Art. 19.
La prima formazione degli elenchi autorizzati dovra' essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.
La prima formazione degli elenchi autorizzati dovra' essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.