CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2024, n. 17128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17128 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MI AR (CUI 06ROT6M) nato a [...] il [...] UN IO (CUI 06ROT4A) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto raccoglimento del ricorso limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17128 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 09/04/2024 i RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di RM AT e di IO AT - imputati del reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4 e 90 (rectius, 80), comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - la pena finale di anni tre di reclusione ed C 6.000,00 di multa;
così determinata previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante e operata la diminuente determinata dalla scelta del rito, contestualmente ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del rimanente materiale in sequestro, compresi i telefoni cellulati nonché la confisca della somma di denaro pure sottoposta a sequestro. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, tramite i rispettivi difensori 2.1 II ricorso di IO AT si fonda su due motivi. Con il primo motivo la difesa ha dedotto - in relazione all'art.448, comma 2bis, cod.proc.pen. - l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.80, comma 2, T.U. stup.. Ha dedotto che tale erronea qualificazione avrebbe pregiudicato l'eventuale inquadramento della condotta sotto la specie della sola ipotesi base prevista dall'art.73, comma 4, T.U. stup., precludendo altresì l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ha esposto che doveva ritenersi di perdurante attualità la conclusione espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza 36258/2012, in base alla quale, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata e, per le c.d. droghe leggere, in 1.000 volte il valore massimo;
principio che, alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale, aveva ricondotto il valore rilevante in quello di 2 chilogrammi di principio attivo, secondo principio recepito dalle Sezioni Unite nella sentenza 14722/2020. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca e distruzione dei telefoni cellulari in sequestro, con conseguente violazione dell'art.448, comma 2bis, cod. proc. pen. Ha dedotto che le Sezioni Unite, nella sentenza n.21368/2019, avevano fissato il principio in base al quale è proponibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che abbia applicato una misura di sicurezza, se la stessa non sia stata oggetto di accordo tra le parti stesse;
ha quindi dedotto che, in relazione ai due telefoni cellulari in sequestro, doveva ritenersi non sufficiente il mero riferimento al messo di strumentalità con la commissione dei reati, anche in considerazione del fatto che il capo di imputazione faceva riferimento alla sola condotta di detenzione di sostanza stupefacente e non alla cessione a terzi e non ricorrendo neanche i presupposti previsti dall'art.85bis, T.U. stup.. 2.2 Il ricorso proposto dalla difesa di RM AT si articola su due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'omessa motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, in relazione agli artt. 125, 444 e 448, comma 2bis, cod.proc.pen. e agli artt. 73 e 80, T.U. stup.. Ha dedotto che, nel caso di specie, il Giudice avrebbe espresso una motivazione incompatibile con la contestazione, avendo fatto riferimento alla mancata applicazione del disposto dell'art.73, comma 5, T.U. stup., senza adeguatamente esplicitare sui motivi idonei a determinare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.80, comma 2, T.U. stup. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della confisca, ai sensi degli artt. 125, 444, 448, comma 2bis, cod.proc.pen., in relazione all'art.240 cod.pen.. Ha dedotto che - vertendosi in ipotesi di confisca facoltativa - il giudice sarebbe stato tenuto a un onere motivazionale, non adempiuto nel caso di specie con specifico riferimento ai due telefoni cellulari in sequestro. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e per la declaratoria, nel resto, di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, in riferimento al rispettivo secondo motivo. 2. Il primo motivo articolato dalla difesa dell'AT, con il quale è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. e in riferimento al disposto dell'art.80, comma 2, T.U. stup., deve ritenersi inammissibile in relazione al combinato degli artt. 591, comma 1, lett.c) e 581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in quanto intrinsecamente aspecifico. Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi che la difesa dell'imputato ha operato una dissertazione in punto di evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in ordine agli elementi necessari al perfezionamento dell'aggravante contestata;
ma senza operare alcuna specifica e concreta deduzione in ordine al tenore oggettivo dei fatti contestati al ricorrente e alla conseguente sussistenza di un dedotto errore di diritto sotto la specie della qualificazione giuridica del fatto ascritto;
sottolineando che a entrambi gli imputati è stata contestata la detenzione di kg 35,5 di peso lordo di stupefacente del tipo hashish, contenente principio attivo tra il 24,6 e il 51% e kg 9,0 di peso lordo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenente un principio attivo tra il 9,8% e il 23,6%. 4 3. Analogamente inammissibile deve considerarsi il motivo proposto dalla difesa del AT, atteso che il perfezionamento dell'aggravante contestata è stata comunque giustificata dal GUP - in sede di sentenza di applicazione - mediante il richiamo al capo di imputazione, nell'ambito del quale era stato puntualmente indicato come il quantitativo di principio attivo fosse ampiamente superiore a quello di due chilogrammi, quindi idoneo a perfezionare l'aggravante contestata. 4. Con il rispettivo secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto l'illegalità della misura di sicurezza della confisca dei telefoni cellulari in sequestro;
deducendo come la misura di sicurezza non era stata fatta oggetto di accordo tra le parti e che la motivazione in ordine ai relativi presupposti dovesse ritenersi carente. I motivi sono fondati. Sul punto, va richiamato il principio di diritto in base al quale in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; resa in fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato); conseguendone che il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062); il tutto richiamando il principio generale in forza del quale, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324). 5 Il Consigliere estensore Nel caso di specie il giudice procedente, con valutazione compiuta in motivazione e testualmente ribadita in dispositivo, ha giustificato la confisca (facoltativa) dei telefoni cellulari 'trattandosi di oggetti strumentali alla commissione del reato'; con argomentazione evidentemente tautologica e autoevidente e non esplicante l'effettiva valenza cautelare del disposto provvedimento ablatorio alla luce dei principi predetti. 5. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dei ricorrenti, va quindi annullata con rinvio all'ufficio GIP presso il Tribunale di Milano, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca dei due telefoni cellulari meglio identificati in atti;
i ricorsi vanno altresì dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e rinvia sul punto per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso il 9 aprile 2024 La Presidente
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto raccoglimento del ricorso limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17128 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 09/04/2024 i RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di RM AT e di IO AT - imputati del reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4 e 90 (rectius, 80), comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - la pena finale di anni tre di reclusione ed C 6.000,00 di multa;
così determinata previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante e operata la diminuente determinata dalla scelta del rito, contestualmente ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del rimanente materiale in sequestro, compresi i telefoni cellulati nonché la confisca della somma di denaro pure sottoposta a sequestro. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, tramite i rispettivi difensori 2.1 II ricorso di IO AT si fonda su due motivi. Con il primo motivo la difesa ha dedotto - in relazione all'art.448, comma 2bis, cod.proc.pen. - l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.80, comma 2, T.U. stup.. Ha dedotto che tale erronea qualificazione avrebbe pregiudicato l'eventuale inquadramento della condotta sotto la specie della sola ipotesi base prevista dall'art.73, comma 4, T.U. stup., precludendo altresì l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ha esposto che doveva ritenersi di perdurante attualità la conclusione espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza 36258/2012, in base alla quale, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata e, per le c.d. droghe leggere, in 1.000 volte il valore massimo;
principio che, alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale, aveva ricondotto il valore rilevante in quello di 2 chilogrammi di principio attivo, secondo principio recepito dalle Sezioni Unite nella sentenza 14722/2020. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca e distruzione dei telefoni cellulari in sequestro, con conseguente violazione dell'art.448, comma 2bis, cod. proc. pen. Ha dedotto che le Sezioni Unite, nella sentenza n.21368/2019, avevano fissato il principio in base al quale è proponibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che abbia applicato una misura di sicurezza, se la stessa non sia stata oggetto di accordo tra le parti stesse;
ha quindi dedotto che, in relazione ai due telefoni cellulari in sequestro, doveva ritenersi non sufficiente il mero riferimento al messo di strumentalità con la commissione dei reati, anche in considerazione del fatto che il capo di imputazione faceva riferimento alla sola condotta di detenzione di sostanza stupefacente e non alla cessione a terzi e non ricorrendo neanche i presupposti previsti dall'art.85bis, T.U. stup.. 2.2 Il ricorso proposto dalla difesa di RM AT si articola su due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'omessa motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, in relazione agli artt. 125, 444 e 448, comma 2bis, cod.proc.pen. e agli artt. 73 e 80, T.U. stup.. Ha dedotto che, nel caso di specie, il Giudice avrebbe espresso una motivazione incompatibile con la contestazione, avendo fatto riferimento alla mancata applicazione del disposto dell'art.73, comma 5, T.U. stup., senza adeguatamente esplicitare sui motivi idonei a determinare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.80, comma 2, T.U. stup. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della confisca, ai sensi degli artt. 125, 444, 448, comma 2bis, cod.proc.pen., in relazione all'art.240 cod.pen.. Ha dedotto che - vertendosi in ipotesi di confisca facoltativa - il giudice sarebbe stato tenuto a un onere motivazionale, non adempiuto nel caso di specie con specifico riferimento ai due telefoni cellulari in sequestro. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e per la declaratoria, nel resto, di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, in riferimento al rispettivo secondo motivo. 2. Il primo motivo articolato dalla difesa dell'AT, con il quale è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. e in riferimento al disposto dell'art.80, comma 2, T.U. stup., deve ritenersi inammissibile in relazione al combinato degli artt. 591, comma 1, lett.c) e 581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in quanto intrinsecamente aspecifico. Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi che la difesa dell'imputato ha operato una dissertazione in punto di evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in ordine agli elementi necessari al perfezionamento dell'aggravante contestata;
ma senza operare alcuna specifica e concreta deduzione in ordine al tenore oggettivo dei fatti contestati al ricorrente e alla conseguente sussistenza di un dedotto errore di diritto sotto la specie della qualificazione giuridica del fatto ascritto;
sottolineando che a entrambi gli imputati è stata contestata la detenzione di kg 35,5 di peso lordo di stupefacente del tipo hashish, contenente principio attivo tra il 24,6 e il 51% e kg 9,0 di peso lordo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenente un principio attivo tra il 9,8% e il 23,6%. 4 3. Analogamente inammissibile deve considerarsi il motivo proposto dalla difesa del AT, atteso che il perfezionamento dell'aggravante contestata è stata comunque giustificata dal GUP - in sede di sentenza di applicazione - mediante il richiamo al capo di imputazione, nell'ambito del quale era stato puntualmente indicato come il quantitativo di principio attivo fosse ampiamente superiore a quello di due chilogrammi, quindi idoneo a perfezionare l'aggravante contestata. 4. Con il rispettivo secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto l'illegalità della misura di sicurezza della confisca dei telefoni cellulari in sequestro;
deducendo come la misura di sicurezza non era stata fatta oggetto di accordo tra le parti e che la motivazione in ordine ai relativi presupposti dovesse ritenersi carente. I motivi sono fondati. Sul punto, va richiamato il principio di diritto in base al quale in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; resa in fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato); conseguendone che il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062); il tutto richiamando il principio generale in forza del quale, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324). 5 Il Consigliere estensore Nel caso di specie il giudice procedente, con valutazione compiuta in motivazione e testualmente ribadita in dispositivo, ha giustificato la confisca (facoltativa) dei telefoni cellulari 'trattandosi di oggetti strumentali alla commissione del reato'; con argomentazione evidentemente tautologica e autoevidente e non esplicante l'effettiva valenza cautelare del disposto provvedimento ablatorio alla luce dei principi predetti. 5. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dei ricorrenti, va quindi annullata con rinvio all'ufficio GIP presso il Tribunale di Milano, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca dei due telefoni cellulari meglio identificati in atti;
i ricorsi vanno altresì dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e rinvia sul punto per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso il 9 aprile 2024 La Presidente