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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1624/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO ND AR MASSIMO, Relatore
AR GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5647/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 16/9/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
9/10/2025, CO Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 440904 del 12/04/2025, asseritamente notificato in data 25/7/2025, con cui il Comune di Catania chiedeva il pagamento della somma di €. 12.055,00 per omesso pagamento TARI anni 2019-2023;
adduceva i seguenti motivi:
< assoggettato a tassazione (foglio 69 particella 4583 sub 7) dal Comune di Catania è di 300 metri quadrati per ogni anno. Invece la superficie corretta da tassare, come da visura catastale allegata al presente ricorso, è di 17 metri quadrati. Per cui la somma di Tari effettivamente da pagare non è di 7.716 euro oltre sanzioni ed interessi ma bensì euro 437,24 (ottenuta col calcolo di 7716/300 X 17 mq) oltre interessi e sanzioni al 25% (dato che la contribuente avrebbe pagato subito con le sanzioni ridotte l'accertamento se solo non fosse stato grandemente così sballato)>>.
Il Comune di Catania si costituiva con note depositate telematicamente il 15/1/2026 documentando di aver provveduto alla riemissione del provvedimento impugnato tenendo conto della superficie corretta di 17 mq.
Con note depositate il 28/1/2026 parte ricorrente prendeva atto dell'annullamento in autotutela, insistendo per la condanna alle spese di controparte.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere.
Riguardo alle spese, va accolta l'istanza di parte ricorrente, non avendo il Comune provveduto a tempestivo sgravio prima del deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, in considerazione della adozione del provvedimento in autotutela ed essendo la controversia insorta a seguito di mero errore materiale di digitazione (è verosimile che il Comune, nel calcolare il tributo, non abbia tenuto conto della variazione e dell'aggiornamento effettuati nel 2017, dei quali è menzione nella visura aggiornata), risulta equo liquidarle nella limitata misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune resistente alle spese del giudizio, che liquida in € 700 oltre IVA ed accessori. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice
Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente Flavio Rampello (firmato digitalmente)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO ND AR MASSIMO, Relatore
AR GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5647/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440904/2025 TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 16/9/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
9/10/2025, CO Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 440904 del 12/04/2025, asseritamente notificato in data 25/7/2025, con cui il Comune di Catania chiedeva il pagamento della somma di €. 12.055,00 per omesso pagamento TARI anni 2019-2023;
adduceva i seguenti motivi:
< assoggettato a tassazione (foglio 69 particella 4583 sub 7) dal Comune di Catania è di 300 metri quadrati per ogni anno. Invece la superficie corretta da tassare, come da visura catastale allegata al presente ricorso, è di 17 metri quadrati. Per cui la somma di Tari effettivamente da pagare non è di 7.716 euro oltre sanzioni ed interessi ma bensì euro 437,24 (ottenuta col calcolo di 7716/300 X 17 mq) oltre interessi e sanzioni al 25% (dato che la contribuente avrebbe pagato subito con le sanzioni ridotte l'accertamento se solo non fosse stato grandemente così sballato)>>.
Il Comune di Catania si costituiva con note depositate telematicamente il 15/1/2026 documentando di aver provveduto alla riemissione del provvedimento impugnato tenendo conto della superficie corretta di 17 mq.
Con note depositate il 28/1/2026 parte ricorrente prendeva atto dell'annullamento in autotutela, insistendo per la condanna alle spese di controparte.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere.
Riguardo alle spese, va accolta l'istanza di parte ricorrente, non avendo il Comune provveduto a tempestivo sgravio prima del deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, in considerazione della adozione del provvedimento in autotutela ed essendo la controversia insorta a seguito di mero errore materiale di digitazione (è verosimile che il Comune, nel calcolare il tributo, non abbia tenuto conto della variazione e dell'aggiornamento effettuati nel 2017, dei quali è menzione nella visura aggiornata), risulta equo liquidarle nella limitata misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune resistente alle spese del giudizio, che liquida in € 700 oltre IVA ed accessori. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice
Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente Flavio Rampello (firmato digitalmente)