Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 558
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimità della domanda di chiusura della lite fiscale pendente

    La Corte ha ritenuto che la sentenza n. 1574/19/18 della CTR Lazio, pur passata in giudicato, avesse natura meramente interlocutoria e rinviato il merito alla decisione del giudizio principale nei confronti della società. Pertanto, non sussistevano i presupposti per richiedere il versamento del 100% del valore della controversia.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018

    La Corte ha chiarito che l'art. 324 c.p.c. si riferisce al giudicato formale, mentre per l'efficacia preclusiva nel merito occorre fare riferimento all'art. 2909 c.c. La sentenza n. 1574/19/18 aveva natura meramente interlocutoria e non faceva stato sul merito della controversia.

  • Accolto
    Rimborso delle somme versate

    La sentenza di primo grado è stata confermata, con conseguente diritto al rimborso delle somme versate qualora il contribuente avesse diritto alla definizione agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 558
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo