Articolo 17 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 16Articolo 18
Versione
9 dicembre 2000
Art. 17. (Programmazione negoziata) 1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, e dell' articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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