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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5856/2024 sul ricorso depositato il 2/12/2024 proposto da (difesa dall'avv. Maria Emanuela De Vito) Parte_1 nei confronti di in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore ( contumace) viste le note di trattazione scritta ,
così definitivamente provvedendo e:
“ Rigetta la domanda . Nulla per le spese del giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a Controparte_2 corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al marzo 2024, la somma di € 1.646,65 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 1.646,65 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo.
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Cont Parte resistente restava contumace.
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La domanda concerne la pretesa al compenso per il tempo necessario ad indossare e svestire la divisa da parte di personale appartenente al comparto Sanità pubblica.
Nel caso di specie si tratta di infermiere professionale,
Sostiene parte ricorrente che l'attività di vestizione e svestizione della divisa determinava una prestazione per orario superiore a quello contrattuale , pari a 15 minuti per fase.
Lamenta di aver dovuto impiegare del tempo per la divisa obbligatoria , senza essere però stato pagato il tempo di vestizione / svestizione , operazione che doveva effettuare al di fuori del turno di lavoro .
MERITO
La giurisprudenza di legittimità (si segnala Cass 11755/16) aveva affermato :
< Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.) Tale orientamento (come osserva la citata CaSS. n. 19358/2010) consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fasepreparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 cod. civ., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria."
In definitiva il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da una etero direzione. In difetto di direttive specifiche in tal senso l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9215).>.
Negli stessi termini anche Cass 23084/16 e n.23126 del 2016.
Altresì <questa corte ha già deciso sull'oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto: "in materia orario lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica,
2 nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie il c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto"
(Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017);> cosi Cass. 3901/18; v anche Cass n.27799/17. .
9417 Anno 2018 e n. 12935 del 2018 sul diritto alla retribuzione tempo divisa ove non vi sia discrezionalità in capo al dipendente nella scelta dei tempi e luoghi per indossare e dismettere la divisa .
Ancor più di recente si è affermato questa Corte (v. Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799) nei quali si è affermato che: - le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
- trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente CP_1 autorizzate da parte dell stessa;
- per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche CP_1 nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;
6.1. tali affermazioni non si pongono in contrasto con il principio di cui a Cass. 7 giugno 2012, n.
9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ('tempo-tuta') costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo
(principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11828);
6.2. ed infatti il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento -
o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352);
6.3. pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di
3 'eterodirezione implicita', in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di 'autorizzazione implicita', l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
6.4. tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016 cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto);> cosi in motivazione CASS sez lav Ord. Num. 17635 Anno 2019.
Ad avviso del decidente occorre dunque verificare se l'attività di vestizione fosse stata oggetto di specifica direttiva del datore o comunque di un obbligo intrinseco alla natura della attività svolta dal lavoratore per cui il turno di servizio dovesse essere svolto interamente in divisa .
La pretesa in questione risulta regolata da regolamento aziendale del 2016 che prevede come eccedenza oraria 15 minuti per ciascuna fase di vestizione e svestizione ma, nel contempo, prevedendo che i minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino >.
Inoltre la contrattazione collettiva come sostenuto dalla parte ricorrente < anche il CCNL 16-18 del
21 maggio 2018 (all.to 3), al suo articolo 27 comma 12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere, ed oggi la disposizione è stata confermata dall'art. 43 comma 12 CCNL 19-21)>.
Il conteggio del ricorso decorre da gennaio 2021 e termina al marzo 2024 .
Ciò premesso, tuttavia, occorre prendere atto che più di recente la Suprema Corte ha precisato < In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature”.>. Cass
Sez. L, Ordinanza n. 24394 del 2025.
4 Anche In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020>. Così Cass.sez lav. n. 4249 del 2025
Va poi preso atto che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha assunto un più recente orientamento che , sulla scorta anche degli indirizzi espressi dalla Suprema Corte , ha rimarcato che, ove non assolto da parte del dipendente l'onere di prova delle direttive del datore sulla effettuazione della vestizione e svestizione al di fuori del turno di lavoro e della reale effettuazione , la pretesa non poteva essere accolta .
Si legge < In sintesi, se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retribuito;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso , desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.(…) . Peraltro, la stessa fonte regolamentare del 2016 citata dal lavoratore - al solo fine di dimostrare che la disciplina ante e post regolamento di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata – depone in senso contrario. Il contenuto del regolamento aziendale invocato, infatti, nella parte dedicata alla disciplina del c.d. tempo tuta - che, significativamente, si inserisce nella disciplina della flessibilità oraria - è il seguente: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente"". L'utilizzazione del tempo eccedente per indossare e dismettere la divisa è dunque qualificata dal regolamento come una facoltà riconosciuta al dipendente, che una volta esercitata dà diritto alla retribuzione se comprovata dalla timbratura del cartellino;
da ciò discende, a contrario, che, laddove il dipendente non avesse voluto esercitare tale facoltà, le attività di vestizione e svestizione avrebbero potuto essere effettuate durante il turno. In altri termini l'azienda riconosceva automaticamente nell'orario di lavoro il tempo destinato al cambio abito consentendo il superamento dell'orario nei limiti dell'eccedenza
5 forfettaria oraria di 15 minuti prima e dopo del turno, purché la rilevazione oraria documentasse lo sforamento dall'orario di lavoro;
emergeva, dunque, già dalla regolamentazione aziendale la possibilità, affermata dal datore di lavoro, che tali operazioni si verificassero senza il superamento dell'orario di lavoro ordinario. A fronte di tale regolamentazione - allegata dallo stesso lavoratore al fine di dimostrare che anche prima del regolamento del 2016 la disciplina era identica - sarebbe stato onere del ricorrente, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente
(specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. In tale contesto, l'argomento utilizzato dal lavoratore in base al quale l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio (artt. 331 e 340 c.p.)
o, peggio ancora, l'abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.). - si rivela inidoneo a sostenere la domanda. Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.>.così Corte di appello Reggio
Calabria sent. n. 289/2025.
****
La domanda in esame, alla stregua di tali superiori indirizzi non può essere accolta .
Invero manca la prova che i minuti di timbratura in entrata e in uscita annotati in eccedenza siano stati effettivamente destinati alla vestizione e svestizione della divisa ,da svolgere sulla base di prescrizioni imposte .
La stessa estrema variabilità della entità dei minuti timbrati, prima e dopo degli orari dei turni di lavoro , inducono perplessità sul fatto che siano stati destinati alla vestizione e svestizione .
6 La prova testimoniale richiesta non supporta tali fatti costitutivi specifici né al teste è possibile rimettere un giudizio di < obbligo > senza addurre specifiche circostanze da cui desumere la necessità della utilizzazione della eccedenza .
La domanda principale va pertanto rigettata .
INDEBITO ARRICCHIMENTO
La domanda, peraltro proposta in via subordinata alla domanda di differenze retributive, in mancanza di prova dell'attività e della utilità della prestazione resa , non può essere accolta
SPESE DEL GIUDIZIO
Nulla per le spese del giudizio stante la contumacia della parte resistente
Reggio di Calabria 18.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5856/2024 sul ricorso depositato il 2/12/2024 proposto da (difesa dall'avv. Maria Emanuela De Vito) Parte_1 nei confronti di in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore ( contumace) viste le note di trattazione scritta ,
così definitivamente provvedendo e:
“ Rigetta la domanda . Nulla per le spese del giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a Controparte_2 corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al marzo 2024, la somma di € 1.646,65 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 1.646,65 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo.
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Cont Parte resistente restava contumace.
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La domanda concerne la pretesa al compenso per il tempo necessario ad indossare e svestire la divisa da parte di personale appartenente al comparto Sanità pubblica.
Nel caso di specie si tratta di infermiere professionale,
Sostiene parte ricorrente che l'attività di vestizione e svestizione della divisa determinava una prestazione per orario superiore a quello contrattuale , pari a 15 minuti per fase.
Lamenta di aver dovuto impiegare del tempo per la divisa obbligatoria , senza essere però stato pagato il tempo di vestizione / svestizione , operazione che doveva effettuare al di fuori del turno di lavoro .
MERITO
La giurisprudenza di legittimità (si segnala Cass 11755/16) aveva affermato :
< Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.) Tale orientamento (come osserva la citata CaSS. n. 19358/2010) consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fasepreparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 cod. civ., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria."
In definitiva il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da una etero direzione. In difetto di direttive specifiche in tal senso l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9215).>.
Negli stessi termini anche Cass 23084/16 e n.23126 del 2016.
Altresì <questa corte ha già deciso sull'oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto: "in materia orario lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica,
2 nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie il c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto"
(Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017);> cosi Cass. 3901/18; v anche Cass n.27799/17. .
9417 Anno 2018 e n. 12935 del 2018 sul diritto alla retribuzione tempo divisa ove non vi sia discrezionalità in capo al dipendente nella scelta dei tempi e luoghi per indossare e dismettere la divisa .
Ancor più di recente si è affermato questa Corte (v. Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799) nei quali si è affermato che: - le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
- trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente CP_1 autorizzate da parte dell stessa;
- per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche CP_1 nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;
6.1. tali affermazioni non si pongono in contrasto con il principio di cui a Cass. 7 giugno 2012, n.
9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ('tempo-tuta') costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo
(principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11828);
6.2. ed infatti il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento -
o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352);
6.3. pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di
3 'eterodirezione implicita', in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di 'autorizzazione implicita', l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
6.4. tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016 cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto);> cosi in motivazione CASS sez lav Ord. Num. 17635 Anno 2019.
Ad avviso del decidente occorre dunque verificare se l'attività di vestizione fosse stata oggetto di specifica direttiva del datore o comunque di un obbligo intrinseco alla natura della attività svolta dal lavoratore per cui il turno di servizio dovesse essere svolto interamente in divisa .
La pretesa in questione risulta regolata da regolamento aziendale del 2016 che prevede come eccedenza oraria 15 minuti per ciascuna fase di vestizione e svestizione ma, nel contempo, prevedendo che i minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino >.
Inoltre la contrattazione collettiva come sostenuto dalla parte ricorrente < anche il CCNL 16-18 del
21 maggio 2018 (all.to 3), al suo articolo 27 comma 12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere, ed oggi la disposizione è stata confermata dall'art. 43 comma 12 CCNL 19-21)>.
Il conteggio del ricorso decorre da gennaio 2021 e termina al marzo 2024 .
Ciò premesso, tuttavia, occorre prendere atto che più di recente la Suprema Corte ha precisato < In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature”.>. Cass
Sez. L, Ordinanza n. 24394 del 2025.
4 Anche In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020>. Così Cass.sez lav. n. 4249 del 2025
Va poi preso atto che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha assunto un più recente orientamento che , sulla scorta anche degli indirizzi espressi dalla Suprema Corte , ha rimarcato che, ove non assolto da parte del dipendente l'onere di prova delle direttive del datore sulla effettuazione della vestizione e svestizione al di fuori del turno di lavoro e della reale effettuazione , la pretesa non poteva essere accolta .
Si legge < In sintesi, se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retribuito;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso , desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.(…) . Peraltro, la stessa fonte regolamentare del 2016 citata dal lavoratore - al solo fine di dimostrare che la disciplina ante e post regolamento di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata – depone in senso contrario. Il contenuto del regolamento aziendale invocato, infatti, nella parte dedicata alla disciplina del c.d. tempo tuta - che, significativamente, si inserisce nella disciplina della flessibilità oraria - è il seguente: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente"". L'utilizzazione del tempo eccedente per indossare e dismettere la divisa è dunque qualificata dal regolamento come una facoltà riconosciuta al dipendente, che una volta esercitata dà diritto alla retribuzione se comprovata dalla timbratura del cartellino;
da ciò discende, a contrario, che, laddove il dipendente non avesse voluto esercitare tale facoltà, le attività di vestizione e svestizione avrebbero potuto essere effettuate durante il turno. In altri termini l'azienda riconosceva automaticamente nell'orario di lavoro il tempo destinato al cambio abito consentendo il superamento dell'orario nei limiti dell'eccedenza
5 forfettaria oraria di 15 minuti prima e dopo del turno, purché la rilevazione oraria documentasse lo sforamento dall'orario di lavoro;
emergeva, dunque, già dalla regolamentazione aziendale la possibilità, affermata dal datore di lavoro, che tali operazioni si verificassero senza il superamento dell'orario di lavoro ordinario. A fronte di tale regolamentazione - allegata dallo stesso lavoratore al fine di dimostrare che anche prima del regolamento del 2016 la disciplina era identica - sarebbe stato onere del ricorrente, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente
(specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. In tale contesto, l'argomento utilizzato dal lavoratore in base al quale l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio (artt. 331 e 340 c.p.)
o, peggio ancora, l'abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.). - si rivela inidoneo a sostenere la domanda. Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.>.così Corte di appello Reggio
Calabria sent. n. 289/2025.
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La domanda in esame, alla stregua di tali superiori indirizzi non può essere accolta .
Invero manca la prova che i minuti di timbratura in entrata e in uscita annotati in eccedenza siano stati effettivamente destinati alla vestizione e svestizione della divisa ,da svolgere sulla base di prescrizioni imposte .
La stessa estrema variabilità della entità dei minuti timbrati, prima e dopo degli orari dei turni di lavoro , inducono perplessità sul fatto che siano stati destinati alla vestizione e svestizione .
6 La prova testimoniale richiesta non supporta tali fatti costitutivi specifici né al teste è possibile rimettere un giudizio di < obbligo > senza addurre specifiche circostanze da cui desumere la necessità della utilizzazione della eccedenza .
La domanda principale va pertanto rigettata .
INDEBITO ARRICCHIMENTO
La domanda, peraltro proposta in via subordinata alla domanda di differenze retributive, in mancanza di prova dell'attività e della utilità della prestazione resa , non può essere accolta
SPESE DEL GIUDIZIO
Nulla per le spese del giudizio stante la contumacia della parte resistente
Reggio di Calabria 18.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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