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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/08/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 472/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] VIA AURISINA MARE 153/B con l'Avv. BOTTECCHIA BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], LOC. S. CROCE 223 con l'Avv. BOTTECCHIA BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Udine il 02/06/1983.
Divorziati con sentenza 581/1998 del Tribunale Ordinario di Udine.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473_bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“RICORRONO congiuntamente ai sensi degli artt. 471 bis 47 e 51 cpc all'Ill.mo Tribunale adito affinché voglia, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898/1970, disporre la revisione delle condizioni economiche di divorzio così come previste nella sentenza del Tribunale di Udine del 16.11.1998 passata in giudicato:
• revocando l'assegno ivi disposto a favore dei figli oramai divenuti economicamente autonomi e indipendenti
• e a ridurre quello previsto per la signora ad euro 1.000,00 € (rivalutabili Istat a partire Parte_2 da maggio 2026) a partire dal 1.5.2025.
• ferme le altre statuizioni”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio.
La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Modifica le condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] VIA AURISINA MARE 153/B con l'Avv. BOTTECCHIA BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], LOC. S. CROCE 223 con l'Avv. BOTTECCHIA BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Udine il 02/06/1983.
Divorziati con sentenza 581/1998 del Tribunale Ordinario di Udine.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473_bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“RICORRONO congiuntamente ai sensi degli artt. 471 bis 47 e 51 cpc all'Ill.mo Tribunale adito affinché voglia, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898/1970, disporre la revisione delle condizioni economiche di divorzio così come previste nella sentenza del Tribunale di Udine del 16.11.1998 passata in giudicato:
• revocando l'assegno ivi disposto a favore dei figli oramai divenuti economicamente autonomi e indipendenti
• e a ridurre quello previsto per la signora ad euro 1.000,00 € (rivalutabili Istat a partire Parte_2 da maggio 2026) a partire dal 1.5.2025.
• ferme le altre statuizioni”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio.
La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Modifica le condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli