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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nata a [...], il [...] e Parte_1 residente ivi alla via Cimaglia, 23 CF ai fini C.F._1 di questo atto elett.te dom.ta in Torre del Greco, alla via
Marconi, 32 presso lo studio dell'avv. Giovanni Chianese (CF
) che per mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione la rappresenta e difende
Attrice
E
(C.F. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. dott. rapp.to e Controparte_2 difeso, per procura ad litem su foglio separato e quindi ex lege in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Nappo (C.F.
), con il quale elett.te domicilia presso C.F._3
l'Avvocatura Municipale al Viale Generale Della Chiesa – edificio “La Salle”
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza del 7 marzo 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4704/2020 R.G.A.C.
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 14 OTTOBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
29.09.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi a questo Tribunale il per Controparte_1 ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data 27.08.2020, alle ore
19:30 circa, nel Comune di Torre del Greco, alla via Cimaglia e precisamente all'imbocco del parcheggio comunale.
In particolare l'attrice deduceva che nel mentre percorreva a piedi la strada suindicata, rovinava al suolo a causa di un chiusino in ferro affiorante dall'asfalto di circa 1 cm, non visibile in quanto ricoperto da ghiaino, pietrisco ed erbacce nel quale inciampava la sig.ra che, conseguentemente, Pt_1 cadeva al suolo riportando la frattura chiusa di parte dell'omero e distacco parcellare corticale dell'epicondilo omerale laterale destra come da referto ospedaliero “ A.
Maresca” di Torre Del Greco che allegava.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti l'attrice chiedeva la condanna dell'ente comunale convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, riportati a seguito dell'evento lesivo dedotto in lite, quantificati in un importo complessivo pari ad euro 22.752,10 mediante il riconoscimento di una invalidità
. 2 N. 4704/2020 R.G.A.C.
permanente valutata dal consulente medico legale di parte in una percentuale non inferiore a 9 punti percentuali.
Si costituiva in giudizio il che, Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea instava per il suo rigetto perché non provata e, in ogni caso, perché infondata in fatto oltre che in diritto, chiedendo a tal fine l'esclusione di ogni tipo di responsabilità ex artt.2051 e
2043 c.c. in capo all'ente convenuto.
In subordine, l'accertamento di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo dedotto in lite ex art. 1227 co.1 ovvero co.2 c.c.
Chi scrive - rilevato che la lite oggetto di causa risultava sottoposta alla condizione di procedibilità della c.d. negoziazione assistita di cui all'art.3 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 - disponeva che la parte attrice esperisse la relativa procedura, rinviando all'udienza del 29.06.2021.
Quindi concessi i termini perentori ex art.183 co.VI c.c., ritenuta ammissibile e rilevante - nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 13.04.2022 - la prova testimoniale così come articolata dall'attrice con la memoria di cui all'art. 183 co.VI n.2 c.c. depositata in data 26.01.2022,
l'adito giudicante rinviava la causa per l'escussione testimoniale.
Disposta integrazione istruttoria documentale, non utilizzabile
(v. ordinanza 08.06.2023), non si disponeva ctu medico-legale, per poi assegnare la lite in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa parzialmente fondata e solo in tal senso merita accoglimento.
La vicenda posta all'attenzione dello scrivente s'inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione del fatto storico, come allegato da parte attrice: come similmente accade nelle liti riguardanti lesioni derivanti da auto pirata o cagionate da una caduta per le scale dovuta a sostanza scivolosa e/o affine.
. 3 N. 4704/2020 R.G.A.C.
In tali casi, la parte convenuta può aspirare, al massimo, a porre in evidenza alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116
c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò deve valorizzare ogni circostanza, valutandola con il dovuto rigore.
1.1. Quanto al fatto storico l'attrice precisava, lo si ripete, quanto si trascrive testualmente:
a)che il giorno 27/08/2020 alle ore 19.30 circa la signora si trovava a percorrere a piedi la via Cimaglia Parte_2 di Torre del Greco e precisamente il vialetto di accesso al parcheggio comunale (ex isola ecologica);
b)che ad un tratto, mentre era intenta a camminare tenendo strettamente la destra al fine di avviarsi verso il percorso pedonale delimitato dai paletti, a causa di un chiusino in ferro affiorante dall'asfalto per non più di un centimetro, inciampava, perdeva l'equilibrio e cadendo si procurava gravi lesioni personali;
c) che l'incidente avveniva in una zona di intenso “transito” pedonale atteso che il vialetto conduce al parcheggio comunale;
d) il chiusino in ferro era reso particolarmente insidioso dal colore grigio molto simile a quello dell'asfalto e dal fatto di essere nascosto da ghiaino e pietrisco oltre che da erbacce ivi presenti;
…
I due testi sentito, parenti, nel confermare il fatto nella sua genericità, riferivano entrambi che questo bordino in ferro che fuoriusciva era sotto le erbacce ivi presenti.
1.2. Orbene, una preliminare (finanche banale) considerazione.
È ovvio che non basti il semplice fatto che una persona cada lungo la pubblica via per farne derivare una responsabilità in capo alla P.A., tant'è che di ciò ne è consapevole la stessa parte attrice quando disquisisce circa l'esistenza dell'insidia e del relativo nesso di causalità.
Pur volendo dar credito ai testi e ritenere acclarata la circostanza come descritta sopra sub d), l'accoglimento della
. 4 N. 4704/2020 R.G.A.C.
domanda nella sua interezza trova un limite insuperabile nel cd. principio di autoresponsabilità.
Sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in quella ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della P.A., se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso.
L'esegesi dell'art. 2051 c.c., infatti, non può estendersi sino al punto di attribuire al proprietario (o custode) della pubblica strada la responsabilità di ogni danno che sulla stessa si verifichi, ma soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, dovendo anche quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta in caso di circolazione sulla sede stradale.
Il principio di autoresponsabilità costituisce, invero, la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente individuata dall'art. 1227 cod. civ. (esteso ex art. 2056 c.c. alla responsabilità aquiliana), in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano “quel” contenuto minimo di diligenza che l'ordinamento giustamente esige dal soggetto nei comportamenti adottati nel contesto sociale.
In sostanza, se, da un lato, la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto da parte dei cittadini non sono circostanze tali da fare di per sé escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma circostanze fattuali da valutare caso per caso, dall'altro, vi sono elementi in grado di spezzare il nesso causale tra danno patito e bene in custodia, che può essere interrotto per circostanze incidenti sullo stesso, come la condotta dello stesso danneggiato.
Con ciò si vuol significare che la prova del nesso tra danno subìto e cosa in custodia non è condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso, giacché la valorizzazione del principio di autoresponsabilità o
. 5 N. 4704/2020 R.G.A.C.
di cautela, ricavabile, altresì, da una lettura estensiva del principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, deve condurre a considerare il danneggiato gravato della prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno stesso, ciò appartenendo al fatto costitutivo della fattispecie.
Ne consegue che “… quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass., Ordinanza, 03/04/2019, n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; in precedenza v. Cass. 22.03.2011 n. 6529).
Il che equivale a dire che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non esclude, anzi, impone una rilettura “costituzionalmente orientata” che tenga doverosamente conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità ricavato dall'art. 2 Cost.: di talché la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso. Da qui l'affermarsi della giurisprudenza, alla quale lo scrivente aderisce, che ritiene di poter impiegare, anche d'ufficio (ma non è il caso de quo), la norma di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, al fine di valutare il fatto colposo del creditore in nome del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al, sopra ricordato, principio di solidarietà espresso ex art. 2 Cost.
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19.02.2020, n. 4178).
. 6 N. 4704/2020 R.G.A.C.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
1.3. Alla luce di questi principi va valutato il comportamento dell'attrice che, pur avendo a disposizione parte del marciapiede non coperto da erbacce, sceglieva quella porzione dalle stesse ricoperte, invece di percorrerlo nella parte visibile;
ne consegue che la ha sicuramente contribuito Pt_1
a cagionare la sua caduta e i consequenziali danni patiti, comunque ricollegabili al bordino rialzato: comportamento che, pertanto, va inquadrato nel perimetro art. 1227, co. 1, e 2056
c.c..
2. In ordine alla quantificazione dei danni, va osservato che lo scrivente ritiene di poter utilizzare il prospetto riportato dall'attrice in citazione, escluso il danno morale stante l'attualità della giurisprudenza, e ridotto della metà.
In considerazione del contributo causale sopra acclarato, stimabile in una percentuale del 50%, all'attrice spetta, pertanto, l'importo di € 8.538,50, cui parte convenuta deve corrisponderle.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti alla lesionata gli interessi per ritardato pagamento dal dì dell'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 27-08-2020, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca del fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno
. 7 N. 4704/2020 R.G.A.C.
ed a partire dal 27-08-2020 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
3. Il parziale accoglimento della domanda giustifica analoga compensazione delle spese di lite per la metà e che per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1 CP_1
a) accoglie parzialmente la domanda nei confronti del
[...]
che dichiara responsabile del sinistro Controparte_1 oggetto di lite al 50%, dichiarando l'attrice corresponsabile della residua percentuale;
b) per l'effetto, condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida come da paragrafo 2. della motivazione;
c) condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 2.500,00, di cui euro 2.400,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché C.U. e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre A., 21 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nata a [...], il [...] e Parte_1 residente ivi alla via Cimaglia, 23 CF ai fini C.F._1 di questo atto elett.te dom.ta in Torre del Greco, alla via
Marconi, 32 presso lo studio dell'avv. Giovanni Chianese (CF
) che per mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione la rappresenta e difende
Attrice
E
(C.F. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. dott. rapp.to e Controparte_2 difeso, per procura ad litem su foglio separato e quindi ex lege in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Nappo (C.F.
), con il quale elett.te domicilia presso C.F._3
l'Avvocatura Municipale al Viale Generale Della Chiesa – edificio “La Salle”
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza del 7 marzo 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4704/2020 R.G.A.C.
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 14 OTTOBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
29.09.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi a questo Tribunale il per Controparte_1 ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data 27.08.2020, alle ore
19:30 circa, nel Comune di Torre del Greco, alla via Cimaglia e precisamente all'imbocco del parcheggio comunale.
In particolare l'attrice deduceva che nel mentre percorreva a piedi la strada suindicata, rovinava al suolo a causa di un chiusino in ferro affiorante dall'asfalto di circa 1 cm, non visibile in quanto ricoperto da ghiaino, pietrisco ed erbacce nel quale inciampava la sig.ra che, conseguentemente, Pt_1 cadeva al suolo riportando la frattura chiusa di parte dell'omero e distacco parcellare corticale dell'epicondilo omerale laterale destra come da referto ospedaliero “ A.
Maresca” di Torre Del Greco che allegava.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti l'attrice chiedeva la condanna dell'ente comunale convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, riportati a seguito dell'evento lesivo dedotto in lite, quantificati in un importo complessivo pari ad euro 22.752,10 mediante il riconoscimento di una invalidità
. 2 N. 4704/2020 R.G.A.C.
permanente valutata dal consulente medico legale di parte in una percentuale non inferiore a 9 punti percentuali.
Si costituiva in giudizio il che, Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea instava per il suo rigetto perché non provata e, in ogni caso, perché infondata in fatto oltre che in diritto, chiedendo a tal fine l'esclusione di ogni tipo di responsabilità ex artt.2051 e
2043 c.c. in capo all'ente convenuto.
In subordine, l'accertamento di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo dedotto in lite ex art. 1227 co.1 ovvero co.2 c.c.
Chi scrive - rilevato che la lite oggetto di causa risultava sottoposta alla condizione di procedibilità della c.d. negoziazione assistita di cui all'art.3 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 - disponeva che la parte attrice esperisse la relativa procedura, rinviando all'udienza del 29.06.2021.
Quindi concessi i termini perentori ex art.183 co.VI c.c., ritenuta ammissibile e rilevante - nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 13.04.2022 - la prova testimoniale così come articolata dall'attrice con la memoria di cui all'art. 183 co.VI n.2 c.c. depositata in data 26.01.2022,
l'adito giudicante rinviava la causa per l'escussione testimoniale.
Disposta integrazione istruttoria documentale, non utilizzabile
(v. ordinanza 08.06.2023), non si disponeva ctu medico-legale, per poi assegnare la lite in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa parzialmente fondata e solo in tal senso merita accoglimento.
La vicenda posta all'attenzione dello scrivente s'inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione del fatto storico, come allegato da parte attrice: come similmente accade nelle liti riguardanti lesioni derivanti da auto pirata o cagionate da una caduta per le scale dovuta a sostanza scivolosa e/o affine.
. 3 N. 4704/2020 R.G.A.C.
In tali casi, la parte convenuta può aspirare, al massimo, a porre in evidenza alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116
c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò deve valorizzare ogni circostanza, valutandola con il dovuto rigore.
1.1. Quanto al fatto storico l'attrice precisava, lo si ripete, quanto si trascrive testualmente:
a)che il giorno 27/08/2020 alle ore 19.30 circa la signora si trovava a percorrere a piedi la via Cimaglia Parte_2 di Torre del Greco e precisamente il vialetto di accesso al parcheggio comunale (ex isola ecologica);
b)che ad un tratto, mentre era intenta a camminare tenendo strettamente la destra al fine di avviarsi verso il percorso pedonale delimitato dai paletti, a causa di un chiusino in ferro affiorante dall'asfalto per non più di un centimetro, inciampava, perdeva l'equilibrio e cadendo si procurava gravi lesioni personali;
c) che l'incidente avveniva in una zona di intenso “transito” pedonale atteso che il vialetto conduce al parcheggio comunale;
d) il chiusino in ferro era reso particolarmente insidioso dal colore grigio molto simile a quello dell'asfalto e dal fatto di essere nascosto da ghiaino e pietrisco oltre che da erbacce ivi presenti;
…
I due testi sentito, parenti, nel confermare il fatto nella sua genericità, riferivano entrambi che questo bordino in ferro che fuoriusciva era sotto le erbacce ivi presenti.
1.2. Orbene, una preliminare (finanche banale) considerazione.
È ovvio che non basti il semplice fatto che una persona cada lungo la pubblica via per farne derivare una responsabilità in capo alla P.A., tant'è che di ciò ne è consapevole la stessa parte attrice quando disquisisce circa l'esistenza dell'insidia e del relativo nesso di causalità.
Pur volendo dar credito ai testi e ritenere acclarata la circostanza come descritta sopra sub d), l'accoglimento della
. 4 N. 4704/2020 R.G.A.C.
domanda nella sua interezza trova un limite insuperabile nel cd. principio di autoresponsabilità.
Sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in quella ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della P.A., se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso.
L'esegesi dell'art. 2051 c.c., infatti, non può estendersi sino al punto di attribuire al proprietario (o custode) della pubblica strada la responsabilità di ogni danno che sulla stessa si verifichi, ma soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, dovendo anche quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta in caso di circolazione sulla sede stradale.
Il principio di autoresponsabilità costituisce, invero, la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente individuata dall'art. 1227 cod. civ. (esteso ex art. 2056 c.c. alla responsabilità aquiliana), in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano “quel” contenuto minimo di diligenza che l'ordinamento giustamente esige dal soggetto nei comportamenti adottati nel contesto sociale.
In sostanza, se, da un lato, la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto da parte dei cittadini non sono circostanze tali da fare di per sé escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma circostanze fattuali da valutare caso per caso, dall'altro, vi sono elementi in grado di spezzare il nesso causale tra danno patito e bene in custodia, che può essere interrotto per circostanze incidenti sullo stesso, come la condotta dello stesso danneggiato.
Con ciò si vuol significare che la prova del nesso tra danno subìto e cosa in custodia non è condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso, giacché la valorizzazione del principio di autoresponsabilità o
. 5 N. 4704/2020 R.G.A.C.
di cautela, ricavabile, altresì, da una lettura estensiva del principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, deve condurre a considerare il danneggiato gravato della prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno stesso, ciò appartenendo al fatto costitutivo della fattispecie.
Ne consegue che “… quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass., Ordinanza, 03/04/2019, n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; in precedenza v. Cass. 22.03.2011 n. 6529).
Il che equivale a dire che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non esclude, anzi, impone una rilettura “costituzionalmente orientata” che tenga doverosamente conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità ricavato dall'art. 2 Cost.: di talché la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso. Da qui l'affermarsi della giurisprudenza, alla quale lo scrivente aderisce, che ritiene di poter impiegare, anche d'ufficio (ma non è il caso de quo), la norma di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, al fine di valutare il fatto colposo del creditore in nome del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al, sopra ricordato, principio di solidarietà espresso ex art. 2 Cost.
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19.02.2020, n. 4178).
. 6 N. 4704/2020 R.G.A.C.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
1.3. Alla luce di questi principi va valutato il comportamento dell'attrice che, pur avendo a disposizione parte del marciapiede non coperto da erbacce, sceglieva quella porzione dalle stesse ricoperte, invece di percorrerlo nella parte visibile;
ne consegue che la ha sicuramente contribuito Pt_1
a cagionare la sua caduta e i consequenziali danni patiti, comunque ricollegabili al bordino rialzato: comportamento che, pertanto, va inquadrato nel perimetro art. 1227, co. 1, e 2056
c.c..
2. In ordine alla quantificazione dei danni, va osservato che lo scrivente ritiene di poter utilizzare il prospetto riportato dall'attrice in citazione, escluso il danno morale stante l'attualità della giurisprudenza, e ridotto della metà.
In considerazione del contributo causale sopra acclarato, stimabile in una percentuale del 50%, all'attrice spetta, pertanto, l'importo di € 8.538,50, cui parte convenuta deve corrisponderle.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti alla lesionata gli interessi per ritardato pagamento dal dì dell'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 27-08-2020, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca del fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno
. 7 N. 4704/2020 R.G.A.C.
ed a partire dal 27-08-2020 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
3. Il parziale accoglimento della domanda giustifica analoga compensazione delle spese di lite per la metà e che per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1 CP_1
a) accoglie parzialmente la domanda nei confronti del
[...]
che dichiara responsabile del sinistro Controparte_1 oggetto di lite al 50%, dichiarando l'attrice corresponsabile della residua percentuale;
b) per l'effetto, condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida come da paragrafo 2. della motivazione;
c) condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 2.500,00, di cui euro 2.400,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché C.U. e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre A., 21 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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