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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11917 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento in rettifica n. 11917 , notificato con il Servizio Notifiche Digitali – SEND – raccomandata in data 11.08.2025, emesso dal Comune di Olbia che chiedeva il pagamento dell'IMU 2021 per un importo di € 1.829,00.
La ricorrente sosteneva che l'imposizione portata dall'atto impugnato non fosse legittima in quanto non teneva conto del fatto che l'immobile di sua proprietà nel quale aveva la propria residenza anagrafica costituiva sua abitazione principale.
Allegava che l'immobile distinto in catasto al foglio-particelle era fin dall'anno 2008 destinato a propria abitazione e ciò continuativamente fino all'anno 2024 .
Esponeva di avere provveduto a locare solo una parte dell'immobile, della superficie complessiva di circa
90 mq netti, utilizzando per la sue esigenze abitative la restante superficie.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto in quanto non preceduto dal necessario contraddittorio endoprocedimentale, obbligo previsto anche per le imposizioni degli enti locali quali il Comune di Olbia e che lo stesso appariva privo di motivazione.
Comunque a riprova del fatto che l'immobile costituiva la sua abitazione principale produceva le bollette attestanti i consumi energetici e le attività lavorative espletate nell'anno 2021.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva il Comune di Olbia contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento. Il Comune sosteneva che la Ricorrente_1 non avesse dato prova che l'immobile sottoposto a imposizione fosse utilizzato nell'anno 2020 quale residenza principale e quindi idoneo a consentire l'esenzione Imu, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia attiene applicabilità o meno dell'esenzione IMU alla Ricorrente_1 che allega che l'immobile oggetto di imposizione costituiva sua abitazione principale nonché sua residenza anagrafica.
Premessi tutti i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.210/2022, occorre tenere presente che in tema di IMU, l'esenzione per l'abitazione principale spetta solo qualora sussistano congiuntamente due requisiti indefettibili: la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore nell'immobile.
Tale principio, confermato anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha eliminato il riferimento al nucleo familiare dalla definizione di abitazione principale, impone che il contribuente dimostri in concreto la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
L'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione grava sul contribuente, il quale deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva e stabile dimora nell'immobile per il quale richiede l'agevolazione, non essendo sufficiente la mera risultanza anagrafica (da ultimo
Cass.21178/2024). Tanto premesso incombeva a Ricorrente_1 la prova che la propria dimora abituale coincideva con la residenza anagrafica avendo trasferito la propria residenza in Olbia, nell'immobile oggetto di imposizione fin dall'anno 2008.
Siffatta prova non è stata in alcun modo offerta neppure la stessa è evincibile da presunzioni univoche e concordanti.
La ricorrente allega, ma non prova in alcun modo di avere svolto attività lavorativa presso attività di ristorazione in luoghi molto vicini ad Olbia avendo provveduto a produrre esclusivamente la certificazione camerale della società Società_1 RL ( con sede secondaria a LT DU nell'anno 2021) . Certificazione che nulla dice sulla presenza o meno della ricorrente_1 nel posto di lavoro dalle stesse società previsto. Emerge dalle produzione effettuate dal Comune che ha rilevato dall'Agenzia delle Entrate che la Ricorrente_1 ha percepito dei corrispettivi per l'anno di imposta 2022 dalla società Società_2 , dalle visure allegate si evince che entrambe le società hanno sedi operative a Cagliari ma non hanno sedi secondarie ad Olbia, solo la
Società_1 RL ha istituito una sede secondaria in LT DU ( Arzachena) nell'anno 2021 con apertura il 16.7.2021 ma non è del tutto assente la prova che la ricorrente avesse con detta società un rapporto di lavoro. Quanto sopra evidenziato porta a ritenere del tutto assente la prova che la Ricorrente_1 prestasse attività lavorativa nella zona vicina ad Olbia.
Sempre la ricorrente sostiene evincibile dalle bollette dei consumi energetici ( elettricità e gas) che lei abitava abitualmente nell'immobile oggetto di imposizione.
Premesso che il contratto di fornitura elettrica e del gas non comporta che l'immobile sia utilizzato esclusivamente dal soggetto sottoscrittore deve osservarsi che le bollette relative all'anno 2020 sono state tutte recapitate alla Ricorrente_1 a Cagliari nella indirizzo_1 e che le bollette Società_3 sono relative ad un fornitura effettuata in Olbia nella indirizzo_2 e non nella indirizzo_3. Che i consumi energetici non possono essere presi in considerazione come presunzione univoca del consumo effettuato dalla Ricorrente_1 rileva il fatto che l'immobile risultava locato dall'anno 2013 all'anno 2022. Sostiene la ricorrente che la locazione fosse afferente a porzione dell'immobile come risultante dal contratto di locazione che produceva.
In realtà il contratto fa riferimento a due stanze ma omette completamente di indicare i servizi ( cucina e bagni) con ciò non aggiungendo alcun elemento di certezza in ordine alla parziale o meno locazione. Ciò soprattutto avuto riguardo al fatto che la ricorrente non ha depositato alcuna certificazione attestante il numero di stanze dell'immobile sottoposto a imposizione e tanto meno una pianta rappresentante lo stesso.
Va di conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova che la Ricorrente_1 avesse destinato a sua residenza principale l'immobile sottoposto a imposizione ma è emerso un elemento essenziale che le bollette relative ai consumi Società_3 e gas nel periodo in esame le sono state recapitate tutte in Cagliari nella indirizzo_1
, segno che li aveva il proprio domicilio.
In siffatta situazione ritiene il Giudice che il provvedimento impugnato sia legittimo e che la ricorrente non abbia provato di avere diritto alla esenzione dal pagamento.
Da ultimo la doglianza formale che enuncia la mancata attivazione del contraddittorio prima dell'emissione del provvedimento e l'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Anche di recente con la sentenza n.4698/2025 la Suprema Corte ha ribadito un orientamento consolidato in giurisprudenza che l'obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, vige per i tributi armonizzati in virtù dei principi del diritto UE. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo sussiste solo se una specifica norma di legge lo prevede espressamente. L'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, anche nella nuova formulazione limita tale obbligo ai soli casi di “accessi, ispezioni o verifiche” fiscali presso i locali del contribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie, con la conseguenza che il Comune non era tenuto ad alcun dialogo preventivo.
Quanto alla assenza di motivazione del provvedimento impugnato occorre, invero, ribadire che in tema di
ICI, secondo principi applicabile anche all'IMU “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva “(Cass.20141/2024; Cass. n. 1694 /2018; Cass. n. 26431/2017), elementi tutti presenti nell'accertamento impugnato e quindi legittimo
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 400,00
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico G.NN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11917 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento in rettifica n. 11917 , notificato con il Servizio Notifiche Digitali – SEND – raccomandata in data 11.08.2025, emesso dal Comune di Olbia che chiedeva il pagamento dell'IMU 2021 per un importo di € 1.829,00.
La ricorrente sosteneva che l'imposizione portata dall'atto impugnato non fosse legittima in quanto non teneva conto del fatto che l'immobile di sua proprietà nel quale aveva la propria residenza anagrafica costituiva sua abitazione principale.
Allegava che l'immobile distinto in catasto al foglio-particelle era fin dall'anno 2008 destinato a propria abitazione e ciò continuativamente fino all'anno 2024 .
Esponeva di avere provveduto a locare solo una parte dell'immobile, della superficie complessiva di circa
90 mq netti, utilizzando per la sue esigenze abitative la restante superficie.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto in quanto non preceduto dal necessario contraddittorio endoprocedimentale, obbligo previsto anche per le imposizioni degli enti locali quali il Comune di Olbia e che lo stesso appariva privo di motivazione.
Comunque a riprova del fatto che l'immobile costituiva la sua abitazione principale produceva le bollette attestanti i consumi energetici e le attività lavorative espletate nell'anno 2021.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva il Comune di Olbia contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento. Il Comune sosteneva che la Ricorrente_1 non avesse dato prova che l'immobile sottoposto a imposizione fosse utilizzato nell'anno 2020 quale residenza principale e quindi idoneo a consentire l'esenzione Imu, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia attiene applicabilità o meno dell'esenzione IMU alla Ricorrente_1 che allega che l'immobile oggetto di imposizione costituiva sua abitazione principale nonché sua residenza anagrafica.
Premessi tutti i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.210/2022, occorre tenere presente che in tema di IMU, l'esenzione per l'abitazione principale spetta solo qualora sussistano congiuntamente due requisiti indefettibili: la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore nell'immobile.
Tale principio, confermato anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha eliminato il riferimento al nucleo familiare dalla definizione di abitazione principale, impone che il contribuente dimostri in concreto la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
L'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione grava sul contribuente, il quale deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva e stabile dimora nell'immobile per il quale richiede l'agevolazione, non essendo sufficiente la mera risultanza anagrafica (da ultimo
Cass.21178/2024). Tanto premesso incombeva a Ricorrente_1 la prova che la propria dimora abituale coincideva con la residenza anagrafica avendo trasferito la propria residenza in Olbia, nell'immobile oggetto di imposizione fin dall'anno 2008.
Siffatta prova non è stata in alcun modo offerta neppure la stessa è evincibile da presunzioni univoche e concordanti.
La ricorrente allega, ma non prova in alcun modo di avere svolto attività lavorativa presso attività di ristorazione in luoghi molto vicini ad Olbia avendo provveduto a produrre esclusivamente la certificazione camerale della società Società_1 RL ( con sede secondaria a LT DU nell'anno 2021) . Certificazione che nulla dice sulla presenza o meno della ricorrente_1 nel posto di lavoro dalle stesse società previsto. Emerge dalle produzione effettuate dal Comune che ha rilevato dall'Agenzia delle Entrate che la Ricorrente_1 ha percepito dei corrispettivi per l'anno di imposta 2022 dalla società Società_2 , dalle visure allegate si evince che entrambe le società hanno sedi operative a Cagliari ma non hanno sedi secondarie ad Olbia, solo la
Società_1 RL ha istituito una sede secondaria in LT DU ( Arzachena) nell'anno 2021 con apertura il 16.7.2021 ma non è del tutto assente la prova che la ricorrente avesse con detta società un rapporto di lavoro. Quanto sopra evidenziato porta a ritenere del tutto assente la prova che la Ricorrente_1 prestasse attività lavorativa nella zona vicina ad Olbia.
Sempre la ricorrente sostiene evincibile dalle bollette dei consumi energetici ( elettricità e gas) che lei abitava abitualmente nell'immobile oggetto di imposizione.
Premesso che il contratto di fornitura elettrica e del gas non comporta che l'immobile sia utilizzato esclusivamente dal soggetto sottoscrittore deve osservarsi che le bollette relative all'anno 2020 sono state tutte recapitate alla Ricorrente_1 a Cagliari nella indirizzo_1 e che le bollette Società_3 sono relative ad un fornitura effettuata in Olbia nella indirizzo_2 e non nella indirizzo_3. Che i consumi energetici non possono essere presi in considerazione come presunzione univoca del consumo effettuato dalla Ricorrente_1 rileva il fatto che l'immobile risultava locato dall'anno 2013 all'anno 2022. Sostiene la ricorrente che la locazione fosse afferente a porzione dell'immobile come risultante dal contratto di locazione che produceva.
In realtà il contratto fa riferimento a due stanze ma omette completamente di indicare i servizi ( cucina e bagni) con ciò non aggiungendo alcun elemento di certezza in ordine alla parziale o meno locazione. Ciò soprattutto avuto riguardo al fatto che la ricorrente non ha depositato alcuna certificazione attestante il numero di stanze dell'immobile sottoposto a imposizione e tanto meno una pianta rappresentante lo stesso.
Va di conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova che la Ricorrente_1 avesse destinato a sua residenza principale l'immobile sottoposto a imposizione ma è emerso un elemento essenziale che le bollette relative ai consumi Società_3 e gas nel periodo in esame le sono state recapitate tutte in Cagliari nella indirizzo_1
, segno che li aveva il proprio domicilio.
In siffatta situazione ritiene il Giudice che il provvedimento impugnato sia legittimo e che la ricorrente non abbia provato di avere diritto alla esenzione dal pagamento.
Da ultimo la doglianza formale che enuncia la mancata attivazione del contraddittorio prima dell'emissione del provvedimento e l'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Anche di recente con la sentenza n.4698/2025 la Suprema Corte ha ribadito un orientamento consolidato in giurisprudenza che l'obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, vige per i tributi armonizzati in virtù dei principi del diritto UE. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo sussiste solo se una specifica norma di legge lo prevede espressamente. L'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, anche nella nuova formulazione limita tale obbligo ai soli casi di “accessi, ispezioni o verifiche” fiscali presso i locali del contribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie, con la conseguenza che il Comune non era tenuto ad alcun dialogo preventivo.
Quanto alla assenza di motivazione del provvedimento impugnato occorre, invero, ribadire che in tema di
ICI, secondo principi applicabile anche all'IMU “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva “(Cass.20141/2024; Cass. n. 1694 /2018; Cass. n. 26431/2017), elementi tutti presenti nell'accertamento impugnato e quindi legittimo
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 400,00
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico G.NN