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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco RI Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3245 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Rosa Salvago, giusta procura in atti;
attore
E
nata ad [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Carmelita Danile, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 27/06/2025;
DEL PM: cfr. conclusioni del 25 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30 novembre 2022, , Parte_1
premettendo di avere, in data 30 dicembre 1963, contratto matrimonio con , dalla cui unione sono nati tre figli, , e Controparte_1 Per_1 Per_2
tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chie- Per_3
sto pronunciarsi la separazione dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che la CP_1
nel giugno 2022, a seguito di un litigio, lo avrebbe cacciato di casa, co- stringendolo a trasferirsi a San Leone presso l'abitazione estiva della fa- miglia, impedendogli di fare rientro nell'abitazione coniugale, sostituendo le serrature.
Inoltre, il medesimo, premettendo che la percepirebbe una CP_1
pensione di invalidità e sarebbe, altresì, proprietaria del 50% dei beni ac- quistati dai coniugi in costanza di matrimonio e dei relativi frutti, nonché proprietaria esclusiva di un altro immobile e titolare di numerosi buoni fruttiferi, ha chiesto che non venisse disposto nulla a titolo di manteni- mento di quest'ultima.
Costituitasi con comparsa, depositata in data 9 febbraio 2023, CP_1
ha aderito alla domanda di separazione, ma ha contestato i fatti
[...]
dedotti dal medesimo a titolo di addebito, deducendo che le liti sarebbero in realtà scaturite dai continui tentativi del ricorrente di attuare una dispa- rità di trattamento tra le figlie, precisando che, in realtà, sarebbe stato proprio il a cacciarla dall'abitazione di San Leone, Parte_1
- 2 - provvedendo egli stesso a cambiarne le serrature.
Inoltre, la medesima convenuta, allegando l'impossibilità di svolgere atti- vità lavorativa a causa delle patologie e dell'età avanzata, ha chiesto la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle un asse- Parte_1
gno di mantenimento di € 500,00, domandando, inoltre, la condanna di controparte a corrisponderle il 50 % dei canoni di locazione degli immo- bili in comproprietà.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del
6 marzo 2022 il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e le parti sono state rimesse davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di prove orali, all'udienza 27 giugno 2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di en- trambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
L'attore ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
- 3 - determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01), dovendosi, tale nesso, ritenersi escluso ogniqualvolta la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggra- vare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
Ebbene, nel caso di specie, dev'essere disattesa la domanda di addebito avanzata dal ricorrente, dal momento che le allegazioni del medesimo non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
Invero, nel corso del giudizio, non è stato pienamente dimostrato che il sia stato effettivamente allontanato dalla casa coniugale dalla Parte_1
, diversamente è emerso che lo stesso si era allontanato volon- CP_1
tariamente da casa a seguito di litigi con la moglie.
Ciò è stato confermato dal medesimo in sede di udienza pre- Parte_1
sidenziale ( cfr. verbale di udienza del 6 marzo 2023) e anche dalla teste
, la quale ha riferito che il era andato via di Testimone_1 Parte_1
casa per far calmare la ( cfr. verbale di udienza del 29 novembre CP_1
2024).
Pertanto, dall'emergenze probatorie è emersa un'elevata conflittualità tra i coniugi, che con il passare del tempo ha progressivamente disgregato il rapporto matrimoniale.
Ne consegue che la domanda di addebito avanzata dal va di- Parte_1
sattesa, non essendo stata dimostrata una condotta della in vio- CP_1
lazione dei dovere discendenti dal matrimonio che sia stata la causa della intollerabilità della convivenza.
- 4 - A questo punto, va esaminata la domanda di mantenimento formulata dalla . CP_1
A tal proposito, non pare superfluo ricordare che la separazione perso- nale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di na- tura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una con- sistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'as- segno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, va confermato l'obbligo posto a carico del di versare Parte_1
alla , a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile CP_1
di € 400,00, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1963)
e della sperequazione reddituale esistente.
Infatti, sebbene sia incontestato che entrambi i coniugi siano contitolari di diversi immobili in comproprietà e di beni mobili, tuttavia, il Parte_1
può contare su un reddito da pensione di circa € 1900,00 mensili, oltre ad euro 350,00 da rendita INAIL da infortunio sul lavoro, mentre la
[...]
percepisce unicamente una pensione di invalidità di soli 300,00 Pt_2
mensili e considerato che è emerso che entrambi i coniugi abbiano
- 5 - sostanzialmente disinvestito dei titoli, dei quali erano cointestatari.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda della convenuta di obbli- gare il a corrisponderle la quota del 50 % dei canoni di loca- Parte_1
zione, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata ad un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassa- zione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichia- rare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio ad Agrigento, il 30 di- CP_2
cembre 1963, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento, al n. 401, parte II, serie A, dell'anno 1963; rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno mensile, a titolo di mantenimento della stessa di €
[...]
400,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 12 novembre 2025.
- 6 - Il Giudice est.
G. LA GU
- 7 -
Il Presidente
Marco RI
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco RI Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3245 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Rosa Salvago, giusta procura in atti;
attore
E
nata ad [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Carmelita Danile, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 27/06/2025;
DEL PM: cfr. conclusioni del 25 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30 novembre 2022, , Parte_1
premettendo di avere, in data 30 dicembre 1963, contratto matrimonio con , dalla cui unione sono nati tre figli, , e Controparte_1 Per_1 Per_2
tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chie- Per_3
sto pronunciarsi la separazione dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che la CP_1
nel giugno 2022, a seguito di un litigio, lo avrebbe cacciato di casa, co- stringendolo a trasferirsi a San Leone presso l'abitazione estiva della fa- miglia, impedendogli di fare rientro nell'abitazione coniugale, sostituendo le serrature.
Inoltre, il medesimo, premettendo che la percepirebbe una CP_1
pensione di invalidità e sarebbe, altresì, proprietaria del 50% dei beni ac- quistati dai coniugi in costanza di matrimonio e dei relativi frutti, nonché proprietaria esclusiva di un altro immobile e titolare di numerosi buoni fruttiferi, ha chiesto che non venisse disposto nulla a titolo di manteni- mento di quest'ultima.
Costituitasi con comparsa, depositata in data 9 febbraio 2023, CP_1
ha aderito alla domanda di separazione, ma ha contestato i fatti
[...]
dedotti dal medesimo a titolo di addebito, deducendo che le liti sarebbero in realtà scaturite dai continui tentativi del ricorrente di attuare una dispa- rità di trattamento tra le figlie, precisando che, in realtà, sarebbe stato proprio il a cacciarla dall'abitazione di San Leone, Parte_1
- 2 - provvedendo egli stesso a cambiarne le serrature.
Inoltre, la medesima convenuta, allegando l'impossibilità di svolgere atti- vità lavorativa a causa delle patologie e dell'età avanzata, ha chiesto la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle un asse- Parte_1
gno di mantenimento di € 500,00, domandando, inoltre, la condanna di controparte a corrisponderle il 50 % dei canoni di locazione degli immo- bili in comproprietà.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del
6 marzo 2022 il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e le parti sono state rimesse davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di prove orali, all'udienza 27 giugno 2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di en- trambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
L'attore ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
- 3 - determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01), dovendosi, tale nesso, ritenersi escluso ogniqualvolta la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggra- vare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
Ebbene, nel caso di specie, dev'essere disattesa la domanda di addebito avanzata dal ricorrente, dal momento che le allegazioni del medesimo non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
Invero, nel corso del giudizio, non è stato pienamente dimostrato che il sia stato effettivamente allontanato dalla casa coniugale dalla Parte_1
, diversamente è emerso che lo stesso si era allontanato volon- CP_1
tariamente da casa a seguito di litigi con la moglie.
Ciò è stato confermato dal medesimo in sede di udienza pre- Parte_1
sidenziale ( cfr. verbale di udienza del 6 marzo 2023) e anche dalla teste
, la quale ha riferito che il era andato via di Testimone_1 Parte_1
casa per far calmare la ( cfr. verbale di udienza del 29 novembre CP_1
2024).
Pertanto, dall'emergenze probatorie è emersa un'elevata conflittualità tra i coniugi, che con il passare del tempo ha progressivamente disgregato il rapporto matrimoniale.
Ne consegue che la domanda di addebito avanzata dal va di- Parte_1
sattesa, non essendo stata dimostrata una condotta della in vio- CP_1
lazione dei dovere discendenti dal matrimonio che sia stata la causa della intollerabilità della convivenza.
- 4 - A questo punto, va esaminata la domanda di mantenimento formulata dalla . CP_1
A tal proposito, non pare superfluo ricordare che la separazione perso- nale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di na- tura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una con- sistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'as- segno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, va confermato l'obbligo posto a carico del di versare Parte_1
alla , a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile CP_1
di € 400,00, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1963)
e della sperequazione reddituale esistente.
Infatti, sebbene sia incontestato che entrambi i coniugi siano contitolari di diversi immobili in comproprietà e di beni mobili, tuttavia, il Parte_1
può contare su un reddito da pensione di circa € 1900,00 mensili, oltre ad euro 350,00 da rendita INAIL da infortunio sul lavoro, mentre la
[...]
percepisce unicamente una pensione di invalidità di soli 300,00 Pt_2
mensili e considerato che è emerso che entrambi i coniugi abbiano
- 5 - sostanzialmente disinvestito dei titoli, dei quali erano cointestatari.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda della convenuta di obbli- gare il a corrisponderle la quota del 50 % dei canoni di loca- Parte_1
zione, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata ad un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassa- zione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichia- rare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio ad Agrigento, il 30 di- CP_2
cembre 1963, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento, al n. 401, parte II, serie A, dell'anno 1963; rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno mensile, a titolo di mantenimento della stessa di €
[...]
400,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 12 novembre 2025.
- 6 - Il Giudice est.
G. LA GU
- 7 -
Il Presidente
Marco RI