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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1968/2025 R.G. e vertente
TRA
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in Patti (ME) via Torre Fortunato Parte_2
n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Carianni giusta procura in calce al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
EDILE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, C.F.: , con sede in Pt_1 P.IVA_2
Messina via A. Volta snc. ang. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Geom. rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Sidoti Controparte_2 giusta procura in atti. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.04.2025 la società , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2025 emesso in data 04.02.2025 dal Giudice del lavoro su richiesta della , notificatole in data 25.02.2025, con cui le era stato Parte_3 ingiunto di pagare l'importo di euro 6.702,47, a titolo di omesso versamento dei contributi alla
. Parte_3
Deduceva, anzitutto, la mancanza di prova del credito azionato, in quanto la pretesa era stata fondata unicamente su una certificazione contabile, attestata conforme alle scritture della Pt_3
, senza ulteriori elementi probatori a supporto della domanda monitoria. In particolare,
[...] secondo l'assunto dell'opponente, il documento in questione si limitava a indicare in maniera generica il periodo di riferimento del presunto credito, omettendo di specificare i criteri di calcolo adottati, nonché la ripartizione delle somme tra quota capitale, sanzioni e interessi.
Lamentava, quindi, la mancata allegazione di documentazione idonea a comprovare l'effettiva esistenza del credito contributivo vantato.
Rilevava, altresì, l'assenza di adeguata motivazione sottesa alla richiesta e di una causale atta a chiarire i criteri seguiti dall'ente opposto nell'individuazione dell'importo preteso.
Infine, nel merito, assumeva la non debenza delle somme ingiunte, per avere la stessa già provveduto a corrispondere ai propri dipendenti, regolarmente impiegati nel periodo oggetto di contestazione, le somme dovute a titolo di accantonamenti per , con conseguente Parte_3 revoca della delegazione di pagamento in favore della Pt_3
Concludeva chiedendo, pertanto, la revoca del titolo opposto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 02.07.2025 si costituiva in giudizio la
[...]
. Parte_3
In primo luogo, rilevava che il documento contabile posto a fondamento della pretesa era stato elaborato sulla base della D.L.O. - Denuncia Lavoratori Occupati- inoltrata dalla stessa ditta alla per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023, nella Parte_3 quale risultavano indicati e determinati in autoliquidazione, direttamente dall'impresa, i contributi da versare e quindi dovuti alla , oltre i dati anagrafici di ciascun lavoratore Parte_3 dipendente, la data di assunzione e di licenziamento, le ore regolarmente lavorate e quelle non lavorate per, malattia, infortunio o per C.I.G., i cantieri in cui opera l'impresa, le imprese e/o enti committenti, oltre, appunto, come già detto, il quantum contrattualmente dovuto alla Pt_3
a titolo di trattamento economico ex art. 18 CCNL edili e di contribuzione ex art. 36 CCNL. Evidenziava, dunque, che la debenza delle somme in questione fosse agevolmente evincibile confrontando i dati riportati nelle denunce con quelli risultanti dal prospetto riepilogativo.
Deduceva, ancora, la fondatezza della pretesa creditoria alla luce dell'iscrizione/adesione dell'opponente alla . Difatti, detta iscrizione/adesione Pt_3 Parte_3 vincola l'opponente, ex art. 36, lett. b, CCNL edili, al rispetto del predetto contratto collettivo, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del
Regolamento della stessa, con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri Pt_3 derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
Quanto, infine, alla debenza o meno delle somme ingiunte, rilevava che il pagamento diretto effettuato dal datore ai lavoratori non avesse prodotto alcun effetto liberatorio nei confronti della , in quanto il versamento alla ha una valenza diversa, ossia previdenziale Parte_3 Pt_3
e assistenziale, e, come tale, non potrebbe essere sostituito dal pagamento diretto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni in suo favore, a titolo di responsabilità aggravata, anche ex art. 96, co. 3, c.p.c. In subordine, domandava la condanna alla sola differenza, col favore delle spese, in quanto, nonostante le diffide, non aveva avuto conoscenza dei pagamenti effettuati ai lavoratori.
In data odierna veniva celebrata l'udienza e, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
2.- Destituito di fondamento è il primo motivo di opposizione, concernente la mancanza di prova del credito azionato.
Giova premettere, in punto di diritto, che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, l'attestazione del credito da parte del direttore dell'ente costituisce certamente prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nell'eventuale successivo giudizio di opposizione può solo fornire utili elementi di valutazione (cfr., ex multis, Cass. 15208/2014).
Nel giudizio di merito è, dunque, necessario che l'attestazione contabile dell'ente sia corroborata da ulteriori riscontri probatori.
Nel caso in esame, assumono rilievo le denunce mensili del datore di lavoro, trasmesse alla e concernenti contributi e accantonamenti dovuti. Tali denunce costituiscono, Parte_3 secondo il condivisibile indirizzo della Corte di Cassazione, dichiarazioni unilaterali di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (v., fra le tante, Cass. n. 4206/2022; Cass. n.
11273/2007; Cass. n. 9054/2004; Cass. n. 19334/2003).
Siffatte denunce, versate in atti, costituiscono, dunque, prova idonea del credito azionato dalla
. Parte_3
3.- Passando all'esame del motivo di opposizione, concernente la non debenza delle somme ingiunte per pagamento diretto effettuato in favore dei lavoratori, esso risulta fondato.
Giova, anzitutto, premettere, in punto di diritto, che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma
10, ha sancito l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.
Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, che versano gli accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituenti somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.
Orbene, secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il pagamento da parte di Parte_3 quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c. Da ciò discende che, quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della Pt_3 Pt_3
(avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trova il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, c.c. (v., in questo senso, Cass. n. 7050/2011)
In definitiva, dunque, una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (Cass. n. 10782/2020; id. n. 608/2018).
Non induce a diversa conclusione l'assunto secondo cui l'art. 1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del C.C.N.L. per le imprese edili, all'art. 36, lett. b, laddove si afferma che “con la iscrizione alla i datori di lavoro e Parte_3 gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro”.
In realtà, il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla , non Parte_3 contiene alcuna volontà – neanche implicita – di deroga rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall'art. 1270 c.c., comma
1, né offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull'istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato.
Per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile, ma solo fino a quando, nella delegazione di pagamento, il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario, ex art. 1270, comma 1 c.c.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, giova sottolineare che il pagamento diretto della società odierna opponente in favore dei lavoratori non risulta oggetto di contestazione da parte della , che domanda solo la condanna alla differenza. Parte_3
Siffatto pagamento deve dunque ritenersi fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.
4.- Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento dell'opposizione. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Carianni, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 04.04.2025 avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2025 nei confronti della , in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3
che liquida in euro 21,50 per rimborso c.u. ed euro 2.694,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore annticipatario avv. Giuseppe
CARIANNI.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 15 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
Parte_ Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Elvira Calcagno, in tirocinio.