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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5540/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
VO NI Presidente
AN RI CE
AN CH CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5540/2019 R.G., avente ad oggetto “impugnazione di testamento”, promossa da
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ON NR, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
contro
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NI AD, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 24/6/2025 e 25/6/2025 di seguito integralmente riportate e trascritte:
“1) Accertare e dichiarare che il testamento 9.7.2018 - pubblicato in data 14.11.2018 dal Notaio dott.
rep. 973, racc. 606, e registrato a Brescia 2 il 16.11.2018 al n. 49232 - non Persona_1 proviene e non è stato scritto dal defunto;
per l'effetto dichiarare la nullità dello Parte_2 stesso, anche in quanto non autografo e non sottoscritto dal sig. . 2) Accertare e Parte_2 dichiarare che il sig. è l'unico erede del sig. , in forza del testamento Parte_1 Parte_2
1.10.2017 - pubblicato in data 8.10.2018 rep. 26299, racc. 15277 dal Notaio dott. , Persona_2
1 registrato a Brescia 2 il 10.10.2018 n. 42617 serie IT - con ogni effetto riguardo all'attribuzione dei beni. 3) Disporre il dissequestro dei beni, ordinando al custode giudiziario di immettere detto unico erede sig. nel possesso di quei beni ereditari già oggetto di sequestro - Trib. Brescia Parte_1 ordinanza 1.2.2019 - RG 18394/2018, rimossa ogni sua responsabilità. 4) All'esito di quanto sopra, ordinare e disporsi anche la cancellazione delle trascrizioni e volture operate con nota n. 40 reg. gen. e n. 29 del reg. part. presentata in data 2.1.2019 presso la Conservatoria di Brescia relativamente ai seguenti beni immobili: Comune C332 - CASTREZZATO (BS) Catasto
FABBRICATI (quota 1/1) Immobile n. 1 − Foglio 6, part. 294, sub. 4 − Foglio 6, part. 318 − Foglio 6, part. 319, sub 1 − appartamento ai Piani S1-T-2 – mq 255. Immobile n. 2 − Foglio 6, part. 290, sub. 1 − Foglio 6, part. 319, sub. 2 − Negozio al Piano Terra – mq 50. Immobile n. 3 − Foglio 6, part. 319, sub. 3 − Appartamento al Piano 1 con solaio al piano secondo - mq.113 − e per la quota di metà il seguente: Comune C332 - CASTREZZATO (BS) Catasto NI (quota ½) Immobile
n. 4 − Quota indivisa di un mezzo di proprietà per il terreno sito nel Comune di Castrezzato al catasto terreni Fg.8 part.176 natura T Cons. 65 are 10 centiare, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari - Agenzia del territorio di Brescia di effettuare le necessarie e conseguenti trascrizioni, rimossa ogni sua responsabilità. 5) Rinunciata o rigettata ogni diversa e contraria domanda svolta da . 6) Le spese funebri rimarranno a carico delle parti che le hanno sostenute. Quelle CP_1 eventualmente ancora non corrisposte rimarranno a carico del sig. 7) Spese processuali Pt_1 compensate tra le Parti con rinuncia dei rispettivi procuratori ai benefici di cui all'art 13 Comma VIII L. 31 dicembre 2012, n. 247”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/4/2019, ritualmente notificato, ha dedotto di essere erede Parte_1 testamentario del sig. , deceduto a OR (BS) il 7/10/2018, celibe e senza figli. Parte_2
Nello specifico, l'attore ha allegato di essere stato istituito erede universale in forza del testamento olografo dell'1/10/2017 pubblicato in data 8/10/2018, rep. 26299, racc. 15277, a cura del notaio dott.
con verbale registrato a Brescia il 10/10/2018 al n. 42617 (cfr. doc. 2). Persona_2
Ha quindi dedotto che, in seguito all'accettazione dell'eredità (cfr. doc. 3), in data 14/11/2018 è stato pubblicato altro testamento olografo attribuito al de cuius datato al 9/7/2018 (cfr. atto rep. 973, racc. 606 a cura del notaio dott. – doc. 10) in forza del quale il testatore ha designato Persona_1 quali eredi in parti uguali il sig. e la sig.ra , cugina del sig. In data Parte_1 CP_1 Pt_2
22/12/2018 anche la convenuta ha accettato l'eredità del de cuius (doc. 11).
Con riferimento al testamento datato 9/7/2018 l'attore ha rappresentato che nel periodo in cui sarebbe stato redatto le condizioni di salute del de cuius erano ormai fortemente deteriorate (come risulta dai certificati medici datati 24/2/2018, 23/8/2018, 11/9/2018 e 20/9/2018 – doc. 9). Il sig. aveva Pt_2 peraltro preferito rilasciare delega al sig. er operare in banca per suo conto piuttosto che ai Pt_1 propri parenti o alla cugina, in quanto non aveva con questi buoni rapporti. Inoltre, parte attrice ha evidenziato come il tratto grafico era completamente differente rispetto a quello del primo testamento e che, pertanto, non era ictu oculi riconducibile alla stessa mano.
L'attore ha quindi concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che il testamento olografo pubblicato in data 14/11/2018 a cura del notaio dott. rep. 973, racc. 606 e registrato a Brescia Persona_1 in data 16/11/2018 al n. 49232, non proviene e non è stato redatto dal defunto e, di Parte_2 conseguenza, dichiarare la nullità dello stesso;
di accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1 unico erede del sig. in forza del testamento pubblicato in data 8/10/2018 rep. 26299, Parte_2 racc. 15277 dal notaio dott. , registrato a Brescia il 10/10/2018 n. 42617. All'esito, Persona_2
2 disporre la cancellazione delle trascrizioni e volture operate con nota n. 40 reg. gen. e n. 29 del reg. part., presentata in data 2/1/2019 presso la Conservatoria di Brescia.
Con ordinanza resa l'1/2/2019 il Tribunale, su istanza dell'attore, ha disposto il sequestro ex art. 670
c.p.c. dei beni mobili caduti in successione (cfr. doc. 19-22).
Con comparsa del 22/7/2019 si è costituita la convenuta, sig.ra la quale, contestando CP_1 tutto quanto dedotto da controparte, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione del testamento del
9/7/2018.
A sostegno delle proprie domande la convenuta ha dedotto di essere la cugina del de cuius e di essere sempre stata vicino alla famiglia di quest'ultimo, prima aiutando la madre del sig. nella cura Pt_2 della casa e nelle varie incombenze familiari e, dopo la morte di quest'ultima, prendendosi cura dei Per_ cugini e , entrambi celibi. si è occupata con continuità di , Parte_2 Controparte_2 Parte_2 descritto come persona schiva e taciturna, ma che trovava in lei uno stabile punto di riferimento.
Ha quindi contestato la validità del testamento dell'1/10/2017, che designa il sig. ome unico Pt_1 erede di , e ha precisato che il solo testamento autografo e scritto di pugno dal sig. Parte_2
è quello datato 9/7/2018, che designa quale erede anche la sig.ra redatto nelle ultime Pt_2 CP_1 settimane di vita del de cuius, quando il suo fisico era indebolito dalla patologia che lo affiggeva e le sue abilità motorie compromesse per via dei precedenti episodi ischemici subiti tali comunque da non incidere sulla sua capacità a testare.
Ha quindi concluso chiedendo di respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, di conseguenza, affermare la validità ed efficacia del testamento olografo datato 9/7/2018 e pubblicato in data 14/11/2018 dal notaio dott. che designa eredi i sig.ri Persona_1 CP_1 Con e ed attribuisce “a il suo appartamento/a il resto della casa/il resto in eredità Parte_1 Pt_1 in parti uguali”, dandovi esecuzione.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante esperimento di CTU grafologica a firma della dott.ssa , depositata il 20/2/2021, che Persona_4 ha così concluso: “È possibile che la scrittura testamentaria 'X', datata “Castrezzato 01.10.2017” a firma ' pubblicata in data 8.10.2018 in Chiari per atto del Notaio Dottor Parte_2 Per_2
rep. n. 26299, rac. n. 15277 sia autografa. La lettera finale 'a' del nome ' posto al
[...] Pt_1 terzo rigo della scrittura testamentaria, potrebbe essere stata vergata da altra mano. [Va precisato che il giudizio di 'possibile' autografia della scrittura testamentaria in verifica 'x', trova fondamento nella scarsità del materiale grafico a disposizione per le analisi di confronto]. L'intera scrittura testamentaria 'Y' datata “9 luglio 18” a firma ' pubblicata in data 16.11.2018 per Parte_2 atto del Notaio Dottor rep. n. 973, rac. n. 606, è stata certamente realizzata con Persona_1 mano aiutata/guidata” (cfr. CTU, pagg. 73-74).
Dopo una serie di rinvii, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite precisando quindi conclusioni congiunte, sicché con ordinanza del 7/7/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., da intendersi rinunciati.
***
Richiamate le premesse in fatto, va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno congiuntamente chiesto di: “Accertare e dichiarare che il testamento 9.7.2018 - pubblicato in data 14.11.2018 dal Notaio dott. rep. 973, racc. 606, e registrato a Brescia 2 il Persona_1
16.11.2018 al n. 49232 - non proviene e non è stato scritto dal defunto;
per l'effetto Parte_2
3 dichiarare la nullità dello stesso [..]”, rinunciando la convenuta ad ogni diversa o contraria domanda formulata in corso di causa.
Di conseguenza, la sig.ra ha riconosciuto essere l'attore il solo erede universale del de cuius CP_1 in forza del testamento olografo redatto in data 1/10/2017 e pubblicato in data 8/10/2018, rep. 26299, racc. 15277, per notaio dott. , registrato a Brescia in data 10/10/2018 al n. 42617. Persona_2
Tali conclusioni meritano accoglimento anche alla luce egli esiti dell'istruttoria espletata, sicché non può che disporsi in conformità ad esse.
In considerazione dell'intervenuto accordo va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU liquidate come da decreto del 22/2/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia n. 5540/2019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo redatto in data 9/7/2018, pubblicato il
14/11/2018 dal Notaio dott. rep. 973, racc. 606, e registrato a Brescia 2 il Persona_1
16/11/2018 al n. 49232, in quanto non proviene e non è stato scritto dal defunto sig.
[...]
; Parte_2
2. per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore è erede universale del sig. (nato Parte_2
a Castrezzato il 13/2/1938 e deceduto in OR il 7/10/2018), in forza del testamento olografo redatto in data 1/10/2017 e pubblicato in data 8/10/2018, rep. 26299, racc. 15277, per notaio dott. , registrato a Brescia il 10/10/2018 al n. 42617; Persona_2
3. dispone il dissequestro dei beni sequestrati con ordinanza in data 1/2/2019 (n. 18394/2018
R.G.) e ordina al custode di immettere il sig. erede universale, nel possesso dei Parte_1 beni ereditari esonerandolo da ogni responsabilità;
4. ordina la cancellazione delle trascrizioni di cui alla nota n. 40 reg. gen. e n. 29 del reg. part. presentata in data 2/1/2019 presso la Conservatoria di Brescia relativamente agli immobili di seguito elencati esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità:
Comune C332 - CASTREZZATO (BS)
Catasto FABBRICATI (quota 1/1) immobile n. 1
− Foglio 6, part. 294, sub. 4
− Foglio 6, part. 318
− Foglio 6, part. 319, sub 1
− appartamento ai Piani S1-T-2 – mq 255 immobile n. 2
− Foglio 6, part. 290, sub. 1
− Foglio 6, part. 319, sub. 2
− Negozio al Piano Terra – mq 50 immobile n. 3
− Foglio 6, part. 319, sub. 3
− Appartamento al Piano 1 con solaio al piano secondo – mq.113 e per la quota di metà il seguente:
Comune C332 - CASTREZZATO (BS)
Catasto NI (quota ½) immobile n. 4
4 − Quota indivisa di un mezzo di proprietà per il terreno sito nel Comune di Castrezzato al catasto terreni Fg.8 part.176 natura T Cons. 65 are 10 centiare;
5. dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande svolte dalla convenuta in corso in causa in quanto rinunciate;
6. prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti quanto al riparto delle spese funebri;
7. dichiara cessata la materia del contendere quanto alle spese processuali, ivi incluse quelle di
CTU liquidate come da decreto del 22/2/2021.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2/10/2025.
Il CE estensore Il Presidente
AN CH VO NI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
VO NI Presidente
AN RI CE
AN CH CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5540/2019 R.G., avente ad oggetto “impugnazione di testamento”, promossa da
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ON NR, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
contro
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NI AD, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 24/6/2025 e 25/6/2025 di seguito integralmente riportate e trascritte:
“1) Accertare e dichiarare che il testamento 9.7.2018 - pubblicato in data 14.11.2018 dal Notaio dott.
rep. 973, racc. 606, e registrato a Brescia 2 il 16.11.2018 al n. 49232 - non Persona_1 proviene e non è stato scritto dal defunto;
per l'effetto dichiarare la nullità dello Parte_2 stesso, anche in quanto non autografo e non sottoscritto dal sig. . 2) Accertare e Parte_2 dichiarare che il sig. è l'unico erede del sig. , in forza del testamento Parte_1 Parte_2
1.10.2017 - pubblicato in data 8.10.2018 rep. 26299, racc. 15277 dal Notaio dott. , Persona_2
1 registrato a Brescia 2 il 10.10.2018 n. 42617 serie IT - con ogni effetto riguardo all'attribuzione dei beni. 3) Disporre il dissequestro dei beni, ordinando al custode giudiziario di immettere detto unico erede sig. nel possesso di quei beni ereditari già oggetto di sequestro - Trib. Brescia Parte_1 ordinanza 1.2.2019 - RG 18394/2018, rimossa ogni sua responsabilità. 4) All'esito di quanto sopra, ordinare e disporsi anche la cancellazione delle trascrizioni e volture operate con nota n. 40 reg. gen. e n. 29 del reg. part. presentata in data 2.1.2019 presso la Conservatoria di Brescia relativamente ai seguenti beni immobili: Comune C332 - CASTREZZATO (BS) Catasto
FABBRICATI (quota 1/1) Immobile n. 1 − Foglio 6, part. 294, sub. 4 − Foglio 6, part. 318 − Foglio 6, part. 319, sub 1 − appartamento ai Piani S1-T-2 – mq 255. Immobile n. 2 − Foglio 6, part. 290, sub. 1 − Foglio 6, part. 319, sub. 2 − Negozio al Piano Terra – mq 50. Immobile n. 3 − Foglio 6, part. 319, sub. 3 − Appartamento al Piano 1 con solaio al piano secondo - mq.113 − e per la quota di metà il seguente: Comune C332 - CASTREZZATO (BS) Catasto NI (quota ½) Immobile
n. 4 − Quota indivisa di un mezzo di proprietà per il terreno sito nel Comune di Castrezzato al catasto terreni Fg.8 part.176 natura T Cons. 65 are 10 centiare, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari - Agenzia del territorio di Brescia di effettuare le necessarie e conseguenti trascrizioni, rimossa ogni sua responsabilità. 5) Rinunciata o rigettata ogni diversa e contraria domanda svolta da . 6) Le spese funebri rimarranno a carico delle parti che le hanno sostenute. Quelle CP_1 eventualmente ancora non corrisposte rimarranno a carico del sig. 7) Spese processuali Pt_1 compensate tra le Parti con rinuncia dei rispettivi procuratori ai benefici di cui all'art 13 Comma VIII L. 31 dicembre 2012, n. 247”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/4/2019, ritualmente notificato, ha dedotto di essere erede Parte_1 testamentario del sig. , deceduto a OR (BS) il 7/10/2018, celibe e senza figli. Parte_2
Nello specifico, l'attore ha allegato di essere stato istituito erede universale in forza del testamento olografo dell'1/10/2017 pubblicato in data 8/10/2018, rep. 26299, racc. 15277, a cura del notaio dott.
con verbale registrato a Brescia il 10/10/2018 al n. 42617 (cfr. doc. 2). Persona_2
Ha quindi dedotto che, in seguito all'accettazione dell'eredità (cfr. doc. 3), in data 14/11/2018 è stato pubblicato altro testamento olografo attribuito al de cuius datato al 9/7/2018 (cfr. atto rep. 973, racc. 606 a cura del notaio dott. – doc. 10) in forza del quale il testatore ha designato Persona_1 quali eredi in parti uguali il sig. e la sig.ra , cugina del sig. In data Parte_1 CP_1 Pt_2
22/12/2018 anche la convenuta ha accettato l'eredità del de cuius (doc. 11).
Con riferimento al testamento datato 9/7/2018 l'attore ha rappresentato che nel periodo in cui sarebbe stato redatto le condizioni di salute del de cuius erano ormai fortemente deteriorate (come risulta dai certificati medici datati 24/2/2018, 23/8/2018, 11/9/2018 e 20/9/2018 – doc. 9). Il sig. aveva Pt_2 peraltro preferito rilasciare delega al sig. er operare in banca per suo conto piuttosto che ai Pt_1 propri parenti o alla cugina, in quanto non aveva con questi buoni rapporti. Inoltre, parte attrice ha evidenziato come il tratto grafico era completamente differente rispetto a quello del primo testamento e che, pertanto, non era ictu oculi riconducibile alla stessa mano.
L'attore ha quindi concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che il testamento olografo pubblicato in data 14/11/2018 a cura del notaio dott. rep. 973, racc. 606 e registrato a Brescia Persona_1 in data 16/11/2018 al n. 49232, non proviene e non è stato redatto dal defunto e, di Parte_2 conseguenza, dichiarare la nullità dello stesso;
di accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1 unico erede del sig. in forza del testamento pubblicato in data 8/10/2018 rep. 26299, Parte_2 racc. 15277 dal notaio dott. , registrato a Brescia il 10/10/2018 n. 42617. All'esito, Persona_2
2 disporre la cancellazione delle trascrizioni e volture operate con nota n. 40 reg. gen. e n. 29 del reg. part., presentata in data 2/1/2019 presso la Conservatoria di Brescia.
Con ordinanza resa l'1/2/2019 il Tribunale, su istanza dell'attore, ha disposto il sequestro ex art. 670
c.p.c. dei beni mobili caduti in successione (cfr. doc. 19-22).
Con comparsa del 22/7/2019 si è costituita la convenuta, sig.ra la quale, contestando CP_1 tutto quanto dedotto da controparte, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione del testamento del
9/7/2018.
A sostegno delle proprie domande la convenuta ha dedotto di essere la cugina del de cuius e di essere sempre stata vicino alla famiglia di quest'ultimo, prima aiutando la madre del sig. nella cura Pt_2 della casa e nelle varie incombenze familiari e, dopo la morte di quest'ultima, prendendosi cura dei Per_ cugini e , entrambi celibi. si è occupata con continuità di , Parte_2 Controparte_2 Parte_2 descritto come persona schiva e taciturna, ma che trovava in lei uno stabile punto di riferimento.
Ha quindi contestato la validità del testamento dell'1/10/2017, che designa il sig. ome unico Pt_1 erede di , e ha precisato che il solo testamento autografo e scritto di pugno dal sig. Parte_2
è quello datato 9/7/2018, che designa quale erede anche la sig.ra redatto nelle ultime Pt_2 CP_1 settimane di vita del de cuius, quando il suo fisico era indebolito dalla patologia che lo affiggeva e le sue abilità motorie compromesse per via dei precedenti episodi ischemici subiti tali comunque da non incidere sulla sua capacità a testare.
Ha quindi concluso chiedendo di respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, di conseguenza, affermare la validità ed efficacia del testamento olografo datato 9/7/2018 e pubblicato in data 14/11/2018 dal notaio dott. che designa eredi i sig.ri Persona_1 CP_1 Con e ed attribuisce “a il suo appartamento/a il resto della casa/il resto in eredità Parte_1 Pt_1 in parti uguali”, dandovi esecuzione.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante esperimento di CTU grafologica a firma della dott.ssa , depositata il 20/2/2021, che Persona_4 ha così concluso: “È possibile che la scrittura testamentaria 'X', datata “Castrezzato 01.10.2017” a firma ' pubblicata in data 8.10.2018 in Chiari per atto del Notaio Dottor Parte_2 Per_2
rep. n. 26299, rac. n. 15277 sia autografa. La lettera finale 'a' del nome ' posto al
[...] Pt_1 terzo rigo della scrittura testamentaria, potrebbe essere stata vergata da altra mano. [Va precisato che il giudizio di 'possibile' autografia della scrittura testamentaria in verifica 'x', trova fondamento nella scarsità del materiale grafico a disposizione per le analisi di confronto]. L'intera scrittura testamentaria 'Y' datata “9 luglio 18” a firma ' pubblicata in data 16.11.2018 per Parte_2 atto del Notaio Dottor rep. n. 973, rac. n. 606, è stata certamente realizzata con Persona_1 mano aiutata/guidata” (cfr. CTU, pagg. 73-74).
Dopo una serie di rinvii, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite precisando quindi conclusioni congiunte, sicché con ordinanza del 7/7/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., da intendersi rinunciati.
***
Richiamate le premesse in fatto, va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno congiuntamente chiesto di: “Accertare e dichiarare che il testamento 9.7.2018 - pubblicato in data 14.11.2018 dal Notaio dott. rep. 973, racc. 606, e registrato a Brescia 2 il Persona_1
16.11.2018 al n. 49232 - non proviene e non è stato scritto dal defunto;
per l'effetto Parte_2
3 dichiarare la nullità dello stesso [..]”, rinunciando la convenuta ad ogni diversa o contraria domanda formulata in corso di causa.
Di conseguenza, la sig.ra ha riconosciuto essere l'attore il solo erede universale del de cuius CP_1 in forza del testamento olografo redatto in data 1/10/2017 e pubblicato in data 8/10/2018, rep. 26299, racc. 15277, per notaio dott. , registrato a Brescia in data 10/10/2018 al n. 42617. Persona_2
Tali conclusioni meritano accoglimento anche alla luce egli esiti dell'istruttoria espletata, sicché non può che disporsi in conformità ad esse.
In considerazione dell'intervenuto accordo va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU liquidate come da decreto del 22/2/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia n. 5540/2019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo redatto in data 9/7/2018, pubblicato il
14/11/2018 dal Notaio dott. rep. 973, racc. 606, e registrato a Brescia 2 il Persona_1
16/11/2018 al n. 49232, in quanto non proviene e non è stato scritto dal defunto sig.
[...]
; Parte_2
2. per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore è erede universale del sig. (nato Parte_2
a Castrezzato il 13/2/1938 e deceduto in OR il 7/10/2018), in forza del testamento olografo redatto in data 1/10/2017 e pubblicato in data 8/10/2018, rep. 26299, racc. 15277, per notaio dott. , registrato a Brescia il 10/10/2018 al n. 42617; Persona_2
3. dispone il dissequestro dei beni sequestrati con ordinanza in data 1/2/2019 (n. 18394/2018
R.G.) e ordina al custode di immettere il sig. erede universale, nel possesso dei Parte_1 beni ereditari esonerandolo da ogni responsabilità;
4. ordina la cancellazione delle trascrizioni di cui alla nota n. 40 reg. gen. e n. 29 del reg. part. presentata in data 2/1/2019 presso la Conservatoria di Brescia relativamente agli immobili di seguito elencati esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità:
Comune C332 - CASTREZZATO (BS)
Catasto FABBRICATI (quota 1/1) immobile n. 1
− Foglio 6, part. 294, sub. 4
− Foglio 6, part. 318
− Foglio 6, part. 319, sub 1
− appartamento ai Piani S1-T-2 – mq 255 immobile n. 2
− Foglio 6, part. 290, sub. 1
− Foglio 6, part. 319, sub. 2
− Negozio al Piano Terra – mq 50 immobile n. 3
− Foglio 6, part. 319, sub. 3
− Appartamento al Piano 1 con solaio al piano secondo – mq.113 e per la quota di metà il seguente:
Comune C332 - CASTREZZATO (BS)
Catasto NI (quota ½) immobile n. 4
4 − Quota indivisa di un mezzo di proprietà per il terreno sito nel Comune di Castrezzato al catasto terreni Fg.8 part.176 natura T Cons. 65 are 10 centiare;
5. dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande svolte dalla convenuta in corso in causa in quanto rinunciate;
6. prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti quanto al riparto delle spese funebri;
7. dichiara cessata la materia del contendere quanto alle spese processuali, ivi incluse quelle di
CTU liquidate come da decreto del 22/2/2021.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2/10/2025.
Il CE estensore Il Presidente
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