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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OR FE, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6005/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.6 DL 119/2018 n. N.4784-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato il diniego di definizione agevolata di una controversia tributaria per l'anno 2009, adottato dall'Agenzia delle Entrate di Latina con atto n. 4784/2020 notificato il 7 febbraio 2020.
Ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.l. 119/2018, concludendo per il riconoscimento della legittimità della domanda di chiusura della lite fiscale pendente, previo annullamento del gravato diniego,
e condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio.
L'Ufficio si è costituito resistendo e la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, compensando le spese.
Motivi di appello
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. nonché dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso di parte ritenendo che alla sentenza della CTR del Lazio n.
6851/18/18 non potesse essere attribuito valore di giudicato a causa del suo contenuto.
La statuizione è erronea sotto diversi profili.
La contribuente ha effettuato il versamento ritenendo applicabile, al caso di specie, il comma 2, lettera a), dell'articolo 6, ai sensi del quale se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente “nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata” alla data del 24 ottobre 2018, “le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado”.
Tuttavia, alla data del 24/10/2018 e, dunque, anche al momento della presentazione dell'istanza
(31/05/2019), la CTR del Lazio aveva già depositato la sentenza n. 6851/18/18, con la quale era stato accolto l'appello dell'Ufficio nel giudizio relativo alla società Società_1.
Essendoci, dunque, una sentenza favorevole all'Ufficio, la contribuente non avrebbe dovuto limitarsi a versare il 40% del valore della controversia ma avrebbe dovuto versare il 100% dello stesso.
Chiede di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, di confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Controdeduzioni
Secondo l'appellata, la decisione del primo giudice di accogliere il ricorso della Sig.ra Resistente_1 è corretta. La decisione di riferimento (CTR n.1574/19/18), seppur formalmente non impugnata, non poteva essere considerata una sentenza passata in giudicato.
Quanto all'eccezione dell'Agenzia circa l'insufficienza del versamento eseguito per la chiusura della lite fiscale, in nessuno dei due giudizi riguardanti la Sig.ra Resistente_1, con riferimento all'accertamento per l'anno 2009, c'era stata una pronuncia favorevole all'Ufficio. Chiede si confermi la sentenza n. 497/2022, con condanna al rimborso delle somme eventualmente già versate e con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di Previdenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Per il corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre anzitutto richiamare con precisione la successione dei fatti rilevanti;
al riguardo, correttamente la sentenza impugnata ricorda che:
"- l'appello dell'Ufficio avente a oggetto la sentenza favorevole alla società è stato accolto (sentenza CTR, Sezione staccata di Latina, n. 6851/18/18 depositata il 4 ottobre 2018), e la società ha proposto ricorso per cassazione, che risulta allo stato pendente (r.g.n. 2966/2020);
- l'appello dell'Ufficio avente a oggetto la sentenza favorevole alla socia è stato invece definito dalla CTR, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1574/19/18, depositata il 9 marzo 2018 e passata in giudicato, che, plausibilmente per rimediare alla mancata celebrazione delle due cause strettamente connesse in un unico processo, ha così deciso “Si determina il reddito di partecipazione conseguentemente a quanto deciso o sarà deciso a carico della società”. In questo quadro la ricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di definire la lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.-l. 119/2018 e ha versato il 40% del dovuto il 31 maggio 2020. Nella predetta legge, l'importo corrisponde (comma 2 lett. a) al caso di soccombenza dell'Ufficio nella pronuncia di primo grado".
L'Agenzia appellante ritiene che, essendo passata in giudicato la sentenza di appello sull'accertamento nei confronti della socia, stante il dettato dell'art. 324 c.p.c. la stessa avrebbe dovuto corrispondere il 100% del valore della controversia. Ma si tratta di una conclusione errata, perché, come chiarisce la rubrica, l'articolo in discorso si riferisce solo alla cosa giudicata formale: "S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395".
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il giudicato formale riguardi solo la stabilità dell'atto-sentenza: una sentenza passa in giudicato formale quando non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari
(effetto processuale). Tuttavia "il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta" (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023). Dunque, per stabilire l'efficacia preclusiva nel merito del giudicato occorre riferirsi al giudicato sostanziale, che riguarda l'incontrovertibilità del diritto accertato, che produce effetti che vincolano le parti, i loro eredi e aventi causa anche in processi futuri. Per tale effetto, la norma di riferimento non è l'art. 324 c.p.c., bensì l'art. 2909 c.c.: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
L'Agenzia non ha però fatto riferimento a tale norma. Né poteva farlo, perché non ne ricorrevano i presupposti.
Infatti, il dispositivo della sentenza n. 1574/19/18 della CTR Lazio ha una portata meramente interlocutoria, rinviando sostanzialmente il merito alla decisione del giudizio principale, quello sull'accertamento nei confronti della società, a quanto consta ancora in Cassazione.
La sentenza impugnata è quindi corretta e va confermata.
2. Le spese del giudizio vengono compensate considerato l'affidamento incolpevole dell'Agenzia, che ha agito in appello basandosi su una situazione che appariva cristallizzata a causa del giudicato formale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice estensore
UC RI BL
Il Presidente Federico Sorrentino
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OR FE, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6005/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.6 DL 119/2018 n. N.4784-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato il diniego di definizione agevolata di una controversia tributaria per l'anno 2009, adottato dall'Agenzia delle Entrate di Latina con atto n. 4784/2020 notificato il 7 febbraio 2020.
Ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.l. 119/2018, concludendo per il riconoscimento della legittimità della domanda di chiusura della lite fiscale pendente, previo annullamento del gravato diniego,
e condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio.
L'Ufficio si è costituito resistendo e la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, compensando le spese.
Motivi di appello
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. nonché dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso di parte ritenendo che alla sentenza della CTR del Lazio n.
6851/18/18 non potesse essere attribuito valore di giudicato a causa del suo contenuto.
La statuizione è erronea sotto diversi profili.
La contribuente ha effettuato il versamento ritenendo applicabile, al caso di specie, il comma 2, lettera a), dell'articolo 6, ai sensi del quale se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente “nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata” alla data del 24 ottobre 2018, “le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado”.
Tuttavia, alla data del 24/10/2018 e, dunque, anche al momento della presentazione dell'istanza
(31/05/2019), la CTR del Lazio aveva già depositato la sentenza n. 6851/18/18, con la quale era stato accolto l'appello dell'Ufficio nel giudizio relativo alla società Società_1.
Essendoci, dunque, una sentenza favorevole all'Ufficio, la contribuente non avrebbe dovuto limitarsi a versare il 40% del valore della controversia ma avrebbe dovuto versare il 100% dello stesso.
Chiede di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, di confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Controdeduzioni
Secondo l'appellata, la decisione del primo giudice di accogliere il ricorso della Sig.ra Resistente_1 è corretta. La decisione di riferimento (CTR n.1574/19/18), seppur formalmente non impugnata, non poteva essere considerata una sentenza passata in giudicato.
Quanto all'eccezione dell'Agenzia circa l'insufficienza del versamento eseguito per la chiusura della lite fiscale, in nessuno dei due giudizi riguardanti la Sig.ra Resistente_1, con riferimento all'accertamento per l'anno 2009, c'era stata una pronuncia favorevole all'Ufficio. Chiede si confermi la sentenza n. 497/2022, con condanna al rimborso delle somme eventualmente già versate e con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di Previdenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Per il corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre anzitutto richiamare con precisione la successione dei fatti rilevanti;
al riguardo, correttamente la sentenza impugnata ricorda che:
"- l'appello dell'Ufficio avente a oggetto la sentenza favorevole alla società è stato accolto (sentenza CTR, Sezione staccata di Latina, n. 6851/18/18 depositata il 4 ottobre 2018), e la società ha proposto ricorso per cassazione, che risulta allo stato pendente (r.g.n. 2966/2020);
- l'appello dell'Ufficio avente a oggetto la sentenza favorevole alla socia è stato invece definito dalla CTR, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1574/19/18, depositata il 9 marzo 2018 e passata in giudicato, che, plausibilmente per rimediare alla mancata celebrazione delle due cause strettamente connesse in un unico processo, ha così deciso “Si determina il reddito di partecipazione conseguentemente a quanto deciso o sarà deciso a carico della società”. In questo quadro la ricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di definire la lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.-l. 119/2018 e ha versato il 40% del dovuto il 31 maggio 2020. Nella predetta legge, l'importo corrisponde (comma 2 lett. a) al caso di soccombenza dell'Ufficio nella pronuncia di primo grado".
L'Agenzia appellante ritiene che, essendo passata in giudicato la sentenza di appello sull'accertamento nei confronti della socia, stante il dettato dell'art. 324 c.p.c. la stessa avrebbe dovuto corrispondere il 100% del valore della controversia. Ma si tratta di una conclusione errata, perché, come chiarisce la rubrica, l'articolo in discorso si riferisce solo alla cosa giudicata formale: "S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395".
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il giudicato formale riguardi solo la stabilità dell'atto-sentenza: una sentenza passa in giudicato formale quando non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari
(effetto processuale). Tuttavia "il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta" (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023). Dunque, per stabilire l'efficacia preclusiva nel merito del giudicato occorre riferirsi al giudicato sostanziale, che riguarda l'incontrovertibilità del diritto accertato, che produce effetti che vincolano le parti, i loro eredi e aventi causa anche in processi futuri. Per tale effetto, la norma di riferimento non è l'art. 324 c.p.c., bensì l'art. 2909 c.c.: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
L'Agenzia non ha però fatto riferimento a tale norma. Né poteva farlo, perché non ne ricorrevano i presupposti.
Infatti, il dispositivo della sentenza n. 1574/19/18 della CTR Lazio ha una portata meramente interlocutoria, rinviando sostanzialmente il merito alla decisione del giudizio principale, quello sull'accertamento nei confronti della società, a quanto consta ancora in Cassazione.
La sentenza impugnata è quindi corretta e va confermata.
2. Le spese del giudizio vengono compensate considerato l'affidamento incolpevole dell'Agenzia, che ha agito in appello basandosi su una situazione che appariva cristallizzata a causa del giudicato formale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice estensore
UC RI BL
Il Presidente Federico Sorrentino