Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1955, n. 44
Articolo 2Articolo 4
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18 marzo 1955
Art. 3.
La posizione sia dei dipendenti gia' reimpiegati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia di quelli che saranno reimpiegati per effetto di quest'ultima, cosi' come la distribuzione tra i vari enti del personale ancora da reimpiegare, e la qualifica da assegnare a ciascuno, tenuto conto della anzianita' maturata e della categoria e grado o qualifica rivestiti, saranno determinati con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati.
Per i dipendenti gia' reimpiegati l'eventuale revisione dell'attuale posizione ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del reimpiego.
Entrata in vigore il 18 marzo 1955