicola, 1a;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Questura di L’Aquila, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Questore di L’Aquila -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di L’Aquila ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la dichiarazione del difensore del ricorrente resa in sede di udienza, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. MO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS- il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha presentato alla Questura di L’Aquila istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
A seguito di articolato iter il Questore della Provincia di L’Aquila ha emesso in -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha disposto il rigetto della sopra menzionata istanza per i motivi ivi espressamente indicati.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 31 maggio 2023, il signor -OMISSIS- -OMISSIS- chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge art. 10 bis Legge 241/90 - Omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza - Mancata partecipazione dell’interessato al relativo procedimento amministrativo. Eccesso di potere;
2) Violazione di legge e/o falsa applicazione - art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98 - Eccesso di potere - Difetto d’istruttoria e di motivazione. Violazione art. 3 Legge 241/90;
3) Violazione degli artt. 5, commi 5 - 5 bis e 6 nonché art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. 286/98.
Si è costituito in giudizio, in data 5 giugno 2023, il Ministero dell’Interno, con memoria di stile.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2023 è stata emessa l’ordinanza n. 123/2023 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare.
Parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento ed il Consiglio di Stato, Sez. III, all’esito del giudizio cautelare di appello ha emesso l’ordinanza n. 4380/2023 con cui ha accolto il predetto appello ai fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
In data 15 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato copiosa documentazione, fra cui il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato al signor -OMISSIS- in data 13 febbraio 2024 da parte della Questura di L’Aquila.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, dopo articolata discussione in cui la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di L’Aquila dichiarando la cessazione della materia del contendere, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. - Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale di parte ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente in sede di udienza pubblica, la Questura di L’Aquila ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, depositato in atti dalla stessa parte ricorrente.
In ragione di quanto sopra esposto parte ricorrente ha conseguentemente chiesto che per la causa in essere sia dichiarata cessata la materia del contendere ed il Collegio ritiene che tale richiesta, in base a quanto dichiarato dal ricorrente in merito ai successivi sviluppi della vicenda ed ai documenti dallo stesso depositati in atti, comporti la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente vicenda.
Accertata, infatti, la piena satisfattività, per parte ricorrente, dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte della P.A., il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909) .” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, anche in considerazione del sollecito adempimento da parte dell’Amministrazione in merito a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE NI, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MO DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO DI | GE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.