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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2450/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2450/2020 promossa da:
(c.f. e P. IV ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' Gavezzotti;
CP_2
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), in C.F._2 Controparte_5 P.IVA_2 rese Avv.ti tti e Giovanni Leo;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare: A) Nel merito: Accertare e dichiarare che il resistente nonché i professionisti associati dottori Controparte_5 [...] e si sono lighi di pagamento assunti con i contr CP_3 Controparte_4 15/1/13 e dell'1/9/14 e, per l'effetto, condannare lo nonché i professionisti associati Controparte_5 e tutti so per le causali Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 c ti, la somma complessiva, come accertata 6.658,80, da maggiorare degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs 231/'02 dalla scadenza di ogni singola fattura/nota pro forma al saldo ovvero, in subordine, da maggiorare degli interessi in misura legale dalla scadenza di ogni singola fattura/nota pro forma alla data di proposizione della presente domanda e dalla proposizione della presente domanda al saldo al tasso di cui all'art. 1284 IV comma cpc;
B) In via istruttoria […]; C) In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi legali di lite e con vittoria delle spese tecniche, anche di parte, sostenute per l'esperita CTU.”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe tutte le declaratorie del caso: Nel merito:
1 in via principale, respingere le domande proposte da per le ragioni esposte in Controparte_1 atti;
ovvero, in subordine, ridurre l'importo richiesto re tramite decurtazione CP_1 per compensazione con gli obblighi restitutori derivant imento di pagamenti indebiti fino a concorrenza della domanda); In via istruttoria […]; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 29.10.2020, ha convenuto in giudizio Controparte_1 e i professionisti associati e dott. Controparte_6 Controparte_3 [...] ti vengano condannati in solido a 4.551,3 CP_4 di corrispettivo dei contratti stipulati in data 15.01.2013 e 01.09.2014, oltre interessi di mora o, in subordine, interessi legali.
L'importo richiesto da in corso di causa, è stato ridotto ad € 48.924,20 con la memoria Controparte_1 ex art. 183 co. 6 n. 1 c. 8,80 in sede di precisazione delle conclusioni.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- svolge adempimenti di cancelleria su incarico di avvocati e dei professionisti Controparte_1
.E. come custodi giudiziari o delegati nelle operazioni di vendita nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari e delle divisioni giudiziali;
- in data 15.01.2013 ha stipulato con i dott. due contratti, con i quali si Controparte_1 CP_4 è obbligata a forni i servizi (doc. 1 parte at
1. l'estrazione della copia del provvedimento di nomina in affiancamento e dell'atto di pignoramento;
2. il deposito della relazione ex art. 569 c.p.c.;
3. lo scarico sul sito del Tribunale delle nomine a Delegato e degli ordini di liberazione;
4. la comunicazione di avvenuta nomina;
5. la stesura del bando d'asta;
6. l'invio di detta ordinanza ai creditori ed ai debitori domiciliati presso un legale;
7. la verifica dell'avvenuta notifica da parte del procedente dell'avviso ex art. 498 c.p.c.;
8. il caricamento dei documenti del perito stimatore;
9. la pubblicazione presso Comune competente;
10. la trasmissione ad dell'ordinanza di vendita, della relazione privacy, delle CP_7 fotografie e delle
11. la predisposizione del fascicolo relativo alle pubblicità;
12. il ritiro delle buste di partecipazione alle aste;
13. la trasmissione al professionista di copia dei verbali d'asta;
14. il deposito delle relazioni al III incanto;
15. la comunicazione del provvedimento del GE sulla richiesta di rifissazione dopo terzo incanto;
16. la rifissazione delle aste, invio della relativa ordinanza ai creditori ed ai debitori domiciliati presso legali;
2 17. il deposito dell'istanza di richiesta dell'ordinanza di liberazione qualora non sia già stata emessa;
18. assistenza nella procedura di sloggio (con richiesta delle copie autentiche dell'ordinanza di liberazione, la stesura e la notifica del precetto, la stesura e la notifica del preavviso di sloggio, la consegna dei titoli all'Ufficiale Giudiziario alla fissazione di ogni accesso);
19. consegna e registrazione dei verbali sul sito del Tribunale;
20. l'inserimento dei verbali nel fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva;
21. la notifica del verbale di aggiudicazione;
22. la trasmissione al delegato degli atti necessari per la predisposizione del riparto;
23. il ritiro dalla cancelleria dei modelli relativi alle modalità di pagamento ai creditori e consegna al professionista delegato;
24. il ritiro delle modalità di cancellazione e consegna al professionista delegato;
25. la ricezione da della bozza di riparto ed avviso relativo;
CP_8
26. la tenuta del registro delle deleghe e delle liquidazioni.
- il corrispettivo forfettario pattuito per la gestione di ciascuna pratica ammontava ad € 500,00, oltre IV e anticipazioni, di cui € 50,00 da corrispondersi alla data della nomina in affiancamento, € 200,00 al momento della nomina a delegato e € 250,00 alla chiusura della procedura, se successiva alla data di nomina;
a tale somma si aggiungevano € 50,00 per la registrazione del decreto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate;
- in esito alle modifiche introdotte con il processo civile telematico, in data 01.09.2014 le parti hanno stipulato due nuovi contratti, da applicare agli incarichi assunti dai dottori CP_4 nelle procedure immobiliari successive a tale data;
in particolare, le parti hanno pattuito un corrispettivo forfettario di € 400,00, oltre IV e anticipazioni, di cui € 50,00 da corrispondersi alla data della nomina di affiancamento, € 200,00 al momento della delega alle operazioni di vendita, € 150,00 alla conclusione della procedura, se successiva alla data di nomina (doc. 2 parte attrice);
- con riferimento ad entrambi i contratti le parti avevano pattuito che le fatture per gli onorari dovevano essere saldate entro 90 giorni dall'emissione e le fatture relative alle anticipazioni entro 15 giorni;
- la collaborazione professionale è proseguita senza che i professionisti contestassero alcunché a per l'attività espletata e per le somme portate nelle fatture e nelle note proforma;
CP_1
- la collaborazione si è interrotta in data 11.09.2019 per decisione di in conseguenza CP_1 dell'introduzione delle aste telematiche e del fisiologico venir men gior parte delle attività sino a quel momento espletate;
il recesso era da intendersi limitato alle procedure esecutive delegate successivamente a tale data rimanendo i contratti operanti per le procedure delegate in precedenza;
- dal 2013 al 2020 i convenuti hanno maturato un debito di € 54.551,30 per compensi e anticipazioni, così calcolato:
€ 4.035,86 per le seguenti fatture non saldate (doc. 3):
• 160/2012;
• 366/2014;
• 280/2015, 281/2015, 433/2015, 434/2015;
• 293/2016, 294/2016, 518/2016, 519/2016, 674/2016, 675/2016;
• 106/2018, 434/2018, 435/2018, 707/2018, 708/2018;
3 • 672/2019;
€ 50.515,44 per le seguenti note proforma non saldate (doc. 4-10):
• anno 2014: note 153/2014, 154/2014, 208/2014, 241/2014, 275/2014;
• anno 2015: note 76/2015, 153/2015, 186/2015, 215/2015, 216/2015;
• anno 2016: note 23/2016, 65/2016, 66/2016, 99/2016, 100/2016, 144/2016, 145/2016, 192/2016, 193/2016, 251/2016, 252/2016;
• anno 2017: note 31/2017, 32/2017;
• anno 2018: note 49/2018, 50/2018, 63/2018, 64/2018, 103/2018, 165/2018, 166/2018;
• anno 2019: note 52/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 108/2019, 109/2019, 118/2019;
• anno 2020: nota 16/2020;
- in ragione del mancato pagamento di gran parte delle competenze, 90 ha sospeso la CP_1 fatturazione (per evitare di anticipare l'iva su incassi che non era certa bbero pervenuti) e ha iniziato ad emettere esclusivamente le note pro forma per i compensi pattuiti e le anticipazioni sostenute;
- nonostante ripetuti solleciti di pagamento, i professionisti non hanno corrisposto gli importi dovuti, benché alla chiusura delle procedure avessero già incassato interamente i propri compensi e ricevuto il rimborso delle spese vive anticipate da Controparte_1
- trattandosi di prestazioni di servizi fornite da un'impresa ad uno studio professionale, l'importo dovuto a titolo di capitale deve essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni fattura/nota pro forma al saldo.
1.2. In data 02.03.2021 si sono costituiti in giudizio i dottori e in Controparte_3 Controparte_4 proprio e quali legali rappresentanti dello studio professional il Controparte_5 rigetto del ricorso per infondatezza della domanda o, in subord o richiesto.
Nel merito, a fondamento delle proprie pretese la parte ha rappresentato di aver sospeso il pagamento delle fatture e delle note proforma emesse da in ragione di errori ed inesattezze nella Controparte_1 fatturazione, come duplicazioni o addebiti per assegnate ai dottori richiesta CP_4 del saldo per la conclusione di procedure ancora in corso o che sono state conclus 019, con asta telematica, senza supporto di . In particolare, parte resistente ha evidenziato che: CP_1
- le fatture n. 366/2014 e 106/2018 sono state regolarmente pagate;
Con
- tutte le altre fatture (ad eccezione della n. 672/2919) non sono mai state inviate allo studio prima dell'instaurazione del presente giudizio;
- la nota proforma n. 215/2015 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 150/2015;
- la nota proforma n. 216/2015 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 146/2015;
- la nota proforma n.100/2016 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 703/2014;
- la nota proforma n. 144/2016 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 646/2014;
- la nota proforma n. 145/2016 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 247/2015;
4 - la nota proforma 49/2018 presenta addebiti errati con riferimento alle seguenti procedure: 271/2016; 177/2014; 392/2016;
- la nota proforma 103/2018 è stata integralmente pagata;
- la nota proforma n. 52/2019 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 3/2019;
- la nota proforma n. 55/2019 presenta un addebito errato con riferimento alle procedure 565/2013 e 300/2013;
- la nota proforma n. 56/2019 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 1354/2014;
- la nota proforma n. 108/2019 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 120/2018.
- la nota proforma 109/2019 presenta addebiti errati con riferimento alle seguenti procedure: 121/2019; 98/2019;
- la nota proforma 16/2020 presenta addebiti errati con riferimento alle seguenti procedure: 481/2013; 309/2013; 146/2014; 423/2014; 525/2013; 682/2013; 64/2014; 399/2016; 329/2017; 682/2013; 329/2017; 99/2012; 256/2014; 682/2013; 60/2014; 523/2013; 632/2013; 413/2013.
I resistenti hanno quindi eccepito “l'inadempimento di tutte le prestazioni per “custodia – delega – conclusione” richiamate nelle predette notule e fatture” e ha contestato “tutte le voci di spese e anticipazioni contenute nelle stesse notule e fatture, pretendendone i giustificativi” (p. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), non potendosi desumere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto dalle sole fatture e note proforma.
1.3. All'udienza del 16.04.2021 la Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 702 ter co. 2 c.p.c. e all'udienza del 25.05.2021 ha concesso alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. All'udienza del 18.03.2022, fissata per il tentativo di conciliazione delle parti, ha Controparte_5 proposto di corrispondere a controparte la somma di € 10.000,00; 90 ha di CP_1 essere disponibile a ridurre la propria pretesa a € 40.000,00; la Giudic indi concesso un rinvio per consentire alle parti di coltivare la conciliazione.
1.5. Con ordinanza del 16.09.2022 la Giudice, preso atto dell'esito negativo delle trattative, ha ordinato a ex art. 210 c.p.c., di depositare copia degli ordini di liberazione del G.E. in forma Controparte_5 e i precetto notificati, i preavvisi di sloggio e i verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario, dai quali risulti l'importo esatto dei relativi esborsi sostenuti, per tutte le procedure di cui ai doc. da 3 a 10.
1.6. All'udienza del 30.06.2023 ha eccepito l'inadempimento di controparte all'ordine di Controparte_1 esibizione ex art. 210 c.p.c.; i c invece contestato la legittimità dell'ordine di esibizione in quanto indeterminato e avendo ad oggetto documenti non nella loro disponibilità.
1.7. Con ordinanza del 20.07.2025 la Giudice ha assegnato a parte convenuta nuovo termine per consentire l'esibizione della documentazione evidenziando che
“- l'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 16.09.2022 concerne documentazione che dovrebbe essere in possesso dai convenuti afferendo ad attività di competenza degli stessi in qualità di custodi giudiziari e delegati nominati dal Tribunale di Lodi;
pertanto, ove non ne abbiano trattenuto copia, i convenuti avrebbero potuto estrarne copia in Cancelleria attivandosi con diligenza;
- l'ordine di esibizione è formulato in termini sufficientemente specifici in quanto indica la tipologia di atti di cui si richiede la produzione in giudizio (ordini di liberazione del GE in forma esecutiva, atti di precetto notificati, preavvisi di sloggio, verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario) ed indica i procedimenti ai quali si riferisce detta documentazione richiamando i docc. da 3 a 10; né la genericità della ordinanza può essere fatta discendere dall'omessa indicazione della Cancelleria presso la quale detta documentazione è archiviata, trattandosi di circostanza indubbiamente nota ai convenuti”;
5 1.8. All'udienza del 28.11.2023 parte convenuta ha dichiarato di non aver reperito presso le Cancellerie esecuzioni mobiliari e immobiliari del Tribunale di Lodi la documentazione oggetto di ordine di esibizione e che ha rifiutato due proposte transattive formulate nelle more. CP_1
1.9. Con ordinanza del 05.01.2024 la Giudice ha disposto CTU sul seguente quesito: “La C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, autorizzata ad accedere alle Cancellerie del Tribunale di Lodi al fine di esaminare la documentazione rilevante ai fini del giudizio (dando atto nella propria relazione peritale della documentazione eventualmente reperita e utilizzata), quantifichi gli importi dovuti da a alla luce degli accordi contrattuali stipulati tra le parti nonché Controparte_5 CP_1 delle fatture prodotte ia e parti”.
All'udienza del 02.02.2024 il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha prestato il Persona_1 giuramento di rito e in data 02.07.2024 ha depositato la relazione perit
1.10. All'udienza del 12.07.2024 parte convenuta ha chiesto la rinnovazione della CTU rilevando che il consulente d'ufficio ha risposto al quesito peritale basandosi su argomentazioni di natura giuridica anziché tecnica e ha proposto, a fini conciliativi, il pagamento della somma di € 25.000,00 a favore di Studio 90.
1.11. All'udienza del 06.12.2024 sono state escusse le testimoni e e Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 28.03.2025 le testimoni e Tes_3 Testimone_4
1.12. In data 10.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di 20 giorni per depositare la memoria conclusionale e termine di 20 giorni per depositare la memoria di replica.
2. Sulla tardività della memoria conclusionale di parte convenuta.
Preliminarmente, va dichiarata la tardività del deposito della memoria conclusionale di parte convenuta.
L'udienza di precisazione delle conclusioni ha avuto svolgimento in trattazione scritta in data 10.07.2025. L'art. 127 ter ult. co. c.p.c. chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note scritte è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Ciò al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza quali, ad esempio, il calcolo dei termini.
Nel caso di specie, il termine per il deposito della memoria conclusionale scadeva il 30.07.2025, sennonché parte convenuta ha depositato la memoria conclusionale in data 28.08.2025.
3. Sul credito vantato da Controparte_1
3.1. In sede di ricorso, ha chiesto che i convenuti venissero condannati a corrispondere Controparte_1
€ 54.551,30, a titolo per l'attività espletata in esecuzione dei contratti stipulati il 15.01.2013 e l'1.09.2014.
Di contro, e i dottori e hanno chiesto il Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell delle fatt o à stata pagata o contiene annotazioni errate;
in subordine, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di riquantificare l'esatto ammontare del credito vantato da Controparte_1
A fronte delle contestazioni di parte convenuta, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., CP_1 [...]CP_ ha ridotto la propria pretesa a € 48.824,20 dando atto di quanto segue:
- le fatture n. 366/2014 e 106/2018 e la nota pro forma n. 103/2018 sono state pagate da controparte, pertanto, i relativi importi di € 154,17, € 448,93 ed € 793,00 devono essere detratti dalla somma richiesta;
- la nota proforma 16/2020 contiene alcune duplicazioni ed errori, pertanto, l'importo dovuto dev'essere ridotto da € 7.747,00 ad € 3.904,00;
6 - con riferimento alla nota proforma 49/2019 è errata l'annotazione relativa alla procedura 271/2016, pertanto, dev'essere detratto l'importo di € 244,00;
- con riferimento alla nota proforma 55/2019 è errata l'annotazione relativa alla procedura 300/2013, pertanto, dev'essere detratto l'importo di € 244,00;
Successivamente, aderendo alle conclusioni della CTU, ha ulteriormente ridotto la Controparte_1 propria pretesa a € 46.658,80 a titolo di capitale.
3.2. Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (Cass. Sez. Un., sent. n. 13533/2001).
Quanto all'eccezione di inadempimento rileva, altresì, il principio di necessaria specificità delle eccezioni secondo il quale “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all' art. 115 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 9439/2022).
Inoltre, con riferimento alle contestazioni concernenti il quantum preteso a titolo di prestazione professionale, la Cassazione ha statuito che “il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri.” (Cass. ord. n. 37788/2021).
3.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda formulata da è Controparte_1 meritevole di accoglimento.
3.3.1. Quanto al titolo, è incontestata - nonché documentalmente provata - la stipula tra le parti, in data 15.01.2013, di due contratti aventi ad oggetto l'espletamento di attività collegate all'esercizio delle funzioni di custode giudiziario e delegato alla vendita nell'ambito di procedure esecutive immobiliari. In forza di tale contratto, è stato pattuito un corrispettivo forfettario di € 500,00, oltre iva e spese vive, per le prestazioni svolte da , di cui € 50,00 da versare alla data della nomina, € 200,00 alla nomina CP_1 del delegato e € 250,00 alla conclusione della procedura, se successiva alla data di nomina.
E' altresì incontestato - nonché documentalmente provato - che in data 01.09.2014, in ragione dell'introduzione del processo civile telematico, sono stati stipulati due nuovi contratti che prevedevano un corrispettivo forfettario di € 400,00, oltre iva e spese vive, per le prestazioni svolte da , di CP_1 cui € 50,00 da versare alla data della nomina, € 200,00 alla nomina del delegato e alla conclusione della procedura, se successiva alla data di nomina.
ha poi prodotto in giudizio, per alcune procedure, i documenti comprovanti la nomina dei CP_1 come custodi giudiziari e delegati alla vendita e/o lo storico telematico dei fascicoli CP_4 e/o il provvedimento di estinzione dell'esecuzione e/o il verbale-avviso di vendita immobiliare (doc. 12, 16, 17, 18, 19 e 20)1; per altre procedure lo scambio di mail tra e relativo CP_1 Controparte_5 agli incarichi da svolgere presso il Tribunale di Milano (doc. 12 bis)2; per altre procedure lo storico del fascicolo telematico, il provvedimento di custodia/delega e il verbale di vendita (doc. 13)3.
3.3.2. Di contro, i convenuti hanno negato che abbia effettivamente eseguito tutte le CP_1 prestazioni per “custodia – delega – conclusione” richia ocumenti contabili posti a fondamento della domanda, eccependo - in sede di CTU - che “il riconoscimento di qualsivoglia somma non può assolutamente prescindere dalla verifica dell'attività concretamente prestata/resa” in quanto “il solo decreto di nomina di un soggetto come custode o delegato in una procedura esecutiva non è di per sé esaustivo a giustificare che un'attività è stata concretamente resa dalla società (p. 5 della CTU). CP_1
Tale contestazione è priva di fondamento.
Innanzitutto, si osserva che in sede di operazioni peritali parte resistente ha confermato la riferibilità a sé delle procedure elencata da , fatta eccezione per alcune di esse, specificatamente indicate CP_1 nella memoria di costituzione . A seguito di verifiche effettuate in corso di causa, già nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la società attrice ha provveduto ad espungere dalla quantificazione del credito la procedura 271/2016, in quanto estranea all'attività dei dottori e ha prodotto CP_4 documentazione comprovante la riferibilità ai convenuti delle procedure 17 92/2016 (doc. 12). Successivamente, il consulente d'ufficio ha poi accertato la non riferibilità ai convenuti anche delle procedure 565/2013, 565/2013 e 271/2016 che sono state espunte dal conteggio.
In secondo luogo, la circostanza che sia stato pattuito un compenso forfettario per ogni fase della procedura esecutiva esclude la necessità di accertare in concreto quali attività siano state effettivamente svolte da . CP_1
Come è noto, il custode giudiziario, eventualmente poi delegato per la vendita, è tenuto a svolgere molteplici attività, che si articolano per fasi, finalizzate alla vendita del bene pignorato;
è però possibile che la procedura giunga a definizione anticipata, senza che si pervenga all'aggiudicazione dell'immobile.
Nell'evidente consapevolezza di ciò da parte dei contraenti, alla luce di un'interpretazione letterale del contratto e in assenza di indici in senso contrario, è possibile affermare che le parti hanno inteso individuare il compenso dovuto a 90 per singole fasi indipendentemente dall'espletamento di CP_1 tutte le attività che normalment tterizzano ciascuna fase della procedura esecutiva. Tale conclusione si ricava:
1) dalla clausola con la quale le parti hanno pattuito che il compenso di Studio 90 matura al momento della nomina in affiancamento e della nomina come delegato, quindi in un momento addirittura antecedente all'espletamento di qualsivoglia attività inerente alla fase in cui è intervenuta la nomina (“Il corrispettivo forfettario, maturato da per ogni esecuzione ammonta ad € 500,00, oltre iva e spese vive, che sarà CP_1 così versato: € 50,00 alla data della affiancamento;
€ 200,00 al momento della nomina a delegato;
€ 250,00 alla conclusione della procedura per qualsivoglia motivo se la stessa avviene successivamente alla nomina in delega”);
2) dalla clausola che prevede che per le attività che esulano dall'elenco indicato in premessa ogni compenso aggiuntivo deve essere oggetto di specifica pattuizione;
ciò a conferma del fatto che le parti
496/13, 388/14, 632/13, 360/13, 134/13, 247/15, 252/15, 245/15, 256/15, 98/15, 94/16, 444/15, 515/13, 339/16, 469/15, 146/15, 390/16, 323/15, 620/16, 222/17, 437/16, 75/17, 83/17, 14/17, 349/17, 406/17, 297/17, 193/17, 439/16, 4871/16, 36/17, 408/17, 99/12, 503/17, 504/17, 505/17, 120/18, 216/18, 249/18, 119/18, 250/18, 382/18, 389/18, 372/18, 746/12, 399/16, 121/19, 421/14, 98/2019, 300/2013, 382/13, 515/2013, 473/12, 464/2014, 711/2014, 1354/2014, 390/2014, 524/2016, 392/2016, 746/2012, 246/2014, 177/2014, 476/2013, 185/2013, 585/2014, 329/2017, 324/17, 230/2017, 353/17, 5020/2017, 247/18, 505/17, 105/19, 14/17, 421/14. 2 Procedure esecutive RGE n. 2442/2011, 17326/14, 135/2009, 4586/12. 3 RGE n.: 47/2013, 116/2013, 83/2011, 363/2013, 211/2013, 480/2012, 44/2014, 476/2013, 201/2014, 39/2013, 300/2013, 309/2013, 711/2014, 404/2014, 642/2012, 413/2012, 646/2014, 536/2014, 579/2014, 235/2015, 257/2016, 259/2016, 251/2016, 27/2016, 525/2013, 235/2015, 53/2016, 555/2016, 29/2016, 476/2012, 87/2017, 376/16, 81/2017.
8 hanno inteso applicare un compenso in misura fissa, salvo diversi accordi per ulteriori e specifici incombenti.
Si osserva, inoltre, che parte convenuta se da un lato ha analiticamente individuato le fatture e le note proforme contenenti errori di fatturazione per costi duplicati o non dovuti o per le quali era già intervenuto il pagamento, dall'altro lato, ha omesso di indicare in maniera altrettanto dettagliata le procedure per le quali non avrebbe svolto alcuna attività o per la quale l'adempimento non CP_1 può ritenersi esatto, n i convenuti hanno allegato di essersi occupati direttamente (ovvero senza l'intermediazione di ) di alcune delle procedure elencate. Anzi, con riguardo a tale CP_1 ultimo profilo, la prova test ssunta in corso di causa consente di ritenere provato che l'attività di natura amministrativa complementare alle mansioni di custodi giudiziari e delegati alla vendita è stata sempre svolta dal 2013 fino all'inizio del 2020 in via esclusiva da . Tutte le testimoni escusse CP_1 hanno infatti escluso che detti incombenti siano stati adempiuti dir dai dottori CP_4
Nello specifico, la teste dipendente presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tes_1 Tribunale di Lodi dal 1974 al 2016, ha dichiarato di aver visto “parecchi atti dello studio tutti portati
CP_4 dallo Studio 90. … Non mi sembra che le pratiche dello studio venissero svolte da alt Studio 90.
CP_4 Non veniva nessuna impiegata di a depositare gli atti le copie autentiche. Confermo che le attività
CP_4 svolte per conto dello studio vano l'attività di e professionisti delegati alla vendita.”.
CP_4 Pt_2
Analogamente dipendente dell'ufficio Unep di Lodi dal 1995 fino al maggio Testimone_2 2021, ha dichia ordo di aver preso alcuni atti dello portati da , si Controparte_5 CP_1 trattava di sfratti per quello che ricordo e anche avvisi di sloggio e richieste fficiale G io controllavo anche i titoli. Non sono in grado di quantificare quanti atti abbia portato 90 negli anni per conto di CP_1
Non ricordo se ho mai visto altri portare atti per conto di . CP_4 CP_4
Ulteriori conferme si traggono dalle dichiarazioni di , dipendente di dal 2003, Tes_3 CP_9 che ha confermato come per oltre un decennio ia occupata del tà relative Controparte_1 alle vendite delegate ai convenuti, precisando ch n ha mai avuto alcun rapporto diretto con lo studio . CP_4
Infine, dipendente di dal 2012 al 2019, ha dichiarato quanto segue: “So che i Testimone_4 CP_1 dottori che erano vano nominati custodi e professionisti delegati alla vendita nelle CP_3 Controparte_4 procedu ti le di Lodi e automaticamente tutte le volte che venivano nominati noi ci occupavamo di tutta l'attività da svolgere. ... Non ricordo le singole procedure, ma confermo che si trattava di numerose procedure, anche perché all'inizio i delegati erano pochi. Non mi occupavo di contabilità e non ricordo le singole fatture ma confermo che lo Studio 90 svolgeva per conto di le attività di cui ai contratti prodotti sub doc 1 e 2 da parte attrice che mi CP_4 vengono rammostrati. Ribadisco che n le singole procedure ma confermo che per tutte venivano svolte le attività di cui al capitolo d). Le attività erano quelle e seguivano le sorti della procedura. … So che lo studio su richiesta si occupava anche della trascrizione degli atti e cancellazioni …”.
Le dichiarazioni rese dalle testimoni, indifferenti rispetto alle parti, vanno quindi ritenute attendibili, in quanto concordanti tra di loro e corroborate dalla documentazione prodotta. In particolare, la circostanza che le procedure esecutive siano pervenute a conclusione è indicativa dell'avvenuta esecuzione da parte di 90 delle prestazioni dedotte in contratto. Inoltre, è indubbio che, se CP_1
non avesse e mente espletato l'attività oggetto di controversia, la stessa non avrebbe CP_1 ere a disposizione la documentazione contenuta nei fascicoli delle procedure esecutive, poi prodotta nel presente giudizio.
Ciò premesso, la contestazione generica di parte convenuta attinente all'“inadempimento di tutte le prestazioni per “custodia – delega – conclusioni” (p. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) equivale a mancata contestazione, poiché risulta incompatibile con la negazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda, rendendo tali fatti non controversi (Cass. S.U. n. 761/2002).
Infatti, in sede di ricorso, ha fornito un conteggio dettagliato delle proprie competenze, CP_1 indicando i compensi totali ciascun anno, riportando il numero delle fatture/note proforma di riferimento e l'importo richiesto con ciascuna di esse, e ha depositato copia di tali documenti contabili, che riportato il nominativo del debitore esecutato, il numero di r.g. della procedura esecutiva e l'oggetto del compenso richiesto (custodia, delega o conclusione).
9 Di contro, fatta eccezione per un numero limitato di procedure (in parte già espunte da ), i CP_1 convenuti si sono limitati a contestare genericamente la quantificazione di controparte, l il disordine della fatturazione della società attrice. Più correttamente, invece, i dottori CP_4 avrebbero dovuto indicare in maniera specifica tutte (e non solo alcune) le procedure esecut quali il compenso richiesto non è dovuto o è dovuto in diversa misura.
3.3.3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle contestazioni concernenti la quantificazione della somma richiesta da a titolo di rimborso delle spese anticipate. CP_1
I contratti prevedevano espressamente il rimborso a favore di Studio 90 delle anticipazioni e le testimoni escusse hanno confermato che i costi venivano effettivamente anticipati da parte attrice, né - del resto – parte convenuta ha mai allegato di aver sostenuto direttamente detti esborsi, necessari per dare corso alle procedure esecutive. In particolare, la teste sig. ha dichiarato “Tutti gli atti Tes_2 portati da allo sportello venivano pagati con un assegno bancario fi ”, mentre la teste sig. CP_1 CP_1 h to “…venivano portate tutte le notifiche agli ufficiali giudiziari ltra addetta dello Tes_4 CP_1[.. passava a saldare le spese. Mi ricordo che le marche passavamo a prenderle dal tabaccaio ed erano pagate dallo dio”.
Con riferimento alla quantificazione di tali esborsi, ha rappresentato che le spese vive CP_1 anticipate venivano esposte nelle fatture/note profor imborso e che i documenti dai quali risultano tali spese (il timbro degli ufficiali con il costo di notifica o esecuzione, la marca da bollo apposta o i diritti riscossi dalla cancelleria) sono stati restituiti ai dottori o depositati nei CP_4 fascicoli d'ufficio delle singole procedure.
In ragione di ciò e non essendo previsto in contratto un obbligo di fascicolazione in capo a Studio 90, con ordinanza del 16.09.2022 è stato disposto nei confronti di parte convenuta l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto copia degli ordini di liberazione del GE in forma esecutiva, gli atti di precetto notificati, i preavvisi di sloggio e i verbali di accesso dell'ufficiale giudiziario. Era infatti ragionevole attendersi che i convenuti fossero in possesso della documentazione (o di copia della documentazione) comprovante l'attività espletata in loro vece, essendo loro gli unici interlocutori nei confronti del Giudice dell'esecuzione e svolgendo una mera attività di supporto CP_1 amministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe invocar he difficoltà da parte dei convenuti di disporre della documentazione pertinente alla loro attività professionale, ciò in virtù del principio di vicinanza della prova - definito dalle Sezioni Unite (n. 13533/2001) come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere “ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione” - che è consustanziale al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e non già la possibilità concreta di acquisire la prova. In altri termini, facendo applicazione del principio in esame, l'onera della prova incombe a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno (così in motivazione Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta ha rappresentato di non aver potuto dare corso all'ordine di esibizione non avendo reperito la documentazione in Cancelleria, tuttavia, i convenuti non si sono premurati di depositare un'attestazione di Cancelleria comprovante l'assenza della documentazione nei fascicoli d'ufficio delle procedure esecutive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il mancato assolvimento dell'onere della prova non può che andare a detrimento della parte convenuta.
3.4. In considerazione della complessità dell'accertamento demandato al Tribunale, in ragione della copiosa documentazione versata in atti, è stata disposta CTU contabile al fine di quantificare il credito spettante a 90. CP_1
Il consulente d'ufficio, dott. per rispondere al quesito peritale si è basato: 1) sull'esame Persona_1 delle note proforma e dell e da Studio 90, verificandone l'oggetto in relazione alle procedure indicate;
2) sull'esame della documentazione prodotta da attestante i Controparte_5 pagamenti già effettuati;
3) sull'accesso presso la Cancelleria al fine di ttezza delle
10 nomine alla luce delle contestazioni di e la natura telematica o meno delle procedure;
Controparte_5 4) sull'esame degli atti depositati dalle iudizio e delle osservazioni dei CTP.
Sulla base di tale condivisibile impostazione metodologica, il consulente d'ufficio è pervenuto a conclusioni che possono essere recepite dal Tribunale. Si ritiene infatti che il dott. abbia vagliato Per_1
- con i dovuti approfondimenti, con adeguata motivazione e rimettendo al giudice ioni di diritto
- i profili tecnici della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
L'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento poiché - diversamente da quanto sostenuto dai dottori - il consulente d'ufficio non si è CP_4 limitato ad eseguire un'indagine a campione solo su alcu re ma ha compiuto una verifica di tutte le voci esposte nelle note proforma e nelle fatture esaminandole in comparazione alla documentazione depositata da parte attrici. Giova ricordare, infatti, che ha prodotto in CP_1 giudizio i documenti comprovanti la nomina dei dottori come cust ari e delegati alla CP_4 vendita e/o lo storico telematico dei fascicoli e/o il provvedimento di estinzione dell'esecuzione e/o il verbale-avviso di vendita immobiliare (doc. 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20). Tale documentazione deve ritenersi sicuramente sufficiente per l'accertamento del credito vantato da , tenuto conto che – CP_1 per accordi contrattuali – il compenso era dovuto in via forfettaria, indip ente dall'esecuzione delle singole attività elencate in contratto, che non necessariamente hanno luogo in ogni singola procedura. L'accesso in Cancelleria del consulente d'ufficio ha quindi avuto ad oggetto esclusivamente le procedure per le quali la documentazione in atti non era apparsa sufficiente per accertare l'effettiva riferibilità delle stesse ai dottori e la natura telematica o meno delle procedure. CP_4
Ebbene, il consulente d'ufficio ha ricalcolato il credito vantato da parte attrice in € 46.658,80 come specificato di seguito. In particolare:
- è stato rettificato integralmente l'importo della fattura 160/2012 in quanto la prestazione è antecedente alla stipula del primo contratto;
- sono stati rettificati integralmente gli importi delle fatture 366/2014 e 106/2018 per avvenuto pagamento;
- sono stati rettificati parzialmente gli importi di cui alle fatture 293/2016, 518/2016, 707 e 708/2018 in quanto determinate competenze sono risultate prive di giustificativo;
- sono stati rettificati gli importi delle seguenti note proforma:
• notule 2014: l'importo iniziale di € 3.374,96 è stato rettificato in € 3.038,58 (riduzione nella misura di € 336,39) con riferimento alle seguenti procedure: 200/2013 ( Per_2 relativamente ad un rimborso per spese non giustificato;
565/2013 ( Per_3 quanto non affidata a 476/2013 (Cesari) in quanto la rma Controparte_5 è priva di oggetto;
• notule 2015: l'importo iniziale di € 5.188,03 è stato rettificato in € 4.876,84 (riduzione nella misura di € 311,19) con riferimento alla procedura 44/2013 (Rocano) in quanto la nota proforma è priva di oggetto;
• notule 2016: l'importo iniziale di € 7.263,73 è stato rettificato in € 6.524,91 (riduzione nella misura di € 738,82) con riferimento alle seguenti procedure: 711/2014 ( in quanto la nota proforma è priva di oggetto e alle procedure Persona_4 646/14 ( ) e 247/2015 ( in quanto già pagate;
Per_5 Per_6
• notule 2017: l'importo iniziale di € 2.892,60 è stato rettificato in € 2.641,78 (riduzione nella misura di € 250,82) con riferimento alla procedura 98/2015 (Silcei) in quanto la nota proforma è priva di oggetto;
• notule 2018: l'importo iniziale di € 15.822,35 è stato rettificato in € 14.412,53 (riduzione nella misura di € 1.409,82) con riferimento alle seguenti procedure: 271/2016 (Vataman) in quanto non affidata a 17326/2014 Controparte_5
11 (Promozioni Srl) e 2864/2011 ( in quanto le note proforma sono prive di Per_7 oggetto;
la proforma n. 103/201 integralmente rettificata in quanto già pagata Con da
• notule 2019: l'importo iniziale di € 8.241,34 è stato rettificato in € 7.448,34 (riduzione nella misura di € 793,00) con riferimento alle seguenti procedure: 300/2013 (Dante) in quanto già pagata;
565/2013 ( ) in quanto non affidata a Per_3 Controparte_5 121/2019 ( essendo st to un accordo tra credito CP_10 professioni ha ricevuto compenso;
98/2019 (Graci) in quanto la nomina è avvenuta successivamente al recesso comunicato da;
CP_1
• notule 2020: l'importo iniziale di € 3.904,00 è stato rettificato in € 3.721,00 (riduzione nella misura di € 183,00) con riferimento alla procedura 623/2013 che si è conclusa senza svolgimento dell'asta ed il professionista non ha ricevuto il compenso.
3.5. Quanto ai soggetti tenuti al pagamento, si osserva che l'art. 38 c.c. prevede la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Nel caso di specie, le fatture/note proforma sono state emesse nei confronti dello Controparte_5 tuttavia anche i dottori e devono essere condannati in solido al Controparte_3 Controparte_4 pagamento avendo ben az e avendo sottoscritto i contratti del CP_1 15.01.2013 e del 01.09.2014 agendo in nome e per conto io associato.
3.6. Quanto agli interessi maturati, i convenuti hanno eccepito la natura non fiscale delle note proforma con conseguente impossibilità di applicare gli interessi di mora ex art. D. Lgs. 231/2002 prima dell'emissione della fattura.
In contratto le parti avevano pattuito che le fatture per le competenze dovevano essere pagate entro 90 giorni dall'emissione, mentre quelle relative alle anticipazioni entro 15 giorni. Tuttavia, ha CP_1 rappresentato che normalmente veniva prima trasmessa la nota proforma allo e, solo Controparte_5 in esito alla ricezione del pagamento, veniva predisposta la relativa fattura.
Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti e anche il consulente d'ufficio ha verificato che in più occasioni i bonifici di pagamento dei compensi recavano come causale il saldo delle note proforma, rispetto alle quali la fattura è stata emessa solo in seguito al saldo. Pertanto, alla luce della prassi invalsa tra le parti, è possibile affermare che l'invio della proforma equivaleva ad una formale richiesta di pagamento.
Alla luce di tali emergenze, i termini contrattualmente indicati per il pagamento delle fatture possono trovare applicazione anche con riferimento alle note proforme.
Trattandosi di pagamenti di prestazioni di servizi forniti da un'impresa ad uno studio professionale, si applica la disciplina sugli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, che non richiede la costituzione in mora del debitore e prevede la decorrenza dal giorno successivo al termine di esigibilità di ciascun pagamento.
Ciò premesso, sull'importo dovuto a titolo di capitale sono dovuti gli interessi di mora dalle singole scadenze a saldo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (Cass. Sez. Un. sent. n. 19014/2007).
Quanto alle spese della CTU, si osserva che all'udienza del 18.03.2023 la legale rappresentante di CP_1[.. aveva manifestato la disponibilità ad accettare in via conciliativa la somma di € 40.000,00; in r rifiuto di parte convenuta si è resa necessaria la CTU contabile che ha quantificato in € 46.658,80 il credito di parte attrice. Pertanto, poiché l'espletamento di detta attività istruttoria è dipesa dalla
12 condotta processuale dei convenuti, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta;
analogamente, sono a carico di parte convenuta i costi sostenuti da 90 per il proprio consulente di parte, pari a € 817,83, come da documentazione CP_1 prodotta.
5. Sulla condanna di parte convenuta per lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da parte attrice è meritevole di accoglimento.
Come è noto, la responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. – che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richiede la prova del danno – esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. n. 25831/2007; Cass. n. 654/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che parte convenuta ha tenuto una condotta difensiva e processuale che ha aggravato eccessivamente la fase istruttoria, determinando una ingiustificata dilatazione dei tempi della decisione.
Si osserva, in particolare, che - a fronte dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con ordinanza del 16.09.2022 - i convenuti hanno richiesto con le istanze del 09.11.2022 e 27.02.2023 la proroga del termine assegnato per il deposito della documentazione;
all'udienza del 30.06.2023 i convenuti hanno eccepito per la prima volta la genericità dell'ordine di esibizione nonostante l'ordinanza indicasse chiaramente i documenti da acquisire (“copia degli ordini di liberazione del GE in forma esecutiva, gli atti di precetto notificati, i preavvisi di sloggio e i verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario, dai quali risulta l'importo esatto dei relativi esborsi sostenuti, per tutte le procedure di cui ai docc. da 3 a 10”) e all'udienza del 28.11.2023 i convenuti hanno riferito di non aver reperito nelle Cancellerie delle esecuzioni mobiliari e immobiliari la documentazione oggetto di ordine di esibizione. A sostegno di quanto affermato i convenuti si sono limitati a produrre in data 09.06.2023 la copia della mail invita dal dott.
[...] ai propri difensori nella quale dichiara “mi sono recato presso la Cancelleria delle CP_4
per richiedere di poter visionare i fascicoli oggetto del contenzioso. Nel prendere visione dei fascicoli non ho potuto estrarre alcuna copia dei documenti richiesti perché non presenti”. Tuttavia, tale circostanza non ha trovato altro riscontro, non avendo i convenuti prodotto un'attestazione di Cancelleria concernente le ricerche effettivamente espletate e non essendo sufficiente la semplice dichiarazione della parte.
Si ritiene, pertanto, che la condotta processuale del convenuto – sorretta quantomeno dalla colpa grave
- sia stata connotata da grave scorrettezza avendo avuto indubbie ripercussioni sulla ragionevole durata del processo, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost.
Così, tenuto conto della condotta processuale della parte, del valore della causa, della effettiva durata del processo e dell'importo liquidato a titolo di spese legali si ritiene equo condannarla a rifondere alla controparte l'importo di € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a corrispo € eressi moratori ex Controparte_1 art. 5 D. lgs. n. 231/2002 da e singole fatture e note proforma al saldo;
13 2) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a rifondere n ,00 per onorari, € Controparte_1 406,50 per c ato ed € 45,55 per le notifiche, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
4) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a rifondere a € 817,63; Controparte_1
5) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a corrispon r Controparte_1
Lodi, 29 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Procedure esecutive RGE n.: 5/2014, 7/2018, 3/2019, 185/13, 457/14, 246/14, 633/13, 158/14, 658/12, 272/13, 613/14, 509/14, 556/12, 150/15, 134/13, 351/14, 357/15, 648/14, 347/16, 392/16, 524/16, 195/17, 703/14, 55/16, 473/15, 446/13, 622/16, 340/17, 646/13, 44/13, 200/13, 481/13, 677/13, 565/13, 602/13,
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2450/2020 promossa da:
(c.f. e P. IV ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' Gavezzotti;
CP_2
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), in C.F._2 Controparte_5 P.IVA_2 rese Avv.ti tti e Giovanni Leo;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare: A) Nel merito: Accertare e dichiarare che il resistente nonché i professionisti associati dottori Controparte_5 [...] e si sono lighi di pagamento assunti con i contr CP_3 Controparte_4 15/1/13 e dell'1/9/14 e, per l'effetto, condannare lo nonché i professionisti associati Controparte_5 e tutti so per le causali Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 c ti, la somma complessiva, come accertata 6.658,80, da maggiorare degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs 231/'02 dalla scadenza di ogni singola fattura/nota pro forma al saldo ovvero, in subordine, da maggiorare degli interessi in misura legale dalla scadenza di ogni singola fattura/nota pro forma alla data di proposizione della presente domanda e dalla proposizione della presente domanda al saldo al tasso di cui all'art. 1284 IV comma cpc;
B) In via istruttoria […]; C) In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi legali di lite e con vittoria delle spese tecniche, anche di parte, sostenute per l'esperita CTU.”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe tutte le declaratorie del caso: Nel merito:
1 in via principale, respingere le domande proposte da per le ragioni esposte in Controparte_1 atti;
ovvero, in subordine, ridurre l'importo richiesto re tramite decurtazione CP_1 per compensazione con gli obblighi restitutori derivant imento di pagamenti indebiti fino a concorrenza della domanda); In via istruttoria […]; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 29.10.2020, ha convenuto in giudizio Controparte_1 e i professionisti associati e dott. Controparte_6 Controparte_3 [...] ti vengano condannati in solido a 4.551,3 CP_4 di corrispettivo dei contratti stipulati in data 15.01.2013 e 01.09.2014, oltre interessi di mora o, in subordine, interessi legali.
L'importo richiesto da in corso di causa, è stato ridotto ad € 48.924,20 con la memoria Controparte_1 ex art. 183 co. 6 n. 1 c. 8,80 in sede di precisazione delle conclusioni.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- svolge adempimenti di cancelleria su incarico di avvocati e dei professionisti Controparte_1
.E. come custodi giudiziari o delegati nelle operazioni di vendita nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari e delle divisioni giudiziali;
- in data 15.01.2013 ha stipulato con i dott. due contratti, con i quali si Controparte_1 CP_4 è obbligata a forni i servizi (doc. 1 parte at
1. l'estrazione della copia del provvedimento di nomina in affiancamento e dell'atto di pignoramento;
2. il deposito della relazione ex art. 569 c.p.c.;
3. lo scarico sul sito del Tribunale delle nomine a Delegato e degli ordini di liberazione;
4. la comunicazione di avvenuta nomina;
5. la stesura del bando d'asta;
6. l'invio di detta ordinanza ai creditori ed ai debitori domiciliati presso un legale;
7. la verifica dell'avvenuta notifica da parte del procedente dell'avviso ex art. 498 c.p.c.;
8. il caricamento dei documenti del perito stimatore;
9. la pubblicazione presso Comune competente;
10. la trasmissione ad dell'ordinanza di vendita, della relazione privacy, delle CP_7 fotografie e delle
11. la predisposizione del fascicolo relativo alle pubblicità;
12. il ritiro delle buste di partecipazione alle aste;
13. la trasmissione al professionista di copia dei verbali d'asta;
14. il deposito delle relazioni al III incanto;
15. la comunicazione del provvedimento del GE sulla richiesta di rifissazione dopo terzo incanto;
16. la rifissazione delle aste, invio della relativa ordinanza ai creditori ed ai debitori domiciliati presso legali;
2 17. il deposito dell'istanza di richiesta dell'ordinanza di liberazione qualora non sia già stata emessa;
18. assistenza nella procedura di sloggio (con richiesta delle copie autentiche dell'ordinanza di liberazione, la stesura e la notifica del precetto, la stesura e la notifica del preavviso di sloggio, la consegna dei titoli all'Ufficiale Giudiziario alla fissazione di ogni accesso);
19. consegna e registrazione dei verbali sul sito del Tribunale;
20. l'inserimento dei verbali nel fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva;
21. la notifica del verbale di aggiudicazione;
22. la trasmissione al delegato degli atti necessari per la predisposizione del riparto;
23. il ritiro dalla cancelleria dei modelli relativi alle modalità di pagamento ai creditori e consegna al professionista delegato;
24. il ritiro delle modalità di cancellazione e consegna al professionista delegato;
25. la ricezione da della bozza di riparto ed avviso relativo;
CP_8
26. la tenuta del registro delle deleghe e delle liquidazioni.
- il corrispettivo forfettario pattuito per la gestione di ciascuna pratica ammontava ad € 500,00, oltre IV e anticipazioni, di cui € 50,00 da corrispondersi alla data della nomina in affiancamento, € 200,00 al momento della nomina a delegato e € 250,00 alla chiusura della procedura, se successiva alla data di nomina;
a tale somma si aggiungevano € 50,00 per la registrazione del decreto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate;
- in esito alle modifiche introdotte con il processo civile telematico, in data 01.09.2014 le parti hanno stipulato due nuovi contratti, da applicare agli incarichi assunti dai dottori CP_4 nelle procedure immobiliari successive a tale data;
in particolare, le parti hanno pattuito un corrispettivo forfettario di € 400,00, oltre IV e anticipazioni, di cui € 50,00 da corrispondersi alla data della nomina di affiancamento, € 200,00 al momento della delega alle operazioni di vendita, € 150,00 alla conclusione della procedura, se successiva alla data di nomina (doc. 2 parte attrice);
- con riferimento ad entrambi i contratti le parti avevano pattuito che le fatture per gli onorari dovevano essere saldate entro 90 giorni dall'emissione e le fatture relative alle anticipazioni entro 15 giorni;
- la collaborazione professionale è proseguita senza che i professionisti contestassero alcunché a per l'attività espletata e per le somme portate nelle fatture e nelle note proforma;
CP_1
- la collaborazione si è interrotta in data 11.09.2019 per decisione di in conseguenza CP_1 dell'introduzione delle aste telematiche e del fisiologico venir men gior parte delle attività sino a quel momento espletate;
il recesso era da intendersi limitato alle procedure esecutive delegate successivamente a tale data rimanendo i contratti operanti per le procedure delegate in precedenza;
- dal 2013 al 2020 i convenuti hanno maturato un debito di € 54.551,30 per compensi e anticipazioni, così calcolato:
€ 4.035,86 per le seguenti fatture non saldate (doc. 3):
• 160/2012;
• 366/2014;
• 280/2015, 281/2015, 433/2015, 434/2015;
• 293/2016, 294/2016, 518/2016, 519/2016, 674/2016, 675/2016;
• 106/2018, 434/2018, 435/2018, 707/2018, 708/2018;
3 • 672/2019;
€ 50.515,44 per le seguenti note proforma non saldate (doc. 4-10):
• anno 2014: note 153/2014, 154/2014, 208/2014, 241/2014, 275/2014;
• anno 2015: note 76/2015, 153/2015, 186/2015, 215/2015, 216/2015;
• anno 2016: note 23/2016, 65/2016, 66/2016, 99/2016, 100/2016, 144/2016, 145/2016, 192/2016, 193/2016, 251/2016, 252/2016;
• anno 2017: note 31/2017, 32/2017;
• anno 2018: note 49/2018, 50/2018, 63/2018, 64/2018, 103/2018, 165/2018, 166/2018;
• anno 2019: note 52/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 108/2019, 109/2019, 118/2019;
• anno 2020: nota 16/2020;
- in ragione del mancato pagamento di gran parte delle competenze, 90 ha sospeso la CP_1 fatturazione (per evitare di anticipare l'iva su incassi che non era certa bbero pervenuti) e ha iniziato ad emettere esclusivamente le note pro forma per i compensi pattuiti e le anticipazioni sostenute;
- nonostante ripetuti solleciti di pagamento, i professionisti non hanno corrisposto gli importi dovuti, benché alla chiusura delle procedure avessero già incassato interamente i propri compensi e ricevuto il rimborso delle spese vive anticipate da Controparte_1
- trattandosi di prestazioni di servizi fornite da un'impresa ad uno studio professionale, l'importo dovuto a titolo di capitale deve essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni fattura/nota pro forma al saldo.
1.2. In data 02.03.2021 si sono costituiti in giudizio i dottori e in Controparte_3 Controparte_4 proprio e quali legali rappresentanti dello studio professional il Controparte_5 rigetto del ricorso per infondatezza della domanda o, in subord o richiesto.
Nel merito, a fondamento delle proprie pretese la parte ha rappresentato di aver sospeso il pagamento delle fatture e delle note proforma emesse da in ragione di errori ed inesattezze nella Controparte_1 fatturazione, come duplicazioni o addebiti per assegnate ai dottori richiesta CP_4 del saldo per la conclusione di procedure ancora in corso o che sono state conclus 019, con asta telematica, senza supporto di . In particolare, parte resistente ha evidenziato che: CP_1
- le fatture n. 366/2014 e 106/2018 sono state regolarmente pagate;
Con
- tutte le altre fatture (ad eccezione della n. 672/2919) non sono mai state inviate allo studio prima dell'instaurazione del presente giudizio;
- la nota proforma n. 215/2015 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 150/2015;
- la nota proforma n. 216/2015 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 146/2015;
- la nota proforma n.100/2016 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 703/2014;
- la nota proforma n. 144/2016 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 646/2014;
- la nota proforma n. 145/2016 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 247/2015;
4 - la nota proforma 49/2018 presenta addebiti errati con riferimento alle seguenti procedure: 271/2016; 177/2014; 392/2016;
- la nota proforma 103/2018 è stata integralmente pagata;
- la nota proforma n. 52/2019 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 3/2019;
- la nota proforma n. 55/2019 presenta un addebito errato con riferimento alle procedure 565/2013 e 300/2013;
- la nota proforma n. 56/2019 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 1354/2014;
- la nota proforma n. 108/2019 presenta un addebito errato con riferimento alla procedura 120/2018.
- la nota proforma 109/2019 presenta addebiti errati con riferimento alle seguenti procedure: 121/2019; 98/2019;
- la nota proforma 16/2020 presenta addebiti errati con riferimento alle seguenti procedure: 481/2013; 309/2013; 146/2014; 423/2014; 525/2013; 682/2013; 64/2014; 399/2016; 329/2017; 682/2013; 329/2017; 99/2012; 256/2014; 682/2013; 60/2014; 523/2013; 632/2013; 413/2013.
I resistenti hanno quindi eccepito “l'inadempimento di tutte le prestazioni per “custodia – delega – conclusione” richiamate nelle predette notule e fatture” e ha contestato “tutte le voci di spese e anticipazioni contenute nelle stesse notule e fatture, pretendendone i giustificativi” (p. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), non potendosi desumere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto dalle sole fatture e note proforma.
1.3. All'udienza del 16.04.2021 la Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 702 ter co. 2 c.p.c. e all'udienza del 25.05.2021 ha concesso alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. All'udienza del 18.03.2022, fissata per il tentativo di conciliazione delle parti, ha Controparte_5 proposto di corrispondere a controparte la somma di € 10.000,00; 90 ha di CP_1 essere disponibile a ridurre la propria pretesa a € 40.000,00; la Giudic indi concesso un rinvio per consentire alle parti di coltivare la conciliazione.
1.5. Con ordinanza del 16.09.2022 la Giudice, preso atto dell'esito negativo delle trattative, ha ordinato a ex art. 210 c.p.c., di depositare copia degli ordini di liberazione del G.E. in forma Controparte_5 e i precetto notificati, i preavvisi di sloggio e i verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario, dai quali risulti l'importo esatto dei relativi esborsi sostenuti, per tutte le procedure di cui ai doc. da 3 a 10.
1.6. All'udienza del 30.06.2023 ha eccepito l'inadempimento di controparte all'ordine di Controparte_1 esibizione ex art. 210 c.p.c.; i c invece contestato la legittimità dell'ordine di esibizione in quanto indeterminato e avendo ad oggetto documenti non nella loro disponibilità.
1.7. Con ordinanza del 20.07.2025 la Giudice ha assegnato a parte convenuta nuovo termine per consentire l'esibizione della documentazione evidenziando che
“- l'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 16.09.2022 concerne documentazione che dovrebbe essere in possesso dai convenuti afferendo ad attività di competenza degli stessi in qualità di custodi giudiziari e delegati nominati dal Tribunale di Lodi;
pertanto, ove non ne abbiano trattenuto copia, i convenuti avrebbero potuto estrarne copia in Cancelleria attivandosi con diligenza;
- l'ordine di esibizione è formulato in termini sufficientemente specifici in quanto indica la tipologia di atti di cui si richiede la produzione in giudizio (ordini di liberazione del GE in forma esecutiva, atti di precetto notificati, preavvisi di sloggio, verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario) ed indica i procedimenti ai quali si riferisce detta documentazione richiamando i docc. da 3 a 10; né la genericità della ordinanza può essere fatta discendere dall'omessa indicazione della Cancelleria presso la quale detta documentazione è archiviata, trattandosi di circostanza indubbiamente nota ai convenuti”;
5 1.8. All'udienza del 28.11.2023 parte convenuta ha dichiarato di non aver reperito presso le Cancellerie esecuzioni mobiliari e immobiliari del Tribunale di Lodi la documentazione oggetto di ordine di esibizione e che ha rifiutato due proposte transattive formulate nelle more. CP_1
1.9. Con ordinanza del 05.01.2024 la Giudice ha disposto CTU sul seguente quesito: “La C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, autorizzata ad accedere alle Cancellerie del Tribunale di Lodi al fine di esaminare la documentazione rilevante ai fini del giudizio (dando atto nella propria relazione peritale della documentazione eventualmente reperita e utilizzata), quantifichi gli importi dovuti da a alla luce degli accordi contrattuali stipulati tra le parti nonché Controparte_5 CP_1 delle fatture prodotte ia e parti”.
All'udienza del 02.02.2024 il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha prestato il Persona_1 giuramento di rito e in data 02.07.2024 ha depositato la relazione perit
1.10. All'udienza del 12.07.2024 parte convenuta ha chiesto la rinnovazione della CTU rilevando che il consulente d'ufficio ha risposto al quesito peritale basandosi su argomentazioni di natura giuridica anziché tecnica e ha proposto, a fini conciliativi, il pagamento della somma di € 25.000,00 a favore di Studio 90.
1.11. All'udienza del 06.12.2024 sono state escusse le testimoni e e Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 28.03.2025 le testimoni e Tes_3 Testimone_4
1.12. In data 10.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di 20 giorni per depositare la memoria conclusionale e termine di 20 giorni per depositare la memoria di replica.
2. Sulla tardività della memoria conclusionale di parte convenuta.
Preliminarmente, va dichiarata la tardività del deposito della memoria conclusionale di parte convenuta.
L'udienza di precisazione delle conclusioni ha avuto svolgimento in trattazione scritta in data 10.07.2025. L'art. 127 ter ult. co. c.p.c. chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note scritte è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Ciò al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza quali, ad esempio, il calcolo dei termini.
Nel caso di specie, il termine per il deposito della memoria conclusionale scadeva il 30.07.2025, sennonché parte convenuta ha depositato la memoria conclusionale in data 28.08.2025.
3. Sul credito vantato da Controparte_1
3.1. In sede di ricorso, ha chiesto che i convenuti venissero condannati a corrispondere Controparte_1
€ 54.551,30, a titolo per l'attività espletata in esecuzione dei contratti stipulati il 15.01.2013 e l'1.09.2014.
Di contro, e i dottori e hanno chiesto il Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell delle fatt o à stata pagata o contiene annotazioni errate;
in subordine, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di riquantificare l'esatto ammontare del credito vantato da Controparte_1
A fronte delle contestazioni di parte convenuta, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., CP_1 [...]CP_ ha ridotto la propria pretesa a € 48.824,20 dando atto di quanto segue:
- le fatture n. 366/2014 e 106/2018 e la nota pro forma n. 103/2018 sono state pagate da controparte, pertanto, i relativi importi di € 154,17, € 448,93 ed € 793,00 devono essere detratti dalla somma richiesta;
- la nota proforma 16/2020 contiene alcune duplicazioni ed errori, pertanto, l'importo dovuto dev'essere ridotto da € 7.747,00 ad € 3.904,00;
6 - con riferimento alla nota proforma 49/2019 è errata l'annotazione relativa alla procedura 271/2016, pertanto, dev'essere detratto l'importo di € 244,00;
- con riferimento alla nota proforma 55/2019 è errata l'annotazione relativa alla procedura 300/2013, pertanto, dev'essere detratto l'importo di € 244,00;
Successivamente, aderendo alle conclusioni della CTU, ha ulteriormente ridotto la Controparte_1 propria pretesa a € 46.658,80 a titolo di capitale.
3.2. Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (Cass. Sez. Un., sent. n. 13533/2001).
Quanto all'eccezione di inadempimento rileva, altresì, il principio di necessaria specificità delle eccezioni secondo il quale “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all' art. 115 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 9439/2022).
Inoltre, con riferimento alle contestazioni concernenti il quantum preteso a titolo di prestazione professionale, la Cassazione ha statuito che “il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri.” (Cass. ord. n. 37788/2021).
3.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda formulata da è Controparte_1 meritevole di accoglimento.
3.3.1. Quanto al titolo, è incontestata - nonché documentalmente provata - la stipula tra le parti, in data 15.01.2013, di due contratti aventi ad oggetto l'espletamento di attività collegate all'esercizio delle funzioni di custode giudiziario e delegato alla vendita nell'ambito di procedure esecutive immobiliari. In forza di tale contratto, è stato pattuito un corrispettivo forfettario di € 500,00, oltre iva e spese vive, per le prestazioni svolte da , di cui € 50,00 da versare alla data della nomina, € 200,00 alla nomina CP_1 del delegato e € 250,00 alla conclusione della procedura, se successiva alla data di nomina.
E' altresì incontestato - nonché documentalmente provato - che in data 01.09.2014, in ragione dell'introduzione del processo civile telematico, sono stati stipulati due nuovi contratti che prevedevano un corrispettivo forfettario di € 400,00, oltre iva e spese vive, per le prestazioni svolte da , di CP_1 cui € 50,00 da versare alla data della nomina, € 200,00 alla nomina del delegato e alla conclusione della procedura, se successiva alla data di nomina.
ha poi prodotto in giudizio, per alcune procedure, i documenti comprovanti la nomina dei CP_1 come custodi giudiziari e delegati alla vendita e/o lo storico telematico dei fascicoli CP_4 e/o il provvedimento di estinzione dell'esecuzione e/o il verbale-avviso di vendita immobiliare (doc. 12, 16, 17, 18, 19 e 20)1; per altre procedure lo scambio di mail tra e relativo CP_1 Controparte_5 agli incarichi da svolgere presso il Tribunale di Milano (doc. 12 bis)2; per altre procedure lo storico del fascicolo telematico, il provvedimento di custodia/delega e il verbale di vendita (doc. 13)3.
3.3.2. Di contro, i convenuti hanno negato che abbia effettivamente eseguito tutte le CP_1 prestazioni per “custodia – delega – conclusione” richia ocumenti contabili posti a fondamento della domanda, eccependo - in sede di CTU - che “il riconoscimento di qualsivoglia somma non può assolutamente prescindere dalla verifica dell'attività concretamente prestata/resa” in quanto “il solo decreto di nomina di un soggetto come custode o delegato in una procedura esecutiva non è di per sé esaustivo a giustificare che un'attività è stata concretamente resa dalla società (p. 5 della CTU). CP_1
Tale contestazione è priva di fondamento.
Innanzitutto, si osserva che in sede di operazioni peritali parte resistente ha confermato la riferibilità a sé delle procedure elencata da , fatta eccezione per alcune di esse, specificatamente indicate CP_1 nella memoria di costituzione . A seguito di verifiche effettuate in corso di causa, già nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la società attrice ha provveduto ad espungere dalla quantificazione del credito la procedura 271/2016, in quanto estranea all'attività dei dottori e ha prodotto CP_4 documentazione comprovante la riferibilità ai convenuti delle procedure 17 92/2016 (doc. 12). Successivamente, il consulente d'ufficio ha poi accertato la non riferibilità ai convenuti anche delle procedure 565/2013, 565/2013 e 271/2016 che sono state espunte dal conteggio.
In secondo luogo, la circostanza che sia stato pattuito un compenso forfettario per ogni fase della procedura esecutiva esclude la necessità di accertare in concreto quali attività siano state effettivamente svolte da . CP_1
Come è noto, il custode giudiziario, eventualmente poi delegato per la vendita, è tenuto a svolgere molteplici attività, che si articolano per fasi, finalizzate alla vendita del bene pignorato;
è però possibile che la procedura giunga a definizione anticipata, senza che si pervenga all'aggiudicazione dell'immobile.
Nell'evidente consapevolezza di ciò da parte dei contraenti, alla luce di un'interpretazione letterale del contratto e in assenza di indici in senso contrario, è possibile affermare che le parti hanno inteso individuare il compenso dovuto a 90 per singole fasi indipendentemente dall'espletamento di CP_1 tutte le attività che normalment tterizzano ciascuna fase della procedura esecutiva. Tale conclusione si ricava:
1) dalla clausola con la quale le parti hanno pattuito che il compenso di Studio 90 matura al momento della nomina in affiancamento e della nomina come delegato, quindi in un momento addirittura antecedente all'espletamento di qualsivoglia attività inerente alla fase in cui è intervenuta la nomina (“Il corrispettivo forfettario, maturato da per ogni esecuzione ammonta ad € 500,00, oltre iva e spese vive, che sarà CP_1 così versato: € 50,00 alla data della affiancamento;
€ 200,00 al momento della nomina a delegato;
€ 250,00 alla conclusione della procedura per qualsivoglia motivo se la stessa avviene successivamente alla nomina in delega”);
2) dalla clausola che prevede che per le attività che esulano dall'elenco indicato in premessa ogni compenso aggiuntivo deve essere oggetto di specifica pattuizione;
ciò a conferma del fatto che le parti
496/13, 388/14, 632/13, 360/13, 134/13, 247/15, 252/15, 245/15, 256/15, 98/15, 94/16, 444/15, 515/13, 339/16, 469/15, 146/15, 390/16, 323/15, 620/16, 222/17, 437/16, 75/17, 83/17, 14/17, 349/17, 406/17, 297/17, 193/17, 439/16, 4871/16, 36/17, 408/17, 99/12, 503/17, 504/17, 505/17, 120/18, 216/18, 249/18, 119/18, 250/18, 382/18, 389/18, 372/18, 746/12, 399/16, 121/19, 421/14, 98/2019, 300/2013, 382/13, 515/2013, 473/12, 464/2014, 711/2014, 1354/2014, 390/2014, 524/2016, 392/2016, 746/2012, 246/2014, 177/2014, 476/2013, 185/2013, 585/2014, 329/2017, 324/17, 230/2017, 353/17, 5020/2017, 247/18, 505/17, 105/19, 14/17, 421/14. 2 Procedure esecutive RGE n. 2442/2011, 17326/14, 135/2009, 4586/12. 3 RGE n.: 47/2013, 116/2013, 83/2011, 363/2013, 211/2013, 480/2012, 44/2014, 476/2013, 201/2014, 39/2013, 300/2013, 309/2013, 711/2014, 404/2014, 642/2012, 413/2012, 646/2014, 536/2014, 579/2014, 235/2015, 257/2016, 259/2016, 251/2016, 27/2016, 525/2013, 235/2015, 53/2016, 555/2016, 29/2016, 476/2012, 87/2017, 376/16, 81/2017.
8 hanno inteso applicare un compenso in misura fissa, salvo diversi accordi per ulteriori e specifici incombenti.
Si osserva, inoltre, che parte convenuta se da un lato ha analiticamente individuato le fatture e le note proforme contenenti errori di fatturazione per costi duplicati o non dovuti o per le quali era già intervenuto il pagamento, dall'altro lato, ha omesso di indicare in maniera altrettanto dettagliata le procedure per le quali non avrebbe svolto alcuna attività o per la quale l'adempimento non CP_1 può ritenersi esatto, n i convenuti hanno allegato di essersi occupati direttamente (ovvero senza l'intermediazione di ) di alcune delle procedure elencate. Anzi, con riguardo a tale CP_1 ultimo profilo, la prova test ssunta in corso di causa consente di ritenere provato che l'attività di natura amministrativa complementare alle mansioni di custodi giudiziari e delegati alla vendita è stata sempre svolta dal 2013 fino all'inizio del 2020 in via esclusiva da . Tutte le testimoni escusse CP_1 hanno infatti escluso che detti incombenti siano stati adempiuti dir dai dottori CP_4
Nello specifico, la teste dipendente presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tes_1 Tribunale di Lodi dal 1974 al 2016, ha dichiarato di aver visto “parecchi atti dello studio tutti portati
CP_4 dallo Studio 90. … Non mi sembra che le pratiche dello studio venissero svolte da alt Studio 90.
CP_4 Non veniva nessuna impiegata di a depositare gli atti le copie autentiche. Confermo che le attività
CP_4 svolte per conto dello studio vano l'attività di e professionisti delegati alla vendita.”.
CP_4 Pt_2
Analogamente dipendente dell'ufficio Unep di Lodi dal 1995 fino al maggio Testimone_2 2021, ha dichia ordo di aver preso alcuni atti dello portati da , si Controparte_5 CP_1 trattava di sfratti per quello che ricordo e anche avvisi di sloggio e richieste fficiale G io controllavo anche i titoli. Non sono in grado di quantificare quanti atti abbia portato 90 negli anni per conto di CP_1
Non ricordo se ho mai visto altri portare atti per conto di . CP_4 CP_4
Ulteriori conferme si traggono dalle dichiarazioni di , dipendente di dal 2003, Tes_3 CP_9 che ha confermato come per oltre un decennio ia occupata del tà relative Controparte_1 alle vendite delegate ai convenuti, precisando ch n ha mai avuto alcun rapporto diretto con lo studio . CP_4
Infine, dipendente di dal 2012 al 2019, ha dichiarato quanto segue: “So che i Testimone_4 CP_1 dottori che erano vano nominati custodi e professionisti delegati alla vendita nelle CP_3 Controparte_4 procedu ti le di Lodi e automaticamente tutte le volte che venivano nominati noi ci occupavamo di tutta l'attività da svolgere. ... Non ricordo le singole procedure, ma confermo che si trattava di numerose procedure, anche perché all'inizio i delegati erano pochi. Non mi occupavo di contabilità e non ricordo le singole fatture ma confermo che lo Studio 90 svolgeva per conto di le attività di cui ai contratti prodotti sub doc 1 e 2 da parte attrice che mi CP_4 vengono rammostrati. Ribadisco che n le singole procedure ma confermo che per tutte venivano svolte le attività di cui al capitolo d). Le attività erano quelle e seguivano le sorti della procedura. … So che lo studio su richiesta si occupava anche della trascrizione degli atti e cancellazioni …”.
Le dichiarazioni rese dalle testimoni, indifferenti rispetto alle parti, vanno quindi ritenute attendibili, in quanto concordanti tra di loro e corroborate dalla documentazione prodotta. In particolare, la circostanza che le procedure esecutive siano pervenute a conclusione è indicativa dell'avvenuta esecuzione da parte di 90 delle prestazioni dedotte in contratto. Inoltre, è indubbio che, se CP_1
non avesse e mente espletato l'attività oggetto di controversia, la stessa non avrebbe CP_1 ere a disposizione la documentazione contenuta nei fascicoli delle procedure esecutive, poi prodotta nel presente giudizio.
Ciò premesso, la contestazione generica di parte convenuta attinente all'“inadempimento di tutte le prestazioni per “custodia – delega – conclusioni” (p. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) equivale a mancata contestazione, poiché risulta incompatibile con la negazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda, rendendo tali fatti non controversi (Cass. S.U. n. 761/2002).
Infatti, in sede di ricorso, ha fornito un conteggio dettagliato delle proprie competenze, CP_1 indicando i compensi totali ciascun anno, riportando il numero delle fatture/note proforma di riferimento e l'importo richiesto con ciascuna di esse, e ha depositato copia di tali documenti contabili, che riportato il nominativo del debitore esecutato, il numero di r.g. della procedura esecutiva e l'oggetto del compenso richiesto (custodia, delega o conclusione).
9 Di contro, fatta eccezione per un numero limitato di procedure (in parte già espunte da ), i CP_1 convenuti si sono limitati a contestare genericamente la quantificazione di controparte, l il disordine della fatturazione della società attrice. Più correttamente, invece, i dottori CP_4 avrebbero dovuto indicare in maniera specifica tutte (e non solo alcune) le procedure esecut quali il compenso richiesto non è dovuto o è dovuto in diversa misura.
3.3.3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle contestazioni concernenti la quantificazione della somma richiesta da a titolo di rimborso delle spese anticipate. CP_1
I contratti prevedevano espressamente il rimborso a favore di Studio 90 delle anticipazioni e le testimoni escusse hanno confermato che i costi venivano effettivamente anticipati da parte attrice, né - del resto – parte convenuta ha mai allegato di aver sostenuto direttamente detti esborsi, necessari per dare corso alle procedure esecutive. In particolare, la teste sig. ha dichiarato “Tutti gli atti Tes_2 portati da allo sportello venivano pagati con un assegno bancario fi ”, mentre la teste sig. CP_1 CP_1 h to “…venivano portate tutte le notifiche agli ufficiali giudiziari ltra addetta dello Tes_4 CP_1[.. passava a saldare le spese. Mi ricordo che le marche passavamo a prenderle dal tabaccaio ed erano pagate dallo dio”.
Con riferimento alla quantificazione di tali esborsi, ha rappresentato che le spese vive CP_1 anticipate venivano esposte nelle fatture/note profor imborso e che i documenti dai quali risultano tali spese (il timbro degli ufficiali con il costo di notifica o esecuzione, la marca da bollo apposta o i diritti riscossi dalla cancelleria) sono stati restituiti ai dottori o depositati nei CP_4 fascicoli d'ufficio delle singole procedure.
In ragione di ciò e non essendo previsto in contratto un obbligo di fascicolazione in capo a Studio 90, con ordinanza del 16.09.2022 è stato disposto nei confronti di parte convenuta l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto copia degli ordini di liberazione del GE in forma esecutiva, gli atti di precetto notificati, i preavvisi di sloggio e i verbali di accesso dell'ufficiale giudiziario. Era infatti ragionevole attendersi che i convenuti fossero in possesso della documentazione (o di copia della documentazione) comprovante l'attività espletata in loro vece, essendo loro gli unici interlocutori nei confronti del Giudice dell'esecuzione e svolgendo una mera attività di supporto CP_1 amministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe invocar he difficoltà da parte dei convenuti di disporre della documentazione pertinente alla loro attività professionale, ciò in virtù del principio di vicinanza della prova - definito dalle Sezioni Unite (n. 13533/2001) come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere “ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione” - che è consustanziale al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e non già la possibilità concreta di acquisire la prova. In altri termini, facendo applicazione del principio in esame, l'onera della prova incombe a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno (così in motivazione Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta ha rappresentato di non aver potuto dare corso all'ordine di esibizione non avendo reperito la documentazione in Cancelleria, tuttavia, i convenuti non si sono premurati di depositare un'attestazione di Cancelleria comprovante l'assenza della documentazione nei fascicoli d'ufficio delle procedure esecutive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il mancato assolvimento dell'onere della prova non può che andare a detrimento della parte convenuta.
3.4. In considerazione della complessità dell'accertamento demandato al Tribunale, in ragione della copiosa documentazione versata in atti, è stata disposta CTU contabile al fine di quantificare il credito spettante a 90. CP_1
Il consulente d'ufficio, dott. per rispondere al quesito peritale si è basato: 1) sull'esame Persona_1 delle note proforma e dell e da Studio 90, verificandone l'oggetto in relazione alle procedure indicate;
2) sull'esame della documentazione prodotta da attestante i Controparte_5 pagamenti già effettuati;
3) sull'accesso presso la Cancelleria al fine di ttezza delle
10 nomine alla luce delle contestazioni di e la natura telematica o meno delle procedure;
Controparte_5 4) sull'esame degli atti depositati dalle iudizio e delle osservazioni dei CTP.
Sulla base di tale condivisibile impostazione metodologica, il consulente d'ufficio è pervenuto a conclusioni che possono essere recepite dal Tribunale. Si ritiene infatti che il dott. abbia vagliato Per_1
- con i dovuti approfondimenti, con adeguata motivazione e rimettendo al giudice ioni di diritto
- i profili tecnici della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
L'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento poiché - diversamente da quanto sostenuto dai dottori - il consulente d'ufficio non si è CP_4 limitato ad eseguire un'indagine a campione solo su alcu re ma ha compiuto una verifica di tutte le voci esposte nelle note proforma e nelle fatture esaminandole in comparazione alla documentazione depositata da parte attrici. Giova ricordare, infatti, che ha prodotto in CP_1 giudizio i documenti comprovanti la nomina dei dottori come cust ari e delegati alla CP_4 vendita e/o lo storico telematico dei fascicoli e/o il provvedimento di estinzione dell'esecuzione e/o il verbale-avviso di vendita immobiliare (doc. 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20). Tale documentazione deve ritenersi sicuramente sufficiente per l'accertamento del credito vantato da , tenuto conto che – CP_1 per accordi contrattuali – il compenso era dovuto in via forfettaria, indip ente dall'esecuzione delle singole attività elencate in contratto, che non necessariamente hanno luogo in ogni singola procedura. L'accesso in Cancelleria del consulente d'ufficio ha quindi avuto ad oggetto esclusivamente le procedure per le quali la documentazione in atti non era apparsa sufficiente per accertare l'effettiva riferibilità delle stesse ai dottori e la natura telematica o meno delle procedure. CP_4
Ebbene, il consulente d'ufficio ha ricalcolato il credito vantato da parte attrice in € 46.658,80 come specificato di seguito. In particolare:
- è stato rettificato integralmente l'importo della fattura 160/2012 in quanto la prestazione è antecedente alla stipula del primo contratto;
- sono stati rettificati integralmente gli importi delle fatture 366/2014 e 106/2018 per avvenuto pagamento;
- sono stati rettificati parzialmente gli importi di cui alle fatture 293/2016, 518/2016, 707 e 708/2018 in quanto determinate competenze sono risultate prive di giustificativo;
- sono stati rettificati gli importi delle seguenti note proforma:
• notule 2014: l'importo iniziale di € 3.374,96 è stato rettificato in € 3.038,58 (riduzione nella misura di € 336,39) con riferimento alle seguenti procedure: 200/2013 ( Per_2 relativamente ad un rimborso per spese non giustificato;
565/2013 ( Per_3 quanto non affidata a 476/2013 (Cesari) in quanto la rma Controparte_5 è priva di oggetto;
• notule 2015: l'importo iniziale di € 5.188,03 è stato rettificato in € 4.876,84 (riduzione nella misura di € 311,19) con riferimento alla procedura 44/2013 (Rocano) in quanto la nota proforma è priva di oggetto;
• notule 2016: l'importo iniziale di € 7.263,73 è stato rettificato in € 6.524,91 (riduzione nella misura di € 738,82) con riferimento alle seguenti procedure: 711/2014 ( in quanto la nota proforma è priva di oggetto e alle procedure Persona_4 646/14 ( ) e 247/2015 ( in quanto già pagate;
Per_5 Per_6
• notule 2017: l'importo iniziale di € 2.892,60 è stato rettificato in € 2.641,78 (riduzione nella misura di € 250,82) con riferimento alla procedura 98/2015 (Silcei) in quanto la nota proforma è priva di oggetto;
• notule 2018: l'importo iniziale di € 15.822,35 è stato rettificato in € 14.412,53 (riduzione nella misura di € 1.409,82) con riferimento alle seguenti procedure: 271/2016 (Vataman) in quanto non affidata a 17326/2014 Controparte_5
11 (Promozioni Srl) e 2864/2011 ( in quanto le note proforma sono prive di Per_7 oggetto;
la proforma n. 103/201 integralmente rettificata in quanto già pagata Con da
• notule 2019: l'importo iniziale di € 8.241,34 è stato rettificato in € 7.448,34 (riduzione nella misura di € 793,00) con riferimento alle seguenti procedure: 300/2013 (Dante) in quanto già pagata;
565/2013 ( ) in quanto non affidata a Per_3 Controparte_5 121/2019 ( essendo st to un accordo tra credito CP_10 professioni ha ricevuto compenso;
98/2019 (Graci) in quanto la nomina è avvenuta successivamente al recesso comunicato da;
CP_1
• notule 2020: l'importo iniziale di € 3.904,00 è stato rettificato in € 3.721,00 (riduzione nella misura di € 183,00) con riferimento alla procedura 623/2013 che si è conclusa senza svolgimento dell'asta ed il professionista non ha ricevuto il compenso.
3.5. Quanto ai soggetti tenuti al pagamento, si osserva che l'art. 38 c.c. prevede la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Nel caso di specie, le fatture/note proforma sono state emesse nei confronti dello Controparte_5 tuttavia anche i dottori e devono essere condannati in solido al Controparte_3 Controparte_4 pagamento avendo ben az e avendo sottoscritto i contratti del CP_1 15.01.2013 e del 01.09.2014 agendo in nome e per conto io associato.
3.6. Quanto agli interessi maturati, i convenuti hanno eccepito la natura non fiscale delle note proforma con conseguente impossibilità di applicare gli interessi di mora ex art. D. Lgs. 231/2002 prima dell'emissione della fattura.
In contratto le parti avevano pattuito che le fatture per le competenze dovevano essere pagate entro 90 giorni dall'emissione, mentre quelle relative alle anticipazioni entro 15 giorni. Tuttavia, ha CP_1 rappresentato che normalmente veniva prima trasmessa la nota proforma allo e, solo Controparte_5 in esito alla ricezione del pagamento, veniva predisposta la relativa fattura.
Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti e anche il consulente d'ufficio ha verificato che in più occasioni i bonifici di pagamento dei compensi recavano come causale il saldo delle note proforma, rispetto alle quali la fattura è stata emessa solo in seguito al saldo. Pertanto, alla luce della prassi invalsa tra le parti, è possibile affermare che l'invio della proforma equivaleva ad una formale richiesta di pagamento.
Alla luce di tali emergenze, i termini contrattualmente indicati per il pagamento delle fatture possono trovare applicazione anche con riferimento alle note proforme.
Trattandosi di pagamenti di prestazioni di servizi forniti da un'impresa ad uno studio professionale, si applica la disciplina sugli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, che non richiede la costituzione in mora del debitore e prevede la decorrenza dal giorno successivo al termine di esigibilità di ciascun pagamento.
Ciò premesso, sull'importo dovuto a titolo di capitale sono dovuti gli interessi di mora dalle singole scadenze a saldo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (Cass. Sez. Un. sent. n. 19014/2007).
Quanto alle spese della CTU, si osserva che all'udienza del 18.03.2023 la legale rappresentante di CP_1[.. aveva manifestato la disponibilità ad accettare in via conciliativa la somma di € 40.000,00; in r rifiuto di parte convenuta si è resa necessaria la CTU contabile che ha quantificato in € 46.658,80 il credito di parte attrice. Pertanto, poiché l'espletamento di detta attività istruttoria è dipesa dalla
12 condotta processuale dei convenuti, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta;
analogamente, sono a carico di parte convenuta i costi sostenuti da 90 per il proprio consulente di parte, pari a € 817,83, come da documentazione CP_1 prodotta.
5. Sulla condanna di parte convenuta per lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da parte attrice è meritevole di accoglimento.
Come è noto, la responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. – che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richiede la prova del danno – esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. n. 25831/2007; Cass. n. 654/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che parte convenuta ha tenuto una condotta difensiva e processuale che ha aggravato eccessivamente la fase istruttoria, determinando una ingiustificata dilatazione dei tempi della decisione.
Si osserva, in particolare, che - a fronte dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con ordinanza del 16.09.2022 - i convenuti hanno richiesto con le istanze del 09.11.2022 e 27.02.2023 la proroga del termine assegnato per il deposito della documentazione;
all'udienza del 30.06.2023 i convenuti hanno eccepito per la prima volta la genericità dell'ordine di esibizione nonostante l'ordinanza indicasse chiaramente i documenti da acquisire (“copia degli ordini di liberazione del GE in forma esecutiva, gli atti di precetto notificati, i preavvisi di sloggio e i verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario, dai quali risulta l'importo esatto dei relativi esborsi sostenuti, per tutte le procedure di cui ai docc. da 3 a 10”) e all'udienza del 28.11.2023 i convenuti hanno riferito di non aver reperito nelle Cancellerie delle esecuzioni mobiliari e immobiliari la documentazione oggetto di ordine di esibizione. A sostegno di quanto affermato i convenuti si sono limitati a produrre in data 09.06.2023 la copia della mail invita dal dott.
[...] ai propri difensori nella quale dichiara “mi sono recato presso la Cancelleria delle CP_4
per richiedere di poter visionare i fascicoli oggetto del contenzioso. Nel prendere visione dei fascicoli non ho potuto estrarre alcuna copia dei documenti richiesti perché non presenti”. Tuttavia, tale circostanza non ha trovato altro riscontro, non avendo i convenuti prodotto un'attestazione di Cancelleria concernente le ricerche effettivamente espletate e non essendo sufficiente la semplice dichiarazione della parte.
Si ritiene, pertanto, che la condotta processuale del convenuto – sorretta quantomeno dalla colpa grave
- sia stata connotata da grave scorrettezza avendo avuto indubbie ripercussioni sulla ragionevole durata del processo, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost.
Così, tenuto conto della condotta processuale della parte, del valore della causa, della effettiva durata del processo e dell'importo liquidato a titolo di spese legali si ritiene equo condannarla a rifondere alla controparte l'importo di € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a corrispo € eressi moratori ex Controparte_1 art. 5 D. lgs. n. 231/2002 da e singole fatture e note proforma al saldo;
13 2) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a rifondere n ,00 per onorari, € Controparte_1 406,50 per c ato ed € 45,55 per le notifiche, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
4) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a rifondere a € 817,63; Controparte_1
5) condanna e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 a corrispon r Controparte_1
Lodi, 29 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Procedure esecutive RGE n.: 5/2014, 7/2018, 3/2019, 185/13, 457/14, 246/14, 633/13, 158/14, 658/12, 272/13, 613/14, 509/14, 556/12, 150/15, 134/13, 351/14, 357/15, 648/14, 347/16, 392/16, 524/16, 195/17, 703/14, 55/16, 473/15, 446/13, 622/16, 340/17, 646/13, 44/13, 200/13, 481/13, 677/13, 565/13, 602/13,
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