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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4159/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Trento, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Alessandra Roman Tomat e Diego Guariglia del Foro di Milano, presso il cui studio in Cologno Monzese (MI), Piazza 11 Febbraio 8, ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Ucraina, regione di Poltava), il 13.11.1982, residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: CONDIZIONI DELLLA SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
per Parte_1
7. Porre a carico del padre un contributo al loro mantenimento dell'importo di €600,00 o la cifra maggiore o minore che sarà di giustizia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (ovvero pagina 1 di 5 mediche non mutuabili e scolastiche e del tempo libero nei termini del protocollo del Tribunale di Milano).
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione per la decisione relativa al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli.
I. All'udienza del 18.7.2024 la ricorrente ha dichiarato:” Dal 10.7.2024 lavoro a Trento, adesso sto facendo avanti e indietro. L'azienda per la quale lavoro mi ha messo a disposizione una casa a Trento salita Vittorio Largaioli 15. Devo iscrivere i figli a scuola entro il 31.7, iscriverò il figlio alla scuola vicino a casa e la figlia al liceo scientifico L. da Vinci di Trento. Avrò un aumento di stipendio di euro 300 da questo mese, a giugno ho percepito euro 2.657 comprensivo di 14. Ho firmato il patto di non concorrenza e avrò un aumento di euro 300 mensili. Il padre ha versato quasi sempre euro 300 mensili tranne gli ultimi due mesi, quando non ha versato nulla e ha comprato ai figli regali costosi, quali la Play Station.”
All'esito delle indagini della Guardia di Finanza è emerso che il resistente ha dichiarato i seguenti redditi: nel 2020 euro 14.849,38 da Parte_2
nel 2021 euro 15.112,04 da Parte_2
nel 2022 euro 8.542,39 da Parte_2
nel 2023 euro 11.052,23 di cui euro 6.503,34 d Naspi, il resto da Pt_2 Parte_2
[...] nel 2024 euro 9.640,92 da CP_2
In data 22.2.2023 è stato beneficiario di un finanziamento di euro 8.000 da DB ancora in essere al 29.5.2025 con un residuo di euro 2.000,05.
In data 20.1.2025 ha effettuato un versamento di euro 585 in Russia a favore di un soggetto.
In data 30.7.2024 aveva una carta attiva di Poste italiane sulla quale risultavano accredito per euro 1.433 e addebiti per euro 1.432.
pagina 2 di 5 Era titolare di rapporto di c/c con IN SA OL sul quale figuravano le seguenti entrate: nel 2023 euro 6.484,28 nel 2024 euro 11.970,29 nel 2025 euro 1.873,05
Era titolare di un altro rapporto sul quale sono confluiti nel 2023 euro 16.061, il rapporto è stato poi estinto nel 2023. Versa saltuariamente il contributo posto a suo carico in via provvisoria e non provvede al pagamento delle spese straordinarie. I tempi di permanenza dei figli presso di lui sono molto limitati, li vede una volta al mese quando la moglie li porta da sua sorella a Cologno Monzese, ma non è costante nelle visite.
La ricorrente percepisce l'assegno unico familiare per intero.
Il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo.
II. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio. III. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pone a carico di l'importo di euro 400, da versarsi Controparte_1 con decorrenza dal mese di ottobre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2019 e con riferimento al mese di luglio 2018. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature pagina 3 di 5 didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
II. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. III. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4159/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Trento, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Alessandra Roman Tomat e Diego Guariglia del Foro di Milano, presso il cui studio in Cologno Monzese (MI), Piazza 11 Febbraio 8, ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Ucraina, regione di Poltava), il 13.11.1982, residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: CONDIZIONI DELLLA SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
per Parte_1
7. Porre a carico del padre un contributo al loro mantenimento dell'importo di €600,00 o la cifra maggiore o minore che sarà di giustizia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (ovvero pagina 1 di 5 mediche non mutuabili e scolastiche e del tempo libero nei termini del protocollo del Tribunale di Milano).
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione per la decisione relativa al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli.
I. All'udienza del 18.7.2024 la ricorrente ha dichiarato:” Dal 10.7.2024 lavoro a Trento, adesso sto facendo avanti e indietro. L'azienda per la quale lavoro mi ha messo a disposizione una casa a Trento salita Vittorio Largaioli 15. Devo iscrivere i figli a scuola entro il 31.7, iscriverò il figlio alla scuola vicino a casa e la figlia al liceo scientifico L. da Vinci di Trento. Avrò un aumento di stipendio di euro 300 da questo mese, a giugno ho percepito euro 2.657 comprensivo di 14. Ho firmato il patto di non concorrenza e avrò un aumento di euro 300 mensili. Il padre ha versato quasi sempre euro 300 mensili tranne gli ultimi due mesi, quando non ha versato nulla e ha comprato ai figli regali costosi, quali la Play Station.”
All'esito delle indagini della Guardia di Finanza è emerso che il resistente ha dichiarato i seguenti redditi: nel 2020 euro 14.849,38 da Parte_2
nel 2021 euro 15.112,04 da Parte_2
nel 2022 euro 8.542,39 da Parte_2
nel 2023 euro 11.052,23 di cui euro 6.503,34 d Naspi, il resto da Pt_2 Parte_2
[...] nel 2024 euro 9.640,92 da CP_2
In data 22.2.2023 è stato beneficiario di un finanziamento di euro 8.000 da DB ancora in essere al 29.5.2025 con un residuo di euro 2.000,05.
In data 20.1.2025 ha effettuato un versamento di euro 585 in Russia a favore di un soggetto.
In data 30.7.2024 aveva una carta attiva di Poste italiane sulla quale risultavano accredito per euro 1.433 e addebiti per euro 1.432.
pagina 2 di 5 Era titolare di rapporto di c/c con IN SA OL sul quale figuravano le seguenti entrate: nel 2023 euro 6.484,28 nel 2024 euro 11.970,29 nel 2025 euro 1.873,05
Era titolare di un altro rapporto sul quale sono confluiti nel 2023 euro 16.061, il rapporto è stato poi estinto nel 2023. Versa saltuariamente il contributo posto a suo carico in via provvisoria e non provvede al pagamento delle spese straordinarie. I tempi di permanenza dei figli presso di lui sono molto limitati, li vede una volta al mese quando la moglie li porta da sua sorella a Cologno Monzese, ma non è costante nelle visite.
La ricorrente percepisce l'assegno unico familiare per intero.
Il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo.
II. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio. III. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pone a carico di l'importo di euro 400, da versarsi Controparte_1 con decorrenza dal mese di ottobre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2019 e con riferimento al mese di luglio 2018. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature pagina 3 di 5 didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
II. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. III. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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