Articolo 3 della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
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6 marzo 2007
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007