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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 13.11.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1103 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. ROSA INTRIERI
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
CONTUMACE
- PARTE CONVENUTA -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza, deduzione e eccezione disattesa, previa – se del caso
– la rimessione della causa in istruttoria qualora il Giudice dovesse ritenere opportuno accogliere le istanze istruttorie di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183, c. 6° n. 2, c.p.c. depositata in data 24.01.2023, dichiarare la nullità del matrimonio civile contratto in data 1.10.201 tra Parte_1
, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Massa, anno 2019, parte I, n. 73 e conseguentemente disporre la cancellazione dello stesso dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
P a g . 1 | 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni di cui in Parte_1 epigrafe.
rimaneva contumace. Controparte_1
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 3.10.24.
All'udienza del 18.7.2025 l'attore precisava le proprie conclusioni ed erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
***
rappresenta di aver contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
in data 1.10.2019 a Massa (MS), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...] Comune di Massa, anno 2019, parte I, n. 73.
L'attore sostiene che la moglie è, ed era al momento della celebrazione del matrimonio, un uomo, pur essendo in possesso dei documenti attestanti il sesso femminile (rinnovati nel 2021). allega a sostegno documentazione fotografica (doc. 2 e 3) nella quale è ritratto un Parte_1 soggetto dalle fattezze femminili, con organo sessuale maschile, pubblicate su siti di escort.
Pur se disposta, non è stato possibile svolgere CTU per irreperibilità di . CP_1
Nondimeno, la domanda può trovare accoglimento.
Posto che è ammissibile la prova per presunzioni in materia di status (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 dicembre 2020, n. 28330 in materia di riconoscimento di paternità), deve valorizzarsi, in uno con la ridetta documentazione fotografica, il comportamento processuale di parte convenuta, che si è sottratta alla CTU volta ad accertarne i caratteri sessuali e all'interrogatorio formale, così di fatto venendo a confermare la ricostruzione di parte avversa.
Peraltro, ritiene questo Collegio di aderire all'orientamento tradizionale di legittimità, in forza del quale la manifestazione di volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, espressa in presenza di un ufficiale celebrante, costituisce il requisito minimo per la stessa giuridica configurabilità del matrimonio nell'ordinamento italiano, in assenza del quale esso avrebbe dovuto reputarsi non nullo, ma inesistente (Cassazione, 20 maggio 1976 n.1808, Cass. 22 febbraio 1990 n.1304; Cassazione, 9 giugno 2000 n.7877). A prescindere dalla terminologia utilizzata, poi, spetta a questa A.G. fornire la corretta qualificazione giuridica della domanda, tenuto conto della prospettazione dei fatti veicolata in giudizio (cfr. in proposito Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998:
“La qualificazione del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum o la causa petendi.”).
Deve poi disporsi inoltro degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di propria competenza, attesa la ricostruzione in fatto da cui risulta falsa attestazione dell'identità a pubblico ufficiale.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50%, attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
P a g . 2 | 3 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult. parte - € 3.808,00
Compenso totale € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1103 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. AC i esistente il matrimonio celebrato tra e in data 1.10.2019 a Massa (MS), Parte_1 Controparte_1 att i a e di Massa, anno 2019, parte I, n. 73;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese processuali nei confronti Controparte_1 di liquidate in € 3.808,00 a titolo di compenso professionale, oltre Parte_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti;
3. DISPONE l'inoltro degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza;
4. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale di Stato civile ove il matrimonio fu trascritto e per quant'altro di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3