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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: servitù, e vertente T r a e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliate in Agerola (NA) alla Via Radicosa, 28 presso lo studio dall'Avv. Giacomo Sparano che le rappresenta e difende come da procura allegata ATTRICI E
, elettivamente domiciliata in Torre del CP_1 vola, 85 presso lo studio dell'avv. Luigi Torrese, che la rappresenta e difende come da procura allegata
CONVENUTA Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi
[...] Parte_2
e , per sentir 1) CP_1 accertare l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta rispetto al fondo attore, con le conseguenti limitazioni al diritto di servitù di scolo e deflusso delle acque meteoriche e per l'effetto ordinare il ripristino delle quote originarie del fondo della convenuta (particella numero 331 del foglio 16) in modo tale da rendere possibile il deflusso delle acque meteoriche provenienti dal fondo e dal fabbricato attoreo sul fondo della convenuta fino a raggiungere le grate di raccolta e deflusso poste più a valle;
2) dichiarare illegittima la realizzazione della rampa in cemento armato addossata alla proprietà di costituita dal locale seminterrato con Parte_1 annessa area di pertinenza (particella numero 1031/1 del foglio 16) e per l'effetto ordinare il ripristino dei luoghi con abbassamento del suolo al livello precedente la realizzazione dell'opera e con il ripristino del terreno vegetale esistente e dello scolo naturale delle acque, evitando le infiltrazioni nel giardinetto e nella parete del locale attorei;
3) condannare la convenuta anche al risarcimento di danni, come quantificati e specificati in corso di giudizio, per ciascuna delle parti attrici nel corso degli anni in relazione ai rispettivi immobili di proprietà, oltre alle spese tecniche e legali;
condannare la convenuta
1 anche al risarcimento del danno in favore della parte attrice ex art. 96 c.p.c. comma 1 e 3. A tal fine le attrici esponevano di essere proprietarie esclusive di un fabbricato sito ad Agerola alla via Villani 3° traversa n. 26, in virtu dell'atto di divisione-donazione per Notaio del Per_1
3.4.2008 (doc. n. 1). Il fabbricato realizzato intorno agli anni '70 era stato oggetto di un intervento di ristrutturazione ed ampliamento, legittimato dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 7 del 19-5-2016; in particolare, Parte_1
era proprietaria del piano terra (particella numero
[...] io 16) adibito ad attività di falegnameria svolta dalla società del primo piano (particella Controparte_2 numero parte del piano seminterrato (particella 313/6, foglio 16), di un locale indipendente e poco discosto dal fabbricato adibito a laboratorio artigianale (particella 1031/1, foglio 16); era Parte_2 proprietaria del secondo piano del te al sottotetto (particella 313/3) e dell'altra parte del piano seminterrato (particella 313/7, foglio 16); il piano seminterrato era accessibile solo a mezzo di un vialetto di pertinenza esclusiva nel quale defluiva lo scolo delle acque piovane proveniente da una parte del tetto di copertura del fabbricato stante l'esistenza di una servitù attiva di scolo consolidatasi nel tempo da oltre 30 anni ed accertata anche giudizialmente;
le acque di scolo dovrebbero defluire attraverso una bocchetta esistente e posta alla base del muretto di cinta a confine con la proprietà di e poi attraverso il fondo di CP_1 quest'ultima d ere a delle grate di raccolta delle acque meteoriche poste più a valle;
le modifiche operate dalla convenuta ai luoghi di sua proprietà, costituite da un aumento del livello del terreno e opere di vario tipo che ne ostacolavano il flusso, avevano comportato e comportavano ad ogni pioggia, anche di media intensità, ostacolo al deflusso delle acque di scolo e causavano l'accumularsi di acqua piovana nel cortile vialetto, con infiltrazioni nel sottosuolo e nei loro locali posti al piano seminterrato, con gravi danni anche strutturali oltre che di salubrità degli ambienti;
il cortile vialetto in comproprietà delle attrici ad ogni pioggia era reso del tutto impraticabile perché sommerso d'acqua; il ristagno determinava che l'acqua, accumulandosi nel vialetto e valicando le arnie alla base dei vani porta del piano seminterrato delle attrici, si infiltrava all'interno degli ambienti del piano seminterrato causando allagamenti con danni alla struttura e ai materiali posti a deposito;
la situazione era aggravata dalla totale impermeabilizza del terreno della con il posizionamento di teli impermeabili che CP_1 impedivano che le acque che, almeno in parte dovevano essere assorbite dal terreno, fossero anch'asse convogliate nel canale di scolo;
la bocchetta esistente nel muro di confine tra i fondi
2 delle parti era spesso ostruita da materiale a deposito posto all'interno del fondo della convenuta. In sostanza, e Parte_1 Parte_2 lamentavano che le acque del proprio fondo dovevano scolare in quello della convenuta attraverso una bocchetta posta alla base del muretto di cinta a confine tra le due proprietà e poi, attraverso il fondo della stessa, giungere a delle grate di raccolta poste più a valle, ma che la modifica dello stato dei luoghi del fondo servente, costituito dall'aumento del livello del terreno e altre che ostacolavano il flusso delle acque, aveva cagionato il pericolo di allagamento e di infiltrazione descritto. Come da consulenza tecnica di parte eseguita dal geometra sarebbero intervenute modifiche dello stato dei Persona_2 luoghi con l'alterazione del naturale deflusso delle acque, le quote piezometriche tra la proprietà attorea e quella della convenuta. L'innalzamento del fondo della convenuta era in gran parte dipeso dall'esecuzione di alcune nuove recenti opere per la cui realizzazione si è reso necessario lo sbancamento del terreno, come risulta dalle documentazioni grafiche e fotografiche, allegate alla CTU svolta nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli conclusosi con la sentenza n. 3517/89 che aveva accertato la presenza di uno scolo d'acqua oggi modificato con le opere innanzi indicate in funzione delle esigenze personali della convenuta ed in danno delle parti attrici. Il mancato assorbimento delle acque ed il conseguente ristagno, provocava inoltre continue infiltrazioni e danni sia alle pareti che alle fondamenta della proprietà della Parte_1 come da particella n. 1031/1 del foglio 16. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2021 si costituiva in giudizio che impugnava e CP_1 contestava estensivamente il li vo e i documenti depositati, deducendone l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande poste, chiedendone il rigetto con vittoria di compensi e spese di lite. In particolare, eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e ancora in via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. In particolare, deduceva di non aver realizzato alcuna nuova opera che impedisse il naturale deflusso delle acque piovane;
e che la rampa di accesso ai cespiti della stessa con relativa muratura di contenimento era preesistente come da comunicazione prot. 12477/99 e la stessa è stata solo pavimentata con massetto in calcestruzzo senza alterare le quote originarie.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, espletata consulenza tecnica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 15.11.2023, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art.5 d.lgs 28/2010. L'eccezione è priva di fondamento poiché agli atti risulta allegato il verbale con esito negativo. (Cfr. memoria parte attorea del 29/11/2021). Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, prospettata, e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta dalle parti, e in ogni caso, non specificatamente impugnata. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attore, tanto da permettere ai convenuti di articolare le proprie conseguenti difese. E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). Nel corso del giudizio è stato inoltre promosso ricorso incidentale ex art. 700 c.p.c. da parte degli attori, concluso con ordinanza di inammissibilità. E' pacifica e non contestata l'esistenza della servitù di scolo di acque meteoriche dal fondo dominante delle attrici a quello servente della (con i limiti sanciti dai risalenti giudizi CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli e alla Corte di Appello, sentenze versate in atti n. 3517/1989 e n. 1714/1992 i). L'attività istruttoria è proseguita a mezzo di CTU Ing.
[...]
le cui conclusioni sono fatte proprie dal Per_3 perché basate su argomentazioni condivisibili e perché frutto di
4 un'indagine completa e di un percorso in linea con i parametri dettati dalla normativa di riferimento. Il c.t.u. ha in primo luogo descritto i luoghi di causa dandone anche rappresentazione fotografica e nella relazione ha precisato che: Il fondo della convenuta è gravato da servitù passiva di scolo delle acque meteoriche provenienti dal fabbricato particella n. 313 di proprietà delle ricorrenti, salvo altri, secondo le statuizioni di cui ai citati giudizi. Le acque delle ricorrenti che giungono sul fondo della provengono da CP_1 superfici pari a circa mq 143,55 come da calcoli dettagliati al capitolo 5. Le superfici che scaricano sul fondo di parte convenuta sono quelle relative ad una pluviale posta nell'angolo Sud Est del fabbricato che raccoglie dalla falda di Parte_1 copertura dell'edificio che prospetta ad Est, dai due rami ortogonali di vialetto e dal percorso con scalini che conduce ad una zona coperta a tettoia che consente l'accesso anche da Est alla falegnameria e dalla tettoia che copre detta zona. L'attuale deflusso avviene mediante un foro praticato nel muro di delimitazione del confine tra le due proprietà di sagoma quadrata e lato pari a cm 20 circa, ubicato nei pressi del confine Est con la proprietà “ ”, salvo altri e n. 4 fori pressoché Pt_3 quadrati di lato pari a cm 3, posti anch'essi alla base del predetto muro, e distribuiti sull'intera lunghezza dello stesso, (cfr immagine n. 22, 35, 36 e 37). Sul suolo della è CP_1 stato individuato l'attuale percorso concavo di deflusso, a cielo libero, segnato in rosso sul grafico generale, Allegato C. Esso presenta tratti in piano e tratti in leggera pendenza, l'alveo è concavo e in terreno ed il deflusso non è regolare, favorendo ristagni alla base del muro. Al momento non erano in atto infiltrazioni all'interno del locale particella n. 313 sub 6 e 7. Dall'esame dello stato dei luoghi e dei documenti prodotti emerge che nei periodi piovosi, con fenomeni meteorologi di particolare intensità si possono verificare intense precipitazioni che comportano la formazione di grosse masse di acqua, in rapporto alle quali, l'irregolarità e non linearità del percorso, gli eventuali ostacoli ed il piccolo scalino tra vialetto e interno locale, favoriscono il temporaneo innalzamento del livello superando lo scalino e tracimando all'interno dei locali di parte ricorrente. descritti fattori hanno comportato recenti infiltrazioni comprovate da macchie di bagnato in alcuni punti del pavimento del locale e in prossimità degli ingressi e formazione di muffe ed efflorescenza, con discostamento e deterioramento dell'intonaco, nella parte bassa della parete afferente il viale. Per la risoluzione definitiva del problema sarebbe opportuno eseguire opere edili per incanalare le acque, a mezzo scavo, posa in opera di tubazione da mm 250 in PVC, pozzetti di ispezione, e successivo rinterro, lungo il percorso indicato in rosso sulla planimetria in
5 allegato C, fino a raggiungere la griglia a valle, cfr immagine n. 15. Sulla domanda avanzata da finalizzata Parte_1 ad ottenere la declaratoria della illegittimità e, comunque, della realizzazione in danno della rampa in cemento armato addossata alla proprietà della stessa, costituita dal locale seminterrato con annessa area di pertinenza (particella n. 1031/1 del foglio 16), con la consequenziale richiesta di ordinare il ripristino dei luoghi con l'abbassamento del suolo al livello precedente la realizzazione dell'opera e con il ripristino del terreno vegetale esistente e dello scolo naturale delle acque, evitando le infiltrazioni nel giardinetto e nella parete del locale attore: al riguardo il consulente d'ufficio ha evidenziato che: le infiltrazioni derivano dal viale in cls realizzato in forza della Dia del 1999 e successive integrazioni anche per effetto della conformazione a curva estradossata e scanalature a “lisca” che favoriscono acqua alla corte giardinata di proprietà ricorrente, il cui unico modo di dispersione è infiltrazione nel suolo afferente la parerete del locale. E' stato possibile appurare che la nuova pavimentazione del viale ha subito un innalzamento di quote di circa cm 30 che impedisce il libero deflusso costituendo ostacolo. Al momento delle verifiche non è stata osservata la presenza di infiltrazioni attive all'interno del locale. La parete a contatto con la corte giardinata della stessa proprietà presenta, fenomeni di umidità ed efflorescenze di salnitro. Sarebbe opportuno realizzare una vanella esterna alla parete per eliminare il contatto del terreno dalla parete del locale. E' obbligo della proprietaria, odierna convenuta, di provvedere agli interventi manutentivi periodici e necessari e per evitare ulteriori infiltrazioni attraverso il distacco tra viale e muro laterale sinistro. Ciò posto l'ausiliare ha accertato che le infiltrazioni sono per il 75% imputabile al non corretto deflusso verso valle delle acque attraverso il percorso individuato dal CTU del 1978, in quanto modificato per effetto dei lavori di cui alla Dia del 1999 al viale e conseguente, modifica di quota che favorisce l'afflusso dell'acqua meteorica alla parete del manufatto di parte ricorrente. Il rimanente 25% della problematica connessa alle infiltrazioni è da ascrivere al naturale assorbimento, che sarebbe comunque avvenuto, (in quantità di gran lunga inferiori a quelle attuali), anche in assenza della rampa in calcestruzzo, dall'area giardinata e dal sottosuolo in terreno, sul quale poggia l'attuale calpestìo, in quanto la corte giardinata ha il terreno a diretto contatto con la parete, così come il sottosuolo è a diretto contatto con il pavimento del locale. Inoltre, il CTU a pag. 68 della relazione aveva precisato che “Le infiltrazioni sono favorite dai maggiori quantitativi d'acqua che arrivano alla parete per effetto della conformazione della rampa
6 e dell'aumento e modifica di quota, come dimostrano i grafici e le immagini fotografiche, in particolare.” Pertanto, le infiltrazioni sono diretta conseguenza della realizzazione della rampa in calcestruzzo armato che ha creato un aggravio di scolo di acqua nella corte giardinata della parte attrice e da qui nella parete del locale della medesima. Anche per tale problematica il CTU ha suggerito la soluzione di eseguire la realizzazione di una intercapedine di distacco all'esterno del locale, per distanziare il terreno dalla parete, ciò indipendentemente dal ripristino delle quote originarie, in quanto comunque il terreno, sebbene possa essere ricondotto a quota originaria, rimarrebbe comunque nello stato attuale a contatto con la parete del locale. Sulla domanda per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento della convenuta e la realizzazione delle opere, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto per entrambe le attrici la somma di € 2.176,53 (oltre oneri fiscali, interessi e rivalutazione) a titolo di ristoro per i danni causati agli immobili particelle 313 sub 6 e sub 7; mentre ha riconosciuto in favore della sola la Parte_1 somma di € 1.282,20 (oltre e rivalutazione) a titolo di ristoro per i danni causati all'immobile particella n. 1031 sub 1 del foglio 16. Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda va accolta. In considerazione dell'esito del giudizio e del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
-Accoglie la domanda attorea e condanna la convenuta al ripristino delle quote originarie del proprio fondo per l'effetto condannare la convenuta al ripristino dei luoghi:
-condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore di entrambe le attrici della somma di € 2.176,53 oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore di della somma di € 1.282,20 oltre Parte_1 int all'effettivo soddisfo;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU;
-condanna la parte convenuta, ed in favore delle attrici, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio pari a € 264,00 per spese vive, ed € 5.077,00 oltre IVA e CPA. Torre Annunziata, 24 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
8
, elettivamente domiciliata in Torre del CP_1 vola, 85 presso lo studio dell'avv. Luigi Torrese, che la rappresenta e difende come da procura allegata
CONVENUTA Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi
[...] Parte_2
e , per sentir 1) CP_1 accertare l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta rispetto al fondo attore, con le conseguenti limitazioni al diritto di servitù di scolo e deflusso delle acque meteoriche e per l'effetto ordinare il ripristino delle quote originarie del fondo della convenuta (particella numero 331 del foglio 16) in modo tale da rendere possibile il deflusso delle acque meteoriche provenienti dal fondo e dal fabbricato attoreo sul fondo della convenuta fino a raggiungere le grate di raccolta e deflusso poste più a valle;
2) dichiarare illegittima la realizzazione della rampa in cemento armato addossata alla proprietà di costituita dal locale seminterrato con Parte_1 annessa area di pertinenza (particella numero 1031/1 del foglio 16) e per l'effetto ordinare il ripristino dei luoghi con abbassamento del suolo al livello precedente la realizzazione dell'opera e con il ripristino del terreno vegetale esistente e dello scolo naturale delle acque, evitando le infiltrazioni nel giardinetto e nella parete del locale attorei;
3) condannare la convenuta anche al risarcimento di danni, come quantificati e specificati in corso di giudizio, per ciascuna delle parti attrici nel corso degli anni in relazione ai rispettivi immobili di proprietà, oltre alle spese tecniche e legali;
condannare la convenuta
1 anche al risarcimento del danno in favore della parte attrice ex art. 96 c.p.c. comma 1 e 3. A tal fine le attrici esponevano di essere proprietarie esclusive di un fabbricato sito ad Agerola alla via Villani 3° traversa n. 26, in virtu dell'atto di divisione-donazione per Notaio del Per_1
3.4.2008 (doc. n. 1). Il fabbricato realizzato intorno agli anni '70 era stato oggetto di un intervento di ristrutturazione ed ampliamento, legittimato dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 7 del 19-5-2016; in particolare, Parte_1
era proprietaria del piano terra (particella numero
[...] io 16) adibito ad attività di falegnameria svolta dalla società del primo piano (particella Controparte_2 numero parte del piano seminterrato (particella 313/6, foglio 16), di un locale indipendente e poco discosto dal fabbricato adibito a laboratorio artigianale (particella 1031/1, foglio 16); era Parte_2 proprietaria del secondo piano del te al sottotetto (particella 313/3) e dell'altra parte del piano seminterrato (particella 313/7, foglio 16); il piano seminterrato era accessibile solo a mezzo di un vialetto di pertinenza esclusiva nel quale defluiva lo scolo delle acque piovane proveniente da una parte del tetto di copertura del fabbricato stante l'esistenza di una servitù attiva di scolo consolidatasi nel tempo da oltre 30 anni ed accertata anche giudizialmente;
le acque di scolo dovrebbero defluire attraverso una bocchetta esistente e posta alla base del muretto di cinta a confine con la proprietà di e poi attraverso il fondo di CP_1 quest'ultima d ere a delle grate di raccolta delle acque meteoriche poste più a valle;
le modifiche operate dalla convenuta ai luoghi di sua proprietà, costituite da un aumento del livello del terreno e opere di vario tipo che ne ostacolavano il flusso, avevano comportato e comportavano ad ogni pioggia, anche di media intensità, ostacolo al deflusso delle acque di scolo e causavano l'accumularsi di acqua piovana nel cortile vialetto, con infiltrazioni nel sottosuolo e nei loro locali posti al piano seminterrato, con gravi danni anche strutturali oltre che di salubrità degli ambienti;
il cortile vialetto in comproprietà delle attrici ad ogni pioggia era reso del tutto impraticabile perché sommerso d'acqua; il ristagno determinava che l'acqua, accumulandosi nel vialetto e valicando le arnie alla base dei vani porta del piano seminterrato delle attrici, si infiltrava all'interno degli ambienti del piano seminterrato causando allagamenti con danni alla struttura e ai materiali posti a deposito;
la situazione era aggravata dalla totale impermeabilizza del terreno della con il posizionamento di teli impermeabili che CP_1 impedivano che le acque che, almeno in parte dovevano essere assorbite dal terreno, fossero anch'asse convogliate nel canale di scolo;
la bocchetta esistente nel muro di confine tra i fondi
2 delle parti era spesso ostruita da materiale a deposito posto all'interno del fondo della convenuta. In sostanza, e Parte_1 Parte_2 lamentavano che le acque del proprio fondo dovevano scolare in quello della convenuta attraverso una bocchetta posta alla base del muretto di cinta a confine tra le due proprietà e poi, attraverso il fondo della stessa, giungere a delle grate di raccolta poste più a valle, ma che la modifica dello stato dei luoghi del fondo servente, costituito dall'aumento del livello del terreno e altre che ostacolavano il flusso delle acque, aveva cagionato il pericolo di allagamento e di infiltrazione descritto. Come da consulenza tecnica di parte eseguita dal geometra sarebbero intervenute modifiche dello stato dei Persona_2 luoghi con l'alterazione del naturale deflusso delle acque, le quote piezometriche tra la proprietà attorea e quella della convenuta. L'innalzamento del fondo della convenuta era in gran parte dipeso dall'esecuzione di alcune nuove recenti opere per la cui realizzazione si è reso necessario lo sbancamento del terreno, come risulta dalle documentazioni grafiche e fotografiche, allegate alla CTU svolta nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli conclusosi con la sentenza n. 3517/89 che aveva accertato la presenza di uno scolo d'acqua oggi modificato con le opere innanzi indicate in funzione delle esigenze personali della convenuta ed in danno delle parti attrici. Il mancato assorbimento delle acque ed il conseguente ristagno, provocava inoltre continue infiltrazioni e danni sia alle pareti che alle fondamenta della proprietà della Parte_1 come da particella n. 1031/1 del foglio 16. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2021 si costituiva in giudizio che impugnava e CP_1 contestava estensivamente il li vo e i documenti depositati, deducendone l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande poste, chiedendone il rigetto con vittoria di compensi e spese di lite. In particolare, eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e ancora in via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. In particolare, deduceva di non aver realizzato alcuna nuova opera che impedisse il naturale deflusso delle acque piovane;
e che la rampa di accesso ai cespiti della stessa con relativa muratura di contenimento era preesistente come da comunicazione prot. 12477/99 e la stessa è stata solo pavimentata con massetto in calcestruzzo senza alterare le quote originarie.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, espletata consulenza tecnica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 15.11.2023, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art.5 d.lgs 28/2010. L'eccezione è priva di fondamento poiché agli atti risulta allegato il verbale con esito negativo. (Cfr. memoria parte attorea del 29/11/2021). Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, prospettata, e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta dalle parti, e in ogni caso, non specificatamente impugnata. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attore, tanto da permettere ai convenuti di articolare le proprie conseguenti difese. E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). Nel corso del giudizio è stato inoltre promosso ricorso incidentale ex art. 700 c.p.c. da parte degli attori, concluso con ordinanza di inammissibilità. E' pacifica e non contestata l'esistenza della servitù di scolo di acque meteoriche dal fondo dominante delle attrici a quello servente della (con i limiti sanciti dai risalenti giudizi CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli e alla Corte di Appello, sentenze versate in atti n. 3517/1989 e n. 1714/1992 i). L'attività istruttoria è proseguita a mezzo di CTU Ing.
[...]
le cui conclusioni sono fatte proprie dal Per_3 perché basate su argomentazioni condivisibili e perché frutto di
4 un'indagine completa e di un percorso in linea con i parametri dettati dalla normativa di riferimento. Il c.t.u. ha in primo luogo descritto i luoghi di causa dandone anche rappresentazione fotografica e nella relazione ha precisato che: Il fondo della convenuta è gravato da servitù passiva di scolo delle acque meteoriche provenienti dal fabbricato particella n. 313 di proprietà delle ricorrenti, salvo altri, secondo le statuizioni di cui ai citati giudizi. Le acque delle ricorrenti che giungono sul fondo della provengono da CP_1 superfici pari a circa mq 143,55 come da calcoli dettagliati al capitolo 5. Le superfici che scaricano sul fondo di parte convenuta sono quelle relative ad una pluviale posta nell'angolo Sud Est del fabbricato che raccoglie dalla falda di Parte_1 copertura dell'edificio che prospetta ad Est, dai due rami ortogonali di vialetto e dal percorso con scalini che conduce ad una zona coperta a tettoia che consente l'accesso anche da Est alla falegnameria e dalla tettoia che copre detta zona. L'attuale deflusso avviene mediante un foro praticato nel muro di delimitazione del confine tra le due proprietà di sagoma quadrata e lato pari a cm 20 circa, ubicato nei pressi del confine Est con la proprietà “ ”, salvo altri e n. 4 fori pressoché Pt_3 quadrati di lato pari a cm 3, posti anch'essi alla base del predetto muro, e distribuiti sull'intera lunghezza dello stesso, (cfr immagine n. 22, 35, 36 e 37). Sul suolo della è CP_1 stato individuato l'attuale percorso concavo di deflusso, a cielo libero, segnato in rosso sul grafico generale, Allegato C. Esso presenta tratti in piano e tratti in leggera pendenza, l'alveo è concavo e in terreno ed il deflusso non è regolare, favorendo ristagni alla base del muro. Al momento non erano in atto infiltrazioni all'interno del locale particella n. 313 sub 6 e 7. Dall'esame dello stato dei luoghi e dei documenti prodotti emerge che nei periodi piovosi, con fenomeni meteorologi di particolare intensità si possono verificare intense precipitazioni che comportano la formazione di grosse masse di acqua, in rapporto alle quali, l'irregolarità e non linearità del percorso, gli eventuali ostacoli ed il piccolo scalino tra vialetto e interno locale, favoriscono il temporaneo innalzamento del livello superando lo scalino e tracimando all'interno dei locali di parte ricorrente. descritti fattori hanno comportato recenti infiltrazioni comprovate da macchie di bagnato in alcuni punti del pavimento del locale e in prossimità degli ingressi e formazione di muffe ed efflorescenza, con discostamento e deterioramento dell'intonaco, nella parte bassa della parete afferente il viale. Per la risoluzione definitiva del problema sarebbe opportuno eseguire opere edili per incanalare le acque, a mezzo scavo, posa in opera di tubazione da mm 250 in PVC, pozzetti di ispezione, e successivo rinterro, lungo il percorso indicato in rosso sulla planimetria in
5 allegato C, fino a raggiungere la griglia a valle, cfr immagine n. 15. Sulla domanda avanzata da finalizzata Parte_1 ad ottenere la declaratoria della illegittimità e, comunque, della realizzazione in danno della rampa in cemento armato addossata alla proprietà della stessa, costituita dal locale seminterrato con annessa area di pertinenza (particella n. 1031/1 del foglio 16), con la consequenziale richiesta di ordinare il ripristino dei luoghi con l'abbassamento del suolo al livello precedente la realizzazione dell'opera e con il ripristino del terreno vegetale esistente e dello scolo naturale delle acque, evitando le infiltrazioni nel giardinetto e nella parete del locale attore: al riguardo il consulente d'ufficio ha evidenziato che: le infiltrazioni derivano dal viale in cls realizzato in forza della Dia del 1999 e successive integrazioni anche per effetto della conformazione a curva estradossata e scanalature a “lisca” che favoriscono acqua alla corte giardinata di proprietà ricorrente, il cui unico modo di dispersione è infiltrazione nel suolo afferente la parerete del locale. E' stato possibile appurare che la nuova pavimentazione del viale ha subito un innalzamento di quote di circa cm 30 che impedisce il libero deflusso costituendo ostacolo. Al momento delle verifiche non è stata osservata la presenza di infiltrazioni attive all'interno del locale. La parete a contatto con la corte giardinata della stessa proprietà presenta, fenomeni di umidità ed efflorescenze di salnitro. Sarebbe opportuno realizzare una vanella esterna alla parete per eliminare il contatto del terreno dalla parete del locale. E' obbligo della proprietaria, odierna convenuta, di provvedere agli interventi manutentivi periodici e necessari e per evitare ulteriori infiltrazioni attraverso il distacco tra viale e muro laterale sinistro. Ciò posto l'ausiliare ha accertato che le infiltrazioni sono per il 75% imputabile al non corretto deflusso verso valle delle acque attraverso il percorso individuato dal CTU del 1978, in quanto modificato per effetto dei lavori di cui alla Dia del 1999 al viale e conseguente, modifica di quota che favorisce l'afflusso dell'acqua meteorica alla parete del manufatto di parte ricorrente. Il rimanente 25% della problematica connessa alle infiltrazioni è da ascrivere al naturale assorbimento, che sarebbe comunque avvenuto, (in quantità di gran lunga inferiori a quelle attuali), anche in assenza della rampa in calcestruzzo, dall'area giardinata e dal sottosuolo in terreno, sul quale poggia l'attuale calpestìo, in quanto la corte giardinata ha il terreno a diretto contatto con la parete, così come il sottosuolo è a diretto contatto con il pavimento del locale. Inoltre, il CTU a pag. 68 della relazione aveva precisato che “Le infiltrazioni sono favorite dai maggiori quantitativi d'acqua che arrivano alla parete per effetto della conformazione della rampa
6 e dell'aumento e modifica di quota, come dimostrano i grafici e le immagini fotografiche, in particolare.” Pertanto, le infiltrazioni sono diretta conseguenza della realizzazione della rampa in calcestruzzo armato che ha creato un aggravio di scolo di acqua nella corte giardinata della parte attrice e da qui nella parete del locale della medesima. Anche per tale problematica il CTU ha suggerito la soluzione di eseguire la realizzazione di una intercapedine di distacco all'esterno del locale, per distanziare il terreno dalla parete, ciò indipendentemente dal ripristino delle quote originarie, in quanto comunque il terreno, sebbene possa essere ricondotto a quota originaria, rimarrebbe comunque nello stato attuale a contatto con la parete del locale. Sulla domanda per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento della convenuta e la realizzazione delle opere, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto per entrambe le attrici la somma di € 2.176,53 (oltre oneri fiscali, interessi e rivalutazione) a titolo di ristoro per i danni causati agli immobili particelle 313 sub 6 e sub 7; mentre ha riconosciuto in favore della sola la Parte_1 somma di € 1.282,20 (oltre e rivalutazione) a titolo di ristoro per i danni causati all'immobile particella n. 1031 sub 1 del foglio 16. Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda va accolta. In considerazione dell'esito del giudizio e del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
-Accoglie la domanda attorea e condanna la convenuta al ripristino delle quote originarie del proprio fondo per l'effetto condannare la convenuta al ripristino dei luoghi:
-condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore di entrambe le attrici della somma di € 2.176,53 oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore di della somma di € 1.282,20 oltre Parte_1 int all'effettivo soddisfo;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU;
-condanna la parte convenuta, ed in favore delle attrici, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio pari a € 264,00 per spese vive, ed € 5.077,00 oltre IVA e CPA. Torre Annunziata, 24 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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