Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/02/2026, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15203 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato AN AN , con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Fabio Filzi n. 15.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'annullamento
-del provvedimento n. D/5943/2025 pronunziato dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 1/10/2025, sulla base del nulla osta al lavoro n. P-MN/L/Q/2025/101378 rilasciato dal SUI di Mantova in data 9/4/2025 su richiesta del 7/2/2025 della potenziale datrice di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025 ..
- di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’att0 di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ER AR AN ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con il gravame in esame – depositato l’11/12/2025 - il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego - motivato sostanzialmente dal cd. rischio migratorio -indicato in epigrafe;
– nelle more del giudizio, l’amministrazione convenuta ha rilasciato al ricorrente il visto precedentemente negato.
Considerato che
- con il rilascio del visto, - il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e c quindi, ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
- il pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo – vanno addossate al MAECI, in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato dell’interessato è stata accolta dalla competente ED solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I Quater , n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite in € 1.000 (mille), a favore del ricorrente e a carico del MAECI - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
ER AR AN, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR AN | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.