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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 61/2023 depositato il 04/01/2023
proposto da
Comune di Cefalu' - Piazza Duomo 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1719/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11
e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Palermo,Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo a IMU per l'anno 2014, notificatogli il 3.2.2020 dal Comune di Cefalù, eccependo l'intervenuta decadenza e comunque la prescrizione del tributo.
Il Comune di Cefalù non si costituiva.
L'adita CTP, con sentenza n. 1719/2022 depositata il 6.6.2022, accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato in quanto notificato oltre il termine quinquennale di decadenza.
Avverso questa sentenza il Comune di Cefalù ha interposto appello, producendo documentazione a sostegno della tempestività della notifica dell'atto di accertamento.
Ha resistito il contribuente depositando controdeduzioni, con cui ha chiesto la conferma della sentenza gravata. Ha dedotto, tra l'altro, la tardività della produzione documentale del Comune, evidenziando che comunque non sposta i termini della controversia, non potendo ritenersi che la consegna del plico all' ufficio postale possa costituire interruzione della prescrizione.
La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27.03.2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023, si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Per l'effetto, i documenti prodotti in appello dal Comune di Cefalù sono ammissibili in quanto il giudizio di primo grado è stato incardinato nel 2020, dovendosi applicare la versione dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 precedente alla novella del d.lgs. 30.12.2023, n. 220.
Sempre in via preliminare va rilevato che il termine per l'accertamento del tributo è un termine decadenziale e non di prescrizione.
Ciò premesso, l'avviso di accertamento, che riguarda l'IMU 2014, il cui termine decadenziale per l'accertamento è fissato dalla legge in un quinquennio, risulta consegnato a Poste Italiane il 12.11.2019 ed
è stato recapitato al contribuente il 03.02.2020.
In ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di un'attività riferibile “non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale)” che resta del tutto estranea alla disponibilità del primo.
E' fin troppo evidente, infatti, che se l'atto che si deve compiere, come nella specie (notifica dell'avviso di accertamento entro un certo termine decadenziale), consiste in una partecipazione comunicativa, il decorso del termine imposto per la decadenza pregiudica direttamente il titolare (il mittente) e solo indirettamente la controparte (destinatario), che è comunque tutelata poiché la legittima formazione del procedimento notificatorio presuppone che la notificazione si perfezioni anche nei confronti del destinatario, non essendo sufficiente l'intervenuto perfezionamento per il notificante.
Infatti, la fissazione di un termine di decadenza (art. 2966 c.c.) è il criterio in base al quale viene distinto il confine tra la tutela dell'interesse del titolare ad esercitare il potere e l'interesse della controparte (o anche l'interesse pubblico) a non lasciare a tempo indeterminato (sine die) la modificazione giuridica.
Ne consegue che se l'atto richiesto per l'esercizio del potere è un atto recettizio, la ricezione non rileva, in via generale, ai fini dell'impedimento della decadenza, poiché l'atto è da considerare già esistente e impeditivo della decadenza, mentre la condizione di efficacia della ricezione è del tutto estrinseca alla decadenza per la quale la fissazione del termine concerne unicamente il compimento dell'atto e non certo l'efficacia della dichiarazione, e tanto anche nel rispetto del principio della buona fede.
E', infatti, naturale concludere che se dovesse aversi riguardo alla data della ricezione sarebbe irrimediabilmente aggravata la posizione dell'onerato: costui dovrebbe sopportare i rischi dei ritardi a lui non imputabili, con conseguente incertezza circa il termine in cui potere esercitare il diritto (Cassazione, Sez. V,
Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14580).
In tema di avviso di accertamento si è espressa la giurisprudenza (Cass., Sez. V, n. 315 del 2010), che ha ritenuto: “Il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di liquidazione spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente” (v. Cass. n. 26053 del 2011 e Cass. n. 11457 del 2012).
Va, infatti, condiviso quanto sostenuto dalla giurisprudenza (Cass., n. 351 del 2014), secondo cui: “E' rimasto precisato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 alle norme sulle notificazioni nel processo civile… sicché non resta che ritenere che il principio di cui si fa applicazione si sia generalizzato e consolidato in relazione a qualsivoglia forma di notificazione e comunicazione che abbia rilievo anche indiretto ai fini processuali” (conformi Cass., n. 18643 del 2015 e n. 22320 del 2014).
Del pari, con la sentenza n. 385 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, previsto per la notifica degli avvisi di accertamento in tema di ICI, costituisce termine di decadenza che ”risultava non ancora decorso al momento della spedizione”, onde la tempestività della notifica dell'atto impositivo considerando la data di spedizione dello stesso.
Va, infine, ricordato che, con la sentenza n. 12332 del 2017, le S.U. della Corte di Cassazione hanno ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatori, in ragione del fatto che il sistema sanzionatorio amministrativo è regolato dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981 che, all'art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta secondo quanto previsto dall'art.4 della legge n. 890 del 1982, quale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla nota sentenza della Consulta
n. 477 del 2002. La Corte chiarisce che: “La natura recettizia o meno dell'atto da partecipare (beninteso sempre che non si tratti di atti negoziali…) non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell'atto, atteso che se in tale categoria di atti l'effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata conoscenza (legale) del predetto contenuto, ciò non toglie che l'inizio della fattispecie notificatoria (o, più in generale partecipativa dei contenuto delimito) fa emergere la permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'effetto che con essa si vuole perseguire potrebbe incorrere non rispettando il termine normativamente imposto per l'esercizio del diritto” Ne consegue che “in tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso”
(Cassazione, Sez. V, Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14580).
A ciò si aggiunga che l'art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600/73 – norma mai incisa sul punto dalla Corte
Costituzionale – qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Nella fattispecie, in cui ci si è avvalsi del servizio postale, in applicazione dei surriferiti principi giurisprudenziali l'avviso deve ritenersi tempestivamente notificato in quanto consegnato all'ufficio postale entro il 31 dicembre
2019.
Ne consegue, l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza gravata.
Si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio avuto riguardo alle questioni interpretative ed alla produzione della documentazione relativa al procedimento notificatorio avvenuta nel secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 9, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso proposto da Resistente_1. Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 61/2023 depositato il 04/01/2023
proposto da
Comune di Cefalu' - Piazza Duomo 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1719/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11
e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Palermo,Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo a IMU per l'anno 2014, notificatogli il 3.2.2020 dal Comune di Cefalù, eccependo l'intervenuta decadenza e comunque la prescrizione del tributo.
Il Comune di Cefalù non si costituiva.
L'adita CTP, con sentenza n. 1719/2022 depositata il 6.6.2022, accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato in quanto notificato oltre il termine quinquennale di decadenza.
Avverso questa sentenza il Comune di Cefalù ha interposto appello, producendo documentazione a sostegno della tempestività della notifica dell'atto di accertamento.
Ha resistito il contribuente depositando controdeduzioni, con cui ha chiesto la conferma della sentenza gravata. Ha dedotto, tra l'altro, la tardività della produzione documentale del Comune, evidenziando che comunque non sposta i termini della controversia, non potendo ritenersi che la consegna del plico all' ufficio postale possa costituire interruzione della prescrizione.
La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27.03.2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023, si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Per l'effetto, i documenti prodotti in appello dal Comune di Cefalù sono ammissibili in quanto il giudizio di primo grado è stato incardinato nel 2020, dovendosi applicare la versione dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 precedente alla novella del d.lgs. 30.12.2023, n. 220.
Sempre in via preliminare va rilevato che il termine per l'accertamento del tributo è un termine decadenziale e non di prescrizione.
Ciò premesso, l'avviso di accertamento, che riguarda l'IMU 2014, il cui termine decadenziale per l'accertamento è fissato dalla legge in un quinquennio, risulta consegnato a Poste Italiane il 12.11.2019 ed
è stato recapitato al contribuente il 03.02.2020.
In ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di un'attività riferibile “non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale)” che resta del tutto estranea alla disponibilità del primo.
E' fin troppo evidente, infatti, che se l'atto che si deve compiere, come nella specie (notifica dell'avviso di accertamento entro un certo termine decadenziale), consiste in una partecipazione comunicativa, il decorso del termine imposto per la decadenza pregiudica direttamente il titolare (il mittente) e solo indirettamente la controparte (destinatario), che è comunque tutelata poiché la legittima formazione del procedimento notificatorio presuppone che la notificazione si perfezioni anche nei confronti del destinatario, non essendo sufficiente l'intervenuto perfezionamento per il notificante.
Infatti, la fissazione di un termine di decadenza (art. 2966 c.c.) è il criterio in base al quale viene distinto il confine tra la tutela dell'interesse del titolare ad esercitare il potere e l'interesse della controparte (o anche l'interesse pubblico) a non lasciare a tempo indeterminato (sine die) la modificazione giuridica.
Ne consegue che se l'atto richiesto per l'esercizio del potere è un atto recettizio, la ricezione non rileva, in via generale, ai fini dell'impedimento della decadenza, poiché l'atto è da considerare già esistente e impeditivo della decadenza, mentre la condizione di efficacia della ricezione è del tutto estrinseca alla decadenza per la quale la fissazione del termine concerne unicamente il compimento dell'atto e non certo l'efficacia della dichiarazione, e tanto anche nel rispetto del principio della buona fede.
E', infatti, naturale concludere che se dovesse aversi riguardo alla data della ricezione sarebbe irrimediabilmente aggravata la posizione dell'onerato: costui dovrebbe sopportare i rischi dei ritardi a lui non imputabili, con conseguente incertezza circa il termine in cui potere esercitare il diritto (Cassazione, Sez. V,
Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14580).
In tema di avviso di accertamento si è espressa la giurisprudenza (Cass., Sez. V, n. 315 del 2010), che ha ritenuto: “Il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di liquidazione spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente” (v. Cass. n. 26053 del 2011 e Cass. n. 11457 del 2012).
Va, infatti, condiviso quanto sostenuto dalla giurisprudenza (Cass., n. 351 del 2014), secondo cui: “E' rimasto precisato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 alle norme sulle notificazioni nel processo civile… sicché non resta che ritenere che il principio di cui si fa applicazione si sia generalizzato e consolidato in relazione a qualsivoglia forma di notificazione e comunicazione che abbia rilievo anche indiretto ai fini processuali” (conformi Cass., n. 18643 del 2015 e n. 22320 del 2014).
Del pari, con la sentenza n. 385 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, previsto per la notifica degli avvisi di accertamento in tema di ICI, costituisce termine di decadenza che ”risultava non ancora decorso al momento della spedizione”, onde la tempestività della notifica dell'atto impositivo considerando la data di spedizione dello stesso.
Va, infine, ricordato che, con la sentenza n. 12332 del 2017, le S.U. della Corte di Cassazione hanno ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatori, in ragione del fatto che il sistema sanzionatorio amministrativo è regolato dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981 che, all'art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta secondo quanto previsto dall'art.4 della legge n. 890 del 1982, quale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla nota sentenza della Consulta
n. 477 del 2002. La Corte chiarisce che: “La natura recettizia o meno dell'atto da partecipare (beninteso sempre che non si tratti di atti negoziali…) non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell'atto, atteso che se in tale categoria di atti l'effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata conoscenza (legale) del predetto contenuto, ciò non toglie che l'inizio della fattispecie notificatoria (o, più in generale partecipativa dei contenuto delimito) fa emergere la permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'effetto che con essa si vuole perseguire potrebbe incorrere non rispettando il termine normativamente imposto per l'esercizio del diritto” Ne consegue che “in tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso”
(Cassazione, Sez. V, Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14580).
A ciò si aggiunga che l'art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600/73 – norma mai incisa sul punto dalla Corte
Costituzionale – qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Nella fattispecie, in cui ci si è avvalsi del servizio postale, in applicazione dei surriferiti principi giurisprudenziali l'avviso deve ritenersi tempestivamente notificato in quanto consegnato all'ufficio postale entro il 31 dicembre
2019.
Ne consegue, l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza gravata.
Si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio avuto riguardo alle questioni interpretative ed alla produzione della documentazione relativa al procedimento notificatorio avvenuta nel secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 9, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso proposto da Resistente_1. Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN Lo Manto Baldassare Quartararo