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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5389/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017526606000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 3 luglio 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 034 2024 0017526606 000 notificata da ER in data 17 aprile 2024 interesse di DE ed avente ad aggetto il mancato pagamento di crediti erariali, e deduceva :
1) VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ED ILLEGITTIMITÀ DELLA
PRETESA RIFERITA AL RUOLO N. 2024/550079 PER OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE
EX RT. 54 BIS DEL D.P.R. N.633 DEL 1972 - VIZI PROPRI DELL'ATTO IMPUGNATO,
2) ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI RIFERITI AL RUOLO N. 2024/550079 IN
CONSEGUENZA DELL'OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 54 BIS DEL D.P.R.
N.633 DEL 1972 - VIZI PROPRI DELL'ATTO IMPUGNATO
3) ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA AZIONATA PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLE
IMPOSTE; e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'agente per la riscossine per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto della domanda con ogni conseguenza .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo nella misura in cui l'eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe avuto rilevanza ove la parte avesse indicato la situazione di incertezza fonte dell'obbligo di confronto, in altre parole parte ricorrente non ha evidenziato la lesione del suo diritto di difesa che dal mancato confronto sarebbe derivata a suo danno. “ L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del
2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021) Ne consegue che è infondato anche il secondo motivo di doglianza laddove la parte neppure è in grado di calcolare specificamente il danno che gliene sarebbe derivato;
l'obbligo di articolare specifici motivi di censura impone alla parte di specificare con un conteggio di verifica la propria censura contabile, devolvendo al giudice non il controllo sulla legittimità dell'azione ma sulla fondatezza del motivo.
Con il terzo motivo di censura parte ricorrente deduce l'avvenuta estinzione dell'obbligazione attraverso il pagamento;
la circostanza è contestata da parte pubblica la quale ha emesso “la partita di ruolo di cui si discute” all'esito della verifica del giudizio di opposizione avverso precedente cartella di pagamento.
Al rigetto del ricorso, incontestata l'obbligazione per spese di lite per €900, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di ER e di DE , ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 1.388,40 e spese vive come per legge STO DEL DISPOSITIVO)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5389/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017526606000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 3 luglio 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 034 2024 0017526606 000 notificata da ER in data 17 aprile 2024 interesse di DE ed avente ad aggetto il mancato pagamento di crediti erariali, e deduceva :
1) VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ED ILLEGITTIMITÀ DELLA
PRETESA RIFERITA AL RUOLO N. 2024/550079 PER OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE
EX RT. 54 BIS DEL D.P.R. N.633 DEL 1972 - VIZI PROPRI DELL'ATTO IMPUGNATO,
2) ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI RIFERITI AL RUOLO N. 2024/550079 IN
CONSEGUENZA DELL'OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 54 BIS DEL D.P.R.
N.633 DEL 1972 - VIZI PROPRI DELL'ATTO IMPUGNATO
3) ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA AZIONATA PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLE
IMPOSTE; e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'agente per la riscossine per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto della domanda con ogni conseguenza .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo nella misura in cui l'eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe avuto rilevanza ove la parte avesse indicato la situazione di incertezza fonte dell'obbligo di confronto, in altre parole parte ricorrente non ha evidenziato la lesione del suo diritto di difesa che dal mancato confronto sarebbe derivata a suo danno. “ L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del
2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021) Ne consegue che è infondato anche il secondo motivo di doglianza laddove la parte neppure è in grado di calcolare specificamente il danno che gliene sarebbe derivato;
l'obbligo di articolare specifici motivi di censura impone alla parte di specificare con un conteggio di verifica la propria censura contabile, devolvendo al giudice non il controllo sulla legittimità dell'azione ma sulla fondatezza del motivo.
Con il terzo motivo di censura parte ricorrente deduce l'avvenuta estinzione dell'obbligazione attraverso il pagamento;
la circostanza è contestata da parte pubblica la quale ha emesso “la partita di ruolo di cui si discute” all'esito della verifica del giudizio di opposizione avverso precedente cartella di pagamento.
Al rigetto del ricorso, incontestata l'obbligazione per spese di lite per €900, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di ER e di DE , ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 1.388,40 e spese vive come per legge STO DEL DISPOSITIVO)