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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria
LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Russo e - Ricorrente - Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato - Convenuto-
OGGETTO: “RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.5.24 la ricorrente, erede di , esponeva che il de Persona_1 cuius aveva lavorato presso l'Arsenale Militare di Taranto prima per alcune ditte appaltatrici e poi per il quale operaio congegnatore tubista dal 1976 al 1981 e successivamente quale operaio subacqueo CP_1 specializzato dal 1981 al 2006. Esponevano altresì che lo stesso aveva contratto una patologia asbesto correlato
(mesotelioma polmonare o tumore polmonare), che ne aveva cagionato il decesso e che tale patologia era stata contratta in ragione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta. Assumendo, peranto, l'esistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e la patologia da cui era stato colpito, nonché la violazione dell'art. 2087 cod. civ. da parte della società datrice di lavoro, per la mancata adozione di tutti gli accorgimenti tecnici idonei a tutelare la salute dei lavoratori, ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, ai sensi dell'art. 2087, oltre accessori e spese e competenze del giudizio.
Escussi i testi ammessi ed addotti, è stata quindi disposta ed espletata la chiesta C.T.U. in esito alla quale, all'udienza odierna, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e poi decisa come da dispositivo.
*********************
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La prova espletata ha senz'altro dimostrato che il ricorrente è stato esposto ad amianto nel corso della sua attività lavorativa, tanto che aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato n.9174/02 il riconoscimento della esposizione ad amianto ex lege 257 del 1992. Tuttavia nel caso che ci occupa, occorre valutare attentamente gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. specialista in MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, potendosi riportare le seguenti Per_2 deduzioni medico-legali. Il CTU ha affermato che “Il de cuius è deceduto a seguito delle complicanze di una neoformazione cerebrale e di ispessimenti pleurici di probabile natura eteroplastica in soggetto con ipertensione arteriosa e area prostatica PET captante. Dall'esame della documentazione sanitaria in atti non è possibile stabilire se la neoformazione cerebrale sia primitiva o secondaria. Dal punto di vista medico legale, sulla base degli atti, è impossibile porre con certezza diagnosi di una eventuale neoplasia polmonare o di mesotelioma pleurico (cfr TC TB senza e con mdc del torace del 26.08.2020 e PET/TC TB del 03/09/2020 eseguite durante il ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Moscati di Taranto) in quanto la stessa, per le condizioni del paziente, non è stata tipizzata con esame istologico, unica indagine che in medicina dà la certezza della diagnosi, o quanto meno con esame citologico dal liquido di lavaggio bronco-alveolare o del liquido pleurico prelevato per toracentesi. In altri termini non è possibile confermare o escludere se l'eteroformazione polmonare o pleurica sia di natura neoplastica o di altra natura, di stabilire quale sia la sede primitiva della neoplasia ed il tipo istologico. Alla luce di questa incertezza diagnostica, sotto il profilo medico legale, non è possibile affermare o escludere se la malattia da cui era affetto il de cuius e che ne ha cagionato il decesso possa essere correlata all'attività lavorativa svolta dallo stesso nel periodo in cui questi ha lavorato per le ditte appaltatrici presso l'Arsenale Militare di Taranto e/o nel periodo in cui ha lavorato alle dirette dipendenze del convenuto”. CP_1
Orbene, sotto il profilo del NESSO EZIOLOGICO, le analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. (che questo giudice condivide, essendo fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici) consentono di ritenere, facendo applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso causale sopra esplicitati, che la domanda sia infondata e pertanto debba essere rigettata, non essendo possibile affermare che la patologia accertata e che ha cagionato il decesso del ricorrente sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative. In particolare il ctu ha chiarito che “Dall'esame della documentazione sanitaria in atti non è possibile stabilire se la neoformazione cerebrale sia primitiva
o secondaria. Dal punto di vista medico legale, sulla base degli atti, è impossibile porre con certezza diagnosi di una eventuale neoplasia polmonare o di mesotelioma pleurico (cfr TC TB senza e con mdc del torace del 26.08.2020 e PET/TC TB del 03/09/2020 eseguite durante il ricovero ospedaliero presso
l'Ospedale Moscati di Taranto) in quanto la stessa, per le condizioni del paziente, non è stata tipizzata con esame istologico, unica indagine che in medicina dà la certezza della diagnosi, o quanto meno con esame citologico dal liquido di lavaggio bronco-alveolare o del liquido pleurico prelevato per toracentesi.
In altri termini non è possibile confermare o escludere se l'eteroformazione polmonare o pleurica sia di natura neoplastica o di altra natura, di stabilire quale sia la sede primitiva della neoplasia ed il tipo istologico.” In definitiva, alla stregua di siffatte considerazioni, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
Le spese possono essere integralmente compensate tenuto conto del fatto che la esposizione ad amianto è stata provata mentre non è stato possibile dimostrare il nesso tra tale esposizione e la patologia che ha cagionato il decesso del de cuius.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 3.7.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria
LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Russo e - Ricorrente - Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato - Convenuto-
OGGETTO: “RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.5.24 la ricorrente, erede di , esponeva che il de Persona_1 cuius aveva lavorato presso l'Arsenale Militare di Taranto prima per alcune ditte appaltatrici e poi per il quale operaio congegnatore tubista dal 1976 al 1981 e successivamente quale operaio subacqueo CP_1 specializzato dal 1981 al 2006. Esponevano altresì che lo stesso aveva contratto una patologia asbesto correlato
(mesotelioma polmonare o tumore polmonare), che ne aveva cagionato il decesso e che tale patologia era stata contratta in ragione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta. Assumendo, peranto, l'esistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e la patologia da cui era stato colpito, nonché la violazione dell'art. 2087 cod. civ. da parte della società datrice di lavoro, per la mancata adozione di tutti gli accorgimenti tecnici idonei a tutelare la salute dei lavoratori, ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, ai sensi dell'art. 2087, oltre accessori e spese e competenze del giudizio.
Escussi i testi ammessi ed addotti, è stata quindi disposta ed espletata la chiesta C.T.U. in esito alla quale, all'udienza odierna, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e poi decisa come da dispositivo.
*********************
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La prova espletata ha senz'altro dimostrato che il ricorrente è stato esposto ad amianto nel corso della sua attività lavorativa, tanto che aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato n.9174/02 il riconoscimento della esposizione ad amianto ex lege 257 del 1992. Tuttavia nel caso che ci occupa, occorre valutare attentamente gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. specialista in MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, potendosi riportare le seguenti Per_2 deduzioni medico-legali. Il CTU ha affermato che “Il de cuius è deceduto a seguito delle complicanze di una neoformazione cerebrale e di ispessimenti pleurici di probabile natura eteroplastica in soggetto con ipertensione arteriosa e area prostatica PET captante. Dall'esame della documentazione sanitaria in atti non è possibile stabilire se la neoformazione cerebrale sia primitiva o secondaria. Dal punto di vista medico legale, sulla base degli atti, è impossibile porre con certezza diagnosi di una eventuale neoplasia polmonare o di mesotelioma pleurico (cfr TC TB senza e con mdc del torace del 26.08.2020 e PET/TC TB del 03/09/2020 eseguite durante il ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Moscati di Taranto) in quanto la stessa, per le condizioni del paziente, non è stata tipizzata con esame istologico, unica indagine che in medicina dà la certezza della diagnosi, o quanto meno con esame citologico dal liquido di lavaggio bronco-alveolare o del liquido pleurico prelevato per toracentesi. In altri termini non è possibile confermare o escludere se l'eteroformazione polmonare o pleurica sia di natura neoplastica o di altra natura, di stabilire quale sia la sede primitiva della neoplasia ed il tipo istologico. Alla luce di questa incertezza diagnostica, sotto il profilo medico legale, non è possibile affermare o escludere se la malattia da cui era affetto il de cuius e che ne ha cagionato il decesso possa essere correlata all'attività lavorativa svolta dallo stesso nel periodo in cui questi ha lavorato per le ditte appaltatrici presso l'Arsenale Militare di Taranto e/o nel periodo in cui ha lavorato alle dirette dipendenze del convenuto”. CP_1
Orbene, sotto il profilo del NESSO EZIOLOGICO, le analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. (che questo giudice condivide, essendo fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici) consentono di ritenere, facendo applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso causale sopra esplicitati, che la domanda sia infondata e pertanto debba essere rigettata, non essendo possibile affermare che la patologia accertata e che ha cagionato il decesso del ricorrente sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative. In particolare il ctu ha chiarito che “Dall'esame della documentazione sanitaria in atti non è possibile stabilire se la neoformazione cerebrale sia primitiva
o secondaria. Dal punto di vista medico legale, sulla base degli atti, è impossibile porre con certezza diagnosi di una eventuale neoplasia polmonare o di mesotelioma pleurico (cfr TC TB senza e con mdc del torace del 26.08.2020 e PET/TC TB del 03/09/2020 eseguite durante il ricovero ospedaliero presso
l'Ospedale Moscati di Taranto) in quanto la stessa, per le condizioni del paziente, non è stata tipizzata con esame istologico, unica indagine che in medicina dà la certezza della diagnosi, o quanto meno con esame citologico dal liquido di lavaggio bronco-alveolare o del liquido pleurico prelevato per toracentesi.
In altri termini non è possibile confermare o escludere se l'eteroformazione polmonare o pleurica sia di natura neoplastica o di altra natura, di stabilire quale sia la sede primitiva della neoplasia ed il tipo istologico.” In definitiva, alla stregua di siffatte considerazioni, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
Le spese possono essere integralmente compensate tenuto conto del fatto che la esposizione ad amianto è stata provata mentre non è stato possibile dimostrare il nesso tra tale esposizione e la patologia che ha cagionato il decesso del de cuius.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 3.7.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Maria LEONE)